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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/10/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1036 /20242024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIANNI Parte_1 C.F._1
STEFANO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FOTI MICHELA , per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 18/05/2024, formulava opposizione avverso l' ex Parte_1 CP_2 art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che parte ricorrente
è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento e disabile ex art. 3 comma 1 legge 104/1992. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, dopo aver esaminato il quadro Persona_1 patologico della ricorrente, ha concluso ritenendo che “ [..] in considerazione di quanto emerso dall'esame anamnestico da quello clinico e dalla documentazione medica, particolarmente quella più recente, ed in considerazione anche delle comorbilità, e dell'età, si può affermare che la Signora
necessita dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di Gennaio 2025 Parte_1 ed è da considerare soggetto con handicap con connotazione di gravità a decorrere sempre dal mese di Gennaio 2025”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e quello per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge
104/1992, con decorrenza da Gennaio 2025.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
4- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa (cfr
Cass. n. 14577/2025). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1036/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di GENNAIO 2025, sussistono, in capo a Parte_1 le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 02/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1036 /20242024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIANNI Parte_1 C.F._1
STEFANO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FOTI MICHELA , per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 18/05/2024, formulava opposizione avverso l' ex Parte_1 CP_2 art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che parte ricorrente
è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento e disabile ex art. 3 comma 1 legge 104/1992. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, dopo aver esaminato il quadro Persona_1 patologico della ricorrente, ha concluso ritenendo che “ [..] in considerazione di quanto emerso dall'esame anamnestico da quello clinico e dalla documentazione medica, particolarmente quella più recente, ed in considerazione anche delle comorbilità, e dell'età, si può affermare che la Signora
necessita dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di Gennaio 2025 Parte_1 ed è da considerare soggetto con handicap con connotazione di gravità a decorrere sempre dal mese di Gennaio 2025”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e quello per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge
104/1992, con decorrenza da Gennaio 2025.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
4- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa (cfr
Cass. n. 14577/2025). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1036/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di GENNAIO 2025, sussistono, in capo a Parte_1 le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 02/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano