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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1114/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2634/2017 depositato il 03/04/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9368/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 11 e pubblicata il 06/09/2016
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090049900602 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090049900602 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051906448 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051906448 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051906448 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110000748747 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 89314010768161001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 89314010768161001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 89314010768161001 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore rappresenta che il contribuente si è avvalso della rottamazione e sta procedendo ai pagamenti e chiede la cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'agenzia si oppone alla cessata materia del contendere e chiede la sospensione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_3 ha proposto giudizio d'appello portante il n. 2634/2017 R.G.R., avviato innanzi a codesta Ecc.ma Commissione Tributaria regionale di Palermo sezione distaccata di Catania notificato in data 08.03.2017 e depositato in data 03.04.2017.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania – Territorio si è costituita in giudizio, dichiarando e ritenendo inammissibili le eccezioni e le domande formulate in giudizio e deducendo la loro infondatezza fattuale e giuridica e chiedendone, pertanto, di confermare la sentenza di primo grado.
L'agente della Riscossione ha sollevato eccezioni circa le notifiche ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado
Con note depositate in data 04.06.2024, il difensore del ricorrente ha dichiarato la morte del Sig. Ricorrente_3, chiedendo l'interruzione del processo.
Con Ordinanza n. 2246/2024 depositata in data 25.06.2024 veniva stata dichiarata l'interruzione del procedimento. Gli eredi, odierni ricorrenti, dichiarano di aver aderito alla ROTTAMAZIONE-TER e di aver inserito in essa tutte le cartelle impugnate in seno al RI (cartella n.2932009004990062, cartella n.
29320100051906448, cartella n. 89314010768161001) ad eccezione della cartella n. 29320110000748747 in quanto la stessa risulta stralciata poiché di importo inferiore alle 1.000 € trattandosi di bollo auto anno
2004. Gli odierni ricorrenti dichiarano di aver pagato puntualmente ogni singola rata scaduta della rottamazione e chiedono l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'appellato è costituito. L'Agenzia delle Entrate si oppone alla cessazione della materia del contendere e chiede la sospensione.
All'udienza pubblica del 20 maggio 2025, sentite le parti, la causa è poste in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
“In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (in termini: Cass., Sez. Trib., 30 agosto 2024, n. 23381;
Cass., Sez. Trib., 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431; Cass., Sez. Trib., 26 settembre 2024, n. 27572; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 32376).
Pertanto, l'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Deve quindi disporsi inammissibile il ricorso originario per carenza di interesse con conseguente compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dichiara inammissibile il ricorso originario. Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AS IC TA DO AS
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2634/2017 depositato il 03/04/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9368/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 11 e pubblicata il 06/09/2016
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 3333/2015 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090049900602 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090049900602 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051906448 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051906448 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051906448 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110000748747 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 89314010768161001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 89314010768161001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 89314010768161001 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore rappresenta che il contribuente si è avvalso della rottamazione e sta procedendo ai pagamenti e chiede la cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'agenzia si oppone alla cessata materia del contendere e chiede la sospensione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_3 ha proposto giudizio d'appello portante il n. 2634/2017 R.G.R., avviato innanzi a codesta Ecc.ma Commissione Tributaria regionale di Palermo sezione distaccata di Catania notificato in data 08.03.2017 e depositato in data 03.04.2017.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania – Territorio si è costituita in giudizio, dichiarando e ritenendo inammissibili le eccezioni e le domande formulate in giudizio e deducendo la loro infondatezza fattuale e giuridica e chiedendone, pertanto, di confermare la sentenza di primo grado.
L'agente della Riscossione ha sollevato eccezioni circa le notifiche ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado
Con note depositate in data 04.06.2024, il difensore del ricorrente ha dichiarato la morte del Sig. Ricorrente_3, chiedendo l'interruzione del processo.
Con Ordinanza n. 2246/2024 depositata in data 25.06.2024 veniva stata dichiarata l'interruzione del procedimento. Gli eredi, odierni ricorrenti, dichiarano di aver aderito alla ROTTAMAZIONE-TER e di aver inserito in essa tutte le cartelle impugnate in seno al RI (cartella n.2932009004990062, cartella n.
29320100051906448, cartella n. 89314010768161001) ad eccezione della cartella n. 29320110000748747 in quanto la stessa risulta stralciata poiché di importo inferiore alle 1.000 € trattandosi di bollo auto anno
2004. Gli odierni ricorrenti dichiarano di aver pagato puntualmente ogni singola rata scaduta della rottamazione e chiedono l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'appellato è costituito. L'Agenzia delle Entrate si oppone alla cessazione della materia del contendere e chiede la sospensione.
All'udienza pubblica del 20 maggio 2025, sentite le parti, la causa è poste in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
“In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (in termini: Cass., Sez. Trib., 30 agosto 2024, n. 23381;
Cass., Sez. Trib., 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431; Cass., Sez. Trib., 26 settembre 2024, n. 27572; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 32376).
Pertanto, l'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Deve quindi disporsi inammissibile il ricorso originario per carenza di interesse con conseguente compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dichiara inammissibile il ricorso originario. Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AS IC TA DO AS