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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/10/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 942/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 942/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZOFREA Parte_1 C.F._1 SC
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 20.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di aver contratto matrimonio con in Roma il Parte_1 CP_1 5.05.2003, dalla cui unione sono nati i figli (il 18.03.1990), (il 26.06.1993) Persona_1 Persona_2 e (il 18.07.1995), nonché di essersi separato giusta sentenza del tribunale di Velletri n. 724 del Per_3 15.03.2017, ha adito il tribunale al fine di domandare l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e di dchiarare ai sensi dell'art.1, L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 5/5/2003 ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma (RM), Atto n. 00807 p. 1 01, contratto in Roma tra i sig.ri e;
- Parte_1 CP_1 accertare e dichiarare l'addebito nei confronti del Sig. ; accertare e dichiarere CP_1 l'affidamento esclusivo alla ricorrente del figlio , con collocamento presso Persona_4 di lei nell'abitazione di Via Cassola n. 49 in Roma dove attualmente risiede la ricorrente con i tre figli stante l'assenza del padre nella vita dei figli;
- determinare il mantenimento dei figli in misura di 200,00 euro per ciascun figlio, tenuto conto che la ricorrente provvede in via esclusiva che verserà alla signora mensilmente, oltre al rimborso per la quota del 50% delle Parte_1 straordinarie necessarie, universitarie e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, tenuto conto dei mutui per la casa coniugale a esclusivo carico della ricorrente, con pignoramento del quinto dello stipendio pari a € 250,00 mensili e tenuto conto che la casa coniugale viene goduta esclusivamente dal ricorrrente. - con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”. Il resistente, regolarmente citato per la fase presidenziale, nonché per la successiva fase di merito (cfr. comparizione personale in udienza a seguito della notifica dell'ordinanza presidenziale), non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. Dev'essere senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che tra le parti non è intervenuta alcuna riconciliazione a far data dalla pronuncia di separazione. Sussistono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 L. 898/1970 per pronunciare il divorzio giudiziale. Inammissibile la domanda di addebito, trattandosi di istituto deputato a rilevare nell'ambito della separazione coniugale. Inammissibile la domanda di affidamento del figlio maggiorenne ( ) ma affetto da Persona_4 disabilità grave, posto che il richiamo previsto dall'art. 337 septies c.c., come già rilevato in sede di ordinanza presidenziale, riguarda l'estensione della disciplina prevista per i minori in punto di assegno di mantenimento. Dev'essere pertanto confermato, a carico del padre, il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio disabile convivente con la madre nella misura di Euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione istat e da corrispondersi entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo, vanno poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50%. Nulla deve disporsi per il mantenimento del figlio dimorante con il resistente, mentre vi è Per_3 difetto di legittimazione attiva relativamente al richiesto mantenimento per , il quale Persona_1 vive a Londra. Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite devono compensarsi integralmente tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_1
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma il 5.05.2003 e, per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 807, parte I, anno 2003).
- Dichiara inammissibile la domanda di addebito. - Dichiara inammissibile la domanda di affidamento esclusivo del figlio , Persona_2 maggiorenne e affetto da disabilità grave.
- Pone a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento per il figlio
, convivente con la ricorrente, nella misura di Euro 200,00 mensili, oltre Persona_2 rivalutazione istat, da corrispondersi alla stessa entro il 5 di ogni mese. Pone il pagamento delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, a carico di ciascun genitore in ragione del 50%.
- Accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva con riguardo alla domanda di percezione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne . Persona_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Velletri, lì 20/10/2025
Il giudice rel. Angelo Baffa Il Presidente Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 942/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZOFREA Parte_1 C.F._1 SC
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 20.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di aver contratto matrimonio con in Roma il Parte_1 CP_1 5.05.2003, dalla cui unione sono nati i figli (il 18.03.1990), (il 26.06.1993) Persona_1 Persona_2 e (il 18.07.1995), nonché di essersi separato giusta sentenza del tribunale di Velletri n. 724 del Per_3 15.03.2017, ha adito il tribunale al fine di domandare l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e di dchiarare ai sensi dell'art.1, L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 5/5/2003 ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma (RM), Atto n. 00807 p. 1 01, contratto in Roma tra i sig.ri e;
- Parte_1 CP_1 accertare e dichiarare l'addebito nei confronti del Sig. ; accertare e dichiarere CP_1 l'affidamento esclusivo alla ricorrente del figlio , con collocamento presso Persona_4 di lei nell'abitazione di Via Cassola n. 49 in Roma dove attualmente risiede la ricorrente con i tre figli stante l'assenza del padre nella vita dei figli;
- determinare il mantenimento dei figli in misura di 200,00 euro per ciascun figlio, tenuto conto che la ricorrente provvede in via esclusiva che verserà alla signora mensilmente, oltre al rimborso per la quota del 50% delle Parte_1 straordinarie necessarie, universitarie e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, tenuto conto dei mutui per la casa coniugale a esclusivo carico della ricorrente, con pignoramento del quinto dello stipendio pari a € 250,00 mensili e tenuto conto che la casa coniugale viene goduta esclusivamente dal ricorrrente. - con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”. Il resistente, regolarmente citato per la fase presidenziale, nonché per la successiva fase di merito (cfr. comparizione personale in udienza a seguito della notifica dell'ordinanza presidenziale), non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. Dev'essere senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che tra le parti non è intervenuta alcuna riconciliazione a far data dalla pronuncia di separazione. Sussistono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 L. 898/1970 per pronunciare il divorzio giudiziale. Inammissibile la domanda di addebito, trattandosi di istituto deputato a rilevare nell'ambito della separazione coniugale. Inammissibile la domanda di affidamento del figlio maggiorenne ( ) ma affetto da Persona_4 disabilità grave, posto che il richiamo previsto dall'art. 337 septies c.c., come già rilevato in sede di ordinanza presidenziale, riguarda l'estensione della disciplina prevista per i minori in punto di assegno di mantenimento. Dev'essere pertanto confermato, a carico del padre, il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio disabile convivente con la madre nella misura di Euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione istat e da corrispondersi entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo, vanno poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50%. Nulla deve disporsi per il mantenimento del figlio dimorante con il resistente, mentre vi è Per_3 difetto di legittimazione attiva relativamente al richiesto mantenimento per , il quale Persona_1 vive a Londra. Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite devono compensarsi integralmente tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_1
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma il 5.05.2003 e, per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 807, parte I, anno 2003).
- Dichiara inammissibile la domanda di addebito. - Dichiara inammissibile la domanda di affidamento esclusivo del figlio , Persona_2 maggiorenne e affetto da disabilità grave.
- Pone a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento per il figlio
, convivente con la ricorrente, nella misura di Euro 200,00 mensili, oltre Persona_2 rivalutazione istat, da corrispondersi alla stessa entro il 5 di ogni mese. Pone il pagamento delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, a carico di ciascun genitore in ragione del 50%.
- Accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva con riguardo alla domanda di percezione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne . Persona_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Velletri, lì 20/10/2025
Il giudice rel. Angelo Baffa Il Presidente Marco Valecchi