Articolo 84 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 83Articolo 85
Versione
14 maggio 1968
Art. 84.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1957-58 (articolo 79)...... L. 56.677.132.462 Somme rimaste da pagare sui residuidegli
esercizi precedenti (articolo 82)......... L. 87.512.337.223
--------------- Residui passivi al 30 giugno 1958... L. 144.189.469.690
Entrata in vigore il 14 maggio 1968