Art. 19.
All' articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828 , primo comma, dopo le parole " legge 16 marzo 1972, n. 88 " sono aggiunte le seguenti: "nonche' per gli interventi in favore dei comuni delle Marche previsti nel decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 ".
Al quarto comma dell'articolo 21 dopo le parole "convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 " sono aggiunte le seguenti: "nonche' a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto-legge".
All' articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828 , primo comma, dopo le parole " legge 16 marzo 1972, n. 88 " sono aggiunte le seguenti: "nonche' per gli interventi in favore dei comuni delle Marche previsti nel decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 ".
Al quarto comma dell'articolo 21 dopo le parole "convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 " sono aggiunte le seguenti: "nonche' a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto-legge".