TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 04/03/2026, n. 1071
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Decreto cautelare 27 gennaio 2026
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Sentenza breve 4 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 32 co. 1 bis e 1 ter D.L.vo 286/98. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, inosservanza delle linee guida e ingiustizia manifesta

    Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la censura relativa alla violazione dell'art. 32 del D.Lgs. 286/1998. Ha chiarito che, nel caso di specie, essendo il minore affidato a una cooperativa sociale, rileva esclusivamente la mancanza del parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. Ha inoltre affermato che l'acquisizione di tale parere è un atto endoprocedimentale che grava sull'amministrazione e non può essere posto a carico dell'istante. Ha evidenziato che il parere è stato acquisito dal ricorrente e trasmesso all'amministrazione, ma non è stato considerato nel provvedimento impugnato, il quale si fonda su un presupposto erroneo in fatto. Infine, ha sottolineato che, anche qualora il parere fosse stato negativo, esso non ha carattere vincolante per l'amministrazione, la quale deve comunque effettuare una valutazione autonoma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 04/03/2026, n. 1071
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1071
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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