TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23465
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025
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CS
Ordinanza cautelare 26 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o elusione dell'art. 9 del d.lgs. n. 18/1999

    Il Regolamento impugnato riproduce lo stesso schema già annullato, perseguendo la finalità di concentrare la gestione dei depositi nei gestori aeroportuali, svuotando il principio di liberalizzazione e aggirando le condizioni per la centralizzazione.

  • Accolto
    Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria

    L'ENAC non ha svolto alcuna istruttoria puntuale riferita ai singoli aeroporti, mancando documentazione sulla non duplicabilità degli impianti, sull'inadeguatezza del modello distribuito e sulle conseguenze economico-finanziarie.

  • Accolto
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    L'intervento regolatorio introduce un modello rigido e vincolante che prescinde dalla valutazione della capacità tecnica, finanziaria e organizzativa dei soggetti, rendendo l'intervento irragionevole e sproporzionato.

  • Accolto
    Violazione del principio di partecipazione procedimentale

    L'ENAC ha adottato il Regolamento senza consultare i Comitati utenti né attivare forme di istruttoria pubblica o consultazione strutturata, violando l'art. 11 del d.lgs. n. 18/1999.

  • Accolto
    Ambiguità strutturale e incoerenza normativa

    Il Regolamento presenta un quadro privo di chiarezza e prevedibilità, impedendo agli operatori di comprendere il modello organizzativo perseguito e lasciando margini discrezionali eccessivi.

  • Accolto
    Violazione e/o elusione dell'art. 9 del d.lgs. n. 18/1999

    Il Regolamento impugnato riproduce lo stesso schema già annullato, perseguendo la finalità di concentrare la gestione dei depositi nei gestori aeroportuali, svuotando il principio di liberalizzazione e aggirando le condizioni per la centralizzazione.

  • Accolto
    Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria

    L'ENAC non ha svolto alcuna istruttoria puntuale riferita ai singoli aeroporti, mancando documentazione sulla non duplicabilità degli impianti, sull'inadeguatezza del modello distribuito e sulle conseguenze economico-finanziarie.

  • Accolto
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    L'intervento regolatorio introduce un modello rigido e vincolante che prescinde dalla valutazione della capacità tecnica, finanziaria e organizzativa dei soggetti, rendendo l'intervento irragionevole e sproporzionato.

  • Accolto
    Violazione del principio di partecipazione procedimentale

    L'ENAC ha adottato il Regolamento senza consultare i Comitati utenti né attivare forme di istruttoria pubblica o consultazione strutturata, violando l'art. 11 del d.lgs. n. 18/1999.

  • Accolto
    Ambiguità strutturale e incoerenza normativa

    Il Regolamento presenta un quadro privo di chiarezza e prevedibilità, impedendo agli operatori di comprendere il modello organizzativo perseguito e lasciando margini discrezionali eccessivi.

  • Accolto
    Violazione e/o elusione dell'art. 9 del d.lgs. n. 18/1999

    Il Regolamento impugnato riproduce lo stesso schema già annullato, perseguendo la finalità di concentrare la gestione dei depositi nei gestori aeroportuali, svuotando il principio di liberalizzazione e aggirando le condizioni per la centralizzazione.

  • Accolto
    Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria

    L'ENAC non ha svolto alcuna istruttoria puntuale riferita ai singoli aeroporti, mancando documentazione sulla non duplicabilità degli impianti, sull'inadeguatezza del modello distribuito e sulle conseguenze economico-finanziarie.

  • Accolto
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    L'intervento regolatorio introduce un modello rigido e vincolante che prescinde dalla valutazione della capacità tecnica, finanziaria e organizzativa dei soggetti, rendendo l'intervento irragionevole e sproporzionato.

  • Accolto
    Violazione del principio di partecipazione procedimentale

    L'ENAC ha adottato il Regolamento senza consultare i Comitati utenti né attivare forme di istruttoria pubblica o consultazione strutturata, violando l'art. 11 del d.lgs. n. 18/1999.

  • Accolto
    Ambiguità strutturale e incoerenza normativa

    Il Regolamento presenta un quadro privo di chiarezza e prevedibilità, impedendo agli operatori di comprendere il modello organizzativo perseguito e lasciando margini discrezionali eccessivi.

  • Accolto
    Violazione e/o elusione dell'art. 9 del d.lgs. n. 18/1999

    Il Regolamento impugnato riproduce lo stesso schema già annullato, perseguendo la finalità di concentrare la gestione dei depositi nei gestori aeroportuali, svuotando il principio di liberalizzazione e aggirando le condizioni per la centralizzazione.

  • Accolto
    Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria

    L'ENAC non ha svolto alcuna istruttoria puntuale riferita ai singoli aeroporti, mancando documentazione sulla non duplicabilità degli impianti, sull'inadeguatezza del modello distribuito e sulle conseguenze economico-finanziarie.

  • Accolto
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    L'intervento regolatorio introduce un modello rigido e vincolante che prescinde dalla valutazione della capacità tecnica, finanziaria e organizzativa dei soggetti, rendendo l'intervento irragionevole e sproporzionato.

  • Accolto
    Violazione del principio di partecipazione procedimentale

    L'ENAC ha adottato il Regolamento senza consultare i Comitati utenti né attivare forme di istruttoria pubblica o consultazione strutturata, violando l'art. 11 del d.lgs. n. 18/1999.

  • Accolto
    Ambiguità strutturale e incoerenza normativa

    Il Regolamento presenta un quadro privo di chiarezza e prevedibilità, impedendo agli operatori di comprendere il modello organizzativo perseguito e lasciando margini discrezionali eccessivi.

  • Accolto
    Violazione e/o elusione dell'art. 9 del d.lgs. n. 18/1999

    Il Regolamento impugnato riproduce lo stesso schema già annullato, perseguendo la finalità di concentrare la gestione dei depositi nei gestori aeroportuali, svuotando il principio di liberalizzazione e aggirando le condizioni per la centralizzazione.

  • Accolto
    Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria

    L'ENAC non ha svolto alcuna istruttoria puntuale riferita ai singoli aeroporti, mancando documentazione sulla non duplicabilità degli impianti, sull'inadeguatezza del modello distribuito e sulle conseguenze economico-finanziarie.

  • Accolto
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    L'intervento regolatorio introduce un modello rigido e vincolante che prescinde dalla valutazione della capacità tecnica, finanziaria e organizzativa dei soggetti, rendendo l'intervento irragionevole e sproporzionato.

  • Accolto
    Violazione del principio di partecipazione procedimentale

    L'ENAC ha adottato il Regolamento senza consultare i Comitati utenti né attivare forme di istruttoria pubblica o consultazione strutturata, violando l'art. 11 del d.lgs. n. 18/1999.

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    Ambiguità strutturale e incoerenza normativa

    Il Regolamento presenta un quadro privo di chiarezza e prevedibilità, impedendo agli operatori di comprendere il modello organizzativo perseguito e lasciando margini discrezionali eccessivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23465
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23465
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo