Decreto cautelare 27 gennaio 2026
Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 04/03/2026, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01071/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Mantoan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, viale Premuda, n. 21;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento n. -OMISSIS- emesso il 19.2.2025 dalla Questura di Milano e notificato a mani del predetto in data 27.11.2025, con cui è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di -OMISSIS-.
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché interni e/o non cogniti, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa LE CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’odierno ricorrente, cittadino egiziano, ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano in data 5.2.2023 in qualità di minore straniero non accompagnato, undici mesi prima del raggiungimento della maggiore età. Pertanto, è stato affidato al Servizio Sociale del Comune di -OMISSIS- e collocato prima presso una Cooperativa sita nel predetto comune e, successivamente, in una differente Cooperativa in provincia di -OMISSIS-, ottenendo un permesso di soggiorno per minore età valido dall’11.8.2023 fino al 27.1.2024.
2. Con istanza del 10.1.2024 il ricorrente, in vista del prossimo raggiungimento della maggiore età, ha richiesto la conversione del proprio titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro subordinato.
3. In data 11.11.2024, tuttavia, gli è stata comunicata la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, in quanto nel caso di specie non risulterebbe essere stato concluso alcun progetto educativo della durata di due anni – dal momento che il ricorrente è entrato in Italia undici mesi prima del compimento della maggiore età – né sarebbe stato acquisito il positivo parere della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, necessario ai fini della richiesta conversione.
4. Il ricorrente ha quindi presentato osservazioni endoprocedimentali, indicando di aver formulato istanza per l’ottenimento del succitato parere e dando atto della sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato.
5. All’esito del contraddittorio, con il provvedimento in epigrafe specificato l’istanza del ricorrente è stata rigettata per le medesime motivazioni già indicate nel preavviso di rigetto. In particolare, l’amministrazione ha ritenuto che il ricorrente non avesse “ documentato nè la conclusione di un progetto educativo della durata di almeno due anni, nè l'ottenimento del positivo parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, requisiti tassativamente richiesti dall'art.32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico D.Lgs 286/1998 e s.m.i.” e che “in mancanza del suddetto positivo parere, nonché della conclusione di un progetto educativo, il richiedente risulta privo dei requisiti tassativamente richiesti dall’art. 32 comma 1-bis e 1ter del testo unico ”.
6. Avverso tale provvedimento è insorto il signor -OMISSIS- onde chiederne l’annullamento, deducendo a sostegno del gravame un unico motivo rubricato “ violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 32 co. 1 bis e 1 ter D.L.vo 286/98. Eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per carenza di motivazione – eccesso di potere per inosservanza delle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – eccesso di potere per ingiustizia manifesta ”.
7. Si sono costituite le amministrazioni resistenti per resistere al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato.
8. Alla camera di consiglio del 18.02.2026 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Premette il Collegio che, come anticipato alle parti con avviso riportato a verbale, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso e la sua manifesta fondatezza.
9. Merita accoglimento, in particolare, la censura con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998. Tale disposizione, infatti, nell’individuare i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori non accompagnati in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, prevede due ipotesi distinte e autonome: la prima di esse riguarda i minori stranieri non accompagnati che sono affidati ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 184/1983 ovvero sottoposti a tutela, per i quali l’autorità di pubblica Sicurezza è tenuta ad acquisire il parere del “Comitato per i minori stranieri” (oggi di competenza della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). La seconda ipotesi, invece, riguarda i minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi, per un periodo non inferiore a due anni, a fruire di un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che, comunque, sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 394/1999 (cfr. ex multis , Cons. di Stato, Sez. III, 10.05.2023 n. 4730; Id., Sez. III, 23.12.2022, n. 11289; Id., Sez. III, 14.05.2020, n. 3082; Id., Sez. III, 2.04.2019 n. 2184; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28.07.2025, n. 2773; Id., Sez. IV, 5.06.2025, n. 1998; Id., Sez. IV, 22.05.2025, n. 1803; Id., Sez. IV, 9.05.2025, n. 1620).
10. Nel caso di specie, il cittadino straniero è entrato in Italia come minore non accompagnato ed è stato affidato dal Comune di -OMISSIS- a una Cooperativa sociale, per cui non è conferente il riferimento alla mancata conclusione di un progetto educativo di durata almeno biennale, rilevando esclusivamente la mancanza del parere della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
11. Tuttavia, per giurisprudenza costante – anche di questa Sezione – l’acquisizione di tale parere è un atto endoprocedimentale che grava sull'amministrazione e non può essere posto a carico dell'istante, la cui mancanza non costituisce valida ragione per il rigetto della domanda (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28.01.2026, n. 408; Id., Sez. III, 20.01.2026, n. 278; Id., 5.06.2025, n. 1998; Id., Sez. IV, 22.05.2025, n. 1803; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 5.01.2026, n. 4; Cons. di Stato, Sez. III, 10.05.2023 n. 4730; Id., Sez, III, 25.03.2021, n. 2525; Id. Sez. III, 24.11.2020, n. 7342).
12. Peraltro, rileva il Collegio che nel caso in esame il citato parere della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione è stato acquisito dal ricorrente e trasmesso all’amministrazione unitamente alle osservazioni presentate nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, sebbene di tale circostanza – e finanche dell’invio delle osservazioni – non venga fatto alcun cenno nel provvedimento impugnato, che, pertanto, anche sotto questo profilo, risulta fondato su un presupposto erroneo in fatto.
13. Né rileva ai fini di cui si discute che il citato parere ministeriale abbia contenuto negativo, circostanza da cui l’Avvocatura dello Stato vorrebbe trarre conferma della mancata integrazione del ricorrente e, dunque, della sussistenza di elementi oggettivi ostativi all’esito positivo della richiesta di conversione. Del contenuto del citato parere e della sua effettiva acquisizione, difatti, si fa menzione per la prima volta solo in sede processuale e mai all’interno del provvedimento impugnato, che, come anzidetto, assume a presupposto l’oggettiva mancanza di tale documento. Nella presente sede non possono dunque essere prese in considerazione ragioni di irricevibilità o infondatezza della domanda che non siano state indicate nell’atto sub iudice e portate a conoscenza del destinatario nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale, pena l’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
14. Peraltro, va evidenziato per completezza che il parere ministeriale, pur essendo obbligatorio, non ha carattere vincolante per l'amministrazione, che mantiene il potere decisorio sulla conversione del titolo di soggiorno richiesta e ha, dunque, la possibilità di un’autonoma valutazione in ordine al livello di integrazione raggiunto dal richiedente alla luce di tutte le risultanze dell’istruttoria, utilizzando gli ordinari criteri valutativi della ragionevolezza e non sproporzione afferenti al potere discrezionale (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 10.05.2023 n. 4730; Id., 25.03. 2021, n. 2525; Id., 10.05.2023 n. 4730). Sul punto è stato infatti affermato che “ il testo vigente dell’art. 32, comma 1 bis, del D.lgs. n. 286/1998 non attribuisce (… ) carattere vincolante al parere ministeriale, che, del resto, è diretto alla valutazione di specifici profili e non del complesso degli elementi che presiedono alla conversione del titolo, la cui valutazione resta riservata alla Questura (cfr. T.A.R. Milano sez. III n. 1010/2025 e n. 2399/2025 cit.). L’amministrazione è, quindi, comunque tenuta ad effettuare un’autonoma valutazione, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie, come l’inserimento lavorativo, la situazione alloggiativa, la condotta civile e sociale, l’inesistenza di pericolosità sociale, al fine di confermare o superare le criticità riscontrate nel parere ministeriale ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13.08.2025, n. 2845).
Né conduce a una diversa soluzione l’entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, che ha modificato l’art. 32 eliminando l’inciso “ il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno ”; difatti, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, “ con questa modifica è stata ribadita la natura obbligatoria del parere ma non ne è intaccato il carattere non vincolante ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28.07.2025, n. 2773; Id., Sez. III, 20.01.2026, n. 278).
15. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso è fondato e merita accoglimento, dovendosi l’amministrazione rideterminare sull’istanza del ricorrente alla luce delle statuizioni di cui alla presente sentenza.
16. Per la peculiarità della questione esaminata le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
17. Si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, come già stabilito con decreto dell’apposita Commissione n. -OMISSIS-. Il Collegio si riserva la liquidazione del compenso spettante al difensore, cui si provvederà con un separato pronunciamento, da adottarsi a seguito di specifica istanza dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Rinvia a un separato provvedimento la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA DA US, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
LE CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE CC | IA DA US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.