Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 12 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1464/2024 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Belcastro, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Marina di Caulonia, alla via Provinciale n. 4, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: contribuzione figurativa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20 marzo 2024, la ricorrente in epigrafe agiva al fine di ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva con riguardo al mancato accredito dei contributi figurativi per i periodi in cui aveva prestato la propria attività lavorativa nella qualità di lavoratore di pubblica utilità (LPU). Nello specifico, esponeva quanto segue:
- di aver prestato attività lavorativa presso l'amministrazione Comunale di Scilla (RC) in qualità di lavoratore di pubblica utilità, dal novembre 1998 al 31 marzo 2016, nell'ambito di un progetto di pubblica utilità ex art. 2, d.lgs. n. 468/1997 e d.lgs. n. 280/1997, così come attestato dalla certificazione di servizio rilasciata dall'ente;
1
- di aver verificato il proprio estratto contributivo riscontrando che l' non CP_1 avrebbe provveduto all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa relativa ai già menzionati periodi di impiego nel progetto di pubblica utilità (LPU);
- che l' , con provvedimento del 14.05.2019, rigettava la domanda di CP_1 aggiornamento dell'estratto conto assicurativo. Ciò premesso in punto di fatto, a sostegno della propria domanda, richiamava sia l'art. 8, comma 19, d.lgs. n. 468/1997 nonché la giurisprudenza di legittimità e di merito che ravvisa tra le categorie LSU e LPU un rapporto di genus (LSU) a species (LPU). Concludeva, dunque, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, ex art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/97 e successive modifiche ed integrazioni, a far data da novembre 1998, per tutti i periodi di impiego della ricorrente in lavori di pubblica utilità (risultanti dall'attestato di servizio) e non ancora accreditati;
b) per l'effetto condannare l' in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, CP_1 corrente in Via Ciro il Grande 00144 - Roma Eur, a provvedere al relativo accreditamento, come per legge”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del CP_1 contraddittorio con il Ministero del Lavoro e\o i suoi Uffici periferici, eccepiva, inoltre, la carenza di interesse ad agire della ricorrente, nonché la prescrizione del diritto e la decadenza dall'azione. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda ribadendo la diversità tra LSU e LPU prevedendo la legge l'accredito della contribuzione figurativa esclusivamente in favore dei primi. Rilevava, altresì, che la domanda, oltre che infondata, sarebbe stata in ogni caso sfornita di prova in assenza della documentazione comprovante l'avvenuta corresponsione dell'indennità ex art. 8 comma 3 del d. lgs. n. 468/1997. In subordine, deduceva che -in ogni caso- la contribuzione figurativa accreditabile dall'ufficio non avrebbe potuto superare il periodo massimo di 12 mesi di attività prevista per i progetti. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In primo luogo, non ricorre nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario con il Ministero del Lavoro, in quanto oggetto del presente procedimento è esclusivamente l'accertamento del diritto della lavoratrice all'accredito di ufficio dei contributi figurativi, senza oneri a carico del Ministero del Lavoro, né a carico dell'Ente utilizzatore. Invero, la legittimazione passiva è normalmente la conseguenza della titolarità dell'obbligo affermato in giudizio, salvo casi specificamente previsti dalla legge.
2 Nel caso dell'accredito di contributi figurativi, sganciati cioè da qualsiasi concreta materiale erogazione da parte del Ministero del Lavoro o dal datore di lavoro, la legittimazione passiva non può che essere dell' né si rinvengono in materia CP_1 discipline speciali che aggiungano coobbligati ex lege.
1.1. In secondo luogo, va respinta l'eccezione di difetto di interesse ad agire formulata dal convenuto . CP_1
Sul punto, dirimente appare il principio espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sez. lav., 04.12.2002, n. 17223), al quale si ritiene di aderire, secondo cui: “In riferimento alla domanda di accertamento della c.d. posizione assicurativa, la quale si sostanzia in una domanda di accertamento del diritto alla tutela assicurativa per un determinato periodo di tempo, sussiste l'interesse ad agire nei casi nei quali vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere l'erogazione di determinate prestazioni assicurative”.
1.2. Parimenti non meritano accoglimento le eccezioni di decadenza e di prescrizione. Quanto alla prima, nella specie, non trovano applicazione gli istituti della decadenza e della procedibilità della domanda non vertendosi in materia di prestazioni economiche. Inoltre, se l'accreditamento della contribuzione figurativa deve essere fatto d'ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 10, della L. n. 223/1991, non è necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa, sicché è inapplicabile la disposizione dell'art. 47 D.P.R. 639/1970. Con riguardo alla seconda, trattasi di controversia concernente non una determinata prestazione, bensì l'esistenza del diritto alla pensione, come tale pacificamente imprescrittibile.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. La questione prospettata nell'odierno giudizio – ossia l'accredito dei contributi figurativi anche ai lavoratori di pubblica utilità (LPU) – è stata già affrontata sia da questo Tribunale in diversa composizione monocratica che della Corte d'Appello di Reggio Calabria, con orientamento condiviso da questo giudicante. Come nei precedenti, si osserva che l'accredito dei contributi figurativi era previsto dall'art. 8 comma 19 d.lgs. n. 468/1997 – poi modificata dal d.lgs. n. 81/2000
– a mente del quale: “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento (…)”. Sebbene la norma sia dettata espressamente per i LSU, va condivisa l'interpretazione, costituzionalmente orientata, per la quale tra LSU e LPU sussiste un rapporto di genus a species in considerazione del fatto che il d.lgs. n. 468/1997 (e le
3 successive modifiche ed integrazioni) debba considerarsi come avente portata generale riguardo alle attività socialmente utili (globalmente considerate in relazione al tipo di contributo lavorativo offerto alla comunità). Tanto è stato a più riprese confermato dalla Suprema Corte secondo cui: “In tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 d.lg. n. 468 del 1997 fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d'impiego, in conformità dell'intento demandato dalla legge-delega - consistente nella revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili - e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lg. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 d.lg. n. 468 del 1997 - che delinea i settori di attività per i «progetti di lavoro di pubblica utilità» - e quello di cui all'art. 3 d.lg. n. 280 del 1997
- diretto ad individuare i « lavori di pubblica utilità » in funzione della « creazione di occupazione » in uno specifico bacino di impiego - si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicché l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, l. n. 144 del 1999 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lg. n. 280 del 1997 (principio affermato ai sensi dell'art. 360- bis, comma 1, c.p.c.)” (cfr. Cass. 22.12.2011, n. 28540, Cass. 30.03.2015, n. 6383, Cass., sez. lav., 29.04.2016, n. 8573). Pertanto, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa previsto per i LSU deve riconoscersi anche ai LPU. Ciò posto, va disatteso l'assunto dell' secondo cui l'odierna ricorrente CP_1 avrebbe dovuto dimostrare la percezione dell'assegno di cui al comma 3, art. 8, d.lgs. 468/97, atteso che risulta sufficiente ai fini della prova del diritto rivendicato lo svolgimento di attività lavorativa. Sul punto, è invero provato per tabulas (cfr. all. 3, attestazione di servizio), e - comunque- pacifico, che parte ricorrente abbia prestato attività come LPU, sicché, per quanto sopra argomentato, ha diritto all'accredito contributivo per i periodi ancora non coperti (cfr. all. 4, estratto contributivo): dal 13.12.1999 al 15.12.1999 (3 giorni); dal 04.05.2000 al 31.01.2021; dal 11.05.2001 al 02.02.2015; dal 01.01.2016 al 31.03.2016. Quanto, infine, all'assunto dell' per cui la contribuzione figurativa non CP_1 potrebbe superare i 12 mesi di attività previsti per i progetti in questione (art. 3 d.lgs. n. 280/1997), va osservato che con il d.lgs. n. 81/2000 si è consentita la prosecuzione delle attività in questione oltre detto termine.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante la natura seriale del
4 contenzioso nonché l'assenza di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza di parte resistente CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di impiego nei progetti di pubblica utilità e, per l'effetto, condanna l' all'accreditamento in favore della CP_1 stessa della contribuzione figurativa relativa ai periodi: dal 13.12.1999 al 15.12.1999 (3 giorni); dal 04.05.2000 al 31.01.2021; dal 11.05.2001 al 02.02.2015 e dal 01.01.2016 al 31.03.2016;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Salvatore Gatto – Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, ai sensi del decreto-legge n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021 e decreto-legislativo n. 151/2022.
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