Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 6834
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Sentenza 28 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza di prova del credito

    Il Tribunale ha accolto l'opposizione per assenza di prova della titolarità attiva e del titolo convenzionale del credito.

  • Rigettato
    Responsabilità per inadempimento e violazione obbligo di custodia

    Il Tribunale ha rigettato la domanda poiché il contratto di ormeggio non prevedeva l'obbligo di custodia e la clausola di cui all'art. IX era valida.

  • Accolto
    Impossibilità sopravvenuta della prestazione

    Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, condannando l'opposta alla restituzione della differenza tra quanto pagato e quanto dovuto.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del credito

    Il Tribunale ha rigettato la domanda per assenza di prova della titolarità attiva e del titolo convenzionale del credito.

  • Rigettato
    Assenza di attività assertiva ed asseverativa

    Il Tribunale ha rigettato la domanda per sostanziale assenza di attività assertiva ed asseverativa.

  • Rigettato
    Responsabilità extracontrattuale e inadempimento obblighi di custodia

    Il Tribunale ha rigettato la domanda poiché il contratto di ormeggio non prevedeva l'obbligo di custodia e non vi era prova della responsabilità extracontrattuale della convenuta.

  • Rigettato
    Inoperatività garanzia assicurativa per mancato pagamento premio

    Il Tribunale ha rigettato la domanda poiché l'attrice in garanzia nulla ha dedotto a fronte dell'eccezione di inoperatività della garanzia per mancato pagamento del premio.

  • Inammissibile
    Omessa e/o carente motivazione sulla rilevanza dei documenti e sulla natura dolosa dell'affondamento

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

  • Inammissibile
    Omessa pronuncia sulla domanda ex art. 1916 c.c.

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che la sentenza avesse rigettato la domanda.

  • Inammissibile
    Erronea interpretazione del contratto di ormeggio e obbligo di custodia

    La Corte ha ritenuto le ragioni addotte dall'appellante non tali da sovvertire la conclusione del primo giudice e ha dichiarato il motivo inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

  • Inammissibile
    Omessa statuizione sulla responsabilità ex artt. 2043, 2049, 1578, comma 2, e 1766 c.c.

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, affermando che la natura dolosa dell'affondamento non è dirimente e che non vi era prova della responsabilità extracontrattuale della convenuta.

  • Accolto
    Regolamentazione delle spese di lite

    La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla condanna al pagamento delle spese nei confronti di Controparte_7, dovendo esse gravare sulla chiamante Controparte_2.

  • Accolto
    Soccombenza

    La Corte ha accolto l'appello limitatamente alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_7, condannando Controparte_2 al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 6834
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 6834
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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