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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1892/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
14.05.2025, vertente
TRA
IL (C.F.: ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore, in qualità di legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Furriolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Catanzaro Vico II° Torrazzo n° 2, giusta procura in calce all'atto di citazione.
- APPELLANTE –
E
(P.Iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. elettivamente domiciliata in Catanzaro Piazza Le Pera n. 9 presso lo studio legale dell'Avv. Peppino Mariano che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA–
1 E CP_2 CP_3
-APPELLATE CONTUMACI-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, in via preliminare disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito accogliere il presente gravame ed in riforma integrale della sentenza n.391/2019 resa dal tribunale di Catanzaro in data 26.02.2019, rigettare perché infondata in fatto e in diritto la domanda risarcitoria svolta dalla Voglia altresì condannare la società Controparte_1
appellata in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, così provvedere: Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
, per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto, rigettare e Parte_1
respingere, il gravame ex adverso spiegato, siccome infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha agito in giudizio Controparte_1
al fine di vedersi accertare, riconoscere e dichiarare che ha subito ingenti danni patrimoniali a causa del grave ed ingiustificato ritardo nei pagamenti dei S.A.L., con conseguente condanna del denominato “ ” al Parte_1 Controparte_4
pagamento dei predetti danni prudenzialmente quantificati in € 50.000,00 o nella somma minore o maggiore da accertarsi in corso di causa, oltre ad interessi legali. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.
A fondamento della domanda ha dedotto :
2 -che contratto di appalto redatto in data 10 luglio 2009 l'amministratore p.t. del
Condominio denominato “ ”, sito in Catanzaro gli dava in appalto Parte_1
l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sull'edificio condominiale;
-che a causa dei ritardi nei pagamenti è stata costretta a sospendere i lavori;
-che con scrittura privata del 18 aprile 2013 l'amministratore del condominio riconosceva il ritardo e si obbligava ad accantonare una somma pari al 50% del corrispettivo dovuto per il completamento dei lavori, nonché a versare € 4.068,43 quali interessi moratori per il ritardato pagamento dei SAL ed € 4.912,00 quale trattenuta cautelativa ingiustificata per il pagamento del terzo SAL;
- che lo stato finale dei lavori veniva redatto in data 28 agosto 2013 e quindi dopo ben
1208 giorni dall'affidamento degli stessi.
Si è costituito in giudizio il eccependo la manifesta Parte_1
infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
In particolare ha dedotto :
- che le parti avevano concordato all'art. 10 del contratto il pagamento degli interessi di mora ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002;
- che l'art. 1224 c.c. stabilisce che quando le parti hanno determinato convenzionalmente gli interessi dovuti in caso di ritardo nei pagamenti, è esclusa la risarcibilità di danni ulteriori;
- che con accordo transattivo del 18.04.2014 le parti hanno concordato il pagamento della somma di € 4.068,43 a titolo di interessi moratori ed a tacitazione di ogni pretesa della società attrice;
- che la sospensione dei lavori non è dipesa da esso , ma è stata il Parte_1
frutto di una scelta unilaterale dell'appaltatrice che si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 10 del contratto, di sospendere i lavori in caso di ritardo nei pagamenti superiore a 10 giorni.
Sono intervenute le proprietarie di due degli appartamenti del condominio, CP_2
e evidenziando di aver provveduto al pagamento delle loro
[...] CP_3
quote ed anche di quote ulteriori, su richiesta dell'amministratore, per sopperire al
3 mancato pagamento dei condomini morosi e quindi non possono essere ritenute responsabili dell'eventuale mancato pagamento delle quote degli altri condomini, né tantomeno dell'eventuale ritardo nei pagamenti nei confronti dell'impresa appaltatrice.
Hanno altresì proposto domanda riconvenzionale nei confronti del condominio, chiedendone la condanna al ristoro di tutti i danni subiti oltre alle spese sostenute per la costituzione in giudizio.
Con sentenza n.352/2019 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data
26.02.2019 il giudice di primo grado ha accolto la domanda attorea, condannando il convenuto al pagamento della somma di € 9.000,00 oltre accessori, Parte_1
con compensazione delle spese di lite tra le parti.
In sintesi il giudice di prime cure ha innanzitutto qualificato l'intervento dei singoli condomini quale intervento adesivo dipendente ed evidenziato che l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del impone al creditore la previa notifica del titolo esecutivo. Parte_1
Nel merito ha accolto la domanda risarcitoria applicando all'appalto per cui è causa il combinato disposto degli artt. 107 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e l'art. 10 comma 2 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei traposti del 7 marzo
2018 n. 49, che prevedono una penale in favore dell'appaltatore per il caso di sospensione totale o parziale dei lavori pari ad € 50,00 al giorno.
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
concludendo come in epigrafe.
A fondamento dell'appello ha dedotto:
-che ha errato il giudice di prime cure a decidere la causa rinviando alle norme sui contratti pubblici;
4 -che l'art. 18 del contratto concluso tra le parti contiene un rinvio al codice civile ed al capitolato generale di appalto di opere pubbliche, ma soltanto per quanto non disciplinato dal contratto;
-che nel caso di specie per il ritardo nei pagamenti l'art. 10 del contratto aveva una specifica disciplina volta al riconoscimento degli interessi di mora secondo le modalità di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002;
-che il giudice di prime cure è comunque incorso nella violazione del principio di irretroattività delle leggi avendo applicato ad un appalto del 2009 la disciplina del d.lgs.
n. 50/2016 e del DM 49/2018;
-che in ogni caso la disciplina richiamata è inconferente al caso di specie in cui la sospensione dei lavori non è stata disposta dal direttore dei lavori ma è dipesa da una libera scelta dell'appaltatore, idonea ad interrompere il nesso causale tra il ritardo nel pagamento ed il danno lamentato (fermo cantiere ecc.);
-che il giudice di prime cure ha commesso anche un errore nella quantificazione del danno avendo applicato la penale di € 50,00 al giorno prevista in caso di fermo o di rallentamento dei lavori, mentre il ritardo nel pagamento del corrispettivo era disciplinato dall'art. 10;
-che la sentenza è erronea nella parte in cui ha liquidato la penale senza detrarre l'importo versato a seguito della transazione;
-che il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare l'art. 10 contenuto nel contratto e tener conto che gli interessi moratori erano stati pattiziamente determinati con la transazione e quindi accertare che nulla era dovuto in favore dell'impresa.
Si è costituita la società appellata eccependo innanzitutto l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito ha dedotto la correttezza della decisione resa dal giudice di prime cure che ha fatto applicazione della previsione contenuta nell'art. 6 del contratto;
ha anche evidenziato che la transazione intercorsa tra le parti non può considerarsi risolutiva del contenzioso in quanto le parti concordemente avevano previsto di risolvere la questione relativa ai danni richiesti dalla alla conclusione dei lavori. CP_1
5 Ha contestato il rilievo dell'appellante secondo il quale la previsione contrattuale degli interessi moratori in ordine ai ritardi nei pagamenti escluderebbe la risarcibilità dei danni richiesti, in quanto gli interessi , direttamente connessi ai pagamenti dei SAL, hanno una funzione risarcitoria derivante dalla mancata disponibilità della somma alle scadenze pattuite, mentre al contrario i danni richiesti da parte istante hanno ad oggetto tutti quei costi e/o spese sostenute dall'impresa durante la sospensione dei lavori e strettamente connessi al c.d. andamento anomalo del cantiere, causato dalle inadempienze di controparte.
Ha dedotto che il Giudice di prime cure ha correttamente applicato le norme del codice civile e del capitolato Generale di Appalto di Opere Pubbliche perché il contratto stipulato tra le parti all'art. 6 denominato “Sospensione dei lavori” ha espressamente pattuito che “nei casi di sospensione illegittima da parte della Committente si rinvia a quanto disposto dall'art. 25 del C.G.A. OO.PP., il committente risarcirà la ditta
Appaltatrice per fermo o rallentamento lavori dovuto a lungaggini decisionali in ragione di € 50,00 al giorno”.
Ha invece evidenziato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha deciso di compensare le spese di lite, poiché avendo accolto la domanda attorea avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza e non compensare le spese senza alcuna motivazione.
Le appellate e benché regolarmente citate, sono rimaste CP_2 CP_3
contumaci nel presente giudizio.
L'adita Corte d'Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata ritenendo che i motivi di appello non fossero destituiti di fondamento ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte
6 3.1. Quale primo motivo di appello il ha dedotto l'erronea applicazione Parte_1
degli artt. 107 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10 comma 2 del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Trattasi di motivo di appello che deve trovare accoglimento, ove si consideri che la disciplina richiamata dal giudice di prime cure non poteva trovare applicazione al caso di specie né sotto il profilo temporale, né da un punto di vista oggettivo.
Ed invero l'art. 216 del predetto decreto legislativo rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento” al primo comma testualmente stabilisce che Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”
Sotto il profilo dell'ambito oggettivo l'art. 1 del suddetto decreto legislativo espressamente prevede che Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
Ora è di tutta evidenza che la presente normativa non potesse trovare applicazione ad un appalto stipulato in data 10.07.2009 e concluso prima della sua entrata in vigore, che peraltro non vede coinvolta in veste di contraente alcuna amministrazione pubblica.
Del tutto inconferente è il richiamo di parte appellata all'art. 25 del C.G.A. OO.PP contenuto nell'art. 6 del contratto agli atti, peraltro richiamato per i casi di sospensione illegittima dei lavori da parte del Committente e non della ditta appaltatrice, posto che non si tratta della disciplina posta dal giudice di prime cure a fondamento della propria decisione.
7 3.2. Quali ulteriori motivi di appello il ha lamentato la mancata Parte_1
applicazione dell'art. 10 del contratto intercorso tra le parti, con la non spettanza di alcun risarcimento avendo le parti convenuto la misura degli interessi moratori, nonché la non imputabilità del lamentato danno a condotta del Committente, quanto piuttosto alla decisione dell'appaltatore di sospendere i lavori, con conseguente esclusione di nesso causale tra il ritardato pagamento ed i danni lamentati dalla controparte.
La Corte ritiene che i due motivi di appello debbano essere esaminati congiuntamente, essendo tra loro connessi.
La previsione contrattuale summenzionata espressamente prevede che in caso di mancato pagamento totale o parziale, nei termini previsti dal comma precedente, saranno riconosciuti all'impresa gli interessi di mora secondo le modalità di cui all'ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
Decorsi ulteriori dieci giorni e perdurando lo stato di insolvenza da parte della
Committente l'impresa avrà diritto di sospendere i lavori per inadempienza contrattuale del Committente.
Tanto premesso il collegio deve innanzitutto evidenziare che nel caso di specie la società appaltatrice ha fatto ricorso all'art. 10, avendo sospeso i lavori per l'inadempienza del Committente.
Tuttavia l'impresa non ha richiesto quale conseguenza derivante dalla sospensione dei lavori il danno da svalutazione monetaria di cui all'art. 1224 comma 2 c.c., ( Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 20/06/2023, n. 17572) , ma ha chiesto i danni da fermo attrezzatura, mancata produttività, omesse contabilizzazioni di lavori e riduzione delle opere da eseguire senza comunicazione all'appaltatore.
Senonché per come evidenziato dall'appellante già in primo grado la sospensione dei lavori non è stata causata dal Committente ma è stata la società appaltatrice che si è avvalsa della clausola contrattuale, che ha previsto in favore della medesima società la possibilità di sospendere i lavori, contrattualizzando l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.
8 Senonché l'aver previsto tale eccezione quale possibilità di cui la società appaltatrice poteva avvalersi, a fronte dell'inadempimento altrui, ha la chiara finalità di rendere la sospensione dei lavori legittima e non imputabile a condotta dell'impresa appaltatrice in un giudizio di valutazione delle reciproche inadempienze, (ex plurimis Cass. Civ. ass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/09/2017, n. 21315 in cui i giudici di legittimità hanno chiarito che il contraente che si avvale legittimamente della exceptio non rite adimpleti contractus non può essere considerato in mora, e non è perciò tenuto al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altro contraente, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c. che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al relativo pagamento).
In altre parole l'eccezione contrattualizzata serve a non imputare i danni che possano derivare al Committente dalla sospensione dei lavori, sospensione giustificata dal mancato pagamento del corrispettivo dovuto, ma non certo a fondare la pretesa risarcitoria della società appaltatrice, non potendo essere risarciti i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento altrui (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 18832/2016 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato, sicché, ai fini dell'accertamento dell'estensione della responsabilità, acquisisce rilievo, quale eventuale fattore sopravvenuto, anche il successivo comportamento del contraente adempiente).
Piuttosto a fronte del protrarsi del ritardo nel pagamento l'impresa avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno derivatole dalla risoluzione, ma ha ritenuto di mantenere in vita il contratto e di accettare la somma oggetto di transazione, corrisposta dal Committente a titolo di interessi moratori.
9 Ne consegue che, in mancanza di nesso causale tra la condotta inadempiente del ed il danno lamentato dall'appellata, deve ritenersi assorbito il motivo di Parte_1
appello relativo al quantum riconosciuto in primo grado e per le ragioni ampiamente esposte l'appello deve essere rigettato.
4.Le spese di lite
La riforma della sentenza appellata comporta anche la riforma delle spese di lite relative al giudizio di primo grado che seguono la soccombenza nei rapporti tra la
[...]
ed il e vengono liquidate ai sensi del CP_1 Parte_1
D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 nei valori medi.
La compensazione delle spese disposta in primo grado non può essere modificata nei soli rapporti tra il e le intervenute, atteso che nel dispositivo della sentenza Parte_1
sussiste un vizio di omessa pronuncia, in relazione alla domanda riconvenzionale dalle stesse spiegata nei confronti del;
tuttavia le predette non hanno Parte_1
impugnato la sentenza in parte qua e quindi la statuizione sulle spese del primo grado nei reciproci rapporti deve rimanere immutata.
Le spese per la presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n.
55, aggiornati con D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 nei valori medi, inclusa la fase di trattazione ineludibile anche nel giudizio d'appello
(Cass. 30219/2023).
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite della presente fase nei rapporti tra il e le intervenute, poiché l'appello è stato loro notificato ai soli fini Parte_1
dell'integrità del contraddittorio e le stesse sono rimaste contumaci nel presente grado di giudizio.
PQM
10 La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata così decide:
1) accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza appellata rigetta la domanda proposta in primo grado da in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. nei confronti del in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t.;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagamento, in favore del in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali , oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3)condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_1
in favore del , in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t. delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
417,77 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi professionali , oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data 15.10.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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