TAR Roma, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 23710
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
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TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative alla base del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, la quale ha rigettato censure analoghe, ritenendo il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti impugnati

    Il Collegio ritiene infondate tali censure, poiché il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dal 2015, anche in termini di percentuali di ripiano e modalità di concorso delle aziende. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell'evidenza pubblica

    Il Collegio ritiene che il payback sia estraneo alle procedure di affidamento e non alteri l'esito delle gare pubbliche, agendo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori in modo non imprevedibile. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che le attività demandate alle regioni e alle province autonome dai decreti impugnati sono di carattere meramente attuativo-esecutivo e tecnico-contabile, prive di discrezionalità e potere autoritativo. Si tratta di un'attività vincolata che rientra nella cognizione del giudice ordinario, in quanto inerente a un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che le attività demandate alle regioni e alle province autonome dai decreti impugnati sono di carattere meramente attuativo-esecutivo e tecnico-contabile, prive di discrezionalità e potere autoritativo. Si tratta di un'attività vincolata che rientra nella cognizione del giudice ordinario, in quanto inerente a un diritto soggettivo patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 23710
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23710
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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