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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 440/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. RICCARDO BAUDINELLI ConSIliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giancar- lo Soave, presso il cui studio in Genova, V. Roma n. 3 /8 A, è elettiva- mente domiciliata,
APPELLANTE
contro
e , in qualità di procura- Controparte_1 CP_2 tori generali di
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, rappresentati e difesi, Controparte_6 CP_7 per mandato in atti, dall'avv. Simonetta Salvini, elettivamente domici- liati presso l'indirizzo PEC Email_1
APPELLATI
APPELLANTI IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma adita, ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa e respinta, ritenu- ti fondati i motivi sopra esposti, in accoglimento del presente gravame Nel merito:
1 per le ragioni tutte esposte nella premessa del presente atto, riformare l'impugnata ordinanza rep. 387/2022 emessa dal Tribunale di Savona nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. recante R.G. n. 2577/2021 in data 07.04.2022 all'esito di detto pro- cedimento e comunicata in data 11.04.2022, nella parte in cui “ACCOGLIE la do- manda posta in via gradata dai ricorrenti e, pertanto, DICHIARA sussistente il dirit- to della IG.ra di esercitare l'immediato riscatto totale della Poliz- Controparte_3 za “Risultato Aurora per Reinvestimento” n.3502403, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 10 delle condizioni di polizza;
- CONDANNA, per l'effetto, Parte_1 al pagamento in favore della IG.ra dell'importo relativo al predet- Controparte_3 to riscatto totale, da quantificarsi alla data in cui verrà effettuato il relativo paga- mento;
CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio in fa- Parte_1 vore dei ricorrenti, che qui si liquidano in € 8.030,00 per compensi professionali ed
€ 406,50 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge” e per l'effetto mandare assolta da qualsi- Controparte_8 voglia obbligo di pagamento a qualsivoglia titolo in favore della SI.ra CP_9 resa e/o qualsivoglia altra parte appellata, non sussistendo alcun diritto in tal sen- so né della SI.ra né delle altre parti appellate nei confronti di Controparte_3 [...] per carenza dei presupposti previsti dalla legge e dal Controparte_10 contratto per procedere al riscatto della polizza sopra citata e ciò per le motivazio- ni tutte di cui al presente atto d'appello e/o come meglio ritenuto;
in conseguenza di ciò, disporre affinché la SI.ra restituisca quanto corrisposto Controparte_3 medio tempore da in adempimento dell'impugnata Controparte_8 ordinanza come sopra quantificato nella complessiva somma di euro 125.371,40 di cui euro 95.350,85 per capitale/riscatto polizza, interessi legali e spese proce- dura esecutiva e di opposizione presso terzi avanti il Tribunale di Bologna R.G.
n.1938 e n.1928 sub 1 /2022, euro 12.123,23 per spese legali liquidate con l'ordinanza qui appellata, euro 16.050,32 per spese legali liquidate per l'opposizione all'atto di precetto avanti il Tribunale di Bologna R.G. n.1347/2022), oltre imposte di registrazione dei provvedimenti citati, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta come dovuta, maggiorata degli accessori maturati tra la data di corresponsione e quella di restituzione. Fermo e confermato nel resto l'ordinanza impugnata. - Rigettare l'appello condizionato proposto dagli appellati in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. -
Vinte o almeno integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della parziale soccombenza nel primo grado di giudizio degli odierni appellati e della complessità della materia. Salvi Juribus.”.
Per le parti Appellate ed appellanti in via di appello incidentale condizionato:
2 “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza: - in via prin- cipale, nel merito, respingere le domande proposte da , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'atto di citazione in appello in data 10/05/2022 poiché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in toto la ordinanza n. 387/2022 emessa dal Tribunale di Savona in data 07/04/2022 all'esito della causa n. 2577/2021 R.g.; - in subordine, in via incidentale e condi- zionata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenga fondati i motivi di gravame proposti in via principale da in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in accoglimento del motivo di ap- pello incidentale condizionato formulato con il presente atto ed in riforma della or- dinanza n. 387/2022 emessa dal Tribunale di Savona in data 07/04/2022 all'esito della causa n. 2577/2021 R.g., accertare e dichiarare che la clausola contrattuale di cui all'art. 10 delle condizioni di assicurazione della Polizza Risultato Aurora per
Reinvestimento n. 3502403 è nulla e/o abusiva e/o vessatoria e/o tamquam non esset, per le ragioni indicate in narrativa, e conseguentemente accertare e dichia- rare sussistente il diritto della IG.ra ( con il consenso dei ricorren- Controparte_3 ti/appellanti incidentali tutti ) ad ottenere l'immediato riscatto totale della predetta polizza, con conseguente condanna di al pagamento in fa- Parte_1 vore della IG.ra dell'importo relativo al predetto riscatto totale co- Controparte_3 sì come quantificato alla data in cui verrà effettuato il relativo pagamento;
- in su- bordine ed in applicazione dell'art. 346 c.p.c., per la denegata e non creduta ipo- tesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenga fondato il primo motivo di gravame proposto in via principale da in accoglimento della domanda rimasta Parte_1 assorbita in primo grado ed espressamente riformulata con il presente atto ai sen- si dell'art. 346 c.p.c., condannare al risarcimento del dan- Parte_1 no subito dalla IG.ra (originaria contraente della polizza n. Controparte_4
3502403) e dalla IG.ra (in qualità di unica erede del IG. Controparte_3 [...]
contraente subentrante della polizza n. 3502403) in esito alla avvenuta Per_1 lesione dei diritti fondamentali del consumatore in relazione alla chiara e completa informazione in ordine alle caratteristiche del prodotto assicurativo, liquidando il predetto danno per un importo pari al valore del riscatto totale della polizza;
- con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rim- borso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, e in qualità di pro- Controparte_3 CP_2 Controparte_1 curatori di , , Controparte_4 CP_5 Parte_3 CP_7
, con ricorso ex art. 702 bis c.c., evocavano in giudizio
[...] CP_11
[... (nel prosieguo anche soltanto deducendo che, in data
[...] Pt_2
18 ottobre 2006, la SI.ra aveva sottoscritto una polizza Controparte_4 vita denominata “Risultato Aurora per Reinvesitmento”, prodotto assicurativo e di investimento offerto dalla , acquisendo la quali- Controparte_12 tà di contraente e di assicurata e deSInando quali beneficiari per il caso di morte i propri “eredi legittimi e testamentari”.
La polizza prevedeva il versamento di un premio unico iniziale, salvo suc- cessivi premi aggiuntivi, capitale che avrebbe continuato a rivalutarsi an- nualmente e che il contraente avrebbe potuto riscattare in qualsiasi momen- to, decorso un anno dalla decorrenza contrattuale. In data 10.09.2010
[...]
aveva quindi “ceduto la contraenza” al suo compagno Parte_4 [...]
, il quale aveva versato un premio aggiuntivo e si era verificata CP_13 una scissione della posizione di contraente ( ) ed assicurato Persona_1
( ), mentre i beneficiari finali erano rimasti gli eredi di Controparte_14 quest'ultima.
In data 22.07.2019 era deceduto e nella contraenza della Persona_1 polizza era succeduta la sorella , unica erede, la quale, tra- Controparte_3 mite il proprio legale e con il consenso scritto della assicurata e dei benefi- ciari eredi della aveva chiesto il riscatto della polizza. CP_14
La compagnia assicuratrice aveva opposto l'art. 1921 c.c. che prevede l'irrevocabilità della deSInazione dei beneficiari successivamente al deces- so del contraente, così come recepito dall'art. 10 delle condizioni generali di polizza, il quale, pur prevedendo la possibilità di riscatto con il consenso scritto dei beneficiari, non consentiva di individuare questi ultimi (gli eredi legittimi e testamentari) se non al momento della morte dell'assicurato.
Con ordinanza resa in data 11 aprile 2022 nel procedimento RG n.
2577/2021 il Tribunale di Savona così statuiva:
“- RIGETTA la domanda di dichiarazione di nullità/vessatorietà della clausola di cui all'art. 10 delle condizioni di polizza relative al contratto n. 3502403, formulata in via principale dai ricorrenti, per i motivi esposti in narrativa;
- ACCOGLIE la domanda posta in via gradata dai ricorrenti e, pertanto,
DICHIARA sussistente il diritto della IG.ra di esercitare Controparte_3
l'immediato riscatto totale della Polizza “Risultato Aurora per Reinvestimen- to” n. 3502403, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 10 delle condizioni di polizza;
4 - CONDANNA, per l'effetto, al pagamento in favore della Parte_1
IG.ra dell'importo relativo al predetto riscatto totale, da Controparte_3 quantificarsi alla data in cui verrà effettuato il relativo pagamento;
- RIGETTA la domanda di risarcimento del danno posta in via concorrente, per il caso di accoglimento di una delle due domande di condanna al riscatto
alternativamente formulate;
- CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio in favo- Parte_1 re dei ricorrenti, che qui si liquidano in € 8.030,00 per compensi professionali ed € 406,50 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se do- vute, come per legge.”.
In estrema sintesi il primo Giudice riteneva che, avendo la Compagnia assecondato il passaggio della contraenza acconsentendo a che essa ve- nisse ceduta inter vivos da a con ver- Controparte_14 Persona_1 samento di nuovo capitale aggiuntivo da parte di quest'ultimo, e poi nuova- mente il passaggio della contraenza in capo a mortis causa, Controparte_3
e avendo scisso in itinere la posizione dell'assicurato e quella del contraen- te, avrebbe dovuto necessariamente consentire che in capo al nuovo sog- getto potessero transitare le facoltà e i diritti esercitabili dal contraente, com- preso quello di riscattare il capitale versato.
L'art. 10 delle condizioni generali della polizza prevedeva che “nei primi due casi (fra i quali è compreso la morte del contraente, che nella configurazione originaria del contratto coincideva con l'assicurato), le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei beneficia- ri” e, dunque, contemplava una ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 1921 c.c., che non poteva essere invocato dalla convenuta.
Validità e operatività della clausola di cui all'art. 10 andavano, ad avviso del primo giudice, verificate secondo una interpretazione coerente con la causa concreta perseguita da entrambi i soggetti che avevano accantonato il capi- tale e compatibile sia con la disciplina consumeristica che codicistica.
Nel caso di specie, essendosi scissa più volte la posizione dell'assicurato da quella del contraente, risultava di ardua comprensione - se non priva di sen- so - la clausola che subordinava il legittimo esercizio del diritto di riscatto da parte di colei che era subentrata nella intestazione della polizza alla autoriz- zazione scritta degli “eredi legittimi e testamentari” dell'assicurato, soggetti che non esistono al momento in cui questo diritto viene esercitato.
5 Pertanto, o la clausola doveva ritenersi non invocabile in quanto il passag- gio della contraenza implica che legittimamente la ricorrente Parte_5
[..
, ancora in vita, stia esercitando il suo diritto di riscatto, o, qualora si fosse dovuta intendere la clausola nel senso di limitare il diritto di riscatto in caso di morte del contraente originario o del cessionario subentrato inter vivos
( ) - come appariva preferibile - i beneficiari che dovevano Persona_1 esprimere il consenso dovevano necessariamente essere intesi come coloro che astrattamente rivestivano la qualifica di destinatari finali del capitale nel momento in cui questo diritto veniva esercitato, attribuendo alla clausola un SInificato e una finalità garantista maggiormente compatibile con lo scopo di risparmio e di accantonamento perseguito nel contratto da entrambi i sog- getti che avevano versato il capitale.
Avverso tale decisione interponeva appello , con at- Parte_1 to di citazione ritualmente notificato in data 10 maggio 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituivano in giudizio le parti appellate, con comparsa depositata in data 16 settembre 2022, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo appello incidentale condizionato.
Con ordinanza riservata 18 ottobre 2022 la Corte, ritenuto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale condizionato dovesse essere decisa unitamente al merito, rinviava la controversia per precisazione delle conclu- sioni al 3 aprile 2024, incombente poi posticipato al 18 dicembre 2024, stan- te la necessità di assegnazione a nuovo relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 23 dicembre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
1. L'appello principale
Primo motivo Carenza di motivazione ed erronea e contraddittoria interpre- tazione ed applicazione dei principi di cui agli artt. 1920 – 1921 – 1925 c.c. anche in relazione all'articolo 10 contratto assicurativo.
Con tale articolato motivo l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe erra- to nel ritenere che l'art. 10 delle condizioni generali di polizza contempli un caso diverso da quello previsto dall'art.1921 c.c. e che pertanto, non sareb-
6 be applicabile al caso de quo, salvo poi in parte dispositiva statuire che la condanna a carico della scrivente Compagnia avviene in quanto “sussistenti le condizioni di cui all'art.10”.
Ad avviso dell'appellante, Il Giudice di primo grado sarebbe incorso in con- traddizione riconoscendo, da un lato, che i due effettivi titolari del diritto di riscatto siano la SI.ra (originaria contraente ed assicura- Controparte_4 ta, oggi solo assicurata e vivente) ed il SI. (contraente suc- Persona_1 ceduto alla predetta con atto inter vivos poi deceduto), gli unici ad aver effet- tuato versamenti ed accantonamenti di denaro (mentre nulla Controparte_3 ha mai versato ed è divenuta contraente soltanto iure successionis) e, dall'altro lato, ritenendo quest'ultima succeduta in tutte le clausole del con- tratto nella medesima posizione dei precedenti contraenti (quindi, anche quella che prevede il riscatto), spingendosi ad affermare che vi sia stato il benestare della Compagnia.
Evidenzia, ancora, l'appellante, che, al momento della sottoscrizione della polizza caso morte, contraente e assicurato coincidevano nella persona del- la SI.ra , la quale ha espressamente individuato i benefi- Controparte_4 ciari, che sono rimasti tali a seguito della cessione della contraenza in favore del SI. . Persona_1
Ciò rappresenterebbe chiara prova dell'espressa volontà dei suddetti con- traenti di quella che doveva e deve essere la destinazione del capitale inve- stito, il cui riscatto è da ritenersi una mera eventualità.
L'attuale contraente ( ), è subentrata in modo automatico nei Controparte_3 diritti derivanti dal contratto a seguito di successione legittima del fratello
, quando la situazione inerente all'individuazione dei benefi- Persona_1 ciari si era già cristallizzata e perfezionata in modo irrevocabile al momento del subentro nel contratto da parte del defunto non sussistendo, CP_3 quindi, i presupposti per apporre modifiche alle pattuizioni contrattuali (doc.
n. 4 parte ricorrente di primo grado).
Le condizioni generali di contratto, all'art.10 (Beneficiari), prevedono che: “Il
Contraente deSIna i Beneficiari e può in qualunque momento revocare o modificare tale deSInazione. La deSInazione dei beneficiari non può esse- re revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed i bene- ficiari abbiano dichiarato per iscritto alla società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
dopo la morte del con-
7 traente...Nei primi due casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vinco- lo di polizza richiedono l'assenso scritto dei beneficiari.”,
non ha mai effettuato modifiche e/o revoche dei beneficiari Persona_1 della polizza, di fatto dunque confermando quelli indicati dalla contraente originaria SI.ra , ossia gli eredi legittimi e testamentari di Controparte_4 quest'ultima.
L'art. 1921 c.c. recita : “La deSInazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La re- voca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del be- neficio”.
Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, la clausola 10 del contratto assicurativo e l'art. 1921 cc coincidono e quindi la clausola 10 non è certamente nulla e/o vessatoria.
Al fine di rendere effettivo il diritto del beneficiario a percepire le somme di cui al contratto di assicurazione, il contraente subentrante non può esercita- re il diritto di riscatto del contratto, a meno di un consenso da parte del bene- ficiario stesso.
In caso di premorienza del contraente rispetto all'assicurato subentrano nel- la posizione del contraente gli eredi, ma in tal caso gli stessi non potranno esercitare il diritto di revocare il beneficiario nominato dal contraente, ad esempio mediante l'esercizio del diritto di riscatto, poiché in tal verrebbe vio- lato un diritto personale del contraente.
Infatti, qualora si acconsentisse all'esercizio del diritto di riscatto da parte del contraente subentrato, si autorizzerebbe illegittimamente una violazione dei diritti del beneficiario che vedrebbe in tal modo leso il proprio diritto alla pre- stazione assicurativa.
Aggiunge, ancora, la parte appellante che consentire il riscatto equivarrebbe a una violazione del divieto di patti successori e che non può ritenersi condi- visibile nemmeno l'asserzione del Giudice di prime cure secondo la quale deve applicarsi al caso di specie l'interpretazione della norma più favorevole al consumatore poiché, nei termini proposti dall'impugnata decisione, ossia il riscatto delle somme investite, si perpetrerebbe una palese violazione delle norme di legge.
Il motivo è inammissibile.
8 E' orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Sez. III, Ordinanza, n. 4100 del 14 febbraio 2024; Sez. VI - 1, Ordi- nanza n. 16242 del 19 maggio 2022; Sez. Lav., Sentenza n. 27339 del 24 ottobre 2019; Sez. III, Sentenza n. 13880 del 6 luglio 2020; Sez. III, Ordi- nanza n. 17265 del 27 maggio 2022) quello secondo cui, ove la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordi- ni di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes alle censure mosse con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato, poiché in tal caso l'impugnazione non è idonea al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata.
Le doglianze della parte appellata sono in parte prive di correlazione con la motivazione della decisione impugnata e, in ogni caso, non ne censurano tutte le convergenti rationes decidendi.
Occorre in proposito considerare che il Tribunale ha, in primo luogo, evi- denziato (pag. 4 della decisione impugnata) che: “Nel caso in questione si è certamente in presenza di un contratto a causa mista, assicurativa ma an- che di risparmio, in cui due soggetti, mossi evidentemente da un intento comune, hanno accantonato un capitale aderendo ad un piano di accumulo fruttifero, capitale che, detratti i costi di gestione, fisiologicamente potrà es- sere riscattato, al più tardi, dai beneficiari finali deSInati.”.
Il nucleo argomentativo principale deve poi essere individuato in quanto scritto a pag. 5: “Occorre ora verificare la validità e l'operatività della clauso- la di cui all'art. 10 delle condizioni generali di polizza, la quale, se da un lato non riproduce pedissequamente l'art. 1921 c.c. in quanto subordina il diritto di riscatto al consenso dei beneficiari in caso di morte del contraente, dall'altro lato necessita della verifica di una interpretazione coerente con la causa concreta perseguita da entrambi i soggetti che hanno accantonato il capitale, che sia compatibile sia con la disciplina consumeristica che codici- stica. Secondo la prima, infatti, nel caso di contratti in cui tutte le clausole, o talune clausole, siano proposte al consumatore per iscritto, queste devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile e, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consu- matore (art. 35 del d.lgs. 206/2005); la disciplina codicistica, prima ancora
9 della normativa speciale, impone che le espressioni utilizzate nel contratto soggette a molteplici interpretazioni debbano essere interpretate nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.). Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono essere interpretate nel sen- so in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (art.1366 c.c.).”.
A fronte della chiara motivazione del primo Giudice, che del tutto condivisi- bilmente valorizza la natura mista (assicurativa e di investimento) del con- tratto per cui è causa, la fisiologica possibilità di riscattare il capitale versato e la necessità di interpretarne le clausole con riferimento alla causa concre- ta perseguita dai soggetti che detto capitale hanno accantonato, l'appellante si è sostanzialmente limitato a ribadire la propria interpretazione secondo cui la clausola 10 delle condizioni generali di contratto, coincidendo con il disposto dell'art. 1921 c.c., non potrebbe mai considerarsi nulla o vessato- ria.
Il primo Giudice, tuttavia, non ha affatto sancito la nullità o la vessatorietà di detta clausola ma ne ha piuttosto fornito un'interpretazione coerente con la causa concreta del contratto, facendo altresì corretta applicazione dei prin- cipi codicistici sanciti dagli artt. 1369 e 1366 c.c., argomentazioni da sole sufficienti a fondare la decisione impugnata e con le quali la parte appellan- te omette del tutto di confrontarsi.
Secondo motivo Omessa valutazione del Giudice sull'asserito fornito con- senso dei pretesi beneficiari della polizza. Omessa motivazione sul mancato assolvimento dell'onere probatorio in base alle risultanze istruttorie docu- mentali.
Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice ha ritenuto erroneamente che siano stati correttamente individuati i “potenziali” eredi della SI.ra CP_4
o, comunque, non ha dedotto nulla in merito all'effettiva prova, di cui
[...] era onerata parte ricorrente, circa l'individuazione degli eredi legittimi della SI.ra . Controparte_4
La parte odierna appellata si è limitata a produrre in giudizio una serie di di- chiarazioni autografe di alcuni soggetti che si auto qualificano eredi della predetta SI.ra , documentazione assolutamente insuffi- Controparte_4 ciente a dimostrare che i dichiaranti sono astrattamente ad oggi gli eredi dell'Assicurata ed anche che siano gli unici eredi.
Il motivo è infondato.
10 Nel presente giudizio, la qualità di eredi legittimi di in ca- Controparte_4 po a e rileva unicamente ai Controparte_6 CP_7 CP_5 fini dell'individuazione dei soggetti che, in qualità di futuri eredi dell'assicurata, devono prestare il consenso al riscatto della polizza esercita- to dalla contraente.
L'odierna appellante ha posto per la prima volta nel presente grado di giudi- zio la questione relativa all'idoneità a provare tale qualità degli atti notori re- datti da e versati in atti dagli Controparte_6 CP_7 CP_5 originari ricorrenti e odierni appellati (cfr. doc. 8 fascicolo primo grado appel- lati) e va pertanto esente da censure l'impugnata decisione che, in assenza di contestazione sul punto, l'ha ritenuta provata.
Occorre infatti in proposito considerare che il Supremo Collegio, nell'Ordinanza sez. VI - 3, n. 11276 del 10 maggio 2018, pur chiarendo che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sè prova idonea della quali- tà di eredi (esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi), ha precisato che il Giudice, ove la stes- sa sia prodotta, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi dell'art. 115
c.p.c., il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, stretta- mente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della di- chiarazione sostitutiva suddetta (cfr. anche Cass., sez. un., 29/05/2014, n.
12065).
Nel caso di specie, oltre a non esservi stata contestazione da parte della convenuta, il contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte è specifico, poiché e non si limitano a di- CP_5 Controparte_6 CP_7 chiararsi eredi legittimi di ma ricostruiscono l'albero ge- Controparte_14 nealogico specificando, nelle rispettive dichiarazioni sostitutive di atto noto- rio, di esserlo in quanto figli della SI.ra che è vedova e Controparte_14 che non ha altri figli se non, appunto, i predetti , e CP_5 CP_6 [...]
CP_7
Ciò che poi appare dirimente, è che la loro attestazione è confermata dalla stessa che è anch'ella parte del giudizio e che ha a pro- Controparte_14 pria volta redatto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che conferma
11 quanto riportato in quelle redatte dai figli (cfr. ancora doc. 8 fascicolo I grado appellati).
Terzo motivo - Errata decisione sulle spese di lite liquidate anche in rela- zione al parziale rigetto delle domande formulate dai ricorrenti e comunque eccessive - art.92 c.p.c..
La domanda di nullità/vessatorietà della clausola 10 condizioni generali di contratto, si duole l'appellante, erano state rigettate, così come quella di ri- sarcimento dei danni e ciò avrebbe dovuto comportare una compensazione almeno parziale delle spese, che sono invece state liquidate come se la soccombenza di osse stata integrale e, inoltre, ha usato lo scaglione Pt_2 del valore indeterminabile mentre la stessa controparte aveva indicato lo scaglione da 52.000,01 a 260.000,00.
Il motivo è infondato.
Sul punto è sufficiente osservare che quella di compensare totalmente o parzialmente le spese di lite in caso di reciproca soccombenza è una mera facoltà, e non già un obbligo, per il Giudice e che comunque, nel caso di specie, la soccombenza di stata assolutamente prevalente. Pt_2
Del tutto correttamente, inoltre, le spese di lite di primo grado sono state li- quidate determinando lo scaglione di valore con riferimento al decisum, così come stabilito dall'art. 5 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e costantemente ritenu- to dalla Suprema Corte (cfr., in particolare, Sez. III, Sentenza n. 3903 del 29 febbraio 2016 e precedenti ivi citati.
La reiezione dell'appello principale esime la Corte dallo scrutinare
l'appello incidentale condizionato delle parti appellate.
Le spese di lite, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soc- combenza e vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al
DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 2.977,00
2. fase introduttiva € 1.911,00
3. fase di trattazione € 4.326,00
4. fase decisionale € 5.103,00
Totale complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introdutti- vo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di
12 spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello è stato dichiarato inam- missibile.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda, ec-
cezione e deduzione disattesa o reietta:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere al- le parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimbor- so forfettario 15%, CPA e IVA,
3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è stato rigettato;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 18 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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