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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/10/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 181/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IC AS Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 181/2024 R.G.
PROMOSSA DA
(P.I. ) GIÀ (P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 sede legale in Milano alla Via Pozzone 5 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano alla Piazzetta Bossi n. 5, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente tra loro dagli avv.ti ROBERTA D'ANGELO (C.F. ) con studio in Palermo, alla Via C.F._1
F.sco Paolo Di SI n. 1 e (C.F. ) con studio in Parte_3 C.F._2
Agrigento, Viale Pietro Nenni, n. 75, giusta nuova procura allegata alla memoria depositata il 3/9/25
APPELLANTE
CONTRO
, sito in Aci Catena, via S. Bonaccorsi n.6, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_3 del suo amministratore pro -tempore avv. C.F. , elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliato in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 15, presso lo studio dell'avv. Oriana Maria
NO (C.F. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti. C.F._4
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.02.2021, il sito in Aci Catena, via Controparte_1
S. Bonaccorsi n.6, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4576/2020, N.R.G.
8907/2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Catania, in data 01.1 2.2020 , notificato in data
02.01.2021 , in virtù del quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della la Parte_2 somma di € 30.000,25, oltre gli interessi come da domanda e le spese ed i compensi della procedura di ingiunzione . Eccepiva la inesistenza del contratto e faceva rilevare che la società ingiungente si era limitata a produrre una proposta di contratto su cui non risultava apposta alcuna firma da parte dell'amministratore di condominio. Deduceva inoltre che poiché le tariffe non erano state oggetto di contrattazione tra le parti dovevano considerarsi incerte e indeterminate.
In ogni caso rappresentava che dall'importo dei presunti consumi doveva essere espunta la somma di E. 4800,00 corrisposta dal Condominio alla “ER Energia S.p.a”, nuovo fornitore, a titolo di
CMOR.
Incardinatosi il procedimento iscritto al N.R.G. 2212/2021, si costituiva in giudizio la Parte_2 la quale faceva rilevare come il contratto di somministrazione era un contratto a forma libera.
Pertanto, la forma scritta non era richiesta né ad substantiam né ad probationem.
In secondo luogo, con riguardo alla correttezza dell'importo ingiunto e alla sussistenza dei presupposti per l'esperimento del procedimento monitorio, deduceva di avere emesso regolari e periodiche fatture, tempestivamente trasmesse al e mai da questo contestate. CP_1
In ogni caso allegava anche la certificazione dei consumi emessa dal Distributore Locale afferente tutti i 19 pod oggetto di fornitura , dalla quale si potevano evincere le letture reali dei consumi fatturati e la corrispondenza tra tali dati e quelli esposti nelle fatture oggetto di monitorio.
Denegata la provvisoria esecuzione al decreto opposto, la causa veniva decisa con la sentenza n.
3104/2023, emessa e pubblicata in data 18.07.2023, con la quale il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione ritenendo che la parte opposta non aveva fornito alcuna prova della sua pretesa in quanto: a)non aveva prodotto il contratto intercorso con l'opponente, avendo anzi ammesso di non rinvenire tale contratto;
b) non aveva fornito alcuna prova della fornitura di energia elettrica, atteso che le certificazioni dei consumi in atti risultavano tutte riferite ad altra società(senza che fosse mai stata offerta alcuna spiegazione sul punto).
Pertanto revocava il decreto opposto e condannava l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Avverso la predetta sentenza la in persona del legale rappresentante pro -tempore, Parte_2 proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 06.02.2024.
Con il primo motivo e il secondo motivo di gravame l'appellante deduceva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1350 e 1559 c.c. deducendo che la sentenza recava una motivazione errata e lamentando l'omesso esame e l'omessa valutazione della rilevanza degli elementi di prova ed indiziari offerti da nel corso del procedimento. Parte_2
In particolare evidenziava gli elementi da cui trarre la conferma che la controparte non aveva contestato la sussistenza del contratto di fornitura e faceva rilevare che nel corso del giudizio di primo grado era emerso che tutte le fatture erano state regolarmente ricevute dal senza che CP_1
l'Amministratore fruisse mai dei servizi offerti per contestare il quantum fatturato e/o il prezzo applicato (seguitando, nondimeno, a beneficiare della fornitura continuativamente per ben 3 anni).
Inoltre, faceva anche rilevare che con memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 3, depositata nel primo giudizio essa appellante aveva reso noto al Giudicante che nelle more del procedimento di primo grado aveva incassato le somme che il aveva pagato a titolo di CMOR e che CP_1 tale incasso presupponeva l'esistenza di una fornitura al cliente.
Con altro motivo di gravame, l'appellante deduceva la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 c.p.c. e 101, comma II c.p.c. rilevando che il giudice di prime cure non aveva fatto buon uso del principio di non contestazione con riferimento alla documentazione prodotta da essa appellante ed inerente le rilevazioni dei consumi provenienti dal Distributore locale “e-Distribuzione” sui POD intestati al . Controparte_1
Da tale documentazione si evinceva infatti la perfetta corrispondenza tra i consumi rilevati dal
Distributore per ciascuno dei 19 POD (individuabili da un codice numerico) tutti intestati al e le fatture di fornitura emesse da oggetto di causa. Controparte_1 Parte_2 Lamentava che tuttavia, il Giudicante non ne aveva tenuto conto poiché a suo dire le certificazioni dei consumi risultavano tutte riferite ad altra società (cfr: l' . Parte_1
Evidenziava che però tali certificazioni non erano state contestate dalla controparte e che il giudice avrebbe dovuto stimolare il contraddittorio sul punto al fine di meglio comprendere i rapporti tra la e l' (ossia la Società a cui il Distributore aveva indirizzato la lettura dei Pt_2 Parte_1 consumi).
In particolare, rappresentava che la era una Società del Gruppo Augusta Ratio S.p.A. e che Pt_2 tale dato risultava pubblico nonché evincibile da diversi documenti depositati agli atti (dai quali era evincibile che la titolare del contratto di dispacciamento con la Società di Distribuzione dell'energia risultava essere l' - nella sua qualità di mandataria per l'approvvigionamento Parte_1 della . Parte_2
Deduceva che peraltro la connessione tra e era di certo nota a controparte la Pt_2 Parte_1 quale, infatti, non aveva avanzato alcun motivo di opposizione né di contestazione circa il contenuto dei documenti allegati.
Concludeva quindi per l'accoglimento dell'appello e per la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4576/2020 - n. 8907/2020 r.g.
Incardinatosi il giudizio di appello, iscritto al N.R.G. 181/2024, con ordinanza del 27.06.2025, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 27.10.2025, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive conclusive.
In data 03.09.2025 il procuratore dell'appellante depositava atto di subentro processuale a nome della
(P.I. ) nella posizione della società incorporata Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(P.I. ) ai sensi dell'art. 2504 -bis c.c..(dato l'atto di incorporazione tra le due società P.IVA_2 nelle more intervenuto).
Nelle proprie note conclusionali la parte appellata contestava tale produzione effettuata da parte della appellante e si opponeva alla sua ammissione effettuata per la prima volta nel giudizio Pt_4 di appello, in palese violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c..
Indi, acquisite le note conclusionali delle parti, la Corte in data 27 ottobre 2025 poneva la causa in decisione. Tanto esposto in punto di fatto si deve innanzi tutto dare atto del subentro della Parte_1
” nella posizione processuale della per come risulta dall'atto di subentro depositato in
[...] Pt_2 data 3-9-25 dal medesimo procuratore della che ha altresì allegato la nuova procura nonché Pt_2
l'atto di fusione per incorporazione del 23.12.24 (attestante l'incorporazione della nella Pt_2
”). Parte_1
Si tratta di una costituzione e di una produzione del tutto ammissibile perché l'atto di incorporazione attiene ad un evento verificatosi dopo la chiusura del primo procedimento e perché tale fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa.
E, invero, la fusione produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.
Sotto il profilo processuale le Sezioni Unite hanno infatti osservato che “(…) la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva” (Cass. 30 luglio 2021 n. 21979).
Ne deriva che in virtù della dizione dell'art. 2504bis c.c., la fusione, quale circostanza sopravvenuta nel corso di un processo, non costituisce evento idoneo a cagionarne l'interruzione e che pertanto la nuova costituzione della determina l'effetto processuale della mera Parte_1 continuazione del giudizio nei suoi confronti.
E, invero, nel caso della fusione è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. cov., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa, sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto.
Una volta chiarito ciò, e dovendosi trattare unitamente i vari motivi di appello, in quanto strettamente connessi, la Corte rileva che il gravame è del tutto fondato e merita accoglimento. Quanto, infatti, alla prova del contratto di fornitura (del cui onere è gravato il fornitore in base agli artt. 1218 e 2697 cc e al principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento provare la fonte negoziale - o legale - dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta cfr: Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533) deve dirsi che l'insieme degli atti di causa consentiva di ritenerla pienamente raggiunta anche in carenza di un contratto sottoscritto dal condominio.
Invece il Tribunale, una volta esclusa la sussistenza della prova scritta del contratto, ha per ciò solo negato la giuridica esistenza di esso.
Tuttavia il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam, nè ad probationem, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022).
Inoltre già da tempo risalente le Sezioni Unite hanno ribadito che la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica "può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica" (Sez. U, Sentenza n. 4715 del 22/05/1996).
Ebbene, nella presente fattispecie vi sono numerosi elementi che consentono di ritenere che il contratto sia stato concluso per facta concludentia.
Innanzi tutto le ammissioni esplicite del non esaminate né valorizzate da parte del primo CP_1 decidente.
Nelle seconde memorie ex art 183 n. 2 depositate in sede di prime cure il infatti dichiara: CP_1
“In relazione al CMOR, il nuovo fornitore del Condominio (nel nostro caso la DUFERCO ENERGIA
SPA) si è ritrovato quale soggetto obbligato, a riscuotere parte degli insoluti richiesti dal vecchio fornitore cioè )”, così ammettendo esplicitamente che il precedente fornitore del Parte_2
Condominio fosse la Pt_2
E ancora, nelle medesime memorie il Condominio deduce: “Si rileva altresì, che l'importo corrisposto dal , all'attuale fornitore, cioè alla ER Energia spa di € CP_1 CP_1
4.810,29 rappresenta un rimborso, per somme che la stessa ER Energia spa aveva precedentemente corrisposto all' e che quest'ultima ha versato direttamente in favore della CP_3
”. Anche in tal caso, quindi, il Condominio ammette espressamente il collegamento con Parte_2 la (tanto che allega alla medesima memoria la contabile del bonifico erogato a titolo di Pt_2 CMOR ed effettuato dall'Amministratore Condominiale ove figura come causale di pagamento la dicitura: “Cmor della ). Parte_2
Inoltre va altresì rilevato che le fatture oggetto di ingiunzione abbracciano un periodo assai lungo, che copre l'arco di tre anni riguardando ben 170 fatture.
Orbene, nel corso del giudizio di primo grado è emerso pacificamente che tutte le fatture sono state regolarmente ricevute dal e che l'Amministratore, nelle more della fornitura, non le ha CP_1 mai contestate nel quantum.
Tale carenza di contestazione è assai rilevante se messa in relazione con l'elevatissimo numero di fatture e con la lunghezza del periodo considerato.
Ne deriva che il , per factia concludentia, ha aderito non solo alla erogazione del servizio CP_1
(per come ammesso nelle memorie ex art. 183 c.p.c. di cui sopra si è detto) ma anche alle condizioni di fornitura esposte nei documenti contabili e ciò mediante l'utilizzo continuo dell'energia stessa.
Pertanto non vi potevano essere dubbi, già in sede di prime cure, in relazione agli importi via via fatturati e al conteggio del consumo, già per il solo fatto sopra descritto.
Ma in ogni caso la parte appellante ha altresì fornito la dimostrazione della congruità delle quantità erogate e della loro conformità ai dati trasmessi dal distributore.
In tal senso quanto rilevato d'ufficio dal primo giudice (ossia che le certificazioni dei consumi risultavano tutte riferite ad altra società: l' si palesa del tutto errato per due Parte_1 ordini di motivi:
1) Poiché le certificazioni non erano minimamente state messe in discussione dal condominio, che nulla aveva rilevato in merito;
2) Poiché dalle condizioni generali di contratto prodotte da in prime cure ( documento Pt_2 non contestato dal nel suo contenuto ma solo in quanto priva di firma) al punto CP_1
5. 5. si dava espressamente atto del collegamento tra e (cfr: “ Pt_2 Parte_1
….Per richiedere qualsiasi informazione inerente al trattamento dei propri dati personali ed esercitare i diritti di cui al successivo punto 6, nonché richiedere un elenco completo dei
“responsabili del trattamento” nominati, il Cliente può scrivere al seguente indirizzo:
Piazzetta Maurilio Bossi, 5 - Milano, 20121, o al seguente indirizzo e-mail: Parte_2
dati, infine, potranno essere trattati anche da altre società del Gruppo Email_1 Augusta Ratio, che hanno sottoscritto un Accordo di contitolarità. Il contenuto essenziale di tale Accordo Le sarà fornito dietro semplice richiesta scritta a . Email_2
Peraltro il collegamento tra le due società è emerso anche in questa sede, ove la ha prodotto Pt_2
l'atto di fusione per incorporazione alla verificatosi dopo la chiusura del primo Parte_1 processo.
Ne deriva che l'appello merita accoglimento e che per l'effetto il debba Controparte_1 essere condannato alla somma ingiunta, ossia € 30.000,25, oltre gli interessi come da domanda.
Dato infine il tenore della decisione e la soccombenza della parte appellata deve ritenersi che la statuizione sulle spese effettuata in prime cure vada certamente revocata, e che il vada CP_1 invece condannato alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da liquidare in base al valore accertato della controversia, (E. 30.000,25), alle tabelle vigenti e alle fasi del giudizio
(introduttiva, studio, istruttoria, decisionale, valore medio, precisando che solo per il gradi di appello la fase di trattazione va liquidata secondo i parametri minimi).
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 181/2024 R.G.C.A., accoglie l'appello proposto da GIÀ e in riforma della sentenza Parte_1 Parte_2 impugnata condanna il al pagamento in suo favore della somma Controparte_1 complessiva di € 30.000,25, oltre gli interessi come da domanda;
condanna altresì il al pagamento in favore dell'appellante delle spese Controparte_1 processuali del primo giudizio che liquida in complessivi euro 7.616,00 (di cui E. 1701,00 per studio,
E. 1204,00 per fase introduttiva, E. 1806,00 per fase istruttoria, E. 2905,00 per fase decisionale) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge nonché alle spese processuali del secondo giudizio che liquida in complessivi E.
8.469,00 (di cui E. 2058,00 per studio, E. 1.418,00 per fase introduttiva, E. 1523,00 per trattazione,
E. 3470,00 per fase decisionale) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 30 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. IC AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IC AS Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 181/2024 R.G.
PROMOSSA DA
(P.I. ) GIÀ (P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 sede legale in Milano alla Via Pozzone 5 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano alla Piazzetta Bossi n. 5, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente tra loro dagli avv.ti ROBERTA D'ANGELO (C.F. ) con studio in Palermo, alla Via C.F._1
F.sco Paolo Di SI n. 1 e (C.F. ) con studio in Parte_3 C.F._2
Agrigento, Viale Pietro Nenni, n. 75, giusta nuova procura allegata alla memoria depositata il 3/9/25
APPELLANTE
CONTRO
, sito in Aci Catena, via S. Bonaccorsi n.6, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_3 del suo amministratore pro -tempore avv. C.F. , elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliato in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 15, presso lo studio dell'avv. Oriana Maria
NO (C.F. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti. C.F._4
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.02.2021, il sito in Aci Catena, via Controparte_1
S. Bonaccorsi n.6, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4576/2020, N.R.G.
8907/2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Catania, in data 01.1 2.2020 , notificato in data
02.01.2021 , in virtù del quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della la Parte_2 somma di € 30.000,25, oltre gli interessi come da domanda e le spese ed i compensi della procedura di ingiunzione . Eccepiva la inesistenza del contratto e faceva rilevare che la società ingiungente si era limitata a produrre una proposta di contratto su cui non risultava apposta alcuna firma da parte dell'amministratore di condominio. Deduceva inoltre che poiché le tariffe non erano state oggetto di contrattazione tra le parti dovevano considerarsi incerte e indeterminate.
In ogni caso rappresentava che dall'importo dei presunti consumi doveva essere espunta la somma di E. 4800,00 corrisposta dal Condominio alla “ER Energia S.p.a”, nuovo fornitore, a titolo di
CMOR.
Incardinatosi il procedimento iscritto al N.R.G. 2212/2021, si costituiva in giudizio la Parte_2 la quale faceva rilevare come il contratto di somministrazione era un contratto a forma libera.
Pertanto, la forma scritta non era richiesta né ad substantiam né ad probationem.
In secondo luogo, con riguardo alla correttezza dell'importo ingiunto e alla sussistenza dei presupposti per l'esperimento del procedimento monitorio, deduceva di avere emesso regolari e periodiche fatture, tempestivamente trasmesse al e mai da questo contestate. CP_1
In ogni caso allegava anche la certificazione dei consumi emessa dal Distributore Locale afferente tutti i 19 pod oggetto di fornitura , dalla quale si potevano evincere le letture reali dei consumi fatturati e la corrispondenza tra tali dati e quelli esposti nelle fatture oggetto di monitorio.
Denegata la provvisoria esecuzione al decreto opposto, la causa veniva decisa con la sentenza n.
3104/2023, emessa e pubblicata in data 18.07.2023, con la quale il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione ritenendo che la parte opposta non aveva fornito alcuna prova della sua pretesa in quanto: a)non aveva prodotto il contratto intercorso con l'opponente, avendo anzi ammesso di non rinvenire tale contratto;
b) non aveva fornito alcuna prova della fornitura di energia elettrica, atteso che le certificazioni dei consumi in atti risultavano tutte riferite ad altra società(senza che fosse mai stata offerta alcuna spiegazione sul punto).
Pertanto revocava il decreto opposto e condannava l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Avverso la predetta sentenza la in persona del legale rappresentante pro -tempore, Parte_2 proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 06.02.2024.
Con il primo motivo e il secondo motivo di gravame l'appellante deduceva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1350 e 1559 c.c. deducendo che la sentenza recava una motivazione errata e lamentando l'omesso esame e l'omessa valutazione della rilevanza degli elementi di prova ed indiziari offerti da nel corso del procedimento. Parte_2
In particolare evidenziava gli elementi da cui trarre la conferma che la controparte non aveva contestato la sussistenza del contratto di fornitura e faceva rilevare che nel corso del giudizio di primo grado era emerso che tutte le fatture erano state regolarmente ricevute dal senza che CP_1
l'Amministratore fruisse mai dei servizi offerti per contestare il quantum fatturato e/o il prezzo applicato (seguitando, nondimeno, a beneficiare della fornitura continuativamente per ben 3 anni).
Inoltre, faceva anche rilevare che con memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 3, depositata nel primo giudizio essa appellante aveva reso noto al Giudicante che nelle more del procedimento di primo grado aveva incassato le somme che il aveva pagato a titolo di CMOR e che CP_1 tale incasso presupponeva l'esistenza di una fornitura al cliente.
Con altro motivo di gravame, l'appellante deduceva la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 c.p.c. e 101, comma II c.p.c. rilevando che il giudice di prime cure non aveva fatto buon uso del principio di non contestazione con riferimento alla documentazione prodotta da essa appellante ed inerente le rilevazioni dei consumi provenienti dal Distributore locale “e-Distribuzione” sui POD intestati al . Controparte_1
Da tale documentazione si evinceva infatti la perfetta corrispondenza tra i consumi rilevati dal
Distributore per ciascuno dei 19 POD (individuabili da un codice numerico) tutti intestati al e le fatture di fornitura emesse da oggetto di causa. Controparte_1 Parte_2 Lamentava che tuttavia, il Giudicante non ne aveva tenuto conto poiché a suo dire le certificazioni dei consumi risultavano tutte riferite ad altra società (cfr: l' . Parte_1
Evidenziava che però tali certificazioni non erano state contestate dalla controparte e che il giudice avrebbe dovuto stimolare il contraddittorio sul punto al fine di meglio comprendere i rapporti tra la e l' (ossia la Società a cui il Distributore aveva indirizzato la lettura dei Pt_2 Parte_1 consumi).
In particolare, rappresentava che la era una Società del Gruppo Augusta Ratio S.p.A. e che Pt_2 tale dato risultava pubblico nonché evincibile da diversi documenti depositati agli atti (dai quali era evincibile che la titolare del contratto di dispacciamento con la Società di Distribuzione dell'energia risultava essere l' - nella sua qualità di mandataria per l'approvvigionamento Parte_1 della . Parte_2
Deduceva che peraltro la connessione tra e era di certo nota a controparte la Pt_2 Parte_1 quale, infatti, non aveva avanzato alcun motivo di opposizione né di contestazione circa il contenuto dei documenti allegati.
Concludeva quindi per l'accoglimento dell'appello e per la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4576/2020 - n. 8907/2020 r.g.
Incardinatosi il giudizio di appello, iscritto al N.R.G. 181/2024, con ordinanza del 27.06.2025, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 27.10.2025, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive conclusive.
In data 03.09.2025 il procuratore dell'appellante depositava atto di subentro processuale a nome della
(P.I. ) nella posizione della società incorporata Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(P.I. ) ai sensi dell'art. 2504 -bis c.c..(dato l'atto di incorporazione tra le due società P.IVA_2 nelle more intervenuto).
Nelle proprie note conclusionali la parte appellata contestava tale produzione effettuata da parte della appellante e si opponeva alla sua ammissione effettuata per la prima volta nel giudizio Pt_4 di appello, in palese violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c..
Indi, acquisite le note conclusionali delle parti, la Corte in data 27 ottobre 2025 poneva la causa in decisione. Tanto esposto in punto di fatto si deve innanzi tutto dare atto del subentro della Parte_1
” nella posizione processuale della per come risulta dall'atto di subentro depositato in
[...] Pt_2 data 3-9-25 dal medesimo procuratore della che ha altresì allegato la nuova procura nonché Pt_2
l'atto di fusione per incorporazione del 23.12.24 (attestante l'incorporazione della nella Pt_2
”). Parte_1
Si tratta di una costituzione e di una produzione del tutto ammissibile perché l'atto di incorporazione attiene ad un evento verificatosi dopo la chiusura del primo procedimento e perché tale fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa.
E, invero, la fusione produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.
Sotto il profilo processuale le Sezioni Unite hanno infatti osservato che “(…) la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva” (Cass. 30 luglio 2021 n. 21979).
Ne deriva che in virtù della dizione dell'art. 2504bis c.c., la fusione, quale circostanza sopravvenuta nel corso di un processo, non costituisce evento idoneo a cagionarne l'interruzione e che pertanto la nuova costituzione della determina l'effetto processuale della mera Parte_1 continuazione del giudizio nei suoi confronti.
E, invero, nel caso della fusione è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. cov., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa, sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto.
Una volta chiarito ciò, e dovendosi trattare unitamente i vari motivi di appello, in quanto strettamente connessi, la Corte rileva che il gravame è del tutto fondato e merita accoglimento. Quanto, infatti, alla prova del contratto di fornitura (del cui onere è gravato il fornitore in base agli artt. 1218 e 2697 cc e al principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento provare la fonte negoziale - o legale - dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta cfr: Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533) deve dirsi che l'insieme degli atti di causa consentiva di ritenerla pienamente raggiunta anche in carenza di un contratto sottoscritto dal condominio.
Invece il Tribunale, una volta esclusa la sussistenza della prova scritta del contratto, ha per ciò solo negato la giuridica esistenza di esso.
Tuttavia il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam, nè ad probationem, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022).
Inoltre già da tempo risalente le Sezioni Unite hanno ribadito che la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica "può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica" (Sez. U, Sentenza n. 4715 del 22/05/1996).
Ebbene, nella presente fattispecie vi sono numerosi elementi che consentono di ritenere che il contratto sia stato concluso per facta concludentia.
Innanzi tutto le ammissioni esplicite del non esaminate né valorizzate da parte del primo CP_1 decidente.
Nelle seconde memorie ex art 183 n. 2 depositate in sede di prime cure il infatti dichiara: CP_1
“In relazione al CMOR, il nuovo fornitore del Condominio (nel nostro caso la DUFERCO ENERGIA
SPA) si è ritrovato quale soggetto obbligato, a riscuotere parte degli insoluti richiesti dal vecchio fornitore cioè )”, così ammettendo esplicitamente che il precedente fornitore del Parte_2
Condominio fosse la Pt_2
E ancora, nelle medesime memorie il Condominio deduce: “Si rileva altresì, che l'importo corrisposto dal , all'attuale fornitore, cioè alla ER Energia spa di € CP_1 CP_1
4.810,29 rappresenta un rimborso, per somme che la stessa ER Energia spa aveva precedentemente corrisposto all' e che quest'ultima ha versato direttamente in favore della CP_3
”. Anche in tal caso, quindi, il Condominio ammette espressamente il collegamento con Parte_2 la (tanto che allega alla medesima memoria la contabile del bonifico erogato a titolo di Pt_2 CMOR ed effettuato dall'Amministratore Condominiale ove figura come causale di pagamento la dicitura: “Cmor della ). Parte_2
Inoltre va altresì rilevato che le fatture oggetto di ingiunzione abbracciano un periodo assai lungo, che copre l'arco di tre anni riguardando ben 170 fatture.
Orbene, nel corso del giudizio di primo grado è emerso pacificamente che tutte le fatture sono state regolarmente ricevute dal e che l'Amministratore, nelle more della fornitura, non le ha CP_1 mai contestate nel quantum.
Tale carenza di contestazione è assai rilevante se messa in relazione con l'elevatissimo numero di fatture e con la lunghezza del periodo considerato.
Ne deriva che il , per factia concludentia, ha aderito non solo alla erogazione del servizio CP_1
(per come ammesso nelle memorie ex art. 183 c.p.c. di cui sopra si è detto) ma anche alle condizioni di fornitura esposte nei documenti contabili e ciò mediante l'utilizzo continuo dell'energia stessa.
Pertanto non vi potevano essere dubbi, già in sede di prime cure, in relazione agli importi via via fatturati e al conteggio del consumo, già per il solo fatto sopra descritto.
Ma in ogni caso la parte appellante ha altresì fornito la dimostrazione della congruità delle quantità erogate e della loro conformità ai dati trasmessi dal distributore.
In tal senso quanto rilevato d'ufficio dal primo giudice (ossia che le certificazioni dei consumi risultavano tutte riferite ad altra società: l' si palesa del tutto errato per due Parte_1 ordini di motivi:
1) Poiché le certificazioni non erano minimamente state messe in discussione dal condominio, che nulla aveva rilevato in merito;
2) Poiché dalle condizioni generali di contratto prodotte da in prime cure ( documento Pt_2 non contestato dal nel suo contenuto ma solo in quanto priva di firma) al punto CP_1
5. 5. si dava espressamente atto del collegamento tra e (cfr: “ Pt_2 Parte_1
….Per richiedere qualsiasi informazione inerente al trattamento dei propri dati personali ed esercitare i diritti di cui al successivo punto 6, nonché richiedere un elenco completo dei
“responsabili del trattamento” nominati, il Cliente può scrivere al seguente indirizzo:
Piazzetta Maurilio Bossi, 5 - Milano, 20121, o al seguente indirizzo e-mail: Parte_2
dati, infine, potranno essere trattati anche da altre società del Gruppo Email_1 Augusta Ratio, che hanno sottoscritto un Accordo di contitolarità. Il contenuto essenziale di tale Accordo Le sarà fornito dietro semplice richiesta scritta a . Email_2
Peraltro il collegamento tra le due società è emerso anche in questa sede, ove la ha prodotto Pt_2
l'atto di fusione per incorporazione alla verificatosi dopo la chiusura del primo Parte_1 processo.
Ne deriva che l'appello merita accoglimento e che per l'effetto il debba Controparte_1 essere condannato alla somma ingiunta, ossia € 30.000,25, oltre gli interessi come da domanda.
Dato infine il tenore della decisione e la soccombenza della parte appellata deve ritenersi che la statuizione sulle spese effettuata in prime cure vada certamente revocata, e che il vada CP_1 invece condannato alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da liquidare in base al valore accertato della controversia, (E. 30.000,25), alle tabelle vigenti e alle fasi del giudizio
(introduttiva, studio, istruttoria, decisionale, valore medio, precisando che solo per il gradi di appello la fase di trattazione va liquidata secondo i parametri minimi).
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 181/2024 R.G.C.A., accoglie l'appello proposto da GIÀ e in riforma della sentenza Parte_1 Parte_2 impugnata condanna il al pagamento in suo favore della somma Controparte_1 complessiva di € 30.000,25, oltre gli interessi come da domanda;
condanna altresì il al pagamento in favore dell'appellante delle spese Controparte_1 processuali del primo giudizio che liquida in complessivi euro 7.616,00 (di cui E. 1701,00 per studio,
E. 1204,00 per fase introduttiva, E. 1806,00 per fase istruttoria, E. 2905,00 per fase decisionale) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge nonché alle spese processuali del secondo giudizio che liquida in complessivi E.
8.469,00 (di cui E. 2058,00 per studio, E. 1.418,00 per fase introduttiva, E. 1523,00 per trattazione,
E. 3470,00 per fase decisionale) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 30 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. IC AS