Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00828/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01734/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2025, proposto da
SQ TE, rappresentata e difesa dagli avvocati Orlando Sasso e Domenico Colella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Orlando Sasso in Avellino, Piazza Aldo Moro n. 19;
contro
Comune di Atripalda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Annamaria Miele, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata annamaria.miele@avvocatiavellinopec.it;
nei confronti
AL De UA, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Atripalda n. 0003583 del 10 febbraio 2025, notificato in data 19 febbraio 2025, recante accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire opere edilizie abusive e acquisizione al patrimonio comunale del bene sito in Atripalda e individuato al foglio 1, p.lla 416, previo frazionamento, per mq 400, cointestato alla ricorrente e a AL De UA, nonché di ogni altro provvedimento inerente, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Atripalda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa UR PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Il presente ricorso è proposto per la trasposizione in sede giurisdizionale del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica con il quale era stato impugnato l’epigrafato provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale di una serie di cespiti immobiliari, limitatamente alla parte relativa all’acquisizione di porzione della particella 416 del foglio 1, di cui la ricorrente è comproprietaria.
Deduce la ricorrente che gli abusi concernono la corte in comproprietà con AL De UA, responsabile degli stessi, da lei formalmente invitato a rimuoverli.
Espone poi di aver segnalato al Comune la presenza di detti abusi edilizi sulla corte comune, sicché il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 2 del 26 marzo 2024.
Rappresenta di aver quindi diffidato, anche per iscritto (con nota del 14 novembre 2024), il comproprietario dell’area a procedere alla demolizione delle opere abusive contestate dall’Ente, rimarcando tra l’altro, la propria impossibilità a provvedervi, non avendo ella né la disponibilità né il possesso dell’area, come comunicato anche al Comune di Atripalda.
Aggiunge di aver proposto apposita azione di reintegrazione nel possesso, conclusasi con provvedimento del 4 dicembre 2024, ma di aver ottenuto la reintegra soltanto in data 18 gennaio 2025, abbondantemente dopo l’avvenuto decorso del termine di giorni 90 di cui all’ordinanza comunale di demolizione.
Rileva che il Comune di Atripalda, effettuato sopralluogo in data 28 gennaio 2025 e constatato che le opere abusive non risultavano essere state demolite, accertava l’inottemperanza e disponeva, con il gravato atto, l’acquisizione dell’area.
Eccepisce l’erronea e illegittima individuazione del bene di cui si vorrebbe effettuare l’acquisizione al patrimonio comunale e il difetto di istruttoria in quanto la p.lla 416 del foglio 1 (individuata come oggetto dell’acquisizione) è stata rettificata d’ufficio con la p.lla n. 488.
Eccepisce altresì l’eccesso di potere, la violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, la mancanza di motivazione e l’abnormità, in quanto gli abusi contestati non necessitavano di permesso a costruire, trattandosi di interventi edilizi assoggettati al titolo abilitativo della S.C.I.A. (“ manufatti di natura eterogenea e precaria, costituiti da struttura portante in legno e ferro, ricoperti in parte con pannelli di lamiera grecata ed in parte con telo impermeabile, i cui sostegni verticali sono infissi nel terreno ”).
Afferma che nessuna superficie può essere legittimamente acquisita in danno della ricorrente, proprietaria incolpevole ed estranea al compimento dell’opera abusiva, comunque attivatasi con i mezzi consentiti dall’ordinamento per la rimozione delle opere abusive.
Evidenzia che il Comune ha illegittimamente disposto l’acquisizione del decuplo della superficie complessiva dei manufatti abusivi (senza che il provvedimento acquisitivo si premuri di specificare in motivazione i parametri applicati e di esternare le ragioni per le quali giunge alla determinazione della superficie da acquisire), evidenziando anche che l’eventuale perimetrazione dell’area di circa mq 400, intorno alla superficie ove insistono le opere abusive costituente area comune di mq 248, andrebbe a interessare anche l’area di sedime di circa mq 210 dei fabbricati accatastati al pari dell’area di sedime dei manufatti illecitamente realizzati.
Si è costituito in resistenza il Comune deducendo che i beni, così come analiticamente indicati, sono stati individuati catastalmente nell’ordinanza di demolizione n. 2 del 26 marzo 2024, ove si precisa anche la duplice individuazione della part.lla 416/488 per il mappale.
Quanto alle deduzioni circa la presunta legittimità delle opere, ha rilevato che esse non possono trovare spazio nel procedimento de quo , essendo il provvedimento impugnato caratterizzato dalla definitività, non avendo parte ricorrente tempestivamente impugnato l’ordinanza di demolizione.
Ha affermato, infine, che la ricorrente si è attivata solo dopo aver ricevuto i primi provvedimenti dell’ente comunale, senza in ogni caso provvedere alla rimozione delle opere, neppure dopo aver riacquisito il possesso.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 22 aprile 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
In primo luogo, va disattesa l’eccezione relativa all’erronea individuazione del bene acquisito posto che detto bene è specificamente individuato mediante i riferimenti catastali sia nell’ordinanza di demolizione che nel conseguente atto di accertamento dell’inottemperanza.
In secondo luogo, le contestazioni relative alla natura degli abusi sono palesemente inammissibili in questa sede, trattandosi di presunti vizi dell’ordinanza di demolizione, che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente con apposita impugnazione giurisdizionale di tale provvedimento, ormai divenuto inoppugnabile.
In terzo luogo, non possono trovare accoglimento le deduzioni circa l’estraneità agli abusi della ricorrente e la sua non imputabilità in ordine all’inottemperanza dell’ordine di demolizione.
Innanzitutto, la suddetta inottemperanza è incontestata.
Inoltre, la documentazione in atti attesta l’avvenuta reintegrazione del possesso in data 18 gennaio 2025 (v. verbale di reintegrazione, all. 12 del fascicolo di parte ricorrente).
Sicché, pur avendo riacquisito la disponibilità e il possesso dell’area in comproprietà almeno a far data dal 18 gennaio 2025, non risulta che la ricorrente si sia in alcun modo attivata per la rimozione degli immobili abusivi.
Va rammentato, al riguardo, che: “ Il proprietario di una costruzione abusiva può essere destinatario dell’ordine di demolizione, senza che sia necessario stabilire se egli sia responsabile dell’abuso, poiché l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione dell’ordine di demolizione, senza richiedere l’effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità. L’estraneità del proprietario alla commissione degli abusi è irrilevante, dal momento che la misura demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell’abuso e anche se estraneo alla commissione dell’abuso stesso e ciò in quanto l’abusività dell’opera è una connotazione di natura reale, la quale segue l’immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, con la conseguenza che la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall’attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell’abuso edilizio ” (Cons. Stato, Sez. VII, 24 novembre 2025, n. 9141).
Quindi, quanto alle conseguenze dell’inottemperanza all’ingiunzione demolitoria, il proprietario si deve ritenere responsabile quando, avendo la disponibilità e il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti, non abbia provveduto alla demolizione.
Il ricorso è invece fondato nella parte in cui contesta l’acquisizione del decuplo della superficie complessiva dei manufatti abusivi, in assenza di puntuale motivazione.
Sul punto, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento secondo cui: “ L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime dell’opera abusiva, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, costituisce effetto automatico e vincolato dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e integra misura sanzionatoria priva di margini discrezionali: ne discende che l’atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa, non necessita di specifica motivazione ulteriore rispetto all’identificazione dell’abuso, né richiede, di regola, la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, salvo che l’Amministrazione intenda estendere l’acquisizione ad aree ulteriori rispetto alla mera area di sedime, ipotesi nella quale è, invece, necessaria una puntuale motivazione ” (Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 2026, n. 2257).
Nella specie, il Comune si è limitato a disporre l’acquisizione dell’area come di seguito individuata: “ foglio n. 1, particella 416, previo frazionamento dell’area, per mq 400 (essendo la superficie dell’abuso pari a 40 mq) ”, senza null’altro chiarire in ordine alla motivazione per la quale si è ritenuta necessaria l’acquisizione dell’area ulteriore rispetto a quella di sedime.
In definitiva, il ricorso è fondato limitatamente all’acquisizione dell’area ulteriore rispetto a quella di sedime.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in virtù della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Atripalda n. 0003583 del 10 febbraio 2025, limitatamente all’acquisizione al patrimonio comunale dell’area ulteriore rispetto all’area di sedime degli abusi che insistono sul foglio 1, p.lla 416.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
OL UR, Presidente
UR PO, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| UR PO | OL UR |
IL SEGRETARIO