Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
VG 1328/24
IV.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 22.05.2024 da
1) Parte_1
Nata a NT (CO) il 27.10.1977
Cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...] con l'Avv. Ivana Anomali del Foro di Como
e
2) Parte_2
Nato a BU ZI (VA) il 17.11.1972
Cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._2
Residente a GI ZA (CO), in Via Alessandro Manzoni n. 10 con l'Avv. Roberto Lassini del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario
1
(anno 2002, atto n. 7, parte 2, serie A);
SEPARAZIONE:
separati con sentenza emessa dal Tribunale di Como n. 196 del 03.10.2024 e pubblicata il 24.10.2024 (passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 329 c.p.c.). con i seguenti FIGLI maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22.05.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a AN ME (CO), il 20.04.2002, trascritto all'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune (registro “atti di matrimonio”, atto n. 7 – parte 2 – serie A – anno 2002);
• ordinare al Comune di AN ME di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
accogliere le seguenti condizioni
1) La casa sita a GI ZA (CO), in Via Alessandro Manzoni n. 10, adibita a ex casa coniugale, continuerà ad essere Per abitata dalla IG.ra e dalla IG;
Parte_1 Per
2) Il IG. verserà a , a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di € 500,00, somma che sarà Parte_2 versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, e sarà Per annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
le spese straordinarie extra assegno, relative alla IG , per le quali si fa espresso riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano come di seguito riportato, in quanto preventivamente concordate verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione
2 informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Per Tutte le detrazioni, oneri e spese deducibili per la IG a carico ed altresì i benefici fiscali relativi al fondo pensione intestato a di cui in premessa, verranno ripartite in ragione del 50%, impegnandosi le parti a far intestare i relativi documenti a nome della IG.
Gli assegni familiari / assegno unico verranno riscossi da entrambi i genitori nella misura attuale di € 250,00 complessivi, di cui €
30,00 dalla IG.ra ed €. 220,00 dal IG. Quest'ultimo rimborserà alla IG.ra la somma di € 95,00 Pt_1 Parte_2 Pt_1 mediante n°2 pagamenti annui (giugno e dicembre di ciascun anno).
In ogni caso, per il futuro, i genitori si impegnano a riscuotere gli assegni familiari /assegno unico nella misura di legge ed in termini da ottenere il massimo beneficio e gli stessi provvederanno ad effettuare reciprochi rimborsi nei termini e modi indicati, affinchè entrambi godano del beneficio nella misura del 50% ciascuno.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) In riferimento alla ristrutturazione dell'immobile di cui al precedente punto 4) (pratica CERT1/2023-0 intestata a Parte_1
– Avvio procedimento in data 10.03.2023 prot. 2664 – Scia protocollo 2664), finanziata attraverso strumento di bonus/recupero fiscale 50%, e all'acquisto del mobilio (avvenuto con il bonus “spese arredo immobili ristrutturati di cui alla L. 90/13), la IG.ra si impegna a versare al IG. entro 10 giorni dall'accredito, l'intera somma annuale che la stessa Parte_1 Parte_2 riceverà dall'Agenzia delle Entrate e ciò per tutta la durata del recupero fiscale prevista per legge;
4) I IGg.ri e dichiarano che con l'adempimento di quanto tra loro convenuto nulla è Parte_2 Parte_1 reciprocamente dovuto per qualsiasi titolo o ragione, datosi atto che hanno definito ogni questione economica e patrimoniale, nonché le reciproche ragioni di debito/credito, e comunque entrambe le parti reciprocamente rinunciano a qualsiasi altra diversa pretesa in tal senso.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i
3 coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 20.04.2002, in AN ME (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN ME (CO)
(anno 2002, atto n. 7, parte 2, serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
4 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN ME (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21.5.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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