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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2024, n. 29364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29364 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO IC, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari del 03/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale D.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/11/2017 (irr. 02/02/2018), il Tribunale di Foggia assolveva IC RO dai reati di associazione per delinquere, truffa aggravata e corruzione perché il fatto non sussiste, quanto al reato associativo, e per non aver commesso il fatto, quanto alle residue imputazioni. L'istante formulava quindi richiesta di riparazione avanzata ex art. :314 cod. proc. pen., in relazione all'asserita ingiusta detenzione patita dal 1/6/2012 al 18/6/2012 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 6/9/2012 in regime di arresti domiciliari (successivamente sostituita da obbligo di dimora). 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 29364 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 05/04/2024 2. Con ordinanza resa il 07/06/2021, la Corte di appello di Roma rigettava la domanda di riparazione da lui avanzata per la detenzione subita nell'ambito del procedimento penale, valorizzando il silenzio serbato dall'odierno ricorrente in sede di interrogatorio. 3. Con ordinanza n. 44588 del 10/11/2022, la Corte di Cassazione annullava con rinvio detta ordinanza. Si evidenziava in particolare come il giudice della riparazione, con una scarna motivazione, dopo avere ricordato i principi affermati da questa Corte di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione, si limitava ad affermare: «Tale principio si attaglia perfettamente al caso in esame: il Tribunale di Foggia, pur assolvendo il predetto dalle írnputazioni ascrittegli ai sensi del capoverso dell'art. 530 cpp, pur tuttavia stigmatizzava che "nel periodo in contestazione RO ricevette , in assenza di una qualsivoglia valida giustificazione, delle utilità dalla Effe Multj Utility", anche se non poteva ritenersi provato per le ragioni evidenziate nel corpo motivazionale della sentenza dedicata alla posizione del RO (pagg. 34-35) che tali utilità fossero il prezzo di atti illegittimi commessi dal RO nell'ambito della procedura di acquisizione del sistema TMED al reparto di cardiologia di San Severo. Tali "utilità" sono state valorizzate in chiave accusatoria nell'ordinanza custodiale in atti emessa nei suoi confronti (cfr. pag.55 e segg.) ed il RO non ha ...addotto alcuna giustificazione a riguardo, né in sede di interrogatorio di garanzia, né al dibattimento e neppure in questa sede». Soprattutto, l'ultimo passaggio appare oscuro, in quanto non risponde all'obiezione difensiva, reiterata in questa sede, secondo cui, al contrario, in sede di interrogatorio di garanzia il RO ebbe a fornire agli inquirenti le spiegazioni richieste. Non va trascurato, peraltro, che, ai sensi del nuovo dettato normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (così come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novembre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021), non potrebbe più tenersi conto, quale causa ostativa all'indennizzo, dell'eventuale silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio. In ogni caso, peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato si palesa insufficiente a spiegare in che termini i comportamenti che si addebitano al RO (le utilità ricevute dalla Effe Multj Utility) possano aver determinato il giudice ad emettere la misura cautelare nei suoi confronti in relazione al reato contestato da cui è stato noi assolto. 4. Con ordinanza del 03/10/2023, la Corte di appello di Bari rigettava nuovamente la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione avanzata dal RO, ritenendo sussistente grave colpa da parte dell'istante. 2 5. Avverso il provvedimento l'imputato proponeva, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Il ricorrente lamentava violazione di legge in riferimento all'articolo 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, evidenziando come l'ordinanza della Corte di appello difetti di alcuni passaggi logici che rivestono carattere di essenzialità e la cui mancanza determina manifesta illogicità e contraddittorietà della pronuncia. Ed infatti la Corte di appello focalizza la sua attenzione su circostanze irrilevanti su cui il RT avrebbe mentito, avendo al contrario egli fin dall'inizio detto il vero sulle circostanze essenziali, come la sussistenza di un rapporto di amicizia con la vittima, l'essersi incontrato con la vittima la notte dell'omicidio, l'essere il negozio di frutteria di proprietà del proprio zio SA Ashor, l'essere a conoscenza della somma di danaro detenuto dalla vittima. Il ricorrente pertanto non sarebbe venuto meno all'obbligo di portare all'attenzione della Giustizia elementi idonei a far cessare lo stato di custodia. 6. In data 26/10/2023, il Ministero dell'economia e delle finanze faceva pervenire memoria in cui concludeva per il rigetto del ricorso. 7. In data 5 febbraio 2024, l'Avv. Giuseppe Stefano Perrone, per l'imputato, faceva pervenire un atto di rinunzia al ricorso, cui era allegata una precedente rinuncia in data 22/12/2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, è inammissibile per rinuncia allo stesso, ai sensi dell'articolo 589, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 500,00. 3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/04/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale D.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/11/2017 (irr. 02/02/2018), il Tribunale di Foggia assolveva IC RO dai reati di associazione per delinquere, truffa aggravata e corruzione perché il fatto non sussiste, quanto al reato associativo, e per non aver commesso il fatto, quanto alle residue imputazioni. L'istante formulava quindi richiesta di riparazione avanzata ex art. :314 cod. proc. pen., in relazione all'asserita ingiusta detenzione patita dal 1/6/2012 al 18/6/2012 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 6/9/2012 in regime di arresti domiciliari (successivamente sostituita da obbligo di dimora). 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 29364 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 05/04/2024 2. Con ordinanza resa il 07/06/2021, la Corte di appello di Roma rigettava la domanda di riparazione da lui avanzata per la detenzione subita nell'ambito del procedimento penale, valorizzando il silenzio serbato dall'odierno ricorrente in sede di interrogatorio. 3. Con ordinanza n. 44588 del 10/11/2022, la Corte di Cassazione annullava con rinvio detta ordinanza. Si evidenziava in particolare come il giudice della riparazione, con una scarna motivazione, dopo avere ricordato i principi affermati da questa Corte di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione, si limitava ad affermare: «Tale principio si attaglia perfettamente al caso in esame: il Tribunale di Foggia, pur assolvendo il predetto dalle írnputazioni ascrittegli ai sensi del capoverso dell'art. 530 cpp, pur tuttavia stigmatizzava che "nel periodo in contestazione RO ricevette , in assenza di una qualsivoglia valida giustificazione, delle utilità dalla Effe Multj Utility", anche se non poteva ritenersi provato per le ragioni evidenziate nel corpo motivazionale della sentenza dedicata alla posizione del RO (pagg. 34-35) che tali utilità fossero il prezzo di atti illegittimi commessi dal RO nell'ambito della procedura di acquisizione del sistema TMED al reparto di cardiologia di San Severo. Tali "utilità" sono state valorizzate in chiave accusatoria nell'ordinanza custodiale in atti emessa nei suoi confronti (cfr. pag.55 e segg.) ed il RO non ha ...addotto alcuna giustificazione a riguardo, né in sede di interrogatorio di garanzia, né al dibattimento e neppure in questa sede». Soprattutto, l'ultimo passaggio appare oscuro, in quanto non risponde all'obiezione difensiva, reiterata in questa sede, secondo cui, al contrario, in sede di interrogatorio di garanzia il RO ebbe a fornire agli inquirenti le spiegazioni richieste. Non va trascurato, peraltro, che, ai sensi del nuovo dettato normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (così come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novembre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021), non potrebbe più tenersi conto, quale causa ostativa all'indennizzo, dell'eventuale silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio. In ogni caso, peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato si palesa insufficiente a spiegare in che termini i comportamenti che si addebitano al RO (le utilità ricevute dalla Effe Multj Utility) possano aver determinato il giudice ad emettere la misura cautelare nei suoi confronti in relazione al reato contestato da cui è stato noi assolto. 4. Con ordinanza del 03/10/2023, la Corte di appello di Bari rigettava nuovamente la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione avanzata dal RO, ritenendo sussistente grave colpa da parte dell'istante. 2 5. Avverso il provvedimento l'imputato proponeva, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Il ricorrente lamentava violazione di legge in riferimento all'articolo 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, evidenziando come l'ordinanza della Corte di appello difetti di alcuni passaggi logici che rivestono carattere di essenzialità e la cui mancanza determina manifesta illogicità e contraddittorietà della pronuncia. Ed infatti la Corte di appello focalizza la sua attenzione su circostanze irrilevanti su cui il RT avrebbe mentito, avendo al contrario egli fin dall'inizio detto il vero sulle circostanze essenziali, come la sussistenza di un rapporto di amicizia con la vittima, l'essersi incontrato con la vittima la notte dell'omicidio, l'essere il negozio di frutteria di proprietà del proprio zio SA Ashor, l'essere a conoscenza della somma di danaro detenuto dalla vittima. Il ricorrente pertanto non sarebbe venuto meno all'obbligo di portare all'attenzione della Giustizia elementi idonei a far cessare lo stato di custodia. 6. In data 26/10/2023, il Ministero dell'economia e delle finanze faceva pervenire memoria in cui concludeva per il rigetto del ricorso. 7. In data 5 febbraio 2024, l'Avv. Giuseppe Stefano Perrone, per l'imputato, faceva pervenire un atto di rinunzia al ricorso, cui era allegata una precedente rinuncia in data 22/12/2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, è inammissibile per rinuncia allo stesso, ai sensi dell'articolo 589, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 500,00. 3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/04/2024.