Art. 6.
Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.
Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.
Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.
Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.