TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 828
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Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Erronea individuazione del bene da acquisire

    Il Collegio ha disatteso l'eccezione, ritenendo che il bene sia specificamente individuato mediante riferimenti catastali sia nell'ordinanza di demolizione che nell'atto di accertamento dell'inottemperanza.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e violazione di legge

    Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'acquisizione di un'area ulteriore rispetto a quella di sedime, in assenza di puntuale motivazione. Le contestazioni sulla natura degli abusi sono state ritenute inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere fatte valere con impugnazione dell'ordinanza di demolizione.

  • Rigettato
    Incolpevolezza della ricorrente e sua estraneità agli abusi

    Il Collegio ha ritenuto che l'estraneità del proprietario alla commissione degli abusi sia irrilevante, poiché la misura demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario, anche se non responsabile. L'inottemperanza all'ordine di demolizione è incontestata e la ricorrente, pur avendo riacquisito il possesso dell'area, non si è attivata per la rimozione degli immobili abusivi.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha esaminato il ricorso proposto da SQ TE avverso un provvedimento del Comune di Atripalda, con il quale era stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di una porzione di un'area in comproprietà con AL De UA, a seguito dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolire opere edilizie abusive. La ricorrente, pur dichiarandosi estranea alla realizzazione degli abusi e avendo segnalato la situazione al Comune e diffidato il comproprietario, lamentava l'illegittima individuazione del bene da acquisire, sostenendo che la particella catastale fosse stata rettificata e che gli interventi contestati non necessitassero di permesso a costruire, ma solo di SCIA. Contestava inoltre l'eccesso di potere, la violazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, la mancanza di motivazione e l'abnormità dell'acquisizione di una superficie pari al decuplo di quella dei manufatti abusivi, evidenziando come tale estensione avrebbe interessato anche aree di sedime di fabbricati legittimi. Il Comune di Atripalda, costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità delle contestazioni sulla legittimità delle opere, in quanto l'ordinanza di demolizione non era stata impugnata tempestivamente, e sosteneva che la ricorrente si fosse attivata solo tardivamente, senza provvedere alla demolizione nemmeno dopo aver riacquisito il possesso dell'area.

Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, rigettando le eccezioni relative all'erronea individuazione del bene e alla natura degli abusi, considerate inammissibili in quanto relative a un provvedimento di demolizione ormai inoppugnabile. Ha altresì respinto le deduzioni sull'estraneità della ricorrente agli abusi e sulla sua non imputabilità per l'inottemperanza, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui il proprietario, anche se non responsabile della realizzazione dell'abuso, è tenuto all'esecuzione dell'ordine di demolizione se ha la disponibilità o il possesso del bene, o li acquisisce successivamente, senza che la sua incolpevolezza sia rilevante ai fini della misura demolitoria. Tuttavia, il ricorso è stato ritenuto fondato nella parte in cui contestava l'acquisizione di un'area eccedente il sedime dei manufatti abusivi, in assenza di una puntuale motivazione da parte dell'amministrazione. Il Collegio ha infatti ribadito che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale è un effetto automatico dell'inottemperanza, ma se l'Amministrazione intende estendere l'acquisizione ad aree ulteriori rispetto al mero sedime, è necessaria una specifica e adeguata motivazione, non riscontrata nel caso di specie. Pertanto, il provvedimento comunale è stato annullato limitatamente all'acquisizione dell'area ulteriore rispetto al sedime degli abusi. Le spese di giudizio sono state compensate in virtù della soccombenza reciproca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 828
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 828
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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