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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. GI UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. NS TO Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1522 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa
DA
(cod. fisc. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATA
CONTUMACE
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: per l'appellante: cfr. note del 6 ottobre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa il 11 luglio 2023, il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, accolse l'azione di accertamento negativo proposta da
[...]
e dichiarò non dovute le somme di euro 6.407,17 oggetto della fattura n. CP_1
C1302012046/2018 del 03.08.2018 e la somma di euro 5.316,38 oggetto della fattura n.
C1407028600/2018 del 08.10.2018 in quanto ritenne non provati i consumi indicati e, inoltre, dichiarò non dovuta la somma di euro 692,32 oggetto della fattura n. 16114633 del 19.12.2019 con scadenza del pagamento in data 18.03.2020 per l'intervenuta prescrizione del credito ex art.1, comma 10, l. 205/2017.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Parte_1
Parte
, (d'ora innanzi , con atto di citazione notificato il 11
[...] settembre 2023, chiedendone la riforma sulla scorta di due motivi di impugnazione - tali da integrare i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. - che possono essere riassunti nei seguenti termini:
(i) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, l.n. 205/2017; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 delle Preleggi. Non applicabilità in via retroattiva della prescrizione biennale;
(ii) Erroneità della sentenza nella parte in cui aveva disposto l'annullamento per indeterminatezza dei consumi delle fatture n. C1302012046/2018 di euro 6.401,17 per consumi 2013, e la fattura n. C1407028600/2018 di euro 5.316,38 per consumi idrici 2014. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Omissione e travisamento dei fatti.
3. Radicatosi il contradditorio, non si è costituita la , rimasta contumace. CP_1
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 12 dicembre 2025
– sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo di gravame, Parte critica la sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto applicabile alla fattura n.
16114633 del 19.12.2019 la prescrizione biennale introdotta dall'art. 1 della Legge di Bilancio del 2018 (n. 205/2017).
Evidenzia che il rapporto di utenza idrica non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza, stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione, sicchè i crediti riguardanti somministrazioni idrica, di energia elettrica e gas, e in genere, i crediti riguardanti "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", si prescrivono nel termine di cinque anni.
Evidenzia che il nuovo regime prescrizionale ridotto da cinque a due anni – adottato con la Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) - in assenza di precipue indicazioni e nella vigenza dell'art. 11 Preleggi, avrebbe dovuto essere computato in base ai principi generali che regolano la prescrizione, ossia a partire dal momento in cui tale diritto avrebbe potuto essere esercitato;
momento che è diverso rispetto a quello di emissione della fattura e/o della data di scadenza nella stessa indicata e che, nei contratti a prestazioni periodiche, quale è il contratto di somministrazione d'acqua, coincide con il momento in cui il fornitore determina il volume da fatturare tramite lettura periodica dei contatori.
La decisione impugnata, invece, era contraria al principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle Preleggi c.c. ed aveva determinato l'applicazione della nuova previsione prescrizionale alla prestazione già rese, con modalità operative ancora in itinere e, quindi, con efficacia retroattiva.
Il motivo è fondato ma nei termini appresso indicati.
E' decisivo rilevare che sulla questione della modalità applicativa della prescrizione breve, prevista dall'art. 1, comma 10, l. 27 dicembre 2017, n. 205 è intervenuta di recente la Corte di
Legittimità che ha stabilito che “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, l. 27 dicembre
2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art.
252 disp att. c.c.”.
Avuto riguardo a questo condivisibile principio – dal quale non vi è motivo di doversi discostare – si rileva che la fattura n. 16114633 del 19.12.2019 aveva ad oggetto i consumi idrici del 2016 e indicava come scadenza di pagamento il 18 marzo 2020.
Alla fattispecie, per quanto innanzi illustrato, si applica – quindi – il nuovo termine biennale, con decorrenza dal 18 marzo 2020.
Considerato che l'azione d accertamento venne proposta dalla il 29 ottobre 2020 CP_1
e ribadito che la fattura riguardava i consumi maturati nel 2016, l'applicazione del termine biennale nei termini indicati fa sì che, alla data di proposizione della domanda, non era certamente decorso un termine superiore al quinquennio (che sarebbe scaduto nel 2021) con la conseguenza che l'applicazione, per un verso, retroattiva e, per altro verso, temperata del nuovo termine Part biennale non ha fatto sì che l' abbia comunque beneficiato di un termine di prescrizione maggiore del quinquennio.
In riforma della sentenza gravata, va, quindi, rigettata la domanda della CP_1 relativamente alla fattura n. 16114633 del 19.12.2019. Part
6. Con il secondo motivo si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto l'annullamento per indeterminatezza dei consumi delle fatture n. C1302012046/2018 di euro 6.401,17 per consumi 2013, e la fattura n. C1407028600/2018 di euro 5.316,38 per consumi idrici 2014.
Evidenzia di avere provato che il contatore era regolarmente funzionante sicchè la
, piuttosto che lamentare l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie CP_1 esigenze, avrebbe dovuto provare di aver adottato ogni possibile cautela a tutela dei propri interessi. Invero, sebbene il contatore si trovi nella disponibilità dell'utente, poiché allocato in un luogo accessibile al medesimo, ella non aveva offerto alcuna prova a sostegno delle generiche e infondate contestazioni.
Ed ancora afferma che, nel giudizio di primo grado, era stata esattamente dimostrata la progressività dei consumi, l'ottimo stato di conservazione del misuratore (tramite documentazione fotografica) e conseguentemente la funzionalità dello stesso.
La fatture – soggiunge - non sono state emesse su basi "meramente presuntive”, come sostenuto dalla , ma sulla base di letture effettivamente rilevate, come si evince CP_1 dall'allegata scheda di lettura.
Peraltro l'utente, viene garantito anche dall'art. 41 del regolamento, secondo il quale può chiedere verbalmente la misura rilevata all'addetto o presentare un'istanza in forma scritta Pt_1 al locale ufficio nel caso necessiti di un riscontro formale alla sua richiesta, ma nel caso Pt_1 oggetto dell'odierno giudizio nulla di tutto ciò è avvenuto.
Anche questa doglianza è fondata.
Mette conto premettere che “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 512 del 09/01/2025; Sez. 3 - , Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023; Sez. 3 - , Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018). Ed ancora “in tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del
24/06/2024).
In quest'ultima decisione, la Suprema Corte ha spiegato che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020,
n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del
2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché
Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.)», fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l'eccessività dei consumi è [stata] dovuta a fattori esterni al suon controllo» (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo «l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)» (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9)” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del
24/06/2024).
Ciò debitamente premesso, si rileva che la , nel proporre l'azione di accertamento CP_1 negativo dedusse:
che con le fatture 2013 e 2014 risultavano calcolati consumi così esorbitanti con appena una lettura contatore effettuata nel 2013 e nessuna lettura nel 2014;
che le citate richieste di pagamento giungevano, comunque, a distanza di Anni Parte_2 rispetto ai consumi in questione (2013 - 2014) rendendo di fatto impossibile per l'utente poter verificare nell'immediatezza quanto indicato in fattura;
che le suindicate eccedenze fatturate al consumatore risultavano essere calcolate in modo presuntivo, forfettario ed indeterminato, stante l'assenza di congrui riscontri a sostegno degli addebiti indicati in fattura;
che appariva inverosimile che nel 2016 si siano consumati mc 218 in seconda fascia mentre negli anni precedenti mc 2380 (anno 2014) e mc 2890 (anno 2013);
che l'eventuale eccedenza dei consumi avrebbe essere stimata in contraddittorio con l'utente e avrebbe dovuto risultare altresì assistita da data certa;
che anche l'onere concernente l'efficienza e la funzionalità del contatore ricadeva sull'Ente gestore del servizio di fornitura.
Part Ora, a fronte di queste deduzioni dell'utente, ha prodotto in prime cure la “scheda di lettura del contatore” da cui risulta, a partire dal 2007, una rilevazione annuale dei consumi fino al
2010, due nel 2011, nessuna del 2012 e nel 2014, ed una ciascuno nel 2013 e nel 2015.
Ovviamente il dato dei consumi è in crescita e mostra un incremento significativo (rispetto al quadriennio iniziale) a partire dal 2013.
Part ha anche prodotto una foto del misuratore, scattata dall'operatore il 25 Controparte_2 febbraio 2020. Ora, a fronte di questi elementi che suffragano il già presumibile buon funzionamento del misuratore, la si è limitata a contestare genericamente i consumi registrati senza spiegare CP_1
– se non con il tautologico richiamo all'eccessività – le ragioni per cui, per le particolari condizioni della sua utenza, non sarebbe stato possibile quel determinato consumo.
Oltre tutto, essendo il misuratore nella sua disponibilità, ed avendo ella stessa la possibilità di controllarlo, avrebbe potuto sicuramente avvedersi dell'anomalia (ove esistente) della registrazione e contestare e chiedere per tempo al fornitore una verifica.
Il che non ha fatto, essendosi limitata a contestare, peraltro genericamente, i consumi solo quando le è stato indirizzata la richiesta di pagamento.
In definitiva la sentenza gravata ha trascurato che il fornitore aveva dato prova della regolarità della registrazione, mentre la contestazione dell'utente era eccessivamente generica.
Se ne trae, quindi, che anche in ordine al capo concernente la fattura n. C1302012046/2018 del
03.08.2018 e la fattura n. C1407028600/2018 del 08.10.2018 la domanda della avrebbe CP_1 dovuto essere rigettata.
7. Alla riforma integrale della sentenza gravata consegue la statuizione secondo soccombenza delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, udito il procuratore dell'appellante, nella contumacia dell'appellata, così provvede:
in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa il 11 luglio 2023 dal Tribunale di Part Trapani, appellata da con atto di citazione notificato il 11 settembre 2023, rigetta le domande proposte da con ricorso depositato il 29 ottobre 2020 ; Controparte_1
condanna a pagare in favore dell'appellante le spese di lite liquidate Controparte_1 per il primo in complessivi euro 1.700,00 per compensi e, per questo grado di giudizio, in complessivi euro 1984,00 per compensi, otre rimborso per spese generali, CPA e IVA come per legge;
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NS TO GI UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. GI UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. NS TO Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1522 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa
DA
(cod. fisc. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATA
CONTUMACE
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: per l'appellante: cfr. note del 6 ottobre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa il 11 luglio 2023, il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, accolse l'azione di accertamento negativo proposta da
[...]
e dichiarò non dovute le somme di euro 6.407,17 oggetto della fattura n. CP_1
C1302012046/2018 del 03.08.2018 e la somma di euro 5.316,38 oggetto della fattura n.
C1407028600/2018 del 08.10.2018 in quanto ritenne non provati i consumi indicati e, inoltre, dichiarò non dovuta la somma di euro 692,32 oggetto della fattura n. 16114633 del 19.12.2019 con scadenza del pagamento in data 18.03.2020 per l'intervenuta prescrizione del credito ex art.1, comma 10, l. 205/2017.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Parte_1
Parte
, (d'ora innanzi , con atto di citazione notificato il 11
[...] settembre 2023, chiedendone la riforma sulla scorta di due motivi di impugnazione - tali da integrare i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. - che possono essere riassunti nei seguenti termini:
(i) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, l.n. 205/2017; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 delle Preleggi. Non applicabilità in via retroattiva della prescrizione biennale;
(ii) Erroneità della sentenza nella parte in cui aveva disposto l'annullamento per indeterminatezza dei consumi delle fatture n. C1302012046/2018 di euro 6.401,17 per consumi 2013, e la fattura n. C1407028600/2018 di euro 5.316,38 per consumi idrici 2014. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Omissione e travisamento dei fatti.
3. Radicatosi il contradditorio, non si è costituita la , rimasta contumace. CP_1
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 12 dicembre 2025
– sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo di gravame, Parte critica la sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto applicabile alla fattura n.
16114633 del 19.12.2019 la prescrizione biennale introdotta dall'art. 1 della Legge di Bilancio del 2018 (n. 205/2017).
Evidenzia che il rapporto di utenza idrica non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza, stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione, sicchè i crediti riguardanti somministrazioni idrica, di energia elettrica e gas, e in genere, i crediti riguardanti "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", si prescrivono nel termine di cinque anni.
Evidenzia che il nuovo regime prescrizionale ridotto da cinque a due anni – adottato con la Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) - in assenza di precipue indicazioni e nella vigenza dell'art. 11 Preleggi, avrebbe dovuto essere computato in base ai principi generali che regolano la prescrizione, ossia a partire dal momento in cui tale diritto avrebbe potuto essere esercitato;
momento che è diverso rispetto a quello di emissione della fattura e/o della data di scadenza nella stessa indicata e che, nei contratti a prestazioni periodiche, quale è il contratto di somministrazione d'acqua, coincide con il momento in cui il fornitore determina il volume da fatturare tramite lettura periodica dei contatori.
La decisione impugnata, invece, era contraria al principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle Preleggi c.c. ed aveva determinato l'applicazione della nuova previsione prescrizionale alla prestazione già rese, con modalità operative ancora in itinere e, quindi, con efficacia retroattiva.
Il motivo è fondato ma nei termini appresso indicati.
E' decisivo rilevare che sulla questione della modalità applicativa della prescrizione breve, prevista dall'art. 1, comma 10, l. 27 dicembre 2017, n. 205 è intervenuta di recente la Corte di
Legittimità che ha stabilito che “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, l. 27 dicembre
2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art.
252 disp att. c.c.”.
Avuto riguardo a questo condivisibile principio – dal quale non vi è motivo di doversi discostare – si rileva che la fattura n. 16114633 del 19.12.2019 aveva ad oggetto i consumi idrici del 2016 e indicava come scadenza di pagamento il 18 marzo 2020.
Alla fattispecie, per quanto innanzi illustrato, si applica – quindi – il nuovo termine biennale, con decorrenza dal 18 marzo 2020.
Considerato che l'azione d accertamento venne proposta dalla il 29 ottobre 2020 CP_1
e ribadito che la fattura riguardava i consumi maturati nel 2016, l'applicazione del termine biennale nei termini indicati fa sì che, alla data di proposizione della domanda, non era certamente decorso un termine superiore al quinquennio (che sarebbe scaduto nel 2021) con la conseguenza che l'applicazione, per un verso, retroattiva e, per altro verso, temperata del nuovo termine Part biennale non ha fatto sì che l' abbia comunque beneficiato di un termine di prescrizione maggiore del quinquennio.
In riforma della sentenza gravata, va, quindi, rigettata la domanda della CP_1 relativamente alla fattura n. 16114633 del 19.12.2019. Part
6. Con il secondo motivo si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto l'annullamento per indeterminatezza dei consumi delle fatture n. C1302012046/2018 di euro 6.401,17 per consumi 2013, e la fattura n. C1407028600/2018 di euro 5.316,38 per consumi idrici 2014.
Evidenzia di avere provato che il contatore era regolarmente funzionante sicchè la
, piuttosto che lamentare l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie CP_1 esigenze, avrebbe dovuto provare di aver adottato ogni possibile cautela a tutela dei propri interessi. Invero, sebbene il contatore si trovi nella disponibilità dell'utente, poiché allocato in un luogo accessibile al medesimo, ella non aveva offerto alcuna prova a sostegno delle generiche e infondate contestazioni.
Ed ancora afferma che, nel giudizio di primo grado, era stata esattamente dimostrata la progressività dei consumi, l'ottimo stato di conservazione del misuratore (tramite documentazione fotografica) e conseguentemente la funzionalità dello stesso.
La fatture – soggiunge - non sono state emesse su basi "meramente presuntive”, come sostenuto dalla , ma sulla base di letture effettivamente rilevate, come si evince CP_1 dall'allegata scheda di lettura.
Peraltro l'utente, viene garantito anche dall'art. 41 del regolamento, secondo il quale può chiedere verbalmente la misura rilevata all'addetto o presentare un'istanza in forma scritta Pt_1 al locale ufficio nel caso necessiti di un riscontro formale alla sua richiesta, ma nel caso Pt_1 oggetto dell'odierno giudizio nulla di tutto ciò è avvenuto.
Anche questa doglianza è fondata.
Mette conto premettere che “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 512 del 09/01/2025; Sez. 3 - , Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023; Sez. 3 - , Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018). Ed ancora “in tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del
24/06/2024).
In quest'ultima decisione, la Suprema Corte ha spiegato che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020,
n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del
2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché
Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.)», fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l'eccessività dei consumi è [stata] dovuta a fattori esterni al suon controllo» (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo «l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)» (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9)” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del
24/06/2024).
Ciò debitamente premesso, si rileva che la , nel proporre l'azione di accertamento CP_1 negativo dedusse:
che con le fatture 2013 e 2014 risultavano calcolati consumi così esorbitanti con appena una lettura contatore effettuata nel 2013 e nessuna lettura nel 2014;
che le citate richieste di pagamento giungevano, comunque, a distanza di Anni Parte_2 rispetto ai consumi in questione (2013 - 2014) rendendo di fatto impossibile per l'utente poter verificare nell'immediatezza quanto indicato in fattura;
che le suindicate eccedenze fatturate al consumatore risultavano essere calcolate in modo presuntivo, forfettario ed indeterminato, stante l'assenza di congrui riscontri a sostegno degli addebiti indicati in fattura;
che appariva inverosimile che nel 2016 si siano consumati mc 218 in seconda fascia mentre negli anni precedenti mc 2380 (anno 2014) e mc 2890 (anno 2013);
che l'eventuale eccedenza dei consumi avrebbe essere stimata in contraddittorio con l'utente e avrebbe dovuto risultare altresì assistita da data certa;
che anche l'onere concernente l'efficienza e la funzionalità del contatore ricadeva sull'Ente gestore del servizio di fornitura.
Part Ora, a fronte di queste deduzioni dell'utente, ha prodotto in prime cure la “scheda di lettura del contatore” da cui risulta, a partire dal 2007, una rilevazione annuale dei consumi fino al
2010, due nel 2011, nessuna del 2012 e nel 2014, ed una ciascuno nel 2013 e nel 2015.
Ovviamente il dato dei consumi è in crescita e mostra un incremento significativo (rispetto al quadriennio iniziale) a partire dal 2013.
Part ha anche prodotto una foto del misuratore, scattata dall'operatore il 25 Controparte_2 febbraio 2020. Ora, a fronte di questi elementi che suffragano il già presumibile buon funzionamento del misuratore, la si è limitata a contestare genericamente i consumi registrati senza spiegare CP_1
– se non con il tautologico richiamo all'eccessività – le ragioni per cui, per le particolari condizioni della sua utenza, non sarebbe stato possibile quel determinato consumo.
Oltre tutto, essendo il misuratore nella sua disponibilità, ed avendo ella stessa la possibilità di controllarlo, avrebbe potuto sicuramente avvedersi dell'anomalia (ove esistente) della registrazione e contestare e chiedere per tempo al fornitore una verifica.
Il che non ha fatto, essendosi limitata a contestare, peraltro genericamente, i consumi solo quando le è stato indirizzata la richiesta di pagamento.
In definitiva la sentenza gravata ha trascurato che il fornitore aveva dato prova della regolarità della registrazione, mentre la contestazione dell'utente era eccessivamente generica.
Se ne trae, quindi, che anche in ordine al capo concernente la fattura n. C1302012046/2018 del
03.08.2018 e la fattura n. C1407028600/2018 del 08.10.2018 la domanda della avrebbe CP_1 dovuto essere rigettata.
7. Alla riforma integrale della sentenza gravata consegue la statuizione secondo soccombenza delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, udito il procuratore dell'appellante, nella contumacia dell'appellata, così provvede:
in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa il 11 luglio 2023 dal Tribunale di Part Trapani, appellata da con atto di citazione notificato il 11 settembre 2023, rigetta le domande proposte da con ricorso depositato il 29 ottobre 2020 ; Controparte_1
condanna a pagare in favore dell'appellante le spese di lite liquidate Controparte_1 per il primo in complessivi euro 1.700,00 per compensi e, per questo grado di giudizio, in complessivi euro 1984,00 per compensi, otre rimborso per spese generali, CPA e IVA come per legge;
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NS TO GI UP