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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/07/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 995/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 995/2024 promossa da:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Fantini (CF: ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso il difensore;
PARTE ATTRICE contro
(P. IVA in persona del legale rappresentante p. t., e per essa Controparte_2 P.IVA_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p. t, Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Saletti, elettivamente domiciliata presso il difensore;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. e per essa quale procuratrice la Controparte_4 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5
Fiammetta Brilli elettivamente domiciliata presso il difensore;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
oggi (C.F./P. IVA ), in Controparte_6 Controparte_7 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Roma Via Grezar n. 14
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
EQUITALIA oggi (C.F./P. IVA ), in CP_8 Controparte_7 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Roma Via Grezar n. 14, rappresentata e difesa sia congiuntamente quanto disgiuntamente dagli avv. Paola Marchionni e dall'avv. Massimiliano
Romagnoli elettivamente domiciliata presso il difensore;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI pagina 1 di 12 Con le note autorizzate in funzione della trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore dell'attore ha così concluso:
“In via preliminare
1-Sospendere la procedura esecutiva RGE 539/2009 Tribunale di Perugia sussistendo gravi motivi in termini di fumus boni iuris e di periculum in mora stante l'imminente asta;
Nel merito:
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (punto I Diritto) il difetto di legittimazione attiva della mandataria e della sub mandataria Controparte_9 Controparte_3
e la conseguente inefficacia dell'atto di intervento e di tutti gli atti successivi e per
[...]
l'effetto dichiarare improcedibile la esecuzione immobiliare RGE 539/2009 Tribunale di Perugia;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (punto II Diritto) la violazione dell'art. 474
c.p.c. e l'inesistenza di titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'esecuzione e per l'effetto dichiarare improcedibile la esecuzione immobiliare RGE 539/2009 Tribunale di Perugia;
4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto III Diritto) l'incertezza del credito azionato stante l'esecuzione di pagamenti parziali da parte di e l'incameramento di somme CP_1 rivenienti dalla procedura e per l'effetto rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
5-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto IV Diritto) la indeterminatezza del tasso di interesse per mancata pattuizione del TAE, della tipologia di ammortamento e del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi, ricalcolare il piano di ammortamento al tasso legale ex art. 117 comma 7 TUB e per l'effetto verificare l'esatto importo da restituire a alla CP_1 data del 07.02.2009 e alla data del 07.04.2010 e di conseguenza rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
6-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto V Diritto) la violazione del tasso soglia usura e per l'effetto, previa rideterminazione del piano di ammortamento senza interessi e costi e commissioni ex art. 1815 c. c. verificare l'esatto importo da restituire a alla data del CP_1
07.02.2009 e alla data del 07.04.2010 e di conseguenza rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
7-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto VI Diritto) in via d'eccezione la violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990 per manipolazione del tasso euribor e per l'effetto previa rideterminazione del piano di ammortamento al tasso legale o epurato della violazione, verificare
l'esatto importo da restituire a alla data del 07.02.2009 e alla data del 07.04.2010 e di CP_1 conseguenza rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.” pagina 2 di 12 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In data 19.11.2019, la - a mezzo della mandataria Controparte_2 [...] che a propria volta ha delegato ed agisce tramite Controparte_10 Controparte_3
- è intervenuta nella procedura di esecuzione immobiliare di cui è causa in qualità
[...] di cessionaria della Banca Popolare di Milano Società Cooperativa (già Banco Popolare Soc. Coop.) in virtù di un contratto di cessione in blocco concluso in data 01.06.2018 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 65/2018.
1.2-Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la società ha proposto opposizione CP_1 all'esecuzione immobiliare n. 539/2009 RGE chiedendo al giudice dell'esecuzione di “sospendere con decreto inaudita altera parte (stante l'imminente asta fissata al 16.01.2024) ovvero con ordinanza all'esito dell'udienza di discussione la procedura esecutiva RGE 539/2009 Tribunale di Perugia sussistendo gravi motivi in termini di fumus boni iuris e di periculum in mora”.
A seguito dell'ordinanza con la quale G.E. aveva respinto l'istanza di sospensione, ha introdotto il giudizio di merito e, quali motivi di opposizione all'esecuzione, ha dedotto:
- la carenza di rappresentanza e legittimazione di e di Controparte_3 Controparte_9
sul rilievo che l'art. 106 TUB impone, ai fini dell'esercizio dell'attività di concessione
[...] di finanziamenti nei confronti del pubblico, l'iscrizione da parte degli intermediari finanziari nello speciale albo tenuto da Banca d'Italia.
In tesi, la non essendo iscritta all'albo (v. visura estratta dal sito Controparte_3 di Banca d'Italia), non sarebbe legittimata a procedere ad attività di riscossione e, quindi,
l'attività di riscossione stessa della mandataria sarebbe illegittima;
- che la delega conferita da a non sarebbe valida Controparte_9 Controparte_3
poiché non prevista dall'avviso G.U. n. 65 del 7.6.2018 in cui è stata pubblicata la cessione in blocco dei crediti da Banco BPM S.p.A a;
CP_2
- che la non sarebbe, comunque, legittimata in ragione della circostanza che, trattandosi di CP_9
mera agenzia di recupero crediti iscritta all'albo di cui all'art. 115 TULPS, non avrebbe poteri di recupero giudiziale di crediti cartolarizzati ma soltanto stragiudiziali;
- la violazione dell'art. 474 c.p.c. e l'inesistenza del titolo esecutivo, con conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva, sul rilievo che il contratto di mutuo non è da ritenersi valido titolo esecutivo trattandosi di mutuo condizionato e difettando l'atto di erogazione e quietanza a saldo;
pagina 3 di 12 - L'incertezza dell'entità del credito sul rilievo che la società ha effettuato in data CP_1
02.11.2017 e 21.04.2021 due versamenti dell'importo complessivo di euro 75.000,00 (doc. 11 dell'atto di citazione) in esecuzione della procedura L 03/2012 e in acconto rispetto ad una precedente proposta transattiva intercorsa tra le parti ed ha la società , nell'ambito CP_2 della procedura esecutiva, incamerato somme provenienti dai canoni di locazione degli immobili esecutati;
- L'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario applicato e della tipologia di ammortamento nel contratto di mutuo fondiario.
Se ne inferiva che il rapporto di finanziamento era da ricalcolare al tasso legale con eliminazione dell'effetto occulto (e indebito) della capitalizzazione composta, tenendo conto dei pagamenti posti in essere (v. doc. 12-13 dell'atto di opposizione) e del relativo controcredito vantato e da portare in compensazione con il potenziale credito maturato alla data di risoluzione risalente al 07.04.2010;
- La necessità di verificare l'usurarietà e l'esatto rapporto dare/avere tra le parti anche con riguardo alla data di risoluzione del finanziamento;
- La manipolazione Euribor e la contestuale violazione dell'art. 2, l. 287 del 1990 sul rilievo che l'art. 3 del contratto di mutuo dell'agosto 2007 prevedeva la determinazione della quota interessi con l'applicazione del parametro Euribor. Tale previsione costituirebbe violazione sia della determinatezza e/o determinabilità oggettiva dell'oggetto della clausola relativa al tasso
Euribor nel periodo di intervenuta alterazione dei criteri di calcolo del medesimo, ex artt. 1346
e 1418, comma 2°, cod. civ., sia delle norme imperative impositive del divieto degli accordi e delle intese di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE e 53 EE.
Ha quindi concluso chiedendo “Nel merito:
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa
(punto I Diritto) il difetto di legittimazione attiva della sub mandataria Controparte_3 per difetto di autorizzazione legislativa ex art. 106 TUB e la conseguente inefficacia
[...] dell'atto di intervento e di tutti gli atti successivi e per l'effetto dichiarare improcedibile la esecuzione immobiliare RGE 539/2009 Tribunale di Perugia;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (punto II Diritto) la violazione dell'art. 474 c.p.c. e l'inesistenza di titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'esecuzione e la conseguente inefficacia dell'atto di intervento e di tutti gli atti successivi e per l'effetto dichiarare improcedibile la esecuzione immobiliare RGE 539/2009 Tribunale di Perugia;
4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto III Diritto) l'incertezza del credito azionato stante l'esecuzione di pagamenti parziali da parte di e l'incameramento di somme CP_1 rivenienti dalla procedura e per l'effetto rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
5- pagina 4 di 12 Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto IV Diritto) la indeterminatezza del tasso di interesse per mancata pattuizione del TAE, della tipologia di ammortamento e del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi, ricalcolare il piano di ammortamento al tasso legale ex art. 117 comma 7 TUB e per l'effetto verificare l'esatto importo da restituire a alla CP_1 data del 07.02.2009 e alla data del 07.04.2010 e per l'effetto rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
6-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto V Diritto) la violazione del tasso soglia usura e per l'effetto, previa rideterminazione del piano di ammortamento senza interessi e costi, stabilire l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
7-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto VI Diritto) in via d'eccezione l'art. 2 legge n. 287/1990 per manipolazione del tasso euribor e per l'effetto previa rideterminazione del piano di ammortamento al tasso legale o epurato della violazione, verificare l'esatto importo da restituire a alla data CP_1 del 07.02.2009 e alla data del 07.04.2010 e per l'effetto rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti”.
1.3 Si è costituita in giudizio la contestando tutto quanto affermato dall'opponente Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'opposizione, poiché totalmente infondata.
In ordine alla eccezione di difetto di legittimazione, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che afferma che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato dalla società veicolo della sola attività di riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità né del mandato né tantomeno dell'attività posta in essere per il recupero del credito.
Con riguardo alla presunta violazione dell'art. 115 TULPS, ha rilevato come il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 115 TULPS non comporta una preclusione all'esercizio di attività giudiziale di recupero del credito la quale – a differenza dei tentativi di recupero stragiudiziale – si svolge attraverso le forme di realizzazione coattiva del credito.
Sulla asserita inidoneità esecutiva del titolo, ha dedotto che il mutuo presentava le caratteristiche necessarie per valere come titolo esecutivo ( anche richiamando l'ordinanza emessa all'esito del procedimento di reclamo)
Sull'entità del credito azionato, ha esposto come la parte opponente non avesse adeguatamente documentato gli acconti e che, in ogni caso, la questione doveva porsi nelle forme delle controversie in sede di distribuzione.
Sulla indeterminatezza del tasso di interesse, ha argomentato che il regime di ammortamento applicato al contratto sarebbe quello alla francese, come provato dal piano di ammortamento definitivo alla data del 16 ottobre 2007, prodotto dall'attrice stessa;
pagina 5 di 12 Circa la pretesa usurarietà del tasso applicato al contratto, ha specificato che il tasso iniziale del contratto era pari al 6,487% annuo, a fronte di un tasso soglia dell'8,37%.
Con riguardo al tasso Euribor, ha dedotto che la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. non era mai stata parte delle intese restrittive né parte attrice aveva allegato la conoscenza in capo a questo soggetto dell'esistenza di intese restrittive e della volontà di conformare alle stesse il contratto di finanziamento, ravvisandosi dunque l'infondatezza della contestazione.
Da ultimo, circa la compensazione, ha osservato che non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
2.-Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata alla data del 10.4.2025, l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei relativi termini per il deposito di memorie e scritti conclusionali ex art. 189 c.p.c.
Depositate nel termine assegnato in sostituzione della partecipazione all'udienza di rimessione della causa in decisione, le relative note autorizzate in funzione della trattazione cartolare dell'udienza medesima, la causa alla udienza del 4 maggio 2025 veniva rimessa in decisione.
3.- Il primo motivo di opposizione non è fondato.
Parte attrice ha contestato il difetto di legittimazione processuale in capo a Controparte_3
mandataria di (originaria cessionaria), sul rilievo che, pur avendo ricevuto la
[...] CP_2 prima procura per il materiale recupero del credito, non è iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Conseguentemente, la relativa società non sarebbe legittimata alla attività di recupero.
A tal riguardo, si rappresenta che in sede di è già stato affermato che il conferimento dell'incarico di recupero del credito cartolarizzato ad un soggetto non iscritto nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 TUB non rileva ai fini commerciali civilistici sulla validità dei contratti, riverberandosi ai più limitati fini penalistici e di rapporti con l'Autorità di vigilanza (v. Cass., Sez. U, Sent. n. 33719 del 16/11/2022; Cass., Sez. 3, 19 febbraio 2024, n. 7243).
Con riferimento, difatti, alle pretese conseguenze sul piano civile della violazione dell'art. 106 TUB – che nel caso in esame, comunque, non si ravvisa - è sufficiente richiamare la citata pronunzia di legittimità – Cass. 7243/2024 – la quale testualmente qualifica come “artificiosa e destituita di fondamento” l'eccezione che mira a introdurre vizi di nullità di negozi intersoggettivi e degli atti di riscossione compiuti in esecuzione dei primi sulla scorta di pretese violazione imperative inderogabili, poste, invece, a presidio di interessi pubblicistici4.
Le considerazioni di cui sopra consentono, dunque, di superare la questione della mancata iscrizione di nell'albo ai sensi dell'art. 106 TUE. Del resto, la questione inerente alla Controparte_3
pagina 6 di 12 mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. della società cui è stato affidato l'incarico di materiale recupero dei crediti cartolarizzati, è stata diffusamente affrontata in precedenti dell'Ufficio giudiziario adito, ove è dato atto delle ragioni per le quali l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato delle attività esecutive della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità sul piano del rapporto negoziale e delle iniziative giudiziarie assunte per il recupero dei crediti oggetto della cessione in blocco: in definitiva. non è richiesto che il subservicer,
al quale il iscritto nell'albo ex art. 106 Tub abbia esternalizzato il disbrigo delle Parte_1 pratiche giudiziario di riscossione, debba essere, a sua volta, iscritto in quel medesimo albo. E' giusto il caso di rilevare che la licenza ex art. 115 tulps opera su un piano differente, ossia quello del controllo dell'affidamento dell'attività stragiudiziale di recupero dei crediti, ma non significa affatto che la società munita di una simile licenza non possa operare anche per il recupero giudiziale, procedura che essendo in sé regolamentata dall'ordinamento non ha bisogno di specifiche licenze, se non apposita procura.
3.2.- Il secondo motivo di opposizione, consistente nella presunta violazione dell'art. 474 c.p.c. ed inesistenza del titolo esecutivo, con conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva, è parimenti infondato.
Parte opponente ha eccepito che il contratto di mutuo non rappresenterebbe valido titolo esecutivo trattandosi di mutuo condizionato e difettando l'atto di erogazione e quietanza a saldo.
Sul punto è da osservare che è pacifico che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (v. Cass. sez. un., 06/03/2025, n.5968).
L'arresto – il quale aveva escluso la configurabilità di un titolo esecutivo nel contratto di mutuo in cui la somma erogata fosse contestualmente vincolata in deposito cauzionale infruttifero (Cass.
n.12007/2024) - oltre che non seguito in sede di merito (oltre che dall'Ufficio adito anche da Trib.
Lecce, 9 agosto 2024, n. 2758, ns. doc. 9; Trib. Siena, 5 agosto 2024, n. 598, ns. doc. 10, e Trib.
Velletri, 29 luglio 2024, n. 1711), è rimasto isolato e non condivisibile.
pagina 7 di 12 Nel caso di specie, dall'esame del contratto di mutuo (v. all. 9 dell'atto di opposizione), all'art. 1, risulta che la parte mutuataria ha rilasciato espressa quietanza dell'importo finanziato (“La Banca … accorda a accetta, un mutuo dell'importo di Euro 3.300.000,00= … Parte_2 della quale somma la parte mutuataria, ricevutala qui all'atto dalla Banca mediante accreditamento sul conto corrente speciale infruttifero intestato alla parte mutuataria medesima, ne dà alla Banca stessa quietanza”).
Da questa appena affermato è evidente che la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario in virtù dell'accredito sul conto corrente intestato alla parte mutuataria, a cui ha fatto seguito relativa quietanza.
Così come è indubitabile che il mutuatario abbia assunto l'obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituire la somma, come emerge dagli artt. 3 e ss. del contratto stesso.
Conseguentemente, il contratto di mutuo in oggetto costituisce valido titolo esecutivo.
3.3.- Il terzo motivo di opposizione è infondato.
Ed invero, il documento n. 11 di parte attrice, consistente in una copia di un estratto di un conto postale ed in una copia di un ordine di bonifico sono riferiti quest'ultimo a “banco popolare” ed il primo sottoscritto dalla stessa e come tale non idonei a fornire la prova di pagamenti a deconto, CP_1 mentre delle somme riscosse dal custode quali frutti dell'immobile, sarà tenuto conto in sede distributiva.
3.4.- Il quarto motivo di opposizione è infondato.
L'opponente ha lamentato l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato sul rilievo della mancata indicazione del regime finanziario applicato nonchè della tipologia di ammortamento applicato al contratto di mutuo fondiario.
Le argomentazioni dell'opponente non possano trovare accoglimento, in ragione del piano di ammortamento definitivo del 16 ottobre 2007, prodotto dall'opponente stesso (v. doc. 13 dell'atto di opposizione), dal quale emerge che il regime di ammortamento applicato al contratto è quello alla francese: se così è la misura degli interessi da corrispondere è quella fissata nel contratto.
Sul punto, è di recente intervenuta Cass. n. n. 7382 del 19/03/2025, che ha affermato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del pagina 8 di 12 prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”. Con tale arresto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”. La Corte ha dato rilevanza alla produzione in allegato del piano di ammortamento, seppure indicativo in quanto sviluppato alle condizioni di stipula, indicando che non rileva "che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, intro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera.
4.5.- Il quinto motivo di opposizione è infondato.
Parte opponente ha dedotto la manipolazione Euribor e la contestuale violazione dell'art. 2, l. 287 del
1990 sul rilievo che l'art. 3 del contratto di mutuo dell'agosto 2007 prevedeva la determinazione della quota interessi con l'applicazione del parametro Euribor.
A tal riguardo, brevemente può rilevarsi che l'Euribor (Euro Inter-Bank Offered Rate: Tasso interbancario di offerta in Euro) sia un tasso di riferimento per i mercati finanziari, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee. È noto - e rilevante per la vicenda che qui occupa - come nel 2013 (e ancora nel 2016) la Commissione Europea abbia accertato che, nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008 alcune banche (nessuna delle quali italiane) avevano posto in essere alcune pratiche restrittive della concorrenza (del cui esatto contenuto si dirà infra) da cui era risultata una
“manipolazione” del tasso Euribor.
La giurisprudenza italiana, di merito e di legittimità, si è lungamente occupata della rilevanza del parametro Euribor nelle ipotesi in cui, nell'ambito di un contratto di mutuo, il tasso di interesse sia determinato con riferimento al suddetto parametro. pagina 9 di 12 Più precisamente, una delle questioni affrontate ha riguardato la sufficiente determinatezza dei contratti di mutuo che richiamano un parametro esterno (quale è l'Euribor) al fine di determinare il tasso di interesse: in questo caso ci si è chiesto se e quando tale richiamo sia sufficientemente preciso, o se non si ricada piuttosto in un'ipotesi di indeterminatezza dei tassi, con conseguente nullità ex art. 1346 c.c. della pattuizione che li determina
Nel caso di specie, il contratto di mutuo è del 7 agosto 2007: trattasi quindi di regolamento negoziale astrattamente ricompreso nel periodo della manipolazione, tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio
2008. Senonchè è da osservare che, in merito alla questione relativa agli effetti dell'intesa anticoncorrenziale sui contratti di mutuo che richiamano l'Euribor, con la sent. 12007 del 2024, la
Terza Sez. Civ. della Cassazione ha sostenuto che si possa parlare di nullità delle clausole che richiamano il parametro alterato (e quindi di nullità parziale) solo ove sia provato che la manipolazione, pur sconosciuta ad entrambi i contraenti, abbia determinato un'alterazione del concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi voluto dalle parti (con onere della prova a carico, naturalmente, di chi afferma la nullità parziale delle clausole).
Tanto premesso, dall'esame degli atti di causa non è emerso che l'istituto mutuante fosse parte del panel procedente alla rilevazione del tasso.
A ciò si aggiunge che parte attrice non ha provato in atti che la manipolazione, sia pur sconosciuta ad entrambi i contraenti, abbia determinato un'alterazione del concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi voluto dalle parti.
Quanto al motivo di opposizione relativo al parametro Euribor, va rilevato – benché la questione sia ancora pendente dinanzi alle Sezioni Unite – che non si ravvisano le condizioni per ravvisare un collegamento funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale sui contratti derivati e i finanziamenti con
Euribor manipolato, giacché gli istituti “a valle ” (anche ad ammettere che l'istituto di credito mutuante avesse partecipato all'intesa) allorquando avevano accordato i mutui a tasso variabile operavano in un mercato diverso da quello dei derivati rispetto al quale i soggetti “a monte” perseguivano lo scopo di ottenere un risultato economico tramite la distorsione della concorrenza;
il tutto senza considerare che allorquando il contratto rinvia all'Euribor, il termine di riferimento della relazione è il risultato della complessa formula di elaborazione di quel valore (potremmo dire il valore numerico che è espresso dalla formula in modo che è in sé oggettivamente determinato) e non già il complesso processo di rilevazione calcolo che ne è alla base e che potrebbe essere stato influenzato dall'intesa anticoncorrenziale, sicché la censura del mutuatario non viene a riguardare la determinatezza del regolamento contrattuale quanto il fatto che, sotto un profilo non genetico ma funzionale, il contratto prevedesse un tasso di interesse che non rifletteva il “vero” prezzo del denaro pagina 10 di 12 sul mercato interbancario. (in senso contrario alla ravvisabilità di una ipotesi di nullità, conclude del resto anche il Procuratore generale presso la Corte di cassazione). Anche la contestazione relativa alla pretesa usurarietà degli interessi è infondata, essendo sufficiente osserva che il tasso iniziale del contratto era pari al 6,487% annuo, a fronte di un tasso soglia dell'8,37%:
Ne segue che anche tale doglianza è parimenti infondata.
5.-Le spese di lite sono liquidate secondo valori minimo/medi dei parametri del d.m.55/2014 – cause di valore indeterminabile - e sono poste a carico dell'attore, in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi ex DM
55/14, oltre rimborso forfettario del 15,00 % del compenso per spese generali ex art. 2 DM 55/14, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa come per legge.
Perugia, 14 luglio 2025
Il Giudice dott. ssa Stefania Monaldi
Provvedimento redatto con la collaborazione dott.ssa Giovanna Foti, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per compensi ex DM 55/14, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali ex art. 2 DM 55/14.
Perugia, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Stefania Monaldi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 995/2024 promossa da:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Fantini (CF: ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso il difensore;
PARTE ATTRICE contro
(P. IVA in persona del legale rappresentante p. t., e per essa Controparte_2 P.IVA_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p. t, Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Saletti, elettivamente domiciliata presso il difensore;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. e per essa quale procuratrice la Controparte_4 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5
Fiammetta Brilli elettivamente domiciliata presso il difensore;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
oggi (C.F./P. IVA ), in Controparte_6 Controparte_7 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Roma Via Grezar n. 14
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
EQUITALIA oggi (C.F./P. IVA ), in CP_8 Controparte_7 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Roma Via Grezar n. 14, rappresentata e difesa sia congiuntamente quanto disgiuntamente dagli avv. Paola Marchionni e dall'avv. Massimiliano
Romagnoli elettivamente domiciliata presso il difensore;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI pagina 1 di 12 Con le note autorizzate in funzione della trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore dell'attore ha così concluso:
“In via preliminare
1-Sospendere la procedura esecutiva RGE 539/2009 Tribunale di Perugia sussistendo gravi motivi in termini di fumus boni iuris e di periculum in mora stante l'imminente asta;
Nel merito:
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (punto I Diritto) il difetto di legittimazione attiva della mandataria e della sub mandataria Controparte_9 Controparte_3
e la conseguente inefficacia dell'atto di intervento e di tutti gli atti successivi e per
[...]
l'effetto dichiarare improcedibile la esecuzione immobiliare RGE 539/2009 Tribunale di Perugia;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (punto II Diritto) la violazione dell'art. 474
c.p.c. e l'inesistenza di titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'esecuzione e per l'effetto dichiarare improcedibile la esecuzione immobiliare RGE 539/2009 Tribunale di Perugia;
4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto III Diritto) l'incertezza del credito azionato stante l'esecuzione di pagamenti parziali da parte di e l'incameramento di somme CP_1 rivenienti dalla procedura e per l'effetto rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
5-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto IV Diritto) la indeterminatezza del tasso di interesse per mancata pattuizione del TAE, della tipologia di ammortamento e del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi, ricalcolare il piano di ammortamento al tasso legale ex art. 117 comma 7 TUB e per l'effetto verificare l'esatto importo da restituire a alla CP_1 data del 07.02.2009 e alla data del 07.04.2010 e di conseguenza rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
6-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto V Diritto) la violazione del tasso soglia usura e per l'effetto, previa rideterminazione del piano di ammortamento senza interessi e costi e commissioni ex art. 1815 c. c. verificare l'esatto importo da restituire a alla data del CP_1
07.02.2009 e alla data del 07.04.2010 e di conseguenza rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
7-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto VI Diritto) in via d'eccezione la violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990 per manipolazione del tasso euribor e per l'effetto previa rideterminazione del piano di ammortamento al tasso legale o epurato della violazione, verificare
l'esatto importo da restituire a alla data del 07.02.2009 e alla data del 07.04.2010 e di CP_1 conseguenza rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.” pagina 2 di 12 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In data 19.11.2019, la - a mezzo della mandataria Controparte_2 [...] che a propria volta ha delegato ed agisce tramite Controparte_10 Controparte_3
- è intervenuta nella procedura di esecuzione immobiliare di cui è causa in qualità
[...] di cessionaria della Banca Popolare di Milano Società Cooperativa (già Banco Popolare Soc. Coop.) in virtù di un contratto di cessione in blocco concluso in data 01.06.2018 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 65/2018.
1.2-Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la società ha proposto opposizione CP_1 all'esecuzione immobiliare n. 539/2009 RGE chiedendo al giudice dell'esecuzione di “sospendere con decreto inaudita altera parte (stante l'imminente asta fissata al 16.01.2024) ovvero con ordinanza all'esito dell'udienza di discussione la procedura esecutiva RGE 539/2009 Tribunale di Perugia sussistendo gravi motivi in termini di fumus boni iuris e di periculum in mora”.
A seguito dell'ordinanza con la quale G.E. aveva respinto l'istanza di sospensione, ha introdotto il giudizio di merito e, quali motivi di opposizione all'esecuzione, ha dedotto:
- la carenza di rappresentanza e legittimazione di e di Controparte_3 Controparte_9
sul rilievo che l'art. 106 TUB impone, ai fini dell'esercizio dell'attività di concessione
[...] di finanziamenti nei confronti del pubblico, l'iscrizione da parte degli intermediari finanziari nello speciale albo tenuto da Banca d'Italia.
In tesi, la non essendo iscritta all'albo (v. visura estratta dal sito Controparte_3 di Banca d'Italia), non sarebbe legittimata a procedere ad attività di riscossione e, quindi,
l'attività di riscossione stessa della mandataria sarebbe illegittima;
- che la delega conferita da a non sarebbe valida Controparte_9 Controparte_3
poiché non prevista dall'avviso G.U. n. 65 del 7.6.2018 in cui è stata pubblicata la cessione in blocco dei crediti da Banco BPM S.p.A a;
CP_2
- che la non sarebbe, comunque, legittimata in ragione della circostanza che, trattandosi di CP_9
mera agenzia di recupero crediti iscritta all'albo di cui all'art. 115 TULPS, non avrebbe poteri di recupero giudiziale di crediti cartolarizzati ma soltanto stragiudiziali;
- la violazione dell'art. 474 c.p.c. e l'inesistenza del titolo esecutivo, con conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva, sul rilievo che il contratto di mutuo non è da ritenersi valido titolo esecutivo trattandosi di mutuo condizionato e difettando l'atto di erogazione e quietanza a saldo;
pagina 3 di 12 - L'incertezza dell'entità del credito sul rilievo che la società ha effettuato in data CP_1
02.11.2017 e 21.04.2021 due versamenti dell'importo complessivo di euro 75.000,00 (doc. 11 dell'atto di citazione) in esecuzione della procedura L 03/2012 e in acconto rispetto ad una precedente proposta transattiva intercorsa tra le parti ed ha la società , nell'ambito CP_2 della procedura esecutiva, incamerato somme provenienti dai canoni di locazione degli immobili esecutati;
- L'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario applicato e della tipologia di ammortamento nel contratto di mutuo fondiario.
Se ne inferiva che il rapporto di finanziamento era da ricalcolare al tasso legale con eliminazione dell'effetto occulto (e indebito) della capitalizzazione composta, tenendo conto dei pagamenti posti in essere (v. doc. 12-13 dell'atto di opposizione) e del relativo controcredito vantato e da portare in compensazione con il potenziale credito maturato alla data di risoluzione risalente al 07.04.2010;
- La necessità di verificare l'usurarietà e l'esatto rapporto dare/avere tra le parti anche con riguardo alla data di risoluzione del finanziamento;
- La manipolazione Euribor e la contestuale violazione dell'art. 2, l. 287 del 1990 sul rilievo che l'art. 3 del contratto di mutuo dell'agosto 2007 prevedeva la determinazione della quota interessi con l'applicazione del parametro Euribor. Tale previsione costituirebbe violazione sia della determinatezza e/o determinabilità oggettiva dell'oggetto della clausola relativa al tasso
Euribor nel periodo di intervenuta alterazione dei criteri di calcolo del medesimo, ex artt. 1346
e 1418, comma 2°, cod. civ., sia delle norme imperative impositive del divieto degli accordi e delle intese di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE e 53 EE.
Ha quindi concluso chiedendo “Nel merito:
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa
(punto I Diritto) il difetto di legittimazione attiva della sub mandataria Controparte_3 per difetto di autorizzazione legislativa ex art. 106 TUB e la conseguente inefficacia
[...] dell'atto di intervento e di tutti gli atti successivi e per l'effetto dichiarare improcedibile la esecuzione immobiliare RGE 539/2009 Tribunale di Perugia;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (punto II Diritto) la violazione dell'art. 474 c.p.c. e l'inesistenza di titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'esecuzione e la conseguente inefficacia dell'atto di intervento e di tutti gli atti successivi e per l'effetto dichiarare improcedibile la esecuzione immobiliare RGE 539/2009 Tribunale di Perugia;
4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto III Diritto) l'incertezza del credito azionato stante l'esecuzione di pagamenti parziali da parte di e l'incameramento di somme CP_1 rivenienti dalla procedura e per l'effetto rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
5- pagina 4 di 12 Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto IV Diritto) la indeterminatezza del tasso di interesse per mancata pattuizione del TAE, della tipologia di ammortamento e del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi, ricalcolare il piano di ammortamento al tasso legale ex art. 117 comma 7 TUB e per l'effetto verificare l'esatto importo da restituire a alla CP_1 data del 07.02.2009 e alla data del 07.04.2010 e per l'effetto rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
6-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto V Diritto) la violazione del tasso soglia usura e per l'effetto, previa rideterminazione del piano di ammortamento senza interessi e costi, stabilire l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
7-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (Punto VI Diritto) in via d'eccezione l'art. 2 legge n. 287/1990 per manipolazione del tasso euribor e per l'effetto previa rideterminazione del piano di ammortamento al tasso legale o epurato della violazione, verificare l'esatto importo da restituire a alla data CP_1 del 07.02.2009 e alla data del 07.04.2010 e per l'effetto rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti”.
1.3 Si è costituita in giudizio la contestando tutto quanto affermato dall'opponente Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'opposizione, poiché totalmente infondata.
In ordine alla eccezione di difetto di legittimazione, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che afferma che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato dalla società veicolo della sola attività di riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità né del mandato né tantomeno dell'attività posta in essere per il recupero del credito.
Con riguardo alla presunta violazione dell'art. 115 TULPS, ha rilevato come il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 115 TULPS non comporta una preclusione all'esercizio di attività giudiziale di recupero del credito la quale – a differenza dei tentativi di recupero stragiudiziale – si svolge attraverso le forme di realizzazione coattiva del credito.
Sulla asserita inidoneità esecutiva del titolo, ha dedotto che il mutuo presentava le caratteristiche necessarie per valere come titolo esecutivo ( anche richiamando l'ordinanza emessa all'esito del procedimento di reclamo)
Sull'entità del credito azionato, ha esposto come la parte opponente non avesse adeguatamente documentato gli acconti e che, in ogni caso, la questione doveva porsi nelle forme delle controversie in sede di distribuzione.
Sulla indeterminatezza del tasso di interesse, ha argomentato che il regime di ammortamento applicato al contratto sarebbe quello alla francese, come provato dal piano di ammortamento definitivo alla data del 16 ottobre 2007, prodotto dall'attrice stessa;
pagina 5 di 12 Circa la pretesa usurarietà del tasso applicato al contratto, ha specificato che il tasso iniziale del contratto era pari al 6,487% annuo, a fronte di un tasso soglia dell'8,37%.
Con riguardo al tasso Euribor, ha dedotto che la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. non era mai stata parte delle intese restrittive né parte attrice aveva allegato la conoscenza in capo a questo soggetto dell'esistenza di intese restrittive e della volontà di conformare alle stesse il contratto di finanziamento, ravvisandosi dunque l'infondatezza della contestazione.
Da ultimo, circa la compensazione, ha osservato che non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
2.-Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata alla data del 10.4.2025, l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei relativi termini per il deposito di memorie e scritti conclusionali ex art. 189 c.p.c.
Depositate nel termine assegnato in sostituzione della partecipazione all'udienza di rimessione della causa in decisione, le relative note autorizzate in funzione della trattazione cartolare dell'udienza medesima, la causa alla udienza del 4 maggio 2025 veniva rimessa in decisione.
3.- Il primo motivo di opposizione non è fondato.
Parte attrice ha contestato il difetto di legittimazione processuale in capo a Controparte_3
mandataria di (originaria cessionaria), sul rilievo che, pur avendo ricevuto la
[...] CP_2 prima procura per il materiale recupero del credito, non è iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB.
Conseguentemente, la relativa società non sarebbe legittimata alla attività di recupero.
A tal riguardo, si rappresenta che in sede di è già stato affermato che il conferimento dell'incarico di recupero del credito cartolarizzato ad un soggetto non iscritto nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 TUB non rileva ai fini commerciali civilistici sulla validità dei contratti, riverberandosi ai più limitati fini penalistici e di rapporti con l'Autorità di vigilanza (v. Cass., Sez. U, Sent. n. 33719 del 16/11/2022; Cass., Sez. 3, 19 febbraio 2024, n. 7243).
Con riferimento, difatti, alle pretese conseguenze sul piano civile della violazione dell'art. 106 TUB – che nel caso in esame, comunque, non si ravvisa - è sufficiente richiamare la citata pronunzia di legittimità – Cass. 7243/2024 – la quale testualmente qualifica come “artificiosa e destituita di fondamento” l'eccezione che mira a introdurre vizi di nullità di negozi intersoggettivi e degli atti di riscossione compiuti in esecuzione dei primi sulla scorta di pretese violazione imperative inderogabili, poste, invece, a presidio di interessi pubblicistici4.
Le considerazioni di cui sopra consentono, dunque, di superare la questione della mancata iscrizione di nell'albo ai sensi dell'art. 106 TUE. Del resto, la questione inerente alla Controparte_3
pagina 6 di 12 mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. della società cui è stato affidato l'incarico di materiale recupero dei crediti cartolarizzati, è stata diffusamente affrontata in precedenti dell'Ufficio giudiziario adito, ove è dato atto delle ragioni per le quali l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato delle attività esecutive della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità sul piano del rapporto negoziale e delle iniziative giudiziarie assunte per il recupero dei crediti oggetto della cessione in blocco: in definitiva. non è richiesto che il subservicer,
al quale il iscritto nell'albo ex art. 106 Tub abbia esternalizzato il disbrigo delle Parte_1 pratiche giudiziario di riscossione, debba essere, a sua volta, iscritto in quel medesimo albo. E' giusto il caso di rilevare che la licenza ex art. 115 tulps opera su un piano differente, ossia quello del controllo dell'affidamento dell'attività stragiudiziale di recupero dei crediti, ma non significa affatto che la società munita di una simile licenza non possa operare anche per il recupero giudiziale, procedura che essendo in sé regolamentata dall'ordinamento non ha bisogno di specifiche licenze, se non apposita procura.
3.2.- Il secondo motivo di opposizione, consistente nella presunta violazione dell'art. 474 c.p.c. ed inesistenza del titolo esecutivo, con conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva, è parimenti infondato.
Parte opponente ha eccepito che il contratto di mutuo non rappresenterebbe valido titolo esecutivo trattandosi di mutuo condizionato e difettando l'atto di erogazione e quietanza a saldo.
Sul punto è da osservare che è pacifico che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (v. Cass. sez. un., 06/03/2025, n.5968).
L'arresto – il quale aveva escluso la configurabilità di un titolo esecutivo nel contratto di mutuo in cui la somma erogata fosse contestualmente vincolata in deposito cauzionale infruttifero (Cass.
n.12007/2024) - oltre che non seguito in sede di merito (oltre che dall'Ufficio adito anche da Trib.
Lecce, 9 agosto 2024, n. 2758, ns. doc. 9; Trib. Siena, 5 agosto 2024, n. 598, ns. doc. 10, e Trib.
Velletri, 29 luglio 2024, n. 1711), è rimasto isolato e non condivisibile.
pagina 7 di 12 Nel caso di specie, dall'esame del contratto di mutuo (v. all. 9 dell'atto di opposizione), all'art. 1, risulta che la parte mutuataria ha rilasciato espressa quietanza dell'importo finanziato (“La Banca … accorda a accetta, un mutuo dell'importo di Euro 3.300.000,00= … Parte_2 della quale somma la parte mutuataria, ricevutala qui all'atto dalla Banca mediante accreditamento sul conto corrente speciale infruttifero intestato alla parte mutuataria medesima, ne dà alla Banca stessa quietanza”).
Da questa appena affermato è evidente che la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario in virtù dell'accredito sul conto corrente intestato alla parte mutuataria, a cui ha fatto seguito relativa quietanza.
Così come è indubitabile che il mutuatario abbia assunto l'obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituire la somma, come emerge dagli artt. 3 e ss. del contratto stesso.
Conseguentemente, il contratto di mutuo in oggetto costituisce valido titolo esecutivo.
3.3.- Il terzo motivo di opposizione è infondato.
Ed invero, il documento n. 11 di parte attrice, consistente in una copia di un estratto di un conto postale ed in una copia di un ordine di bonifico sono riferiti quest'ultimo a “banco popolare” ed il primo sottoscritto dalla stessa e come tale non idonei a fornire la prova di pagamenti a deconto, CP_1 mentre delle somme riscosse dal custode quali frutti dell'immobile, sarà tenuto conto in sede distributiva.
3.4.- Il quarto motivo di opposizione è infondato.
L'opponente ha lamentato l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato sul rilievo della mancata indicazione del regime finanziario applicato nonchè della tipologia di ammortamento applicato al contratto di mutuo fondiario.
Le argomentazioni dell'opponente non possano trovare accoglimento, in ragione del piano di ammortamento definitivo del 16 ottobre 2007, prodotto dall'opponente stesso (v. doc. 13 dell'atto di opposizione), dal quale emerge che il regime di ammortamento applicato al contratto è quello alla francese: se così è la misura degli interessi da corrispondere è quella fissata nel contratto.
Sul punto, è di recente intervenuta Cass. n. n. 7382 del 19/03/2025, che ha affermato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del pagina 8 di 12 prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”. Con tale arresto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”. La Corte ha dato rilevanza alla produzione in allegato del piano di ammortamento, seppure indicativo in quanto sviluppato alle condizioni di stipula, indicando che non rileva "che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, intro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera.
4.5.- Il quinto motivo di opposizione è infondato.
Parte opponente ha dedotto la manipolazione Euribor e la contestuale violazione dell'art. 2, l. 287 del
1990 sul rilievo che l'art. 3 del contratto di mutuo dell'agosto 2007 prevedeva la determinazione della quota interessi con l'applicazione del parametro Euribor.
A tal riguardo, brevemente può rilevarsi che l'Euribor (Euro Inter-Bank Offered Rate: Tasso interbancario di offerta in Euro) sia un tasso di riferimento per i mercati finanziari, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee. È noto - e rilevante per la vicenda che qui occupa - come nel 2013 (e ancora nel 2016) la Commissione Europea abbia accertato che, nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008 alcune banche (nessuna delle quali italiane) avevano posto in essere alcune pratiche restrittive della concorrenza (del cui esatto contenuto si dirà infra) da cui era risultata una
“manipolazione” del tasso Euribor.
La giurisprudenza italiana, di merito e di legittimità, si è lungamente occupata della rilevanza del parametro Euribor nelle ipotesi in cui, nell'ambito di un contratto di mutuo, il tasso di interesse sia determinato con riferimento al suddetto parametro. pagina 9 di 12 Più precisamente, una delle questioni affrontate ha riguardato la sufficiente determinatezza dei contratti di mutuo che richiamano un parametro esterno (quale è l'Euribor) al fine di determinare il tasso di interesse: in questo caso ci si è chiesto se e quando tale richiamo sia sufficientemente preciso, o se non si ricada piuttosto in un'ipotesi di indeterminatezza dei tassi, con conseguente nullità ex art. 1346 c.c. della pattuizione che li determina
Nel caso di specie, il contratto di mutuo è del 7 agosto 2007: trattasi quindi di regolamento negoziale astrattamente ricompreso nel periodo della manipolazione, tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio
2008. Senonchè è da osservare che, in merito alla questione relativa agli effetti dell'intesa anticoncorrenziale sui contratti di mutuo che richiamano l'Euribor, con la sent. 12007 del 2024, la
Terza Sez. Civ. della Cassazione ha sostenuto che si possa parlare di nullità delle clausole che richiamano il parametro alterato (e quindi di nullità parziale) solo ove sia provato che la manipolazione, pur sconosciuta ad entrambi i contraenti, abbia determinato un'alterazione del concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi voluto dalle parti (con onere della prova a carico, naturalmente, di chi afferma la nullità parziale delle clausole).
Tanto premesso, dall'esame degli atti di causa non è emerso che l'istituto mutuante fosse parte del panel procedente alla rilevazione del tasso.
A ciò si aggiunge che parte attrice non ha provato in atti che la manipolazione, sia pur sconosciuta ad entrambi i contraenti, abbia determinato un'alterazione del concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi voluto dalle parti.
Quanto al motivo di opposizione relativo al parametro Euribor, va rilevato – benché la questione sia ancora pendente dinanzi alle Sezioni Unite – che non si ravvisano le condizioni per ravvisare un collegamento funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale sui contratti derivati e i finanziamenti con
Euribor manipolato, giacché gli istituti “a valle ” (anche ad ammettere che l'istituto di credito mutuante avesse partecipato all'intesa) allorquando avevano accordato i mutui a tasso variabile operavano in un mercato diverso da quello dei derivati rispetto al quale i soggetti “a monte” perseguivano lo scopo di ottenere un risultato economico tramite la distorsione della concorrenza;
il tutto senza considerare che allorquando il contratto rinvia all'Euribor, il termine di riferimento della relazione è il risultato della complessa formula di elaborazione di quel valore (potremmo dire il valore numerico che è espresso dalla formula in modo che è in sé oggettivamente determinato) e non già il complesso processo di rilevazione calcolo che ne è alla base e che potrebbe essere stato influenzato dall'intesa anticoncorrenziale, sicché la censura del mutuatario non viene a riguardare la determinatezza del regolamento contrattuale quanto il fatto che, sotto un profilo non genetico ma funzionale, il contratto prevedesse un tasso di interesse che non rifletteva il “vero” prezzo del denaro pagina 10 di 12 sul mercato interbancario. (in senso contrario alla ravvisabilità di una ipotesi di nullità, conclude del resto anche il Procuratore generale presso la Corte di cassazione). Anche la contestazione relativa alla pretesa usurarietà degli interessi è infondata, essendo sufficiente osserva che il tasso iniziale del contratto era pari al 6,487% annuo, a fronte di un tasso soglia dell'8,37%:
Ne segue che anche tale doglianza è parimenti infondata.
5.-Le spese di lite sono liquidate secondo valori minimo/medi dei parametri del d.m.55/2014 – cause di valore indeterminabile - e sono poste a carico dell'attore, in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi ex DM
55/14, oltre rimborso forfettario del 15,00 % del compenso per spese generali ex art. 2 DM 55/14, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa come per legge.
Perugia, 14 luglio 2025
Il Giudice dott. ssa Stefania Monaldi
Provvedimento redatto con la collaborazione dott.ssa Giovanna Foti, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per compensi ex DM 55/14, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali ex art. 2 DM 55/14.
Perugia, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Stefania Monaldi
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