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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 6834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6834 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1031/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1031/2021 R.G. promossa da
(C.F.: Parte_1
- P. IVA: , con sede in Genova alla Via 5 Dicembre n. 3, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
l.r.p.t. dott. (C.F.: , giusta procura in data 18.1.2019 per Controparte_1 C.F._1
Notaio di Bologna, rep. n. 91553, racc. n. 9649, registrata a Bologna il Persona_1
23.1.2019 al n. 1540, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Rosa Abbate (C.F.:
) e dall'Avv. Luciano Abbate (C.F.: ) per procura C.F._2 C.F._3
allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA: ), con sede in Forio (NA) alla Controparte_2 P.IVA_3 Piazza Municipio n. 9, in persona dell'amministratore delegato , rappresentata e CP_3
difesa dall'Avv. Patrizio Merolla (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa C.F._4
di costituzione in appello
(C.F.: ) Controparte_4 C.F._5
C.F./P. IVA: , con sede in Milano al Corso Como Controparte_5 P.IVA_4
n. 17, in persona del l.r.p.t.
- APPELLATE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5425/2020 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
proponeva opposizione al decreto n. 963/2015, con cui il Tribunale di Napoli, su Parte_2
istanza di le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro Controparte_2
14.457,00, come da fattura n. 39 del 24.4.2014, a titolo di corrispettivo per l'attività di recupero dell'imbarcazione da diporto tipo M/Y, ditta costruttrice modello Aicon 56, CP_6
denominata “ER”, contraddistinta con NA10057/D, lunghezza ft. 17,40, marca motore caterpillar, matricola n. 9WR01917, di proprietà di essa ingiunta, affondata presso il pontile nel porto di Forio d'Ischia.
L'opponente deduceva che la fattura azionata, di per sé insufficiente a provare l'esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata emessa per servizi offerti da soggetti terzi, di cui essa deducente non era stata mai informata;
peraltro, il mancato lavaggio con acqua dolce dopo la riemersione dell'imbarcazione dall'acqua salata aveva compromesso irrimediabilmente la riparabilità dello scafo e delle macchine.
L'opponente eccepiva che nulla era dovuto, atteso che l'affondamento dell'imbarcazione era conseguenza della violazione dell'obbligo di custodia gravante, in virtù del contratto di ormeggio,
sull'opposta, che aveva svolto spontaneamente l'attività descritta nella fattura azionata in adempimento dell'obbligo di risarcire il danno cagionato ad essa opponente, che aveva dovuto pagare le spese per il trasferimento dell'imbarcazione dal porto di Forio a Castel Volturno ed era gravata da quelle di demolizione.
Essendo stata risarcita essa con la somma di euro 230.000,00 per la perdita totale CP_4
dell'imbarcazione da quest'ultima Parte_1
era legittimata ad agire ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dell'opposta.
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del monitorio e, in ogni caso, l'accertamento negativo della debenza della somma ingiunta;
in via riconvenzionale, instava per la condanna di
[...]
al risarcimento dei danni nella misura di euro 73.503,01, oltre interessi, ovvero nella CP_2
diversa somma ritenuta di giustizia, e, in subordine, per la risoluzione del contratto di ormeggio per impossibilità sopravvenuta, con conseguente restituzione della somma di euro 3.750,00, pari al corrispettivo pagato per l'ormeggio dell'imbarcazione affondata. Vinte le spese.
L'opposta, costituendosi, contestava gli assunti dell'opponente, deducendo che: il recupero dell'imbarcazione affondata era avvenuto senza l'opposizione della che, in quanto CP_4
proprietaria, aveva beneficiato di detto intervento;
subito dopo il recupero, l'imbarcazione era stata sottoposta a sequestro, per cui era stato impossibile il risciacquo dei motori con acqua dolce,
trattandosi di operazione da svolgere all'interno di un cantiere, e non sul pontile;
dopo il sequestro,
durato due mesi, la proprietaria non aveva mosso contestazioni sullo stato dell'imbarcazione, che aveva trasportato in un cantiere dopo oltre un mese;
l'operazione di recupero non era avvenuta di spontanea volontà di essa opposta, ma su disposizione dell'autorità; non poteva configurarsi l'obbligazione risarcitoria invocata da controparte, atteso che il contratto di ormeggio escludeva l'obbligo di custodia;
la aveva ricevuto un consistente indennizzo per la perdita totale CP_4
dell'imbarcazione, mentre essa comparente aveva dovuto sostenere le spese per il recupero della stessa e per il ripristino dei pali di ancoraggio del pontile danneggiati a seguito dell'affondamento.
Nonostante l'evidente infondatezza dell'avversa opposizione e delle domande spiegate,
[...] chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice CP_2 [...]
con conseguente spostamento della prima udienza, e, all'esito, concessa la CP_7
provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e la condanna dell' al CP_4
pagamento dell'ulteriore somma di euro 8.400,00, quale esborso per il ripristino funzionale dei pali di ancoraggio del pontile, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, nonché il rigetto di tutte le domande da essa proposte, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, chiedeva di essere manlevata da
[...]
da qualsiasi esborso economico. CP_7
All'udienza in data 1.10.2015, concessa la provvisoria esecuzione al monitorio opposto, veniva autorizzata la chiamata in garanzia di Controparte_7
Notificato il relativo atto, si costituiva la compagnia assicuratrice eccependo: la carenza di legittimazione passiva, per non essere stato pagato il premio della polizza n. 131199 relativo al periodo per cui l'opposta chiedeva di essere garantita;
l'inoperatività della garanzia assicurativa,
essendo la stessa limitata “alla responsabilità civile derivante all'assicurato esclusivamente per danni conseguenti a rottura degli ormeggi” e non coprendo i danni derivanti da fatto doloso di terzi;
l'esistenza dello scoperto contrattuale fisso per sinistro e anno assicurativo del 10% (con massimale di euro 100.000,00), che, pertanto, andava detratto dall'eventuale indennizzo.
Concludeva, pertanto, per l'estromissione dal giudizio e, nel merito, per il rigetto di ogni domanda spiegata nei propri confronti, con vittoria delle spese processuali.
Al giudizio, recante n. 9560/2015 r.g., veniva riunito quello recante n. 24996/15 r.g., instaurato da nei confronti di al fine di ottenere il pagamento della Parte_1 Controparte_2
somma di euro 230.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
A sostegno della pretesa, deduceva che in data 19.1.2015 aveva corrisposto il suddetto Pt_1
importo all'assicurata in virtù della polizza n. PHD0019766 relativa al M/Y denominato CP_4
“ER” per l'annualità 2013-2014, stante la perdita totale dell'imbarcazione per l'affondamento avvenuto il 24.2.2014, per cui si era surrogata, ex art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurata verso terzi fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità.
Secondo , la responsabilità dell'occorso andava ascritta alla convenuta, la quale aveva Pt_1
concluso con la un contratto in forza del quale quest'ultima aveva il diritto di usufruire non CP_4
solo del posto barca, ma anche dei servizi offerti alla clientela, tra cui quello di “guardiania e videosorveglianza”, descritti nel sito web, i quali non erano esclusi nel contratto stipulato dall'assicurata con tant'è che l'affondamento era stato scoperto dal Controparte_2
guardiano notturno durante l'usuale ronda nelle aree della NA. In ogni caso, su quest'ultima gravava l'obbligo di osservare la diligenza media nell'adempimento delle proprie obbligazioni, in modo da evitare il doloso affondamento dell'imbarcazione, per il quale era in corso un procedimento penale.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta anche
in via extracontrattuale per il sinistro subito dall'imbarcazione denominata ER …e,
conseguentemente condannare la stessa convenuta al pagamento della somma da essa indennizzata
alla propria assicurata e pari ad € 230.000,00”, con vittoria delle spese di lite.
costituendosi nel suddetto giudizio, deduceva che l'art. IX del Controparte_2
contratto di ormeggio escludeva espressamente ogni responsabilità in capo ad essa comparente -
fatto, questo, ben noto alla stessa che aveva invocato la violazione di un (inesistente) obbligo CP_4
di custodia solo quando le era stato richiesto il pagamento delle spese di recupero dell'imbarcazione
- per cui aveva arbitrariamente indennizzato l'assicurata. Pt_1
Nonostante l'evidente infondatezza dell'avversa pretesa, chiedeva di Controparte_2
essere autorizzata alla chiamata in causa di con conseguente spostamento della Controparte_7
prima udienza, e, all'esito, previa riunione con il fascicolo n. 9560/2015 r.g., il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, chiedeva di dichiarare tenuta a Controparte_7 manlevare essa da qualsiasi esborso economico. Controparte_2
Autorizzava la chiamata in garanzia e notificato il relativo atto, si costituiva la Controparte_7
quale eccepiva: la carenza di legittimazione passiva per non essere stato pagato il premio della polizza n. 131199 relativo al periodo per cui la convenuta chiedeva di essere garantita;
l'inoperatività della garanzia assicurativa, che era limitata “alla responsabilità civile derivante all'assicurato esclusivamente per danni conseguenti a rottura degli ormeggi” e non copriva i danni derivanti da fatto doloso di terzi;
l'esistenza dello scoperto contrattuale fisso per sinistro e anno assicurativo del 10% (con massimale di euro 100.000,00).
Pertanto, chiedeva, in via preliminare, di essere estromessa dal giudizio e, nel merito, il rigetto di ogni domanda di manleva e/o di condanna diretta spiegata da e/o da altri Controparte_2
soggetti nei confronti di essa compagnia, con condanna di detta società alle spese e per responsabilità aggravata;
nell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta operante la garanzia assicurativa,
chiedeva di determinare il quantum dovuto applicando lo scoperto contrattuale del 10% e,
comunque, nel limite del massimale contrattuale, stabilito in euro 100.000,00, con condanna di chi
Contr di ragione al pagamento delle spese in favore di essa .
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, con sentenza n. 5425/2020,
pubblicata il 29.7.2020, il Tribunale di Napoli così decideva:
“1) accoglie in parte l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_2
ingiuntivo opposto n. 963/2015;
2) rigetta la domanda riconvenzionale, formulata dall'opponente di condanna Parte_2
della al risarcimento dei danni;
Controparte_2
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata dall' di restituzione CP_4
dell'acconto versato e, per l'effetto, condanna la a corrispondere ad Controparte_2
la somma di euro 996,30; Parte_2 4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta Controparte_2
5) rigetta la domanda formulata dalla;
Parte_1
6) rigetta la domanda di manleva formulata dall'opposta nel giudizio n.9560/15 R.G.;
7) compensa le spese di lite relative al giudizio recante r.g. n. 9560/2015, ad eccezione di quelle
relative alla chiamata in causa per le quali condanna la al pagamento Controparte_2
in favore della di euro 630,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese CP_7
generali, VA e cpa come per legge
8) nel giudizio recante r.g. n. 24996/15 condanna la al Parte_1
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7795,00, per compensi, oltre rimborso
forfettario spese generali, VA e cpa come per legge, in favore della Controparte_2
con distrazione in favore dell'avv. Carmela Parisi, procuratore antistatario, ed in euro 7795,00 per
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, VA e cpa come per legge, in favore della
[...]
”. CP_7
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo era fondata, “in assenza di prova Parte_2
della titolarità attiva e del titolo convenzionale del credito vantato”;
la domanda di accertamento della responsabilità per inadempimento di Controparte_2
proposta da da esaminarsi unitamente a quella formulata, ai sensi dell'art. 1916 Parte_2
c.c., da nel giudizio riunito, “presupponendo entrambe le domande l'accertamento della Pt_1
responsabilità della per inadempimento dell'obbligo di custodia”, andavano rigettate in CP_8
quanto il contratto di ormeggio sottoscritto dalla non prevedeva l'obbligo di custodia - con CP_4
conseguente applicazione della disciplina della locazione (e non di quella del deposito, valevole nell'ipotesi di affidamento del natante) - e la clausola di cui all'art. IX, di cui nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la aveva eccepito la nullità ex art. 1229 c.c. era valida, siccome CP_4
delimitava l'oggetto del contratto, sicché il servizio di vigilanza riguardava esclusivamente le strutture portuali ed il rispetto delle norme di comportamento da parte degli utenti, e non le singole imbarcazioni e le persone che se ne servivano;
la domanda di risoluzione del contratto di ormeggio per impossibilità sopravvenuta della prestazione proposta dalla era priva di fondamento, in quanto il perimento dell'imbarcazione CP_4
non investiva le prestazioni dell'ormeggiatore e del “conduttore”, entrambe ancora possibili;
ricorreva, invece, l'impossibilità per la di utilizzare la prestazione a cui si era obbligata CP_4
controparte, per cui, stante la proposta domanda di ripetizione dell'indebito, le era dovuto il pagamento del complessivo importo di euro 996,30, quale differenza tra quanto pagato (euro
3.750,00) e quanto dovuto (euro 2.753,70), determinato dividendo il prezzo pattuito (euro 7.500,00)
per 365 giorni, per cui era dovuta giornalmente la somma di euro 20,55;
la domanda di manleva proposta da nei confronti di era Controparte_2 Controparte_7
infondata perché, a fronte dell'eccezione di inoperatività della garanzia per mancato pagamento del premio della polizza n. 131199, l'attrice in garanzia nulla aveva controdedotto e documentato;
la domanda riconvenzionale con cui aveva chiesto la condanna della Controparte_2
al pagamento della somma di euro 8.400,00 per le opere di ripristino funzionale dei pali di CP_4
ancoraggio del pontile risultava infondata per la sostanziale assenza di attività assertiva ed asseverativa;
quanto alle spese: quelle relative alla fase monitoria restavano a carico dell'opposta, stante la revoca del decreto;
quelle relative al giudizio n. 9560/2015 r.g. andavano compensate tra l'opponente e l'opposta avuto riguardo alla reciproca soccombenza, mentre quelle sostenute dalla terza chiamata andavano addossate alla chiamante, che nulla aveva dedotto a fronte Controparte_7
dell'eccezione di mancato pagamento del premio assicurativo;
quelle inerenti al giudizio n.
24996/2015 r.g. seguivano la soccombenza con liquidazione come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
§ 2. Il giudizio d'appello. Con citazione notificata il 27.2.2021 ed iscritta a ruolo il 9.3.2021, proponeva appello avverso Pt_1
la suddetta pronuncia, non notificata, affidandolo a cinque motivi, concernenti:
1) l'omessa e/o carente motivazione in ordine alla rilevanza dei documenti prodotti, da cui risultava che l'affondamento dell'imbarcazione era stato doloso, tant'è che era stato instaurato un procedimento penale nei confronti del guardiano;
Persona_2
2) l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 1916 c.c., in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3) l'erronea interpretazione del contratto di godimento temporaneo di posto barca;
4) l'omessa statuizione sulla responsabilità di ex artt. 2043, 2049, 1578, Controparte_2
comma 2, e 1766 c.c.;
5) la regolamentazione delle spese processuali.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in totale riforma della sentenza ed in accoglimento del proposto gravame, di “accertare e dichiarare la responsabilità della anche in via Controparte_2
extracontrattuale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2033 e/o 2049 c.c. per il sinistro subito
dall'imbarcazione denominata “ER” in atti descritta e, conseguentemente, condannare la
stessa convenuta al pagamento in favore della esponente compagnia assicuratrice
[...]
della somma da essa indennizzata alla propria assicurata Parte_1
pari ad € 230.000 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma che risulterà dovuta in corso
di causa.
- In via gradata, in accoglimento del motivo di gravame ut supra § IV riformare la sentenza
impugnata in punto di condanna alle spese di lite poste a carico della odierna appellante Pt_1
liquidate come in dispositivo e, per l'effetto, dichiararne la integrale compensazione nelle cause
riunite.
- Ancora in via gradata, ed in accoglimento del motivo di gravame in parte qua relativamente alle
Cont spese di lite della chiamata in garanzia della nel giudizio 24996/15, in riforma della relativa
statuizione del giudice di prime cure e previa ove occorrendo ogni declaratoria di restituzione di quanto pagato dalla , porre le stesse a carico della Pt_1 Controparte_2
- In via istruttoria, si richiamano le istanze formulate in atto di citazione e nelle memorie ex art.
183 sesto comma c.p.c. in atti si insta per la relativa ammissione.
- Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. Controparte_2
nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c., stante l'introduzione di fatti e di domande nuove.
Invero, nel giudizio di primo grado la responsabilità di essa deducente era stata invocata esclusivamente per violazione dell'obbligo di custodia dell'imbarcazione, contrattualmente assunto,
sicché la dedotta responsabilità ex art. 2049 c.c. doveva ritenersi inammissibile per il carattere della novità, fondandosi su una causa petendi diversa e postulando l'accertamento di fatti mai allegati in precedenza;
in ogni caso, non sussisteva alcun nesso tra la condotta del custode
[...]
, ancora sub iudice e, peraltro, di natura colposa, e l'azione dei terzi rimasti ignoti, CP_9
responsabili dell'affondamento dell'imbarcazione.
Allo stesso modo costituiva una domanda nuova quella volta a far accertare la responsabilità di essa comparente ex art. 1578, comma 2, c.c., dettato in tema di vizi della cosa locata, e ancora, ex art. 1766 c.c. “essendo mancata la restituzione della barca per fatto consistente sempre nell'inidoneità
dei luoghi imputabile alla società” (pag. 18).
In ogni caso, i motivi erano privi di fondamento.
Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero dell'art. 348 bis c.p.c.;
2) dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. le domande nuove formulate dall'appellante;
3) in subordine e nel merito, rigettare l'appello e ogni avversa domanda, perché infondata in fatto
e diritto;
4) condannare controparte alla rifusione delle spese e competenze di causa, oltre alle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
e non si costituivano, seppure ritualmente citate. Parte_2 Controparte_7
Dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, il fascicolo veniva trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024,
siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.
All'udienza del 10.9.2025, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia di e di le quali non si sono Parte_2 Controparte_7
costituite malgrado la notifica dell'atto di citazione in appello presso il domicilio digitale dei rispettivi difensori nel giudizio di primo grado.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante si è doluta del fatto che, malgrado fosse pacifico l'affondamento doloso dell'imbarcazione “ER”, con conseguente instaurazione di un procedimento penale a carico di , dipendente di il primo giudice aveva Persona_2 Controparte_2
rigettato la domanda proposta da essa , anziché accoglierla, disattendendo tutti i documenti Pt_1
versati in atti, ivi compresa la dichiarazione confessoria del legale rappresentante, che nella denuncia di sinistro aveva ammesso che l'affondamento delle imbarcazioni era stato un atto doloso
“compiuto per danneggiare il sottoscritto”.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non aver statuito sulla domanda ex art. 1916 c.c., in violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c., atteso che tutta la motivazione della sentenza verteva essenzialmente sulle domande proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato che l'obbligo di custodia in capo a
[...] era stato escluso sulla base di una lettura superficiale dei documenti ed ha sostenuto CP_2
che la volontà delle parti andava accertata anche ricorrendo a presunzioni e valutando il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto.
Ad abundantiam, ha aggiunto che l'affermazione del primo giudice secondo cui la “non può CP_4
aver fatto affidamento sul sito della avendo firmato un contratto con il quale le parti hanno CP_8
concordemente stabilito il programma negoziale voluto dai contraenti delineando espressamente
l'insieme dei diritti e obblighi di ciascuna parte” non era condivisibile, atteso che la mancata ammissione delle prove articolate da essa aveva reso incerta la reale volontà delle parti. Pt_1
Al contrario, doveva essere affermato che i servizi descritti nel sito www.marinadiforio.it. [quali
Servizi principali (Orario di accesso continuo;
servizio VHF h24 canale 6; Orario di ufficio 8-20),
Servizi di Banchina (Elettricità e acqua) e Servizi vari (tra i tanti Guardiania e Videosorveglianza)]
erano “ricompresi nell'ambito delle prestazioni del contratto di ormeggio o con il cliente sia nella
determinazione del prezzo pattuito”.
Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato la pronuncia per non avere valutato che dalla documentazione in atti risultava che l'affondamento era stato doloso e che Controparte_2
pur essendo consapevole che le turbative alla propria attività avrebbero potuto ripercuotersi
[...]
sulle barche dei clienti, non aveva adottato le misure atte ad impedire l'accesso di malintenzionati.
Pertanto, sussisteva la responsabilità della convenuta ex art. 2043 e, altresì, ex art. 2049 c.c., e la sentenza andava riformata per difetto di motivazione e di decisione su un punto decisivo, stante il nesso di causalità tra l'affondamento doloso e la condotta del guardiano notturno
[...]
, che era stato rinviato a giudizio nel procedimento penale di cui agli atti di causa. Persona_2
Inoltre, la responsabilità dell'appellata era configurabile anche ai sensi dell'art. 1578, comma, 2
c.c., in quanto essa non aveva provato di aver ignorato, senza colpa, i vizi della cosa, ai fini dell'esclusione della responsabilità risarcitoria del locatore, e sussisteva anche a norma dell'art. deposito relativamente ai servizi di sorveglianza e guardiania comunque previsti, essendo mancata la restituzione della barca a causa dell'inidoneità dello stato dei luoghi e dell'omessa predisposizione delle misure atte ad impedire l'accesso di terzi malintenzionati.
Con il quinto motivo, l'appellante ha attinto la decisione nella parte relativa alle spese di lite,
assumendo che essa era ingiusta ed immotivata, in quanto il primo giudice, malgrado avesse esaminato e deciso congiuntamente le domande risarcitorie proposte nei confronti di
[...]
sia dalla che da essa , non aveva adottato decisioni di contenuto analogo CP_2 CP_4 Pt_1
in merito alle spese, che aveva compensato tra la e mentre aveva CP_4 Controparte_2
posto a carico di essa sia quelle sostenute da che da Pt_1 Controparte_2 CP_7
attuando un diverso regolamento anche in ordine al quantum e violando il principio
[...]
giurisprudenziale secondo cui le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto gravano sul chiamante se la chiamata di garanzia e manleva sia stata giudicata infondata
(Cass. civ. ord. 4195/2018).
Tali essendo le doglianze mosse dall'appellante, va previamente scrutinata la seconda, relativa all'omessa pronunzia sulla domanda ex art. 1916 c.c., in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c.
Ad avviso della Corte, essa è manifestamente inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che nel dispositivo, sub 5), ha statuito “rigetta la
domanda formulata dalla ”, dopo aver spiegato nella parte Parte_1
motiva che non aveva contrattualmente assunto l'obbligo di custodia, con Controparte_2
conseguente reiezione della domanda di accertamento della responsabilità per inadempimento di proposta da nonché della domanda ex art. 1916 c.c. Controparte_2 Parte_2
A ciò si aggiunge che la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. collide con l'argomentazione che sorregge la doglianza relativa alle spese di lite, avendo l'appellante lamentato che il primo giudice non le ha compensate tra essa e sebbene abbia esaminato e deciso Pt_1 Controparte_2 la domanda risarcitoria formulata da essa in termini analoghi a quella proposta dalla Pt_1 CP_4
Venendo ora all'esame del terzo motivo, attinente all'affermata insussistenza di un obbligo di custodia, le ragioni addotte dall'appellante a confutazione del convincimento espresso dal primo giudice non sono tali da sovvertire la conclusione cui quest'ultimo è pervenuto, in quanto l'appellante non ha spiegato le ragioni per cui i servizi di guardiania e telesorveglianza pubblicizzati sul sito internet devono interpretarsi in senso difforme da quello spiegato nella sentenza impugnata.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Il primo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, riguardando entrambi il coinvolgimento nella nefasta vicenda di , sono parimenti inammissibili. Persona_2
La natura dolosa dell'affondamento dell'imbarcazione non è dirimente ai fini della fondatezza dell'azione ex art. 1916 c.c., occorrendo, a tal fine, che essa sia riconducibile a fatto ascrivibile a
. Controparte_2
Orbene, nell'atto introduttivo del giudizio, sub 19, la stessa ha dedotto che nella notte tra il 23 Pt_1
ed il 24.2.2014 “dei malfattori avrebbero provocato l'affondamento dell'imbarcazione “ER” e
delle altre vicine ormeggiate, danneggiando volontariamente le barche per provocarne
l'affondamento”, ma non ha allegato elementi tali da giustificare la responsabilità extracontrattuale della convenuta;
peraltro, un eventuale coinvolgimento di , guardiano Persona_2
notturno, nella causazione dell'affondamento cui ancorare la responsabilità ex art. 2049 c.c. di avrebbe dovuto essere specificamente allegato all'interno delle barriere Controparte_2
preclusive stabilite dal codice di rito, non potendo essere desunto dai documenti prodotti e dai capitoli delle prove orali, atteso che sono oggetto di esame, i primi, ed ammessi, gli altri, soltanto se rilevanti ai fini della prova di fatti specificamente allegati.
Il semplice rinvio a giudizio di , peraltro per un'ipotesi colposa, non prova Persona_2
alcunché.
Quanto alle spese di lite, la censura che poggia sulla disparità di trattamento tra essa e la Pt_1 entrambe soccombenti nella pretesa risarcitoria, è infondata, atteso che nel giudizio di CP_4
opposizione a decreto ingiuntivo il primo giudice ha compensato le spese nel rapporto processuale tra la e in ragione della soccombenza reciproca, presupposto, CP_4 Controparte_2
questo, che non ricorre nel giudizio ex art. 1916 c.c., in cui si è limitata a Controparte_2
resistere alla domanda di senza proporre domande riconvenzionali. Pt_1
E', invece, fondata la censura relativa alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di dovendo esse gravare, così come quantificate nella pronuncia Controparte_7
impugnata, sulla chiamante al pari di quanto stabilito per il giudizio n. Controparte_2
9560/2015 r.g., siccome in entrambi i giudizi la suddetta NA nulla ha dedotto a fronte dell'eccezione di mancato pagamento del premio assicurativo sollevata dalla compagnia, con conseguente palese infondatezza della chiamata in causa. Opinando diversamente, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in palese violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.
§ 5. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello limitatamente al soggetto tenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute da senza travolgere il rigetto della domanda ex art. 1916 c.c. proposta Controparte_7
da , fa sì che restino immutate le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla Pt_1
regolamentazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra e , Pt_1 Controparte_2
con conseguente necessità di statuire sulla spettanza delle spese di lite limitatamente al presente grado.
Il governo delle spese del presente gravame segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91,
comma 1, c.p.c. e la relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01
ed euro 26.000,00 nella misura media, tranne che per la fase di trattazione/istruttoria per la quale si ritengono congrui quelli minimi essendosi essa risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di e di Parte_2 Controparte_7
b) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma del capo 8) della sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
liquidate in euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali Controparte_7
al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, immutato il resto;
c) condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di Controparte_2
lite, liquidate in euro 4.888,00 per compensi ed in euro 1.170,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Napoli, 22.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1766 c.c., applicabile al caso di specie ravvisandosi, nel contratto di ormeggio, gli estremi del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1031/2021 R.G. promossa da
(C.F.: Parte_1
- P. IVA: , con sede in Genova alla Via 5 Dicembre n. 3, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
l.r.p.t. dott. (C.F.: , giusta procura in data 18.1.2019 per Controparte_1 C.F._1
Notaio di Bologna, rep. n. 91553, racc. n. 9649, registrata a Bologna il Persona_1
23.1.2019 al n. 1540, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Rosa Abbate (C.F.:
) e dall'Avv. Luciano Abbate (C.F.: ) per procura C.F._2 C.F._3
allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA: ), con sede in Forio (NA) alla Controparte_2 P.IVA_3 Piazza Municipio n. 9, in persona dell'amministratore delegato , rappresentata e CP_3
difesa dall'Avv. Patrizio Merolla (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa C.F._4
di costituzione in appello
(C.F.: ) Controparte_4 C.F._5
C.F./P. IVA: , con sede in Milano al Corso Como Controparte_5 P.IVA_4
n. 17, in persona del l.r.p.t.
- APPELLATE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5425/2020 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
proponeva opposizione al decreto n. 963/2015, con cui il Tribunale di Napoli, su Parte_2
istanza di le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro Controparte_2
14.457,00, come da fattura n. 39 del 24.4.2014, a titolo di corrispettivo per l'attività di recupero dell'imbarcazione da diporto tipo M/Y, ditta costruttrice modello Aicon 56, CP_6
denominata “ER”, contraddistinta con NA10057/D, lunghezza ft. 17,40, marca motore caterpillar, matricola n. 9WR01917, di proprietà di essa ingiunta, affondata presso il pontile nel porto di Forio d'Ischia.
L'opponente deduceva che la fattura azionata, di per sé insufficiente a provare l'esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata emessa per servizi offerti da soggetti terzi, di cui essa deducente non era stata mai informata;
peraltro, il mancato lavaggio con acqua dolce dopo la riemersione dell'imbarcazione dall'acqua salata aveva compromesso irrimediabilmente la riparabilità dello scafo e delle macchine.
L'opponente eccepiva che nulla era dovuto, atteso che l'affondamento dell'imbarcazione era conseguenza della violazione dell'obbligo di custodia gravante, in virtù del contratto di ormeggio,
sull'opposta, che aveva svolto spontaneamente l'attività descritta nella fattura azionata in adempimento dell'obbligo di risarcire il danno cagionato ad essa opponente, che aveva dovuto pagare le spese per il trasferimento dell'imbarcazione dal porto di Forio a Castel Volturno ed era gravata da quelle di demolizione.
Essendo stata risarcita essa con la somma di euro 230.000,00 per la perdita totale CP_4
dell'imbarcazione da quest'ultima Parte_1
era legittimata ad agire ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dell'opposta.
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del monitorio e, in ogni caso, l'accertamento negativo della debenza della somma ingiunta;
in via riconvenzionale, instava per la condanna di
[...]
al risarcimento dei danni nella misura di euro 73.503,01, oltre interessi, ovvero nella CP_2
diversa somma ritenuta di giustizia, e, in subordine, per la risoluzione del contratto di ormeggio per impossibilità sopravvenuta, con conseguente restituzione della somma di euro 3.750,00, pari al corrispettivo pagato per l'ormeggio dell'imbarcazione affondata. Vinte le spese.
L'opposta, costituendosi, contestava gli assunti dell'opponente, deducendo che: il recupero dell'imbarcazione affondata era avvenuto senza l'opposizione della che, in quanto CP_4
proprietaria, aveva beneficiato di detto intervento;
subito dopo il recupero, l'imbarcazione era stata sottoposta a sequestro, per cui era stato impossibile il risciacquo dei motori con acqua dolce,
trattandosi di operazione da svolgere all'interno di un cantiere, e non sul pontile;
dopo il sequestro,
durato due mesi, la proprietaria non aveva mosso contestazioni sullo stato dell'imbarcazione, che aveva trasportato in un cantiere dopo oltre un mese;
l'operazione di recupero non era avvenuta di spontanea volontà di essa opposta, ma su disposizione dell'autorità; non poteva configurarsi l'obbligazione risarcitoria invocata da controparte, atteso che il contratto di ormeggio escludeva l'obbligo di custodia;
la aveva ricevuto un consistente indennizzo per la perdita totale CP_4
dell'imbarcazione, mentre essa comparente aveva dovuto sostenere le spese per il recupero della stessa e per il ripristino dei pali di ancoraggio del pontile danneggiati a seguito dell'affondamento.
Nonostante l'evidente infondatezza dell'avversa opposizione e delle domande spiegate,
[...] chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice CP_2 [...]
con conseguente spostamento della prima udienza, e, all'esito, concessa la CP_7
provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e la condanna dell' al CP_4
pagamento dell'ulteriore somma di euro 8.400,00, quale esborso per il ripristino funzionale dei pali di ancoraggio del pontile, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, nonché il rigetto di tutte le domande da essa proposte, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, chiedeva di essere manlevata da
[...]
da qualsiasi esborso economico. CP_7
All'udienza in data 1.10.2015, concessa la provvisoria esecuzione al monitorio opposto, veniva autorizzata la chiamata in garanzia di Controparte_7
Notificato il relativo atto, si costituiva la compagnia assicuratrice eccependo: la carenza di legittimazione passiva, per non essere stato pagato il premio della polizza n. 131199 relativo al periodo per cui l'opposta chiedeva di essere garantita;
l'inoperatività della garanzia assicurativa,
essendo la stessa limitata “alla responsabilità civile derivante all'assicurato esclusivamente per danni conseguenti a rottura degli ormeggi” e non coprendo i danni derivanti da fatto doloso di terzi;
l'esistenza dello scoperto contrattuale fisso per sinistro e anno assicurativo del 10% (con massimale di euro 100.000,00), che, pertanto, andava detratto dall'eventuale indennizzo.
Concludeva, pertanto, per l'estromissione dal giudizio e, nel merito, per il rigetto di ogni domanda spiegata nei propri confronti, con vittoria delle spese processuali.
Al giudizio, recante n. 9560/2015 r.g., veniva riunito quello recante n. 24996/15 r.g., instaurato da nei confronti di al fine di ottenere il pagamento della Parte_1 Controparte_2
somma di euro 230.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
A sostegno della pretesa, deduceva che in data 19.1.2015 aveva corrisposto il suddetto Pt_1
importo all'assicurata in virtù della polizza n. PHD0019766 relativa al M/Y denominato CP_4
“ER” per l'annualità 2013-2014, stante la perdita totale dell'imbarcazione per l'affondamento avvenuto il 24.2.2014, per cui si era surrogata, ex art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurata verso terzi fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità.
Secondo , la responsabilità dell'occorso andava ascritta alla convenuta, la quale aveva Pt_1
concluso con la un contratto in forza del quale quest'ultima aveva il diritto di usufruire non CP_4
solo del posto barca, ma anche dei servizi offerti alla clientela, tra cui quello di “guardiania e videosorveglianza”, descritti nel sito web, i quali non erano esclusi nel contratto stipulato dall'assicurata con tant'è che l'affondamento era stato scoperto dal Controparte_2
guardiano notturno durante l'usuale ronda nelle aree della NA. In ogni caso, su quest'ultima gravava l'obbligo di osservare la diligenza media nell'adempimento delle proprie obbligazioni, in modo da evitare il doloso affondamento dell'imbarcazione, per il quale era in corso un procedimento penale.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta anche
in via extracontrattuale per il sinistro subito dall'imbarcazione denominata ER …e,
conseguentemente condannare la stessa convenuta al pagamento della somma da essa indennizzata
alla propria assicurata e pari ad € 230.000,00”, con vittoria delle spese di lite.
costituendosi nel suddetto giudizio, deduceva che l'art. IX del Controparte_2
contratto di ormeggio escludeva espressamente ogni responsabilità in capo ad essa comparente -
fatto, questo, ben noto alla stessa che aveva invocato la violazione di un (inesistente) obbligo CP_4
di custodia solo quando le era stato richiesto il pagamento delle spese di recupero dell'imbarcazione
- per cui aveva arbitrariamente indennizzato l'assicurata. Pt_1
Nonostante l'evidente infondatezza dell'avversa pretesa, chiedeva di Controparte_2
essere autorizzata alla chiamata in causa di con conseguente spostamento della Controparte_7
prima udienza, e, all'esito, previa riunione con il fascicolo n. 9560/2015 r.g., il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, chiedeva di dichiarare tenuta a Controparte_7 manlevare essa da qualsiasi esborso economico. Controparte_2
Autorizzava la chiamata in garanzia e notificato il relativo atto, si costituiva la Controparte_7
quale eccepiva: la carenza di legittimazione passiva per non essere stato pagato il premio della polizza n. 131199 relativo al periodo per cui la convenuta chiedeva di essere garantita;
l'inoperatività della garanzia assicurativa, che era limitata “alla responsabilità civile derivante all'assicurato esclusivamente per danni conseguenti a rottura degli ormeggi” e non copriva i danni derivanti da fatto doloso di terzi;
l'esistenza dello scoperto contrattuale fisso per sinistro e anno assicurativo del 10% (con massimale di euro 100.000,00).
Pertanto, chiedeva, in via preliminare, di essere estromessa dal giudizio e, nel merito, il rigetto di ogni domanda di manleva e/o di condanna diretta spiegata da e/o da altri Controparte_2
soggetti nei confronti di essa compagnia, con condanna di detta società alle spese e per responsabilità aggravata;
nell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta operante la garanzia assicurativa,
chiedeva di determinare il quantum dovuto applicando lo scoperto contrattuale del 10% e,
comunque, nel limite del massimale contrattuale, stabilito in euro 100.000,00, con condanna di chi
Contr di ragione al pagamento delle spese in favore di essa .
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, con sentenza n. 5425/2020,
pubblicata il 29.7.2020, il Tribunale di Napoli così decideva:
“1) accoglie in parte l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_2
ingiuntivo opposto n. 963/2015;
2) rigetta la domanda riconvenzionale, formulata dall'opponente di condanna Parte_2
della al risarcimento dei danni;
Controparte_2
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata dall' di restituzione CP_4
dell'acconto versato e, per l'effetto, condanna la a corrispondere ad Controparte_2
la somma di euro 996,30; Parte_2 4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta Controparte_2
5) rigetta la domanda formulata dalla;
Parte_1
6) rigetta la domanda di manleva formulata dall'opposta nel giudizio n.9560/15 R.G.;
7) compensa le spese di lite relative al giudizio recante r.g. n. 9560/2015, ad eccezione di quelle
relative alla chiamata in causa per le quali condanna la al pagamento Controparte_2
in favore della di euro 630,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese CP_7
generali, VA e cpa come per legge
8) nel giudizio recante r.g. n. 24996/15 condanna la al Parte_1
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7795,00, per compensi, oltre rimborso
forfettario spese generali, VA e cpa come per legge, in favore della Controparte_2
con distrazione in favore dell'avv. Carmela Parisi, procuratore antistatario, ed in euro 7795,00 per
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, VA e cpa come per legge, in favore della
[...]
”. CP_7
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo era fondata, “in assenza di prova Parte_2
della titolarità attiva e del titolo convenzionale del credito vantato”;
la domanda di accertamento della responsabilità per inadempimento di Controparte_2
proposta da da esaminarsi unitamente a quella formulata, ai sensi dell'art. 1916 Parte_2
c.c., da nel giudizio riunito, “presupponendo entrambe le domande l'accertamento della Pt_1
responsabilità della per inadempimento dell'obbligo di custodia”, andavano rigettate in CP_8
quanto il contratto di ormeggio sottoscritto dalla non prevedeva l'obbligo di custodia - con CP_4
conseguente applicazione della disciplina della locazione (e non di quella del deposito, valevole nell'ipotesi di affidamento del natante) - e la clausola di cui all'art. IX, di cui nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la aveva eccepito la nullità ex art. 1229 c.c. era valida, siccome CP_4
delimitava l'oggetto del contratto, sicché il servizio di vigilanza riguardava esclusivamente le strutture portuali ed il rispetto delle norme di comportamento da parte degli utenti, e non le singole imbarcazioni e le persone che se ne servivano;
la domanda di risoluzione del contratto di ormeggio per impossibilità sopravvenuta della prestazione proposta dalla era priva di fondamento, in quanto il perimento dell'imbarcazione CP_4
non investiva le prestazioni dell'ormeggiatore e del “conduttore”, entrambe ancora possibili;
ricorreva, invece, l'impossibilità per la di utilizzare la prestazione a cui si era obbligata CP_4
controparte, per cui, stante la proposta domanda di ripetizione dell'indebito, le era dovuto il pagamento del complessivo importo di euro 996,30, quale differenza tra quanto pagato (euro
3.750,00) e quanto dovuto (euro 2.753,70), determinato dividendo il prezzo pattuito (euro 7.500,00)
per 365 giorni, per cui era dovuta giornalmente la somma di euro 20,55;
la domanda di manleva proposta da nei confronti di era Controparte_2 Controparte_7
infondata perché, a fronte dell'eccezione di inoperatività della garanzia per mancato pagamento del premio della polizza n. 131199, l'attrice in garanzia nulla aveva controdedotto e documentato;
la domanda riconvenzionale con cui aveva chiesto la condanna della Controparte_2
al pagamento della somma di euro 8.400,00 per le opere di ripristino funzionale dei pali di CP_4
ancoraggio del pontile risultava infondata per la sostanziale assenza di attività assertiva ed asseverativa;
quanto alle spese: quelle relative alla fase monitoria restavano a carico dell'opposta, stante la revoca del decreto;
quelle relative al giudizio n. 9560/2015 r.g. andavano compensate tra l'opponente e l'opposta avuto riguardo alla reciproca soccombenza, mentre quelle sostenute dalla terza chiamata andavano addossate alla chiamante, che nulla aveva dedotto a fronte Controparte_7
dell'eccezione di mancato pagamento del premio assicurativo;
quelle inerenti al giudizio n.
24996/2015 r.g. seguivano la soccombenza con liquidazione come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
§ 2. Il giudizio d'appello. Con citazione notificata il 27.2.2021 ed iscritta a ruolo il 9.3.2021, proponeva appello avverso Pt_1
la suddetta pronuncia, non notificata, affidandolo a cinque motivi, concernenti:
1) l'omessa e/o carente motivazione in ordine alla rilevanza dei documenti prodotti, da cui risultava che l'affondamento dell'imbarcazione era stato doloso, tant'è che era stato instaurato un procedimento penale nei confronti del guardiano;
Persona_2
2) l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 1916 c.c., in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3) l'erronea interpretazione del contratto di godimento temporaneo di posto barca;
4) l'omessa statuizione sulla responsabilità di ex artt. 2043, 2049, 1578, Controparte_2
comma 2, e 1766 c.c.;
5) la regolamentazione delle spese processuali.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in totale riforma della sentenza ed in accoglimento del proposto gravame, di “accertare e dichiarare la responsabilità della anche in via Controparte_2
extracontrattuale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2033 e/o 2049 c.c. per il sinistro subito
dall'imbarcazione denominata “ER” in atti descritta e, conseguentemente, condannare la
stessa convenuta al pagamento in favore della esponente compagnia assicuratrice
[...]
della somma da essa indennizzata alla propria assicurata Parte_1
pari ad € 230.000 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma che risulterà dovuta in corso
di causa.
- In via gradata, in accoglimento del motivo di gravame ut supra § IV riformare la sentenza
impugnata in punto di condanna alle spese di lite poste a carico della odierna appellante Pt_1
liquidate come in dispositivo e, per l'effetto, dichiararne la integrale compensazione nelle cause
riunite.
- Ancora in via gradata, ed in accoglimento del motivo di gravame in parte qua relativamente alle
Cont spese di lite della chiamata in garanzia della nel giudizio 24996/15, in riforma della relativa
statuizione del giudice di prime cure e previa ove occorrendo ogni declaratoria di restituzione di quanto pagato dalla , porre le stesse a carico della Pt_1 Controparte_2
- In via istruttoria, si richiamano le istanze formulate in atto di citazione e nelle memorie ex art.
183 sesto comma c.p.c. in atti si insta per la relativa ammissione.
- Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. Controparte_2
nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c., stante l'introduzione di fatti e di domande nuove.
Invero, nel giudizio di primo grado la responsabilità di essa deducente era stata invocata esclusivamente per violazione dell'obbligo di custodia dell'imbarcazione, contrattualmente assunto,
sicché la dedotta responsabilità ex art. 2049 c.c. doveva ritenersi inammissibile per il carattere della novità, fondandosi su una causa petendi diversa e postulando l'accertamento di fatti mai allegati in precedenza;
in ogni caso, non sussisteva alcun nesso tra la condotta del custode
[...]
, ancora sub iudice e, peraltro, di natura colposa, e l'azione dei terzi rimasti ignoti, CP_9
responsabili dell'affondamento dell'imbarcazione.
Allo stesso modo costituiva una domanda nuova quella volta a far accertare la responsabilità di essa comparente ex art. 1578, comma 2, c.c., dettato in tema di vizi della cosa locata, e ancora, ex art. 1766 c.c. “essendo mancata la restituzione della barca per fatto consistente sempre nell'inidoneità
dei luoghi imputabile alla società” (pag. 18).
In ogni caso, i motivi erano privi di fondamento.
Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero dell'art. 348 bis c.p.c.;
2) dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. le domande nuove formulate dall'appellante;
3) in subordine e nel merito, rigettare l'appello e ogni avversa domanda, perché infondata in fatto
e diritto;
4) condannare controparte alla rifusione delle spese e competenze di causa, oltre alle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
e non si costituivano, seppure ritualmente citate. Parte_2 Controparte_7
Dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, il fascicolo veniva trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024,
siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.
All'udienza del 10.9.2025, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia di e di le quali non si sono Parte_2 Controparte_7
costituite malgrado la notifica dell'atto di citazione in appello presso il domicilio digitale dei rispettivi difensori nel giudizio di primo grado.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante si è doluta del fatto che, malgrado fosse pacifico l'affondamento doloso dell'imbarcazione “ER”, con conseguente instaurazione di un procedimento penale a carico di , dipendente di il primo giudice aveva Persona_2 Controparte_2
rigettato la domanda proposta da essa , anziché accoglierla, disattendendo tutti i documenti Pt_1
versati in atti, ivi compresa la dichiarazione confessoria del legale rappresentante, che nella denuncia di sinistro aveva ammesso che l'affondamento delle imbarcazioni era stato un atto doloso
“compiuto per danneggiare il sottoscritto”.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non aver statuito sulla domanda ex art. 1916 c.c., in violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c., atteso che tutta la motivazione della sentenza verteva essenzialmente sulle domande proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato che l'obbligo di custodia in capo a
[...] era stato escluso sulla base di una lettura superficiale dei documenti ed ha sostenuto CP_2
che la volontà delle parti andava accertata anche ricorrendo a presunzioni e valutando il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto.
Ad abundantiam, ha aggiunto che l'affermazione del primo giudice secondo cui la “non può CP_4
aver fatto affidamento sul sito della avendo firmato un contratto con il quale le parti hanno CP_8
concordemente stabilito il programma negoziale voluto dai contraenti delineando espressamente
l'insieme dei diritti e obblighi di ciascuna parte” non era condivisibile, atteso che la mancata ammissione delle prove articolate da essa aveva reso incerta la reale volontà delle parti. Pt_1
Al contrario, doveva essere affermato che i servizi descritti nel sito www.marinadiforio.it. [quali
Servizi principali (Orario di accesso continuo;
servizio VHF h24 canale 6; Orario di ufficio 8-20),
Servizi di Banchina (Elettricità e acqua) e Servizi vari (tra i tanti Guardiania e Videosorveglianza)]
erano “ricompresi nell'ambito delle prestazioni del contratto di ormeggio o con il cliente sia nella
determinazione del prezzo pattuito”.
Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato la pronuncia per non avere valutato che dalla documentazione in atti risultava che l'affondamento era stato doloso e che Controparte_2
pur essendo consapevole che le turbative alla propria attività avrebbero potuto ripercuotersi
[...]
sulle barche dei clienti, non aveva adottato le misure atte ad impedire l'accesso di malintenzionati.
Pertanto, sussisteva la responsabilità della convenuta ex art. 2043 e, altresì, ex art. 2049 c.c., e la sentenza andava riformata per difetto di motivazione e di decisione su un punto decisivo, stante il nesso di causalità tra l'affondamento doloso e la condotta del guardiano notturno
[...]
, che era stato rinviato a giudizio nel procedimento penale di cui agli atti di causa. Persona_2
Inoltre, la responsabilità dell'appellata era configurabile anche ai sensi dell'art. 1578, comma, 2
c.c., in quanto essa non aveva provato di aver ignorato, senza colpa, i vizi della cosa, ai fini dell'esclusione della responsabilità risarcitoria del locatore, e sussisteva anche a norma dell'art. deposito relativamente ai servizi di sorveglianza e guardiania comunque previsti, essendo mancata la restituzione della barca a causa dell'inidoneità dello stato dei luoghi e dell'omessa predisposizione delle misure atte ad impedire l'accesso di terzi malintenzionati.
Con il quinto motivo, l'appellante ha attinto la decisione nella parte relativa alle spese di lite,
assumendo che essa era ingiusta ed immotivata, in quanto il primo giudice, malgrado avesse esaminato e deciso congiuntamente le domande risarcitorie proposte nei confronti di
[...]
sia dalla che da essa , non aveva adottato decisioni di contenuto analogo CP_2 CP_4 Pt_1
in merito alle spese, che aveva compensato tra la e mentre aveva CP_4 Controparte_2
posto a carico di essa sia quelle sostenute da che da Pt_1 Controparte_2 CP_7
attuando un diverso regolamento anche in ordine al quantum e violando il principio
[...]
giurisprudenziale secondo cui le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto gravano sul chiamante se la chiamata di garanzia e manleva sia stata giudicata infondata
(Cass. civ. ord. 4195/2018).
Tali essendo le doglianze mosse dall'appellante, va previamente scrutinata la seconda, relativa all'omessa pronunzia sulla domanda ex art. 1916 c.c., in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c.
Ad avviso della Corte, essa è manifestamente inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che nel dispositivo, sub 5), ha statuito “rigetta la
domanda formulata dalla ”, dopo aver spiegato nella parte Parte_1
motiva che non aveva contrattualmente assunto l'obbligo di custodia, con Controparte_2
conseguente reiezione della domanda di accertamento della responsabilità per inadempimento di proposta da nonché della domanda ex art. 1916 c.c. Controparte_2 Parte_2
A ciò si aggiunge che la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. collide con l'argomentazione che sorregge la doglianza relativa alle spese di lite, avendo l'appellante lamentato che il primo giudice non le ha compensate tra essa e sebbene abbia esaminato e deciso Pt_1 Controparte_2 la domanda risarcitoria formulata da essa in termini analoghi a quella proposta dalla Pt_1 CP_4
Venendo ora all'esame del terzo motivo, attinente all'affermata insussistenza di un obbligo di custodia, le ragioni addotte dall'appellante a confutazione del convincimento espresso dal primo giudice non sono tali da sovvertire la conclusione cui quest'ultimo è pervenuto, in quanto l'appellante non ha spiegato le ragioni per cui i servizi di guardiania e telesorveglianza pubblicizzati sul sito internet devono interpretarsi in senso difforme da quello spiegato nella sentenza impugnata.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Il primo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, riguardando entrambi il coinvolgimento nella nefasta vicenda di , sono parimenti inammissibili. Persona_2
La natura dolosa dell'affondamento dell'imbarcazione non è dirimente ai fini della fondatezza dell'azione ex art. 1916 c.c., occorrendo, a tal fine, che essa sia riconducibile a fatto ascrivibile a
. Controparte_2
Orbene, nell'atto introduttivo del giudizio, sub 19, la stessa ha dedotto che nella notte tra il 23 Pt_1
ed il 24.2.2014 “dei malfattori avrebbero provocato l'affondamento dell'imbarcazione “ER” e
delle altre vicine ormeggiate, danneggiando volontariamente le barche per provocarne
l'affondamento”, ma non ha allegato elementi tali da giustificare la responsabilità extracontrattuale della convenuta;
peraltro, un eventuale coinvolgimento di , guardiano Persona_2
notturno, nella causazione dell'affondamento cui ancorare la responsabilità ex art. 2049 c.c. di avrebbe dovuto essere specificamente allegato all'interno delle barriere Controparte_2
preclusive stabilite dal codice di rito, non potendo essere desunto dai documenti prodotti e dai capitoli delle prove orali, atteso che sono oggetto di esame, i primi, ed ammessi, gli altri, soltanto se rilevanti ai fini della prova di fatti specificamente allegati.
Il semplice rinvio a giudizio di , peraltro per un'ipotesi colposa, non prova Persona_2
alcunché.
Quanto alle spese di lite, la censura che poggia sulla disparità di trattamento tra essa e la Pt_1 entrambe soccombenti nella pretesa risarcitoria, è infondata, atteso che nel giudizio di CP_4
opposizione a decreto ingiuntivo il primo giudice ha compensato le spese nel rapporto processuale tra la e in ragione della soccombenza reciproca, presupposto, CP_4 Controparte_2
questo, che non ricorre nel giudizio ex art. 1916 c.c., in cui si è limitata a Controparte_2
resistere alla domanda di senza proporre domande riconvenzionali. Pt_1
E', invece, fondata la censura relativa alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di dovendo esse gravare, così come quantificate nella pronuncia Controparte_7
impugnata, sulla chiamante al pari di quanto stabilito per il giudizio n. Controparte_2
9560/2015 r.g., siccome in entrambi i giudizi la suddetta NA nulla ha dedotto a fronte dell'eccezione di mancato pagamento del premio assicurativo sollevata dalla compagnia, con conseguente palese infondatezza della chiamata in causa. Opinando diversamente, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in palese violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.
§ 5. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello limitatamente al soggetto tenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute da senza travolgere il rigetto della domanda ex art. 1916 c.c. proposta Controparte_7
da , fa sì che restino immutate le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla Pt_1
regolamentazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra e , Pt_1 Controparte_2
con conseguente necessità di statuire sulla spettanza delle spese di lite limitatamente al presente grado.
Il governo delle spese del presente gravame segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91,
comma 1, c.p.c. e la relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01
ed euro 26.000,00 nella misura media, tranne che per la fase di trattazione/istruttoria per la quale si ritengono congrui quelli minimi essendosi essa risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di e di Parte_2 Controparte_7
b) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma del capo 8) della sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
liquidate in euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali Controparte_7
al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, immutato il resto;
c) condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di Controparte_2
lite, liquidate in euro 4.888,00 per compensi ed in euro 1.170,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Napoli, 22.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1766 c.c., applicabile al caso di specie ravvisandosi, nel contratto di ormeggio, gli estremi del