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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice nella causa iscritta al R.G. n. 12317/2023, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessia Taormina, rappresentante e difensore;
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Loredana Sabella, rappresentante e difensore;
scaduto il termine del 16/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la discussione della causa e la rimessione della causa in decisione;
ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 10/10/2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
premettendo di aver instaurato una convivenza more uxorio con dal Controparte_1
2017, in costanza della quale è nato il figlio (il 15/12/2017), ed esponendo: che Per_1
la casa familiare è costituita da un immobile condotto in locazione a Palermo, in via
Casteldaccia n. 5; che la relazione sentimentale si è compromessa a causa dell'ingerenza della famiglia d'origine del resistente nella vita di coppia;
che, dopo la cessazione della convivenza, avvenuta nel mese di marzo 2022, è rimasta ad abitare col figlio minore nella casa familiare, per la quale affronta un canone mensile di € 400,00, oltre agli oneri condominiali di € 20,00 mensili;
che, in costanza della convivenza, non ha svolto attività
1 lavorativa, mentre ha lavorato alle dipendenze di e come Controparte_1 CP_2
cameriere e, ad oggi, risulta espletare attività lavorativa per la ditta Personal Trasporti di
Antonino Barbera; di essere tutt'ora priva di occupazione e di percepire il reddito di cittadinanza pari ad € 937,00; che il figlio è affetto da un disturbo dello spettro autistico;
che l' ha accertato in capo al minore un severo deficit delle abilità socio- CP_3
comunicative relazionali e del linguaggio, riconoscendo un'indennità di accompagnamento pari ad € 527,00 mensili;
che, dal mese di giugno 2022, il bambino segue sedute di logopedie e psicomotricità; di essere stata bloccata dal resistente sulla propria utenza telefonica;
che il padre si disinteressa del figlio, sia sotto il profilo affettivo sia economico;
che gli incontri padre-figlio avvengono una volta nel weekend, ogni quindici giorni;
che dal marzo 2023 non corrisponde nulla per il Controparte_1 mantenimento del figlio;
che il resistente ha pubblicato foto del minore sui propri profili social, senza il di lei consenso.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: l'affidamento super esclusivo del minore (o, in via subordinata, quello esclusivo), con collocamento prevalente presso di sé; la regolamentazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere il contributo per il mantenimento ordinario del figlio nella misura di €
500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di ammonire , invitandolo Controparte_1
a sbloccare la resistente sulla propria utenza telefonica;
di prevedere che la pubblicazione di foto del minore sia subordinata al consenso della madre.
Con memoria depositata telematicamente il 16/2/2024, si è costituito
[...]
, contestando la sussistenza dei presupposti per disporre l'affidamento super CP_1 esclusivo o esclusivo del minore alla madre ed esponendo: di aver partecipato ad alcune sedute del bambino presso l'Ente ospedaliero;
che negli ultimi mesi ha potuto corrispondere per il mantenimento del figlio solo € 150,00; che l'assegno unico viene percepito interamente dalla ricorrente;
di avere altri due figli, e , nati in Per_2 Per_3
costanza di una precedente relazione, per i quali deve corrispondere un assegno di mantenimento di € 450,00, e di essere in difficoltà rispetto a tale impegno economico.
Ha chiesto, pertanto: di disporre l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del proprio diritto di visita;
di porre a
2 proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 21/2/2024, le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato che, dopo l'audizione personale, ha sottoposto alle stesse la seguente proposta conciliativa: “il versamento della somma mensile di € 150,00 in favore della ricorrente a titolo di contributo ordinario per il figlio, il contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie, l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre ed un regime di visita paterno, Per_1 che sollecita le parti a concordare tramite l'ausilio dei propri procuratori sulla base di un calendario condiviso”.
Scaduto il termine del 27/3/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto della mancata adesione alla suddetta proposta per il mancato accordo tra le parti sul regime di visita paterno, il Giudice, con ordinanza del 2/4/2024, ha dettato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.: affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre;
disciplina del Per_1
diritto di visita paterno;
obbligo a carico di di corrispondere alla Controparte_1 ricorrente la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle relative spese straordinarie secondo il Protocollo sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019; ammissione delle prove orali, nei limiti indicati nella medesima ordinanza, cui, tuttavia, la parte ricorrente ha successivamente rinunciato.
Con istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. depositata il 20/11/2024, la ha chiesto la Parte_1 modifica dei predetti provvedimenti provvisori ed urgenti, ponendo a fondamento della propria domanda la mancata osservanza da parte del del regime di visita stabilito, CP_1 nonché la carente collaborazione del resistente nella gestione ordinaria del figlio.
Costituitosi nel predetto sub procedimento iscritto al n. 12317-1/2023,
[...]
ha ribadito di svolgere un'attività lavorativa per la quale non gli è possibile, CP_1 suo malgrado, garantire una costante e maggiore collaborazione nella gestione quotidiana del figlio, non potendo prevedere i propri giorni ed orari lavorativi.
Pertanto, con ordinanza del 13/1/2025, il Giudice delegato, a modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 2/4/2024, ha disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, rigettando ogni ulteriore domanda. Per_1
3 Scaduto il termine del 16/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sul regime di affidamento e di collocamento del figlio minore.
Com'è noto, la disciplina sull'affidamento dei figli minori è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato dall'art. 337 ter c.c. La normativa vigente concepisce l'affido condiviso quale regime ordinario di affidamento, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Nel caso di specie, ha chiesto l'affidamento c.d. super esclusivo o, in Parte_1 subordine, quello esclusivo, allegando un disinteresse del padre verso il figlio, sotto il profilo sia affettivo sia economico. In particolare, la ricorrente ha allegato che
[...]
incontra il figlio di rado e non partecipa alla gestione ordinaria dello stesso, CP_1 disinteressandosi anche delle varie terapie cui il minore è quotidianamente sottoposto.
Di contro, il resistente ha contestato le circostanze esposte dalla ricorrente, precisando che, a causa dell'attuale precaria condizione lavorativa, non gli è possibile rendersi disponibile per accompagnare il figlio alle terapie e garantire una maggiore presenza.
Come sopra accennato, a conclusione del sub procedimento ex art. 473 bis.23 c.p.c. iscritto al n. 12317-1/2023 instaurato su impulso della ricorrente, è stato disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, in considerazione delle pacifiche Per_1
difficoltà del resistente di garantire la propria puntualità nell'osservanza del regime di visita stabilito e nella partecipazione alla gestione delle diverse terapie che il minore deve giornalmente seguire per le patologie da cui risulta affetto.
Orbene, considerato che la situazione che ha giustificato la deroga al regime ordinario di affido è rimasta immutata, deve essere confermato l'affidamento esclusivo di Per_1
alla madre, ribadendo che l'adozione di tale regime deve comunque consentire al figlio di mantenere un rapporto personale ed equilibrato con l'altro genitore, il quale ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione e educazione, potendo eventualmente ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
4 Non sussistono, invece, le condizioni per disporre l'affidamento c.d. super esclusivo, considerato che nel corso del giudizio non è emerso un grave disinteresse del padre verso il minore o una situazione di pregiudizio per lo stesso tale da optare per detto regime.
In relazione, poi, al diritto di visita paterno, ha lamentato il mancato Parte_1
rispetto da parte del resistente del regime stabilito dal Giudice delegato, chiedendone comunque la conferma. , invece, ha rappresentato, con le proprie note Controparte_1
conclusive, di non riuscire a garantire il prelevamento del minore dalla scuola o l'accompagnamento il lunedì mattina e, pertanto, ha chiesto adozione di un regime diverso, che comunque gli permetta di mantenere un rapporto equilibrato con il figlio.
Orbene, tenuto conto di quanto fin qui esposto ed auspicando da parte del padre la maggiore collaborazione possibile nell'interesse del minore, tenuto conto delle fragilità e patologie che lo affliggono e del pacifico reciproco legame affettivo, deve stabilirsi che, salvo diverso accordo tra le parti, potrà incontrare e tenere con sé il Controparte_1
figlio secondo il seguente schema:
- due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo, il mercoledì e il venerdì) dalle ore 15:00 sino alle ore 21:00, con onere di accompagnarlo alle terapie e di riaccompagnarlo presso il domicilio materno;
- nei week end, a settimane alterne, dalle ore 12:00 del sabato sino alle 21:00 della domenica;
- durante le festività natalizie, per 5 giorni consecutivi decorrenti, ad anni alterni, dalle ore 10:00 del 23 dicembre, ovvero dalle ore 10:00 del 29 dicembre;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, nel giorno di Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 21:00, ovvero nel giorno del Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore 21:00, con onere di riaccompagnarlo presso il domicilio materno;
- in occasione delle ulteriori festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione dell'ordinario regime di frequentazione, e con l'onere di comunicare eventuali spostamenti nonché di consentire contatti telefonici quotidiani tra il minore e l'altro genitore.
3. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento della prole.
5 Quanto alle statuizioni di natura economica, va anzitutto osservato che l'art. 316 bis
c.c. dispone che i genitori devono adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Inoltre, secondo l'art. 337 ter c.c., il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare valutando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
In merito alla condizione economica delle parti, ha esposto di abitare Parte_1
con il figlio in un immobile condotto in locazione per un canone mensile di € 400,00, di non svolgere attività lavorativa, di percepire l'ADI pari a circa € 1.099,00 e l'indennità di accompagnamento per il figlio, pari ad € 500,00 mensili. A fondamento di quanto esposto, ha prodotto: il contratto di locazione della propria abitazione;
la certificazione tributaria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, dalla quale risulta, per l'anno 2020, un reddito complessivo di € 1.920,00, e, per l'anno 2022, di € 10.819,92 (v. all. prodotto il 18/6/2024).
, invece, ha esposto di lavorare saltuariamente nel settore dei Controparte_1
trasporti, riuscendo a percepire mensilmente circa € 800,00. Inoltre, ha precisato di avere altri due figli nati in costanza di una precedente relazione e che la ricorrente percepisce l'intero assegno unico. A riprova della propria condizione reddituale, non ha prodotto alcuna documentazione.
Tenuto conto di quanto risulta agli atti, va confermato a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € 150,00 a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra-assegno sostenute nel loro interesse secondo il Protocollo del 2/7/2019, in vigore presso il
Tribunale di Palermo.
La infine, in quanto genitore affidatario in via esclusiva, continuerà a Parte_1
percepire l'intero assegno unico per il figlio.
4. Spese di lite.
6 Tenuto conto dell'oggetto della controversia e della parziale soccombenza reciproca fra le parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando,
• dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Per_1 Parte_1
, con collocamento prevalente presso la stessa;
[...]
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno, secondo il Protocollo del 2/7/2019, in vigore presso il
Tribunale di Palermo;
• rigetta ogni ulteriore richiesta delle parti;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti ed ai servizi incaricati.
Palermo, camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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