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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile composta dai magistrati:
Anna Maria Pizzi Presidente
Anna Ferrari Consigliere rel.
Maria Vicidomini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F.: , nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa - giusta procura agli atti - dall'Avv. Valeria De Vellis, presso il cui studio, sito in Milano alla via Borgonuovo n. 14, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
(C.F.: ) nato il Controparte_1 C.F._2
2.01.1974 a Milano, residente a [...], rappresentato e difeso - giusta procura agli atti - dall'Avv. Guja Brustia, DAL Prof. Avv. Filippo Danovi e dall'Avv. Serena
Canestrelli, presso il cui studio sito in Milano alla via San Barnaba n.32 ha eletto domicilio
APPELLATO
1
con l'intervento del Curatore Speciale dei minori, nella persona dell' avv. Paola Lovati con l'intervento dei Servizi Sociali del di Milano CP_2
con l'intervento del Procuratore Generale in persona del sost. P.G. Simonetta Bellaviti avente ad
Oggetto: separazione giudiziale
Provvedimento impugnato: sentenza n. 2566/2024 del Tribunale di Milano, resa in data
7.02.2024 e pubblicata il 7.03.2024 a definizione del procedimento n. R.G. 34901/2020
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
“… IN VIA PRELIMINARE E IN RITO
1) dichiarare nulla la sentenza n. 2566/2024, resa tra le parti dal Tribunale di Milano il 7 febbraio
2024 nel giudizio sub R.G. n. 34901/2020 e pubblicata il 7 marzo 2024, per tutti i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO
2) in riforma del capo n. 4) della sentenza n. 2566/2024, resa tra le parti dal Tribunale di Milano il 7 febbraio 2024 nel giudizio sub R.G. n. 34901/2020 e pubblicata il 7 marzo 2024, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati con la mamma, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o casa della mamma entro le ore 11.00);
- nelle settimane che terminano con il week end paterno, dal martedì dall'uscita da scuola al mercoledì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola (o casa della mamma entro le ore 11.00);
- nelle settimane che terminano con il week materno, dal martedì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola (o casa della mamma entro le ore 11.00);
2 - una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre ore 16.00 con quello dal 30 dicembre alle ore 16.00 al 6 gennaio, sempre con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa materna;
- durante le vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive, quattro settimane di cui due consecutive, in periodi che le parti individueranno concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
- i giorni di festa, coincidenti con eventuali ponti scolastici, saranno trascorsi dai minori con il genitore con cui trascorreranno il fine settimana collegato al ponte medesimo;
3) in parziale riforma del capo n. 6) della sentenza n. 2566/2024, resa tra le parti dal Tribunale di
Milano il 7 febbraio 2024 nel giudizio sub R.G. n. 34901/2020 e pubblicata il 7 marzo 2024, disporre che il Signor contribuisca al mantenimento dei minori versando alla SI , CP_1 Parte_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a decorrere dalla data della domanda di primo grado (ottobre 2020), un contributo perequativo non inferiore a € 6.000,00 mensili (€
3.000,00 per ciascun figlio), oppure, in subordine, non inferiore a € 4.000,00 mensili (€ 2.000,00 per ciascun figlio), in aggiunta al già previsto onere a carico del padre di pagamento integrale delle spese condominiali della casa coniugale alla stessa assegnata;
IN VIA ISTRUTTORIA
4) disporre l'ascolto dei figli minori, e rispettivamente di 12 anni e 10 anni, ai sensi Per_1 Per_2
dell'art. 473-bis.4 c.p.c.;
5) ordinare, ex art. 210 c.p.c., alle società Immobiliare Pagliano di BO CH & C. S.a.s.;
[...]
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
(già );
[...] Controparte_6 Controparte_7
(Già
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, di depositare in giudizio copia degli Controparte_10
estratti conto degli ultimi 5 anni di tutti i conti correnti e di tutte le carte di credito/carte bancomat di cui le predette società siano o siano state negli ultimi 5 anni intestatarie e di cui sia stato CP_1
utilizzatore, con allegata copia di tutte le ricevute delle spese eseguite tramite l'uso delle carte di credito;
3 6) ordinare, ex art. 210 c.p.c., alle società Immobiliare Pagliano di BO CH & C. S.a.s.;
[...]
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
(già );
[...] Controparte_6 Controparte_7
(Già
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, in persona dei legali rappresentante pro tempore, di depositare in giudizio copia dei Controparte_10
bilanci degli ultimi 10 anni, nonché copia dei libri sociali e contabili, delle scritture contabili, dei partitari, dei mastrini, di tutte le fatture e le ricevute di spesa delle società e in genere di tutta la documentazione relativa alla gestione e all'amministrazione delle società, dalla costituzione di ciascuna società a oggi;
7) ordinare, ex art. 210 c.p.c., alle società Immobiliare Pagliano di BO CH & C. S.a.s.;
[...]
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
(già ); 36 di
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_7
(Già
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, in persona dei legali rappresentante pro tempore, di depositare in giudizio copia della Controparte_10
documentazione attestante tutte le somme corrisposte, a qualsiasi titolo (emolumenti, bonus, retribuzioni,
TFM, rimborsi spese, finanziamenti soci e quant'altro) al Signor anche in qualità di CP_1
Presidente del C.d.A. della società Controparte_3
8) accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155-quinquies disp. att. c.p.c. e 492-bis
c.p.c., l'Avv. Valeria De Vellis alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio dei rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura finanziaria eseguite dal Signor nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), e dalle società da lui anche indirettamente partecipate negli ultimi 10 anni, C.F._2
anche al di fuori di un rapporto continuativo;
9) ordinare, ex art. 210 c.p.c., agli istituti di credito che risulteranno all'esito dell'accesso di cui al punto che precede, o in subordine al Signor la produzione in giudizio della documentazione bancaria e CP_1
degli estratti conto, dall'apertura dei singoli rapporti fino a oggi e comunque degli ultimi 10 anni, di tutti i conti correnti e/o depositi e dossier titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi patrimoniali o comunque di
4 investimento e/o cassette di sicurezza e/o polizze di investimento o investimenti di qualsiasi natura di cui egli sia (o sia stato
10) disporre approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle
Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali, in Italia, dell'obbligato al mantenimento nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), nonché sul suo tenore di vita, in particolare incaricando la Polizia Tributaria, C.F._2
Nucleo di Milano, di porre in essere tutti gli accertamenti necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio (anche societario) e del tenore di vita goduto dalla famiglia e attualmente da Controparte_1
nonché di porre in essere tutti gli accertamenti necessari alla verifica dell'effettiva redditività
[...]
delle società da lui anche indirettamente partecipate, anche acquisendo la documentazione relativa alla consistenza del fatturato, degli utili, dei costi e delle voci di spesa delle società di cui è stata richiesta
l'acquisizione attraverso gli ordini di esibizione. negli ultimi dieci anni) intestatario e/o cointestatario, in
Italia e all'estero,
o, comunque, a lui riferibili quale soggetto che, dotato di procura generale o speciale, ne ha o ne aveva la disponibilità e attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, dalla loro costituzione a oggi e comunque degli ultimi dieci anni;
In particolare, si chiede che il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con facoltà di sub delega:
- provveda a interrogare l'Archivio dei Rapporti Finanziari per accertare l'esistenza di rapporti bancari di qualsiasi tipo intestati e/o cointestati a e comunque a lui riconducibili, relativamente agli CP_1
ultimi dieci anni, anche con riferimento alle società indicate;
- in caso di accertamento positivo, richieda agli Istituti tramite i quali ha eseguito operazioni CP_1
finanziarie, anche tramite le società indicate, di esibire e produrre la documentazione relativa a dette operazioni, con riferimento in particolare a: elenco dei rapporti intrattenuti (conto corrente, deposito titoli, carte di credito/debito, garanzie prestate, finanziamenti, cassette di sicurezza), estratti conto dei rapporti intrattenuti, (operazioni non transitate sul conto), relative agli ultimi dieci anni. Disponga specificatamente
5 che l'accertamento riguardi i rapporti intestati o anche cointestati a oppure sui quali lo stesso CP_1
può agire in nome e per conto dei titolari o comunque disporre operazioni anche con riferimento alle società indicate in narrativa. Disponga, altresì, che la Polizia Tributaria acquisisca i bilanci aggiornati delle società indicate, nonché copia dei libri sociali e contabili, delle scritture contabili, dei partitari e mastrini, di tutte le fatture e le ricevute di spesa delle società e in genere di tuttala documentazione relativa alla gestione e all'amministrazione delle società, almeno con riferimento agli ultimi 10 esercizi;
- verifichi l'effettiva redditività delle società indicate, anche acquisendo la documentazione relativa alla consistenza del fatturato, degli utili, dei costi e delle voci di spesa delle società, di cui è stata richiesta l'acquisizione attraverso gli ordini di esibizione;
- verifichi la consistenza e la redditività del patrimonio immobiliare di Controparte_1
le partecipazioni sociali riconducibili al suddetto e gli utili prodotti dal patrimonio immobiliare
[...]
e mobiliare, sempre con riferimento agli ultimi dieci anni, in Italia;
- con espressa facoltà di: a) accedere alle Banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.; b) accedere alle informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria;
c) comunicare direttamente con il Magistrato per ogni necessità in merito alle attività delegale;
11) disporre, previa acquisizione dei bilanci aggiornati delle società Immobiliare Pagliano di BO CH
& C. S.a.s.; Controparte_3 Controparte_4 [...]
(già ); Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
(già , dei libri sociali e contabili, delle scritture contabili, dei partitari, Controparte_10
dei mastrini degli ultimi 10 esercizi delle società, nonché della documentazione bancaria richiesta (inclusa quella relativa alle carte di credito aziendali in uso a , C.T.U. contabile-patrimoniale sulla Parte_2
persona, sulle attività, sul reddito, sul patrimonio (societario, mobiliare e immobiliare) direttamente o indirettamente posseduto, anche tramite le società partecipate e/o fiduciarie, dal Signor Controparte_1
nato a [...], il [...], C.F. , nonché sul tenore di vita
[...] C.F._2
matrimoniale e su quello attuale del convenuto, al fine di determinare correttamente - anche all'esito degli ordini di esibizione che precedono e, comunque sia, attribuendo al Perito d'Ufficio, anche ai sensi dell'art.
198 c.p.c., ampi poteri di acquisizione di ulteriore documentazione comunque connessa a quella già in atti -
6 il valore e la redditività delle partecipazioni societarie, degli investimenti e del patrimonio anche immobiliare complessivamente riferibile a i suoi redditi effettivi e potenziali (emolumenti, Controparte_1
bonus, fringe benefits e altre utilità economiche a lui garantite dalle società, dividendi, utili, rendite da capitale, rimborsi etc.). La CT.U. contabile-patrimoniale dovrà pertanto essere necessariamente svolta anche sulle società indicate, al fine di verificare - anche all'esito degli ordini di esibizione che precedono - l'effettiva redditività delle predette società, l'ammontare degli utili, l'ammontare e la composizione delle spese, le ragioni della mancata distribuzione degli utili, sia con riferimento al periodo della convivenza matrimoniale, sia con riferimento all'attualità, e, in ogni caso, riguardo agli ultimi 10 anni, ponendo a carico di
[...]
anche in via provvisoria, i costi della C.T.U. contabile-patrimoniale richiesta per i Controparte_1
motivi indicati in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari dei giudizi di primo e secondo grado, oltre C.P.A. (4%) e
I.V.A. (22%) come per legge.
Si chiede sin da ora la concessione dei termini ex art. 473-bis.32 c.p.c..”.
PER L'APPELLATO
“…ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, rigettare l'appello e ogni domanda proposti dalla dott. , Parte_1
con ogni connessa e conseguente declaratoria e statuizione.
Con il favore delle spese e compensi di avvocato.”
PER IL CURATORE SPECIALE
Rigettare l'appello promosso con conferma della sentenza impugnata
PROCURATORE GENERALE rigetto dell'appello e conferma della impugnata sentenza.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1. Dall'unione affettiva di e (convivenza Parte_1 Controparte_1
iniziata nel 2010) nascevano i figli (in data 23.9.2012) e (in data Per_1 Per_2
11.6.2014).
7 2. La coppia contraeva matrimonio in data 16.07.2015.
3. Con ricorso depositato il 6.10.2020 adiva il Tribunale di Milano, Parte_1
chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito della responsabilità della separazione al marito, e di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale a quest'ultima (immobile di proprietà della Immobiliare Pagliano di BO CH & C.
s.a.s., di cui il marito detiene quote ed è socio accomandatario), ponendo a carico del sig.
l'obbligo di continuare a pagare l'eventuale canone di locazione, le spese CP_1
condominiali, le utenze e la manutenzione della casa coniugale, e chiedendo una regolamentazione della frequentazione padre-figli; la ricorrente chiedeva, altresì, di porre in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile non inferiore a €4.000,00 (€2.000,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Con memoria depositata il 28.01.2021 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alle domande di separazione personale dei coniugi e di affido condiviso
[...]
dei figli, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito della separazione e il collocamento prevalente dei figli presso di sé, con assegnazione della casa coniugale a sé
e con contribuzione diretta da parte dei genitori al mantenimento dei figli e suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, inoltre, di dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. In via subordinata, parte resistente chiedeva disporsi il collocamento alternato e paritetico dei figli presso entrambi i genitori e l'assegnazione della casa coniugale al padre. In via ulteriormente subordinata, chiedeva disporsi il collocamento prevalente dei figli presso la madre, con previsione di un calendario di frequentazione padre-figli, e l'assegnazione della casa coniugale alla madre, imponendo alla stessa di sostenere tutti gli oneri connessi (ad eccezione della porzione di immobile corrispondente all'appartamento precedentemente concesso in locazione al sig. . In via subordinata, chiedeva infine che fosse posto a suo carico CP_11
8 l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre di un importo mensile di €1.000,00 (€500,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. All'udienza presidenziale del 10.03.2021 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e recepiva in via provvisoria gli accordi dagli stessi raggiunti;
in particolare, i coniugi concordavano sull'affido condiviso dei figli, sul collocamento prevalente dei figli presso la madre, sull'assegnazione della casa coniugale alla madre, sulla regolamentazione del diritto di visita paterno, sul mantenimento diretto dei figli e sull'adesione ad un percorso di supporto alla genitorialità con un professionista individuato di comune accordo.
6. Con ordinanza del 10.07.2021 il Presidente disponeva l'affido condiviso dei minori e il collocamento prevalente degli stessi presso la madre – alla quale veniva assegnata la casa familiare – prevedeva un calendario di visite padre-figli e il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, dando atto che il padre si era impegnato a sostenere tutti i costi relativi all'abitazione, ad eccezione delle utenze, e ponendo a carico del padre il 50% del costo della babysitter e il 70% delle spese straordinarie.
7. L'ordinanza presidenziale veniva impugnata dalla sig.ra con reclamo ex art.708 Pt_1
co.4 c.p.c. cheveniva respinto con provvedimento del 3.11.2021.
8. Con la sentenza parziale n.9730/2022 emessa il 30.11.2022 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo con concessione dei termini istruttori ex art.183 co.6 c.p.c.
9. All'esito dell'udienza del 20.04.2023, il Tribunale pronunciava ordinanza istruttoria ai sensi dell'art.183 co.7 c.p.c., con la quale dava atto della rinuncia della sig.ra alla CP_12
domanda di addebito della separazione, ammetteva le prove documentali depositate dalle parti, respingeva le istanze istruttorie delle parti e la richiesta di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, ordinava alle parti di depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali e
9 nominava quale Curatore Speciale dei minori l'avv. Paola Lovati, vista l'elevata conflittualità dei genitori e la concorde richiesta in tal senso degli stessi.
10. In data 30.09.2023 si costituiva in giudizio il nominato Curatore Speciale dei minori, rappresentando una situazione di disagio dei minori a causa dell'elevatissima conflittualità fra i genitori e chiedendo: la conferma dei provvedimenti già assunti nel provvedimento del 10.07.2021 in tema di affido condiviso;
di disporre la presa in carico di invitare entrambi i genitori alla prosecuzione Parte_3
della terapia psicoterapeutica individuale e del percorso di supporto alla genitorialità.
11. Con note depositate il 24.10.2023 il sig. precisava le proprie conclusioni, CP_1
chiedendo l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla madre, e una presa in carico psicologica dei figli, un calendario di visite padre-figli, il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, oltre che dare atto che i coniugi sono economicamente sufficienti.
12. Con note depositate in data 25.10.2023 precisava le proprie conclusioni anche la sig.ra
, chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale provvisoria in punto di Pt_1
affidamento condiviso, collocamento presso la madre, assegnazione della casa alla madre
– confermando a carico di a titolo di parziale contributo al mantenimento CP_1
dei figli, l'obbligo di pagare integralmente il canone di locazione, le spese connesse alla gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile e le utenze della casa familiare – e la regolamentazione dei tempi di frequentazione paterni, salvo prevedere che il mercoledì delle settimane che terminano con il weekend paterno i figli rimangano con la madre direttamente dall'uscita di scuola;
chiedeva, inoltre, di porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di €4.000,00 (€2.000,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della domanda, nonché il 70% delle spese straordinarie, il 100% dei costi per le future vacanze autonome dei figli ed il 100% del costo della babysitter.
10 13. Nella medesima data depositava note di precisazione delle conclusioni il Curatore
Speciale dei minori, chiedendo che i minori venissero affidati all'Ente Comune di
Milano, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla madre
(con i connessi oneri a carico della stessa), che la responsabilità genitoriale delle parti venisse limitata alle questioni di ordinaria amministrazione e che l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori venisse limitato per due anni con correlativa attribuzione di compiti di indirizzo e decisori ai Servizi Sociali. Il Curatore chiedeva, altresì, di incaricare i Servizi Sociali di provvedere all'immediata presa in carico del nucleo, attivando un percorso di sostegno alla genitorialità, anche tramite l'intervento di educativa domiciliare presso le abitazioni di ciascun genitore e con possibilità per i
Servizi di attivare, in alternativa, una coordinazione genitoriale. Chiedeva, inoltre, di disporre l'attivazione di una presa in carico psicoterapeutica per i minori e la prosecuzione della terapia psicoterapeutica individuale dei genitori. Chiedeva, infine, di disporre che i genitori potessero stare con i figli con tempi e modalità paritetiche e provvedessero al mantenimento diretto dei figli, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
14. Con la sentenza emessa il 7.2.2024 e pubblicata il 7.3.2024 il Tribunale di Milano così provvedeva: confermava l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori;
disponeva ex art.333 c.c. e 5bis l.n.184/83 la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per la durata di due anni, con riferimento ai seguenti ambiti con delega ai Servizi Sociali:
- di monitorare il corretto avviamento e la regolare prosecuzione da parte dei minori dei percorsi di supporto psicologici già concordati dai genitori, avviandoli in caso negativo verso strutture sul territorio,
- di verificare il rispetto del calendario di frequentazione stabilito, con facoltà di rimodularne tempi e modalità, e segnalare tre mesi prima della scadenza della
11 limitazione della responsabilità genitoriale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Milano eventuali ragioni di pregiudizio ostative all'affido condiviso dei minori;
invitava i genitori a proseguire i percorsi di supporto alla genitorialità; disponeva il seguente calendario di frequentazione genitori-figli: “- tutte le settimane i minori staranno con il papà dal lunedì (dall'uscita da scuola se il lunedì è successivo al WE materno) sino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola e con la mamma dal mercoledì dall'uscita al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- a fine settimana alternati tra i genitori dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche dall'uscita della scuola al 30 dicembre ore 16.00, con quello dal 30 dicembre alle ore 16.00 al termine delle vacanze scolastiche con riaccompagnamento a scuola (in caso di disaccordo dicembre 2024 prime settimane con il papà); - durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni (in caso di disaccordo Pasqua 2024 con la mamma); - durante le vacanze scolastiche estive per la metà del tempo;
in difetto di accordo dei genitori entro il 30 aprile di ogni anno, i figli minori staranno con entrambi i genitori durante i mesi di giugno e di settembre secondo le modalità di frequentazioni ordinarie;
dal 1° al 15 luglio e dal 1° al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore, con alternanza annuale (in caso di disaccordo 1/15 luglio e 1/15 agosto 2024 con la mamma); - nei periodi di assenza di lezioni scolastiche gli orari rimangono invariati rispetto a quelli scolastici;
- i c.d. ponti scolastici sono annessi ai fine settimana”; confermava l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli sostenendo per intero le spese condominiali ordinarie dell'immobile e versando alla madre un contribuito di complessivi € 1.500,00 mensili1, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, e il 70% delle spese straordinarie, mentre il restante 30% veniva posto a carico della madre;
dichiarava inammissibile la domanda di dichiarazione di autosufficienza economica delle parti;
compensava le spese di lite tra le parti e condannava il sig. e la sig.ra al CP_1 Pt_1
pagamento in favore dello Stato delle spese in favore del Curatore Speciale dei minori.
15. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 7.10.2024 , Parte_1
deducendo, in via preliminare, la nullità della sentenza e chiedendo, nel merito, la riforma del capo 4 (relativo al calendario di frequentazione genitori-figli) e del capo 6
(relativo al contributo al mantenimento dei figli), per i seguenti motivi:
a) In via preliminare e in rito: sulla nullità della sentenza per omesso ascolto dei figli minori: secondo l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe previamente valutato la capacità di discernimento dei minori né avrebbe adeguatamente e specificamente motivato l'omissione del loro ascolto, limitandosi a ritenerlo
“manifestamente superfluo e contrario al loro interesse in quanto già ampiamente coinvolti nella conflittualità degli adulti” (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata), nonostante, in realtà, quando sussiste un'evidente conflittualità genitoriale e una strumentalizzazione dei figli l'ascolto dei minori coinvolti potrebbe apportare un contributo significativo alla decisione;
b)In via preliminare e in rito: sulla nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in ordine alla statuizione del collocamento paritetico dei figli: il difensore dell'appellante ha censurato la decisione di collocamento paritetico dei figli, sostenendo che la motivazione del giudice di primo grado (“al fine di eliminare momenti di sovrapposizione tra i genitori e venendo incontro alle richieste materne con riferimento al mercoledì”, cfr. pag. 17 sentenza impugnata) sia in realtà solo apparente, in quanto inidonea a consentire alle parti di comprendere l'operato del giudice;
13 c) L'assenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di C.T.U. contabile-patrimoniale e la sua reiterazione in questa sede: secondo l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto dell'istanza di CTU contabile-patrimoniale e il mancato espletamento della CTU avrebbe inciso direttamente sull'erronea applicazione del criterio di proporzionalità tra le risorse economiche dei genitori, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli. L'appellante ha rilevato, infatti, che dall'espletamento della CTU sarebbero emerse le seguenti circostanze: (i) la discrasia tra i redditi da locazione e da partecipazione societaria dichiarati dal sig. e gli effettivi valori di mercato degli CP_1
immobili a lui intestati, che potrebbe trovare giustificazione solo ove si ritenesse che il sig. non abbia dichiarato tutti i redditi percepiti ovvero che le s.a.s. di cui il CP_1
è socio accomandatario abbiano deliberato di non distribuire gli utili CP_1
(diversamente da quanto dichiarato dal;
(ii) che il sig. attinge al CP_1 CP_1
patrimonio delle società di cui è socio accomandatario per spese personali;
(iii) che dall'analisi dell'estratto conto del conto corrente intestato al sig. presso Intesa CP_1
San Paolo risultano giroconti da e verso altri conti correnti non dichiarati in disclosure;
(iv) che il sig. ha un tenore di vita molto elevato, alimentato con provviste CP_1
provenienti da conti correnti ulteriori rispetto a quelli dichiarati;
d)La violazione e falsa applicazione dell'art.337ter c.c.: secondo l'appellante, il giudice di primo grado, nel determinare il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal sig. non avrebbe applicato il criterio di proporzionalità sancito CP_1
dall'art.337ter c.c., nella sua duplice dimensione del rapporto tra i genitori obbligati e del rapporto tra genitori e figli.
Quanto al primo rapporto, l'appellante ha evidenziato che il giudice, pur avendo rilevato la sproporzione tra le risorse economico-patrimoniali dei genitori, non avrebbe considerato la potenzialità economica dei beni immobiliari direttamente o indirettamente riconducibili al sig. e non avrebbe quantificato il contributo al CP_1
14 mantenimento in misura tale da colmare il divario tra le risorse genitoriali. Secondo
l'appellante, inoltre, il giudice di primo grado avrebbe errato nel considerare i bonus percepiti dalla sig.ra come espressione di un aumento del suo reddito, Pt_1
trattandosi invero di una componente variabile e incerta, e avrebbe omesso di considerare che gli oneri mensili gravanti sulla (dalla stessa indicati in oltre Pt_1
€2.100,00 mensili) non le consentono di far fronte alle spese per i figli.
Quanto al rapporto tra genitori e figli, secondo l'appellante, in primo lugo, il giudice di primo grado non avrebbe considerato l'enorme divario tra l'elevato tenore di vita che il padre garantisce ai figli (come già faceva in costanza di matrimonio) e quello notevolmente inferiore che la madre può concedere loro nei periodi di sua spettanza;
in secondo luogo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il collocamento paritetico dei figli presso entrambi i genitori abbia un'incidenza automatica sulla quantificazione del contributo al mantenimento, trattandosi di un contributo con finalità perequativa;
in terzo luogo, erroneamente il Tribunale avrebbe parametrato l'assegno perequativo anche alle “esigenze economiche di mantenimento del terzo figlio del signor (cfr. pag. 21 CP_1
della sentenza impugnata), considerando che non vi è alcun automatismo tra la nascita di un nuovo figlio e la determinazione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento degli altri figli, soprattutto quando il genitore è facoltoso e può contare sull'apporto economico della compagna convivente, come nel caso di specie.
16. Con memoria depositata il 18.12.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1
rappresentando, preliminarmente, la pendenza del giudizio di divorzio tra le
[...]
parti innanzi al Tribunale di Milano (r.g. 43092/2024, prima udienza 20.5.2025) e, quindi, che la competenza rispetto alle questioni genitoriali sarebbe esclusivamente del
Tribunale, mentre la Corte di appello rimarrebbe competente solo rispetto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli;
ha evidenziato, inoltre, che le
15 statuizioni assunte in questa sede avrebbero efficacia temporale limitata e, pertanto, sarebbe necessario far prevalere il principio di economia processuale.
Quanto al primo motivo di appello, l'appellato ha rilevato che i minori, che al tempo della conclusione del giudizio non avevano neanche compiuto dodici anni, sono stati ascoltati direttamente dal Curatore Speciale, che ha segnalato la necessità di interrompere il loro coinvolgimento nel conflitto genitoriale e ha rappresentato in giudizio i loro interessi, per cui la funzione dell'ascolto può dirsi assolta;
inoltre,
l'appellato ha evidenziato la contraddittorietà della domanda della sig.ra , la Pt_1
quale nel giudizio di primo grado non ha mai chiesto che i minori venissero ascoltati e anzi si è inizialmente opposta alla presa in carico psicologica dei figli e all'espletamento di una CTU psicodiagnostica sul nucleo, sicché per il principio di autoresponsabilità non potrebbe invocare la nullità da lei stessa direttamente causata.
Quanto al secondo motivo di appello, secondo l'appellato il Tribunale ha ampiamento motivato le ragioni della decisione di collocamento paritetico, aderendo alle conclusioni non solo del padre ma anche della Curatrice Speciale dei minori;
in ogni caso, l'appellato ha ribadito la necessità di un'interlocuzione sulla questione della frequentazione genitori-figli con l'Ente, incaricato di verificare il regolare svolgimento degli incontri.
Quanto al terzo motivo di appello, parte appellata ha ribadito che il giudice di primo grado ha potuto disporre di tutto il materiale necessario per l'individuazione del suo patrimonio e ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, non è necessario che i redditi dei genitori vengano accertati nel loro esatto e preciso ammontare ma è sufficiente che vi sia un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Quanto al quarto motivo di appello, l'appellato ha evidenziato che in corso di matrimonio i genitori contribuivano in via paritetica alle esigenze della famiglia, tanto
16 che la pagava integralmente le spese della baby sitter e svariate spese per la Pt_1
famiglia ed effettuava anche dei rimborsi al marito. A parere dell'appellato, inoltre, la decisione del Tribunale sarebbe ampiamente motivata sul punto e terrebbe conto anche di quanto riportato dalla Curatrice dei minori, alla quale i minori stessi hanno riferito di non percepire alcuna disparità di tenore di vita nei periodi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore e hanno, anzi, descritto con entusiasmo le esperienze vissute con la madre (pertanto, a parere dell'appellato, sarebbe la madre a garantire un tenore di vita più elevato rispetto al padre, e non il contrario). Peraltro, l'appellato ha ribadito che, in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, questa Corte aveva ritenuto congruo che i genitori provvedessero al mantenimento diretto dei figli nei periodi di relativa spettanza e che non fosse previsto alcun contributo ulteriore da versare all'altro genitore.
Da ultimo, l'appellato ha ribadito che la sig.ra può contare su redditi netti Pt_1
mensili di almeno €10.000,00, non ha spese per locazione/mutuo e gode direttamente di un cespite di rilevante valore, sostiene i costi di una colf per €600,00 mensili e gode dell'assicurazione medica anche per i bambini.
Infine, l'appellato si è opposto a tutte le istanze istruttorie avversarie.
17. In data 19.12.2024 si è costituto in giudizio il Curatore Speciale dei minori, nella persona dell'avv. Paola Lovati.
Il Curatore ha rilevato, quanto al primo motivo di appello, che l'omesso ascolto dei minori è adeguatamente motivato, poiché si tratta di un adempimento contrario agli interessi dei figli, da anni coinvolti nel conflitto genitoriale, e comunque manifestamente superfluo, considerando che la decisione di affido condiviso e il calendario di frequentazione genitori-figli non hanno stravolto le abitudini di vita dei minori né i loro rapporti con i genitori.
Quanto al secondo motivo di appello, il Curatore ha evidenziato che il giudice di primo grado, nel prevedere il collocamento paritetico dei figli presso i genitori, non ha stravolto le abitudini di vita dei minori e ha introdotto minimi accorgimenti;
ha rilevato,
17 inoltre, che l'appellante non ha indicato quali benefici o pregiudizi potrebbero derivare ai minori dalla conferma o modifica del calendario di frequentazione attualmente in essere e che il Servizio Sociale incaricato della supervisione non ha evidenziato alcuna criticità nell'applicazione del calendario previsto.
Il Curatore ha omesso di entrare nel merito delle questioni economiche, di cui al terzo motivo di appello.
Quanto al quarto motivo di appello, il Curatore ha rilevato che il Tribunale ha compensato la differenza reddituale tra i genitori ponendo a carico del sig. il 70% CP_1
delle spese straordinarie ed assegnando la casa coniugale alla sig.ra (per la Pt_1
quale non paga alcuna spesa, ad eccezione delle utenze), nonostante il collocamento paritetico, e che in sede di ascolto dei minori non è emersa alcuna sofferenza per disparità economiche tra i genitori.
18. In data 28.01.2025 i Servizi Sociali hanno depositato la relazione da loro redatta il
20.01.2025, nella quale si legge che i Servizi hanno incontrato i minori, i quali sono apparsi tranquilli e curiosi, in particolare ha riferito loro che all'inizio viveva il Per_1
percorso psicologico come uno spazio legato alla tematica della separazione, mentre ad oggi riesce a trattare anche altre questioni che la riguardano personalmente (le amicizie, la scuola); i Servizi hanno incontrato anche i genitori, i quali hanno assunto un atteggiamento disponibile e collaborante.
19. Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 3.02.2025, il sig. ha CP_1
evidenziato che la correttezza della decisione impugnata è stata rilevata anche dal
Curatore Speciale dei minori e ha insistito per il rigetto dell'appello.
20. Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate nella medesima data, il Curatore Speciale dei minori si è riportato a quanto già dedotto e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
21. Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate nella medesima data l'appellante ha rinunciato alla domanda (sub 2. Del ricorso in appello) di riforma del capo 4)
18 della sentenza di prime cure in ordine al calendario di frequentazione padre-figli
e alla correlata istanza di declaratoria della nullità della pronuncia impugnata
(sub 1. del ricorso in appello), ha chiesto il rigetto delle eccezioni di rito e di merito formulate dall'appellato e ha insistito nell'accoglimento di tutte le ulteriori conclusioni, di merito e istruttorie, già formulate con il ricorso in appello.
L'appellante ha rilevato, inoltre, che l'eccezione di controparte, secondo cui per ragioni di economia processuale non sarebbe opportuno decidere in questa sede sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli, stante la pendenza del giudizio di divorzio, sarebbe erronea, in quanto la rimodulazione del contributo decorrerebbe comunque dalla data di proposizione della domanda di primo grado e non dalla pubblicazione della sentenza e in quanto, in ogni caso, i provvedimenti temporanei e urgenti assunti nel procedimento di divorzio non interferiscono con il regime fissato dalle statuizioni adottate nel giudizio di separazione.
Nel merito, l'appellante ha ribadito che l'inattendibilità della ricostruzione reddituale e patrimoniale del sig. trova conferma nelle risultanze dell'accesso alla CP_1
documentazione detenuta dall'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 11 fascicolo secondo grado recante istanza in data 3 marzo 2023 e documentazione recante data di CP_13
estrazione dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate del 25/01/2024), dalle quali emergono tre dati taciuti dal al Tribunale, in particolare: CP_1
(i) che il sig. intrattiene 55 rapporti bancari/finanziari; CP_1
(ii) che il sig. a far data dal 1.06.2023, conduce in locazione un immobile ad CP_1
uso abitativo per un canone annuo di € 80.000,00 (mai dichiarato), importo che verosimilmente si aggiunge al canone annuo di locazione di € 33.600,00 dichiarato in primo grado (con riferimento agli appartamenti di Via Morazzone nn. 8 e 10), sicché la spesa complessiva annua del sig. per le sole locazioni CP_1
ammonterebbe a € 115.000,00 circa;
19 (iii) che il sig. ha incassato la somma di € 378.000,00 dalla vendita di tre CP_1
immobili in comproprietà siti a Milano, in Via Spagnoletto n. 5.
Inoltre, l'appellante ha evidenziato che dalla dichiarazione fiscale 2024 (anno di imposta
2023) prodotta dal sig. risulta un reddito netto annuo pari a € 174.000,00, mentre CP_1
la stessa appellante ha registrato una diminuzione del proprio reddito netto (da €
120.000,00 circa annui nel 2022 a € 92.000,00 nel 2024).
22. Con parere del 3.02.2025 il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
23. All'udienza in data 6 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi degli artt.127bis ss. c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
24. L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
25. Preliminarmente, la Corte dà atto che l'appellante ha rinunciato espressamente sia alla domanda preliminare intesa a dichiarare la nullità della sentenza impugnata che alla parte della sentenza inerente il calendario di frequentazione dei figli da parte dell'appellato (motivi di impugnazione primo e secondo ovverossia punto 1), 2) 4) CP_1
delle conclusioni dell'appellante sopra trascritte). Residuano, quindi, nel presente giudizio di appello i soli motivi terzo e quarto (punto 3) delle conclusioni dell'appellante sopra riportate) afferenti la quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli e che vanno esaminati congiuntamente in considerazione della loro Per_1 Per_2
stretta correlazione logica e giuridica.
26. Ancora preliminarmente, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria (punti da 5) a 11) delle conclusioni dell'appellante sopra riportate testualmente), ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale (V. infra).
20 27. Nel merito, la giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- in tema di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori ha statuito che la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei minori e del tenore di vita da essi goduto durante la convivenza dei genitori, sicché, la Corte territoriale nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve tenere conto anche dei redditi della madre convivente e delle esigenze attuali dei figli (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Con la medesima pronuncia, in parte motiva, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere vagliata anche la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire. Sotto tale profilo, invero, la creazione di una nuova famiglia e la nascita di ulteriori figli con un nuovo partner, sebbene non portino automaticamente ad una riduzione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente relazione, devono essere considerate dal giudice come potenziali fattori che possono influire sulla determinazione dell'importo dovuto, dato che comportano l'emergere di nuovi doveri economici (Cassazione civile sez. I, 12/03/2024, n.6455).
Quanto alla prova del tenore di vita, si rimarca che “il precedente tenore di vita coniugale può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità” (Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 2018, n.770). Ancora, la Corte di Cassazione ha statuito che “l'obbligo di mantenimento del minore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
21 28. Sul tenore di vita. Nella fattispecie, osserva la Corte, in principalità, che l'appellante ha dato prova di un tenore di vita molto agiato dei minori (n. 23.9.2012) e Per_1
(n. 11.6.2014) in costanza di convivenza. Per_2
Invero, fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante ha, tra l'altro, documentato, in assenza di specifiche contestazioni da parte Pt_1
dell'odierno appellato CP_14
- di aver vissuto in costanza di convivenza in un attico in Milano di 265 mq con più terrazzi: le foto evidenziano l'arredo con mobili antichi e i suddetti terrazzi (doc. 20 fascicolo primo grado ); Pt_1
- di aver effettuato viaggi in località quali la Cambogia, nel marzo 2012; Londra, nel dicembre 2016; Parigi, varie volte tra 2012-2016; Messico in un villaggio nel 2018, al costo di € 15.000,00; Marocco, nell'ottobre 2010, Budapest, nel 2015; Amsterdam, nel novembre 2016; New York, nell'ottobre 2017; , nell'agosto 2017 in una casa Per_3
Airbnb, al costo di € 10.000,00; nel gennaio 2015; nell'aprile e Per_4 CP_15
maggio 2012 e a Pasqua 2019; St. Paul De Vence, nel luglio 2019 (cfr. le numerose fotografie di cui al doc. 21 fascicolo primo grado ove si vedono i figli); Pt_1
- di aver trascorso le vacanze estive in barca in Grecia e Croazia e, nei fine settimana, in barca sul lago di Garda (cfr. le fotografie di cui al doc. 22 fascicolo primo grado ove si vedono anche i figli); Pt_1
- di aver organizzato, alla presenza dei figli, la loro festa di matrimonio al Parte_4
di Saint Tropez, luogo ove la famiglia ha una villa (cfr. le fotografie di cui
[...] CP_1
al doc. 23 fascicolo primo grado ); Pt_1
- di aver avuto la disponibilità di più ville e uno chalet riconducibili al per passare CP_1
le vacanze a Saint Moritz, Saint Tropez, Venezia. Reputa, dunque, la Corte che ai fini della determinazione del contributo di mantenimento dei figli non possa prescindersi dal considerare il tenore di vita decisamente agiato cui gli stessi avrebbero potuto aspirare qualora la famiglia fosse rimasta unita
(Cass. n. 21823/2022 e n. 22616/2022). Aspetto questo corroborato dalle risultanze sulla capacità economica del (cfr. ivi punto 31). CP_1
29. Sulle esigenze attuali dei minori. In secondo luogo, a proposito della valutazione delle attuali esigenze dei figli, la Suprema Corte ha precisato che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
Si osserva che la minore è un'adolescente (sta per compiere 13 anni) e che Per_1
ha compiuto 10 anni. Inoltre, è pacifico che i minori abbiano a disposizione una Per_2
tata, frequentino scuole private in Milano, fruiscano di lezioni di pianoforte, corso di nuoto e di vela.
30. Sulla valutazione comparata dei redditi. Passando, in terzo luogo, alla valutazione comparata dei redditi3 osserva la Corte che le capacità reddituali e patrimoniali 3 Situazione economica delle parti.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI Controparte_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Comunale Netto Netto
d'imposta imponibile Netta Regionale mensile
PF 2024
€ 197.650,00 € 21.782,00 € 3.323,00 € 1.581,00 € 170.964,00 € 14.247,00 (redditi 2023)
Dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate su istanza dell'appellante risulta (cfr. doc. 11 appellante fascicolo secondo grado) che il sig. intrattiene 55 rapporti bancari/finanziari; Pt_1 CP_1 che il sig. a far data dal 1.06.2023, conduce in locazione un immobile ad uso abitativo per un canone CP_1 annuo di € 80.000,00; che il sig. ha incassato la somma di € 378.000,00 dalla vendita di tre immobili in CP_1
23 comproprietà siti a Milano, in Via Spagnoletto n.
5. Inoltre risulta che è avvocato iscritto CP_1 all'Albo Avvocati di Milano dal 2008 e si occupa di sviluppo immobiliare e di gestione di immobili;
ha cariche societarie e partecipazioni nelle seguenti società, come risultanti anche a seguito della successione del proprio padre, signor - Amministratore Unico della CP_6 Controparte_4 in cui partecipa con quota del 30%; - Presidente del C.d.A. della il
[...] Controparte_3 cui 70% delle quote è detenuto dalla stessa - Socio Controparte_4
Accomandatario della in cui partecipa con quota del 46,667%; - Controparte_5 Controparte_16
Socio Accomandatario della Immobiliare Pagliano di BO CH e C. S.A.S. in cui partecipa con quota del 33,89%; - Socio Accomandatario della Marco di BO CH e C. S.A.S. in cui partecipa con quota del
16,66 %; - Socio della in cui partecipa con quota del 62.667%; - Socio CP_8 Controparte_17 della 36 di in cui partecipa con quota del 30%. Il Controparte_7 Controparte_18 convenuto è poi proprietario di numerosissimi immobili (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 5 della legge 898/70 e all. 5), tra cui: - del 100% della piena proprietà di I abitazione e di I box in Milano via San Marco n. l;
- del 100% della nuda proprietà di I abitazione di 288 mq. in
Milano via Niccolini;
- del 50% della piena proprietà di 7 unità immobiliari in Milano via Ferraris;
- di 1/3 della piena proprietà di 3 unità immobiliari in Milano via Spagnoletto;
- di 1/6 della piena proprietà di I abitazione e di I locale piano SI in Milano via Spagnoletto;
- del 50% di piena proprietà oltre del 50% della nuda proprietà di 3 unità immobiliari in Milano via Arnolfo Di Cambio;
- del 50% della nuda proprietà di I abitazione in Milano via degli Umiliati;
- del 100% della proprietà superficiaria di I unità abitativa in Milano via della Moscova;
- del 50% della nuda proprietà di 4 abitazioni, I fabbricato industriale, I laboratorio e 2 magazzini in Milano;
del 25% della piena proprietà oltre al 25% della nuda proprietà di I abitazione in
Milano via Paolo Sarpi;
- del 40% oltre il 20/330 (per eredità paterna) della piena proprietà di I edificio e di
I prato in Casciago (VA); - del 4,8% oltre il 10.486/3.000.00 (per eredità paterna) della piena proprietà di I abitazione, di I area urbana in Casciago (VA); - il 50% della piena proprietà di I area urbana, bosco ceduo, prato in Casciago (VA); - del 5% della piena proprietà di unità collabenti e I bosco ceduo in Venegono
Inferiore (VA). Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in primo grado il resistente risulta aver percepito:
PF 2018 (relativo ai redditi 2017) rigo RN I un reddito complessivo lordo di euro 76.488; PF 2019 (relativo ai redditi 2018) rigo RN I un reddito complessivo lordo di euro 70.622; PF 2020 (relativo ai redditi 2019) rigo RN I un reddito complessivo lordo di euro 80.806; PF 2021 (relativo ai redditi 2020) rigo RN I un reddito complessivo lordo di euro 56.747; PF 2022 (relativo ai redditi 2021) rigo RNI un reddito complessivo lordo di euro 78.264; PF 2023 (relativo ai redditi 2022) rigo RNI un reddito complessivo lordo
24 riferibili al sono sulla base dei documenti di causa, assai più cospicue di quelle CP_1
ricostruite dal Tribunale con l'impugnata sentenza. Invero, particolarmente significativo
è quanto risulta dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate da cui emerge che CP_1
versa euro 80.000,00 annue a titolo di canone di locazione ad uso abitativo dal giugno
2023 in qualità di conduttore (circostanza che non risultava in prime cure e di cui il
Tribunale non aveva contezza alcuna), oltre ad essere conduttore per euro 33.600,00 annue di altro immobile ad uso abitativo con decorrenza dall'8 aprile 2022. Il totale che ne deriva è di euro 113.600,00: il dato è dirimente sulla assoluta non attendibilità della di euro 119.941; con riferimento ai redditi dell'anno 2023 il signor ha stimato e dichiarato di aver CP_1 percepito importi lordi per almeno euro 192.478 (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 5 della legge 898/70). Il ricorrente ha inoltre depositato la dichiarazione di successione relativa al proprio padre da cui risulta un asse ereditario dei circa euro 3.000.000,00 e di cui lui è erede CP_6 legittimo unitamente alla madre e al fratello.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI SARA Pt_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale
Netto
d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale Netto mensile
PF 2024
€ 174.888,00 € 68.102,00 € 41,00 € 161,00 € 106.584,00 € 8.892,00 (redditi 2023)
La sig.ra ha documentato di percepire dal gennaio 2024 uno stipendio mensile minore, che varia Pt_1 da euro 6.784 a euro 6.810,28 per un importo netto annuo di euro 92.000,00 (e quindi euro 7.666,00 netto mensile) (doc. 10 fascicolo secondo grado ). Risulta, infatti, che è diplomata, risulta Pt_1 Parte_1 essere dipendente dal 10 settembre 2023 presso la con inquadramento contrattuale di Controparte_19 quadro direttivo IV livello e con inserimento nelle politiche premiali ed incentivanti della Banca, e percepisce uno stipendio medio mensile netto. calcolato su dodici mensilità, di circa euro 7.400 (v. lettera di assunzione doc. 102 che prevede una "Retribuzione Variabile" lorda annuale di euro 160.000 oltre Bonus).
La ha inoltre percepito nell'anno 2023 un TFR dalla precedente datrice di lavoro Pt_1 CP_20 di euro 16.857,78 (doc. 116 primo grado) e un Welcome Bonus da di euro 50.000
[...] Controparte_19
(doc. 102 primo grado). Non ha proprietà immobiliari;
è assegnataria della casa coniugale.
25 capacità patrimoniale come descritta dal Tali elementi, invero, senza necessità di CP_1
particolare istruttoria né di ricorrere a consulenza tecnico contabile (come invocato dall'appellante), lasciano trasparire una capacità patrimoniale del di elevatissimo CP_1
spessore, che non appare di certo ridimensionata dalla circostanza della nascita di un nuovo figlio (n. 23.20.2023). E', poi, comprovato in atti che oltre a percepire CP_1
redditi da partecipazioni societarie, è proprietario di numerosissimi immobili.
31. Orbene, osserva la Corte che il dato obiettivo dell'elevatissima capacità economica del si presta ad essere assunto come prova, in via di presunzione di elevata specificità, CP_1
precisione e concordanza, del tenore di vita – agiatissimo – da costui garantito in favore della famiglia durante la convivenza. Del resto, precisa la Corte che il collocamento paritario dei figli presso ciascuno dei genitori non esclude qualsiasi ulteriore prestazione: occorre, piuttosto e comunque, valutare comparativamente le risorse economiche a disposizione delle parti (cfr. Corte appello Roma sez. I, 02/05/2022, n.2833). Tale contributo assume una finalità di garantire che i minori possano godere di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio presso ciascuno dei genitori e l'esame comparato delle risorse a disposizione delle parti restituisce un quadro di rilevante divario reddituale e patrimoniale del rispetto alla . CP_1 Pt_1
32. In conclusione, questo Collegio osserva che effettivamente i figli della coppia hanno potuto godere durante la convivenza matrimoniale di un tenore di vita sicuramente superiore alla media di ogni altro bambino della loro età, potendo gli stessi godere di agi ed opportunità fuori dalla norma. Gli accertamenti e le valutazioni compiute sulle situazioni patrimoniali di entrambi i genitori hanno portato ad affermare la sussistenza, da un lato, di una patrimonialità del notevolmente superiore rispetto a quella CP_1
valutata in prime cure, e dall'altro, di un tenore di vita molto elevato goduto dai minori in costanza di convivenza: di talchè, si reputa equo elevare il contributo paterno al
26 mantenimento di e dalla data della domanda4 all'importo di € 3.000,00 Per_2 Per_1
mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale oltre gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. Resta fermo il contributo a carico del padre di pagamento integrale delle spese condominiali della casa coniugale assegnata alla
. Pt_1
33. Pertanto, in parziale riforma del capo n. 6) della sentenza n. 2566/2024, resa dal
Tribunale di Milano il 7 febbraio 2024 nel giudizio sub R.G. n. 34901/2020 e pubblicata il 7 marzo 2024, si dispone che signor contribuisca al mantenimento dei CP_1
minori versando alla NO , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese e per dodici mensilità all'anno, a decorrere dalla data della domanda di primo grado (ottobre 2020), l'importo di € 3.000,00 mensili per ciascun figlio;
con la precisazione che resta fermo quanto già statuito nella sentenza impugnata secondo cui il signor resta onerato del pagamento integrale delle spese condominiali della casa CP_1
coniugale alla stessa assegnata.
34. Con riguardo alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della soccombenza del quanto al contributo per il mantenimento dei figli e della CP_1
rinuncia parziale (con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 6 febbraio
2025) da parte della alle domande svolte in appello, domande su cui - Pt_1
purtuttavia- l'appellato si è dovuto difendere, si stimano sussistenti i presupposti CP_1
per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2566/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 7.2.2024 e pubblicata in data
7.3.2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2566/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 7.2.2024 e pubblicata in data 7.3.2024, dispone che corrisponda a quale CP_1 Parte_1
contributo al mantenimenti dei figli e a far tempo dalla data della Per_1 Per_2
domanda del giudizio di primo grado del 6 ottobre 2020, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'importo mensile di € 3.000,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- conferma nel resto la sentenza impugnata, salva la regolazione delle spese di lite, come di seguito;
- dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 06.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Anna Maria Pizzi
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che nel dispositivo della sentenza è scritto testualmente: “complessivi euro 1.500,00 mensili (euro
7.500,00 per ciascun figlio)”; l'importo di euro 7.500,00 è evidente refuso rispetto alla somma di euro 750,00 per ciascun figlio.
12 2 Il quale si è limitato sin dal primo grado di giudizio a definire “buono” il tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio grazie alla contribuzione della . Pt_1
22 4 Cfr. Cass. n. 17570 del 2023, e Cass. n. 10119 del 2006, a mente delle quali "In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza”.
27
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile composta dai magistrati:
Anna Maria Pizzi Presidente
Anna Ferrari Consigliere rel.
Maria Vicidomini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F.: , nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa - giusta procura agli atti - dall'Avv. Valeria De Vellis, presso il cui studio, sito in Milano alla via Borgonuovo n. 14, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
(C.F.: ) nato il Controparte_1 C.F._2
2.01.1974 a Milano, residente a [...], rappresentato e difeso - giusta procura agli atti - dall'Avv. Guja Brustia, DAL Prof. Avv. Filippo Danovi e dall'Avv. Serena
Canestrelli, presso il cui studio sito in Milano alla via San Barnaba n.32 ha eletto domicilio
APPELLATO
1
con l'intervento del Curatore Speciale dei minori, nella persona dell' avv. Paola Lovati con l'intervento dei Servizi Sociali del di Milano CP_2
con l'intervento del Procuratore Generale in persona del sost. P.G. Simonetta Bellaviti avente ad
Oggetto: separazione giudiziale
Provvedimento impugnato: sentenza n. 2566/2024 del Tribunale di Milano, resa in data
7.02.2024 e pubblicata il 7.03.2024 a definizione del procedimento n. R.G. 34901/2020
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
“… IN VIA PRELIMINARE E IN RITO
1) dichiarare nulla la sentenza n. 2566/2024, resa tra le parti dal Tribunale di Milano il 7 febbraio
2024 nel giudizio sub R.G. n. 34901/2020 e pubblicata il 7 marzo 2024, per tutti i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO
2) in riforma del capo n. 4) della sentenza n. 2566/2024, resa tra le parti dal Tribunale di Milano il 7 febbraio 2024 nel giudizio sub R.G. n. 34901/2020 e pubblicata il 7 marzo 2024, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati con la mamma, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o casa della mamma entro le ore 11.00);
- nelle settimane che terminano con il week end paterno, dal martedì dall'uscita da scuola al mercoledì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola (o casa della mamma entro le ore 11.00);
- nelle settimane che terminano con il week materno, dal martedì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola (o casa della mamma entro le ore 11.00);
2 - una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre ore 16.00 con quello dal 30 dicembre alle ore 16.00 al 6 gennaio, sempre con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa materna;
- durante le vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive, quattro settimane di cui due consecutive, in periodi che le parti individueranno concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
- i giorni di festa, coincidenti con eventuali ponti scolastici, saranno trascorsi dai minori con il genitore con cui trascorreranno il fine settimana collegato al ponte medesimo;
3) in parziale riforma del capo n. 6) della sentenza n. 2566/2024, resa tra le parti dal Tribunale di
Milano il 7 febbraio 2024 nel giudizio sub R.G. n. 34901/2020 e pubblicata il 7 marzo 2024, disporre che il Signor contribuisca al mantenimento dei minori versando alla SI , CP_1 Parte_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a decorrere dalla data della domanda di primo grado (ottobre 2020), un contributo perequativo non inferiore a € 6.000,00 mensili (€
3.000,00 per ciascun figlio), oppure, in subordine, non inferiore a € 4.000,00 mensili (€ 2.000,00 per ciascun figlio), in aggiunta al già previsto onere a carico del padre di pagamento integrale delle spese condominiali della casa coniugale alla stessa assegnata;
IN VIA ISTRUTTORIA
4) disporre l'ascolto dei figli minori, e rispettivamente di 12 anni e 10 anni, ai sensi Per_1 Per_2
dell'art. 473-bis.4 c.p.c.;
5) ordinare, ex art. 210 c.p.c., alle società Immobiliare Pagliano di BO CH & C. S.a.s.;
[...]
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
(già );
[...] Controparte_6 Controparte_7
(Già
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, di depositare in giudizio copia degli Controparte_10
estratti conto degli ultimi 5 anni di tutti i conti correnti e di tutte le carte di credito/carte bancomat di cui le predette società siano o siano state negli ultimi 5 anni intestatarie e di cui sia stato CP_1
utilizzatore, con allegata copia di tutte le ricevute delle spese eseguite tramite l'uso delle carte di credito;
3 6) ordinare, ex art. 210 c.p.c., alle società Immobiliare Pagliano di BO CH & C. S.a.s.;
[...]
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
(già );
[...] Controparte_6 Controparte_7
(Già
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, in persona dei legali rappresentante pro tempore, di depositare in giudizio copia dei Controparte_10
bilanci degli ultimi 10 anni, nonché copia dei libri sociali e contabili, delle scritture contabili, dei partitari, dei mastrini, di tutte le fatture e le ricevute di spesa delle società e in genere di tutta la documentazione relativa alla gestione e all'amministrazione delle società, dalla costituzione di ciascuna società a oggi;
7) ordinare, ex art. 210 c.p.c., alle società Immobiliare Pagliano di BO CH & C. S.a.s.;
[...]
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
(già ); 36 di
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_7
(Già
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, in persona dei legali rappresentante pro tempore, di depositare in giudizio copia della Controparte_10
documentazione attestante tutte le somme corrisposte, a qualsiasi titolo (emolumenti, bonus, retribuzioni,
TFM, rimborsi spese, finanziamenti soci e quant'altro) al Signor anche in qualità di CP_1
Presidente del C.d.A. della società Controparte_3
8) accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155-quinquies disp. att. c.p.c. e 492-bis
c.p.c., l'Avv. Valeria De Vellis alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio dei rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura finanziaria eseguite dal Signor nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), e dalle società da lui anche indirettamente partecipate negli ultimi 10 anni, C.F._2
anche al di fuori di un rapporto continuativo;
9) ordinare, ex art. 210 c.p.c., agli istituti di credito che risulteranno all'esito dell'accesso di cui al punto che precede, o in subordine al Signor la produzione in giudizio della documentazione bancaria e CP_1
degli estratti conto, dall'apertura dei singoli rapporti fino a oggi e comunque degli ultimi 10 anni, di tutti i conti correnti e/o depositi e dossier titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi patrimoniali o comunque di
4 investimento e/o cassette di sicurezza e/o polizze di investimento o investimenti di qualsiasi natura di cui egli sia (o sia stato
10) disporre approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle
Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali, in Italia, dell'obbligato al mantenimento nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), nonché sul suo tenore di vita, in particolare incaricando la Polizia Tributaria, C.F._2
Nucleo di Milano, di porre in essere tutti gli accertamenti necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio (anche societario) e del tenore di vita goduto dalla famiglia e attualmente da Controparte_1
nonché di porre in essere tutti gli accertamenti necessari alla verifica dell'effettiva redditività
[...]
delle società da lui anche indirettamente partecipate, anche acquisendo la documentazione relativa alla consistenza del fatturato, degli utili, dei costi e delle voci di spesa delle società di cui è stata richiesta
l'acquisizione attraverso gli ordini di esibizione. negli ultimi dieci anni) intestatario e/o cointestatario, in
Italia e all'estero,
o, comunque, a lui riferibili quale soggetto che, dotato di procura generale o speciale, ne ha o ne aveva la disponibilità e attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, dalla loro costituzione a oggi e comunque degli ultimi dieci anni;
In particolare, si chiede che il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con facoltà di sub delega:
- provveda a interrogare l'Archivio dei Rapporti Finanziari per accertare l'esistenza di rapporti bancari di qualsiasi tipo intestati e/o cointestati a e comunque a lui riconducibili, relativamente agli CP_1
ultimi dieci anni, anche con riferimento alle società indicate;
- in caso di accertamento positivo, richieda agli Istituti tramite i quali ha eseguito operazioni CP_1
finanziarie, anche tramite le società indicate, di esibire e produrre la documentazione relativa a dette operazioni, con riferimento in particolare a: elenco dei rapporti intrattenuti (conto corrente, deposito titoli, carte di credito/debito, garanzie prestate, finanziamenti, cassette di sicurezza), estratti conto dei rapporti intrattenuti, (operazioni non transitate sul conto), relative agli ultimi dieci anni. Disponga specificatamente
5 che l'accertamento riguardi i rapporti intestati o anche cointestati a oppure sui quali lo stesso CP_1
può agire in nome e per conto dei titolari o comunque disporre operazioni anche con riferimento alle società indicate in narrativa. Disponga, altresì, che la Polizia Tributaria acquisisca i bilanci aggiornati delle società indicate, nonché copia dei libri sociali e contabili, delle scritture contabili, dei partitari e mastrini, di tutte le fatture e le ricevute di spesa delle società e in genere di tuttala documentazione relativa alla gestione e all'amministrazione delle società, almeno con riferimento agli ultimi 10 esercizi;
- verifichi l'effettiva redditività delle società indicate, anche acquisendo la documentazione relativa alla consistenza del fatturato, degli utili, dei costi e delle voci di spesa delle società, di cui è stata richiesta l'acquisizione attraverso gli ordini di esibizione;
- verifichi la consistenza e la redditività del patrimonio immobiliare di Controparte_1
le partecipazioni sociali riconducibili al suddetto e gli utili prodotti dal patrimonio immobiliare
[...]
e mobiliare, sempre con riferimento agli ultimi dieci anni, in Italia;
- con espressa facoltà di: a) accedere alle Banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.; b) accedere alle informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria;
c) comunicare direttamente con il Magistrato per ogni necessità in merito alle attività delegale;
11) disporre, previa acquisizione dei bilanci aggiornati delle società Immobiliare Pagliano di BO CH
& C. S.a.s.; Controparte_3 Controparte_4 [...]
(già ); Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
(già , dei libri sociali e contabili, delle scritture contabili, dei partitari, Controparte_10
dei mastrini degli ultimi 10 esercizi delle società, nonché della documentazione bancaria richiesta (inclusa quella relativa alle carte di credito aziendali in uso a , C.T.U. contabile-patrimoniale sulla Parte_2
persona, sulle attività, sul reddito, sul patrimonio (societario, mobiliare e immobiliare) direttamente o indirettamente posseduto, anche tramite le società partecipate e/o fiduciarie, dal Signor Controparte_1
nato a [...], il [...], C.F. , nonché sul tenore di vita
[...] C.F._2
matrimoniale e su quello attuale del convenuto, al fine di determinare correttamente - anche all'esito degli ordini di esibizione che precedono e, comunque sia, attribuendo al Perito d'Ufficio, anche ai sensi dell'art.
198 c.p.c., ampi poteri di acquisizione di ulteriore documentazione comunque connessa a quella già in atti -
6 il valore e la redditività delle partecipazioni societarie, degli investimenti e del patrimonio anche immobiliare complessivamente riferibile a i suoi redditi effettivi e potenziali (emolumenti, Controparte_1
bonus, fringe benefits e altre utilità economiche a lui garantite dalle società, dividendi, utili, rendite da capitale, rimborsi etc.). La CT.U. contabile-patrimoniale dovrà pertanto essere necessariamente svolta anche sulle società indicate, al fine di verificare - anche all'esito degli ordini di esibizione che precedono - l'effettiva redditività delle predette società, l'ammontare degli utili, l'ammontare e la composizione delle spese, le ragioni della mancata distribuzione degli utili, sia con riferimento al periodo della convivenza matrimoniale, sia con riferimento all'attualità, e, in ogni caso, riguardo agli ultimi 10 anni, ponendo a carico di
[...]
anche in via provvisoria, i costi della C.T.U. contabile-patrimoniale richiesta per i Controparte_1
motivi indicati in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari dei giudizi di primo e secondo grado, oltre C.P.A. (4%) e
I.V.A. (22%) come per legge.
Si chiede sin da ora la concessione dei termini ex art. 473-bis.32 c.p.c..”.
PER L'APPELLATO
“…ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, rigettare l'appello e ogni domanda proposti dalla dott. , Parte_1
con ogni connessa e conseguente declaratoria e statuizione.
Con il favore delle spese e compensi di avvocato.”
PER IL CURATORE SPECIALE
Rigettare l'appello promosso con conferma della sentenza impugnata
PROCURATORE GENERALE rigetto dell'appello e conferma della impugnata sentenza.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1. Dall'unione affettiva di e (convivenza Parte_1 Controparte_1
iniziata nel 2010) nascevano i figli (in data 23.9.2012) e (in data Per_1 Per_2
11.6.2014).
7 2. La coppia contraeva matrimonio in data 16.07.2015.
3. Con ricorso depositato il 6.10.2020 adiva il Tribunale di Milano, Parte_1
chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito della responsabilità della separazione al marito, e di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale a quest'ultima (immobile di proprietà della Immobiliare Pagliano di BO CH & C.
s.a.s., di cui il marito detiene quote ed è socio accomandatario), ponendo a carico del sig.
l'obbligo di continuare a pagare l'eventuale canone di locazione, le spese CP_1
condominiali, le utenze e la manutenzione della casa coniugale, e chiedendo una regolamentazione della frequentazione padre-figli; la ricorrente chiedeva, altresì, di porre in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile non inferiore a €4.000,00 (€2.000,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Con memoria depositata il 28.01.2021 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alle domande di separazione personale dei coniugi e di affido condiviso
[...]
dei figli, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito della separazione e il collocamento prevalente dei figli presso di sé, con assegnazione della casa coniugale a sé
e con contribuzione diretta da parte dei genitori al mantenimento dei figli e suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, inoltre, di dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. In via subordinata, parte resistente chiedeva disporsi il collocamento alternato e paritetico dei figli presso entrambi i genitori e l'assegnazione della casa coniugale al padre. In via ulteriormente subordinata, chiedeva disporsi il collocamento prevalente dei figli presso la madre, con previsione di un calendario di frequentazione padre-figli, e l'assegnazione della casa coniugale alla madre, imponendo alla stessa di sostenere tutti gli oneri connessi (ad eccezione della porzione di immobile corrispondente all'appartamento precedentemente concesso in locazione al sig. . In via subordinata, chiedeva infine che fosse posto a suo carico CP_11
8 l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre di un importo mensile di €1.000,00 (€500,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. All'udienza presidenziale del 10.03.2021 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e recepiva in via provvisoria gli accordi dagli stessi raggiunti;
in particolare, i coniugi concordavano sull'affido condiviso dei figli, sul collocamento prevalente dei figli presso la madre, sull'assegnazione della casa coniugale alla madre, sulla regolamentazione del diritto di visita paterno, sul mantenimento diretto dei figli e sull'adesione ad un percorso di supporto alla genitorialità con un professionista individuato di comune accordo.
6. Con ordinanza del 10.07.2021 il Presidente disponeva l'affido condiviso dei minori e il collocamento prevalente degli stessi presso la madre – alla quale veniva assegnata la casa familiare – prevedeva un calendario di visite padre-figli e il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, dando atto che il padre si era impegnato a sostenere tutti i costi relativi all'abitazione, ad eccezione delle utenze, e ponendo a carico del padre il 50% del costo della babysitter e il 70% delle spese straordinarie.
7. L'ordinanza presidenziale veniva impugnata dalla sig.ra con reclamo ex art.708 Pt_1
co.4 c.p.c. cheveniva respinto con provvedimento del 3.11.2021.
8. Con la sentenza parziale n.9730/2022 emessa il 30.11.2022 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo con concessione dei termini istruttori ex art.183 co.6 c.p.c.
9. All'esito dell'udienza del 20.04.2023, il Tribunale pronunciava ordinanza istruttoria ai sensi dell'art.183 co.7 c.p.c., con la quale dava atto della rinuncia della sig.ra alla CP_12
domanda di addebito della separazione, ammetteva le prove documentali depositate dalle parti, respingeva le istanze istruttorie delle parti e la richiesta di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, ordinava alle parti di depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali e
9 nominava quale Curatore Speciale dei minori l'avv. Paola Lovati, vista l'elevata conflittualità dei genitori e la concorde richiesta in tal senso degli stessi.
10. In data 30.09.2023 si costituiva in giudizio il nominato Curatore Speciale dei minori, rappresentando una situazione di disagio dei minori a causa dell'elevatissima conflittualità fra i genitori e chiedendo: la conferma dei provvedimenti già assunti nel provvedimento del 10.07.2021 in tema di affido condiviso;
di disporre la presa in carico di invitare entrambi i genitori alla prosecuzione Parte_3
della terapia psicoterapeutica individuale e del percorso di supporto alla genitorialità.
11. Con note depositate il 24.10.2023 il sig. precisava le proprie conclusioni, CP_1
chiedendo l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla madre, e una presa in carico psicologica dei figli, un calendario di visite padre-figli, il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, oltre che dare atto che i coniugi sono economicamente sufficienti.
12. Con note depositate in data 25.10.2023 precisava le proprie conclusioni anche la sig.ra
, chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale provvisoria in punto di Pt_1
affidamento condiviso, collocamento presso la madre, assegnazione della casa alla madre
– confermando a carico di a titolo di parziale contributo al mantenimento CP_1
dei figli, l'obbligo di pagare integralmente il canone di locazione, le spese connesse alla gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile e le utenze della casa familiare – e la regolamentazione dei tempi di frequentazione paterni, salvo prevedere che il mercoledì delle settimane che terminano con il weekend paterno i figli rimangano con la madre direttamente dall'uscita di scuola;
chiedeva, inoltre, di porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di €4.000,00 (€2.000,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della domanda, nonché il 70% delle spese straordinarie, il 100% dei costi per le future vacanze autonome dei figli ed il 100% del costo della babysitter.
10 13. Nella medesima data depositava note di precisazione delle conclusioni il Curatore
Speciale dei minori, chiedendo che i minori venissero affidati all'Ente Comune di
Milano, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla madre
(con i connessi oneri a carico della stessa), che la responsabilità genitoriale delle parti venisse limitata alle questioni di ordinaria amministrazione e che l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori venisse limitato per due anni con correlativa attribuzione di compiti di indirizzo e decisori ai Servizi Sociali. Il Curatore chiedeva, altresì, di incaricare i Servizi Sociali di provvedere all'immediata presa in carico del nucleo, attivando un percorso di sostegno alla genitorialità, anche tramite l'intervento di educativa domiciliare presso le abitazioni di ciascun genitore e con possibilità per i
Servizi di attivare, in alternativa, una coordinazione genitoriale. Chiedeva, inoltre, di disporre l'attivazione di una presa in carico psicoterapeutica per i minori e la prosecuzione della terapia psicoterapeutica individuale dei genitori. Chiedeva, infine, di disporre che i genitori potessero stare con i figli con tempi e modalità paritetiche e provvedessero al mantenimento diretto dei figli, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
14. Con la sentenza emessa il 7.2.2024 e pubblicata il 7.3.2024 il Tribunale di Milano così provvedeva: confermava l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori;
disponeva ex art.333 c.c. e 5bis l.n.184/83 la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per la durata di due anni, con riferimento ai seguenti ambiti con delega ai Servizi Sociali:
- di monitorare il corretto avviamento e la regolare prosecuzione da parte dei minori dei percorsi di supporto psicologici già concordati dai genitori, avviandoli in caso negativo verso strutture sul territorio,
- di verificare il rispetto del calendario di frequentazione stabilito, con facoltà di rimodularne tempi e modalità, e segnalare tre mesi prima della scadenza della
11 limitazione della responsabilità genitoriale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Milano eventuali ragioni di pregiudizio ostative all'affido condiviso dei minori;
invitava i genitori a proseguire i percorsi di supporto alla genitorialità; disponeva il seguente calendario di frequentazione genitori-figli: “- tutte le settimane i minori staranno con il papà dal lunedì (dall'uscita da scuola se il lunedì è successivo al WE materno) sino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola e con la mamma dal mercoledì dall'uscita al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- a fine settimana alternati tra i genitori dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche dall'uscita della scuola al 30 dicembre ore 16.00, con quello dal 30 dicembre alle ore 16.00 al termine delle vacanze scolastiche con riaccompagnamento a scuola (in caso di disaccordo dicembre 2024 prime settimane con il papà); - durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni (in caso di disaccordo Pasqua 2024 con la mamma); - durante le vacanze scolastiche estive per la metà del tempo;
in difetto di accordo dei genitori entro il 30 aprile di ogni anno, i figli minori staranno con entrambi i genitori durante i mesi di giugno e di settembre secondo le modalità di frequentazioni ordinarie;
dal 1° al 15 luglio e dal 1° al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore, con alternanza annuale (in caso di disaccordo 1/15 luglio e 1/15 agosto 2024 con la mamma); - nei periodi di assenza di lezioni scolastiche gli orari rimangono invariati rispetto a quelli scolastici;
- i c.d. ponti scolastici sono annessi ai fine settimana”; confermava l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli sostenendo per intero le spese condominiali ordinarie dell'immobile e versando alla madre un contribuito di complessivi € 1.500,00 mensili1, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, e il 70% delle spese straordinarie, mentre il restante 30% veniva posto a carico della madre;
dichiarava inammissibile la domanda di dichiarazione di autosufficienza economica delle parti;
compensava le spese di lite tra le parti e condannava il sig. e la sig.ra al CP_1 Pt_1
pagamento in favore dello Stato delle spese in favore del Curatore Speciale dei minori.
15. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 7.10.2024 , Parte_1
deducendo, in via preliminare, la nullità della sentenza e chiedendo, nel merito, la riforma del capo 4 (relativo al calendario di frequentazione genitori-figli) e del capo 6
(relativo al contributo al mantenimento dei figli), per i seguenti motivi:
a) In via preliminare e in rito: sulla nullità della sentenza per omesso ascolto dei figli minori: secondo l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe previamente valutato la capacità di discernimento dei minori né avrebbe adeguatamente e specificamente motivato l'omissione del loro ascolto, limitandosi a ritenerlo
“manifestamente superfluo e contrario al loro interesse in quanto già ampiamente coinvolti nella conflittualità degli adulti” (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata), nonostante, in realtà, quando sussiste un'evidente conflittualità genitoriale e una strumentalizzazione dei figli l'ascolto dei minori coinvolti potrebbe apportare un contributo significativo alla decisione;
b)In via preliminare e in rito: sulla nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in ordine alla statuizione del collocamento paritetico dei figli: il difensore dell'appellante ha censurato la decisione di collocamento paritetico dei figli, sostenendo che la motivazione del giudice di primo grado (“al fine di eliminare momenti di sovrapposizione tra i genitori e venendo incontro alle richieste materne con riferimento al mercoledì”, cfr. pag. 17 sentenza impugnata) sia in realtà solo apparente, in quanto inidonea a consentire alle parti di comprendere l'operato del giudice;
13 c) L'assenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di C.T.U. contabile-patrimoniale e la sua reiterazione in questa sede: secondo l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto dell'istanza di CTU contabile-patrimoniale e il mancato espletamento della CTU avrebbe inciso direttamente sull'erronea applicazione del criterio di proporzionalità tra le risorse economiche dei genitori, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli. L'appellante ha rilevato, infatti, che dall'espletamento della CTU sarebbero emerse le seguenti circostanze: (i) la discrasia tra i redditi da locazione e da partecipazione societaria dichiarati dal sig. e gli effettivi valori di mercato degli CP_1
immobili a lui intestati, che potrebbe trovare giustificazione solo ove si ritenesse che il sig. non abbia dichiarato tutti i redditi percepiti ovvero che le s.a.s. di cui il CP_1
è socio accomandatario abbiano deliberato di non distribuire gli utili CP_1
(diversamente da quanto dichiarato dal;
(ii) che il sig. attinge al CP_1 CP_1
patrimonio delle società di cui è socio accomandatario per spese personali;
(iii) che dall'analisi dell'estratto conto del conto corrente intestato al sig. presso Intesa CP_1
San Paolo risultano giroconti da e verso altri conti correnti non dichiarati in disclosure;
(iv) che il sig. ha un tenore di vita molto elevato, alimentato con provviste CP_1
provenienti da conti correnti ulteriori rispetto a quelli dichiarati;
d)La violazione e falsa applicazione dell'art.337ter c.c.: secondo l'appellante, il giudice di primo grado, nel determinare il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal sig. non avrebbe applicato il criterio di proporzionalità sancito CP_1
dall'art.337ter c.c., nella sua duplice dimensione del rapporto tra i genitori obbligati e del rapporto tra genitori e figli.
Quanto al primo rapporto, l'appellante ha evidenziato che il giudice, pur avendo rilevato la sproporzione tra le risorse economico-patrimoniali dei genitori, non avrebbe considerato la potenzialità economica dei beni immobiliari direttamente o indirettamente riconducibili al sig. e non avrebbe quantificato il contributo al CP_1
14 mantenimento in misura tale da colmare il divario tra le risorse genitoriali. Secondo
l'appellante, inoltre, il giudice di primo grado avrebbe errato nel considerare i bonus percepiti dalla sig.ra come espressione di un aumento del suo reddito, Pt_1
trattandosi invero di una componente variabile e incerta, e avrebbe omesso di considerare che gli oneri mensili gravanti sulla (dalla stessa indicati in oltre Pt_1
€2.100,00 mensili) non le consentono di far fronte alle spese per i figli.
Quanto al rapporto tra genitori e figli, secondo l'appellante, in primo lugo, il giudice di primo grado non avrebbe considerato l'enorme divario tra l'elevato tenore di vita che il padre garantisce ai figli (come già faceva in costanza di matrimonio) e quello notevolmente inferiore che la madre può concedere loro nei periodi di sua spettanza;
in secondo luogo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il collocamento paritetico dei figli presso entrambi i genitori abbia un'incidenza automatica sulla quantificazione del contributo al mantenimento, trattandosi di un contributo con finalità perequativa;
in terzo luogo, erroneamente il Tribunale avrebbe parametrato l'assegno perequativo anche alle “esigenze economiche di mantenimento del terzo figlio del signor (cfr. pag. 21 CP_1
della sentenza impugnata), considerando che non vi è alcun automatismo tra la nascita di un nuovo figlio e la determinazione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento degli altri figli, soprattutto quando il genitore è facoltoso e può contare sull'apporto economico della compagna convivente, come nel caso di specie.
16. Con memoria depositata il 18.12.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1
rappresentando, preliminarmente, la pendenza del giudizio di divorzio tra le
[...]
parti innanzi al Tribunale di Milano (r.g. 43092/2024, prima udienza 20.5.2025) e, quindi, che la competenza rispetto alle questioni genitoriali sarebbe esclusivamente del
Tribunale, mentre la Corte di appello rimarrebbe competente solo rispetto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli;
ha evidenziato, inoltre, che le
15 statuizioni assunte in questa sede avrebbero efficacia temporale limitata e, pertanto, sarebbe necessario far prevalere il principio di economia processuale.
Quanto al primo motivo di appello, l'appellato ha rilevato che i minori, che al tempo della conclusione del giudizio non avevano neanche compiuto dodici anni, sono stati ascoltati direttamente dal Curatore Speciale, che ha segnalato la necessità di interrompere il loro coinvolgimento nel conflitto genitoriale e ha rappresentato in giudizio i loro interessi, per cui la funzione dell'ascolto può dirsi assolta;
inoltre,
l'appellato ha evidenziato la contraddittorietà della domanda della sig.ra , la Pt_1
quale nel giudizio di primo grado non ha mai chiesto che i minori venissero ascoltati e anzi si è inizialmente opposta alla presa in carico psicologica dei figli e all'espletamento di una CTU psicodiagnostica sul nucleo, sicché per il principio di autoresponsabilità non potrebbe invocare la nullità da lei stessa direttamente causata.
Quanto al secondo motivo di appello, secondo l'appellato il Tribunale ha ampiamento motivato le ragioni della decisione di collocamento paritetico, aderendo alle conclusioni non solo del padre ma anche della Curatrice Speciale dei minori;
in ogni caso, l'appellato ha ribadito la necessità di un'interlocuzione sulla questione della frequentazione genitori-figli con l'Ente, incaricato di verificare il regolare svolgimento degli incontri.
Quanto al terzo motivo di appello, parte appellata ha ribadito che il giudice di primo grado ha potuto disporre di tutto il materiale necessario per l'individuazione del suo patrimonio e ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, non è necessario che i redditi dei genitori vengano accertati nel loro esatto e preciso ammontare ma è sufficiente che vi sia un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Quanto al quarto motivo di appello, l'appellato ha evidenziato che in corso di matrimonio i genitori contribuivano in via paritetica alle esigenze della famiglia, tanto
16 che la pagava integralmente le spese della baby sitter e svariate spese per la Pt_1
famiglia ed effettuava anche dei rimborsi al marito. A parere dell'appellato, inoltre, la decisione del Tribunale sarebbe ampiamente motivata sul punto e terrebbe conto anche di quanto riportato dalla Curatrice dei minori, alla quale i minori stessi hanno riferito di non percepire alcuna disparità di tenore di vita nei periodi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore e hanno, anzi, descritto con entusiasmo le esperienze vissute con la madre (pertanto, a parere dell'appellato, sarebbe la madre a garantire un tenore di vita più elevato rispetto al padre, e non il contrario). Peraltro, l'appellato ha ribadito che, in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, questa Corte aveva ritenuto congruo che i genitori provvedessero al mantenimento diretto dei figli nei periodi di relativa spettanza e che non fosse previsto alcun contributo ulteriore da versare all'altro genitore.
Da ultimo, l'appellato ha ribadito che la sig.ra può contare su redditi netti Pt_1
mensili di almeno €10.000,00, non ha spese per locazione/mutuo e gode direttamente di un cespite di rilevante valore, sostiene i costi di una colf per €600,00 mensili e gode dell'assicurazione medica anche per i bambini.
Infine, l'appellato si è opposto a tutte le istanze istruttorie avversarie.
17. In data 19.12.2024 si è costituto in giudizio il Curatore Speciale dei minori, nella persona dell'avv. Paola Lovati.
Il Curatore ha rilevato, quanto al primo motivo di appello, che l'omesso ascolto dei minori è adeguatamente motivato, poiché si tratta di un adempimento contrario agli interessi dei figli, da anni coinvolti nel conflitto genitoriale, e comunque manifestamente superfluo, considerando che la decisione di affido condiviso e il calendario di frequentazione genitori-figli non hanno stravolto le abitudini di vita dei minori né i loro rapporti con i genitori.
Quanto al secondo motivo di appello, il Curatore ha evidenziato che il giudice di primo grado, nel prevedere il collocamento paritetico dei figli presso i genitori, non ha stravolto le abitudini di vita dei minori e ha introdotto minimi accorgimenti;
ha rilevato,
17 inoltre, che l'appellante non ha indicato quali benefici o pregiudizi potrebbero derivare ai minori dalla conferma o modifica del calendario di frequentazione attualmente in essere e che il Servizio Sociale incaricato della supervisione non ha evidenziato alcuna criticità nell'applicazione del calendario previsto.
Il Curatore ha omesso di entrare nel merito delle questioni economiche, di cui al terzo motivo di appello.
Quanto al quarto motivo di appello, il Curatore ha rilevato che il Tribunale ha compensato la differenza reddituale tra i genitori ponendo a carico del sig. il 70% CP_1
delle spese straordinarie ed assegnando la casa coniugale alla sig.ra (per la Pt_1
quale non paga alcuna spesa, ad eccezione delle utenze), nonostante il collocamento paritetico, e che in sede di ascolto dei minori non è emersa alcuna sofferenza per disparità economiche tra i genitori.
18. In data 28.01.2025 i Servizi Sociali hanno depositato la relazione da loro redatta il
20.01.2025, nella quale si legge che i Servizi hanno incontrato i minori, i quali sono apparsi tranquilli e curiosi, in particolare ha riferito loro che all'inizio viveva il Per_1
percorso psicologico come uno spazio legato alla tematica della separazione, mentre ad oggi riesce a trattare anche altre questioni che la riguardano personalmente (le amicizie, la scuola); i Servizi hanno incontrato anche i genitori, i quali hanno assunto un atteggiamento disponibile e collaborante.
19. Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate in data 3.02.2025, il sig. ha CP_1
evidenziato che la correttezza della decisione impugnata è stata rilevata anche dal
Curatore Speciale dei minori e ha insistito per il rigetto dell'appello.
20. Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate nella medesima data, il Curatore Speciale dei minori si è riportato a quanto già dedotto e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
21. Con note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate nella medesima data l'appellante ha rinunciato alla domanda (sub 2. Del ricorso in appello) di riforma del capo 4)
18 della sentenza di prime cure in ordine al calendario di frequentazione padre-figli
e alla correlata istanza di declaratoria della nullità della pronuncia impugnata
(sub 1. del ricorso in appello), ha chiesto il rigetto delle eccezioni di rito e di merito formulate dall'appellato e ha insistito nell'accoglimento di tutte le ulteriori conclusioni, di merito e istruttorie, già formulate con il ricorso in appello.
L'appellante ha rilevato, inoltre, che l'eccezione di controparte, secondo cui per ragioni di economia processuale non sarebbe opportuno decidere in questa sede sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli, stante la pendenza del giudizio di divorzio, sarebbe erronea, in quanto la rimodulazione del contributo decorrerebbe comunque dalla data di proposizione della domanda di primo grado e non dalla pubblicazione della sentenza e in quanto, in ogni caso, i provvedimenti temporanei e urgenti assunti nel procedimento di divorzio non interferiscono con il regime fissato dalle statuizioni adottate nel giudizio di separazione.
Nel merito, l'appellante ha ribadito che l'inattendibilità della ricostruzione reddituale e patrimoniale del sig. trova conferma nelle risultanze dell'accesso alla CP_1
documentazione detenuta dall'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 11 fascicolo secondo grado recante istanza in data 3 marzo 2023 e documentazione recante data di CP_13
estrazione dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate del 25/01/2024), dalle quali emergono tre dati taciuti dal al Tribunale, in particolare: CP_1
(i) che il sig. intrattiene 55 rapporti bancari/finanziari; CP_1
(ii) che il sig. a far data dal 1.06.2023, conduce in locazione un immobile ad CP_1
uso abitativo per un canone annuo di € 80.000,00 (mai dichiarato), importo che verosimilmente si aggiunge al canone annuo di locazione di € 33.600,00 dichiarato in primo grado (con riferimento agli appartamenti di Via Morazzone nn. 8 e 10), sicché la spesa complessiva annua del sig. per le sole locazioni CP_1
ammonterebbe a € 115.000,00 circa;
19 (iii) che il sig. ha incassato la somma di € 378.000,00 dalla vendita di tre CP_1
immobili in comproprietà siti a Milano, in Via Spagnoletto n. 5.
Inoltre, l'appellante ha evidenziato che dalla dichiarazione fiscale 2024 (anno di imposta
2023) prodotta dal sig. risulta un reddito netto annuo pari a € 174.000,00, mentre CP_1
la stessa appellante ha registrato una diminuzione del proprio reddito netto (da €
120.000,00 circa annui nel 2022 a € 92.000,00 nel 2024).
22. Con parere del 3.02.2025 il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
23. All'udienza in data 6 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi degli artt.127bis ss. c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
24. L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
25. Preliminarmente, la Corte dà atto che l'appellante ha rinunciato espressamente sia alla domanda preliminare intesa a dichiarare la nullità della sentenza impugnata che alla parte della sentenza inerente il calendario di frequentazione dei figli da parte dell'appellato (motivi di impugnazione primo e secondo ovverossia punto 1), 2) 4) CP_1
delle conclusioni dell'appellante sopra trascritte). Residuano, quindi, nel presente giudizio di appello i soli motivi terzo e quarto (punto 3) delle conclusioni dell'appellante sopra riportate) afferenti la quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli e che vanno esaminati congiuntamente in considerazione della loro Per_1 Per_2
stretta correlazione logica e giuridica.
26. Ancora preliminarmente, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria (punti da 5) a 11) delle conclusioni dell'appellante sopra riportate testualmente), ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale (V. infra).
20 27. Nel merito, la giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- in tema di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori ha statuito che la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei minori e del tenore di vita da essi goduto durante la convivenza dei genitori, sicché, la Corte territoriale nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve tenere conto anche dei redditi della madre convivente e delle esigenze attuali dei figli (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Con la medesima pronuncia, in parte motiva, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere vagliata anche la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire. Sotto tale profilo, invero, la creazione di una nuova famiglia e la nascita di ulteriori figli con un nuovo partner, sebbene non portino automaticamente ad una riduzione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente relazione, devono essere considerate dal giudice come potenziali fattori che possono influire sulla determinazione dell'importo dovuto, dato che comportano l'emergere di nuovi doveri economici (Cassazione civile sez. I, 12/03/2024, n.6455).
Quanto alla prova del tenore di vita, si rimarca che “il precedente tenore di vita coniugale può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità” (Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 2018, n.770). Ancora, la Corte di Cassazione ha statuito che “l'obbligo di mantenimento del minore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
21 28. Sul tenore di vita. Nella fattispecie, osserva la Corte, in principalità, che l'appellante ha dato prova di un tenore di vita molto agiato dei minori (n. 23.9.2012) e Per_1
(n. 11.6.2014) in costanza di convivenza. Per_2
Invero, fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante ha, tra l'altro, documentato, in assenza di specifiche contestazioni da parte Pt_1
dell'odierno appellato CP_14
- di aver vissuto in costanza di convivenza in un attico in Milano di 265 mq con più terrazzi: le foto evidenziano l'arredo con mobili antichi e i suddetti terrazzi (doc. 20 fascicolo primo grado ); Pt_1
- di aver effettuato viaggi in località quali la Cambogia, nel marzo 2012; Londra, nel dicembre 2016; Parigi, varie volte tra 2012-2016; Messico in un villaggio nel 2018, al costo di € 15.000,00; Marocco, nell'ottobre 2010, Budapest, nel 2015; Amsterdam, nel novembre 2016; New York, nell'ottobre 2017; , nell'agosto 2017 in una casa Per_3
Airbnb, al costo di € 10.000,00; nel gennaio 2015; nell'aprile e Per_4 CP_15
maggio 2012 e a Pasqua 2019; St. Paul De Vence, nel luglio 2019 (cfr. le numerose fotografie di cui al doc. 21 fascicolo primo grado ove si vedono i figli); Pt_1
- di aver trascorso le vacanze estive in barca in Grecia e Croazia e, nei fine settimana, in barca sul lago di Garda (cfr. le fotografie di cui al doc. 22 fascicolo primo grado ove si vedono anche i figli); Pt_1
- di aver organizzato, alla presenza dei figli, la loro festa di matrimonio al Parte_4
di Saint Tropez, luogo ove la famiglia ha una villa (cfr. le fotografie di cui
[...] CP_1
al doc. 23 fascicolo primo grado ); Pt_1
- di aver avuto la disponibilità di più ville e uno chalet riconducibili al per passare CP_1
le vacanze a Saint Moritz, Saint Tropez, Venezia. Reputa, dunque, la Corte che ai fini della determinazione del contributo di mantenimento dei figli non possa prescindersi dal considerare il tenore di vita decisamente agiato cui gli stessi avrebbero potuto aspirare qualora la famiglia fosse rimasta unita
(Cass. n. 21823/2022 e n. 22616/2022). Aspetto questo corroborato dalle risultanze sulla capacità economica del (cfr. ivi punto 31). CP_1
29. Sulle esigenze attuali dei minori. In secondo luogo, a proposito della valutazione delle attuali esigenze dei figli, la Suprema Corte ha precisato che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
Si osserva che la minore è un'adolescente (sta per compiere 13 anni) e che Per_1
ha compiuto 10 anni. Inoltre, è pacifico che i minori abbiano a disposizione una Per_2
tata, frequentino scuole private in Milano, fruiscano di lezioni di pianoforte, corso di nuoto e di vela.
30. Sulla valutazione comparata dei redditi. Passando, in terzo luogo, alla valutazione comparata dei redditi3 osserva la Corte che le capacità reddituali e patrimoniali 3 Situazione economica delle parti.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI Controparte_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Comunale Netto Netto
d'imposta imponibile Netta Regionale mensile
PF 2024
€ 197.650,00 € 21.782,00 € 3.323,00 € 1.581,00 € 170.964,00 € 14.247,00 (redditi 2023)
Dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate su istanza dell'appellante risulta (cfr. doc. 11 appellante fascicolo secondo grado) che il sig. intrattiene 55 rapporti bancari/finanziari; Pt_1 CP_1 che il sig. a far data dal 1.06.2023, conduce in locazione un immobile ad uso abitativo per un canone CP_1 annuo di € 80.000,00; che il sig. ha incassato la somma di € 378.000,00 dalla vendita di tre immobili in CP_1
23 comproprietà siti a Milano, in Via Spagnoletto n.
5. Inoltre risulta che è avvocato iscritto CP_1 all'Albo Avvocati di Milano dal 2008 e si occupa di sviluppo immobiliare e di gestione di immobili;
ha cariche societarie e partecipazioni nelle seguenti società, come risultanti anche a seguito della successione del proprio padre, signor - Amministratore Unico della CP_6 Controparte_4 in cui partecipa con quota del 30%; - Presidente del C.d.A. della il
[...] Controparte_3 cui 70% delle quote è detenuto dalla stessa - Socio Controparte_4
Accomandatario della in cui partecipa con quota del 46,667%; - Controparte_5 Controparte_16
Socio Accomandatario della Immobiliare Pagliano di BO CH e C. S.A.S. in cui partecipa con quota del 33,89%; - Socio Accomandatario della Marco di BO CH e C. S.A.S. in cui partecipa con quota del
16,66 %; - Socio della in cui partecipa con quota del 62.667%; - Socio CP_8 Controparte_17 della 36 di in cui partecipa con quota del 30%. Il Controparte_7 Controparte_18 convenuto è poi proprietario di numerosissimi immobili (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 5 della legge 898/70 e all. 5), tra cui: - del 100% della piena proprietà di I abitazione e di I box in Milano via San Marco n. l;
- del 100% della nuda proprietà di I abitazione di 288 mq. in
Milano via Niccolini;
- del 50% della piena proprietà di 7 unità immobiliari in Milano via Ferraris;
- di 1/3 della piena proprietà di 3 unità immobiliari in Milano via Spagnoletto;
- di 1/6 della piena proprietà di I abitazione e di I locale piano SI in Milano via Spagnoletto;
- del 50% di piena proprietà oltre del 50% della nuda proprietà di 3 unità immobiliari in Milano via Arnolfo Di Cambio;
- del 50% della nuda proprietà di I abitazione in Milano via degli Umiliati;
- del 100% della proprietà superficiaria di I unità abitativa in Milano via della Moscova;
- del 50% della nuda proprietà di 4 abitazioni, I fabbricato industriale, I laboratorio e 2 magazzini in Milano;
del 25% della piena proprietà oltre al 25% della nuda proprietà di I abitazione in
Milano via Paolo Sarpi;
- del 40% oltre il 20/330 (per eredità paterna) della piena proprietà di I edificio e di
I prato in Casciago (VA); - del 4,8% oltre il 10.486/3.000.00 (per eredità paterna) della piena proprietà di I abitazione, di I area urbana in Casciago (VA); - il 50% della piena proprietà di I area urbana, bosco ceduo, prato in Casciago (VA); - del 5% della piena proprietà di unità collabenti e I bosco ceduo in Venegono
Inferiore (VA). Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in primo grado il resistente risulta aver percepito:
PF 2018 (relativo ai redditi 2017) rigo RN I un reddito complessivo lordo di euro 76.488; PF 2019 (relativo ai redditi 2018) rigo RN I un reddito complessivo lordo di euro 70.622; PF 2020 (relativo ai redditi 2019) rigo RN I un reddito complessivo lordo di euro 80.806; PF 2021 (relativo ai redditi 2020) rigo RN I un reddito complessivo lordo di euro 56.747; PF 2022 (relativo ai redditi 2021) rigo RNI un reddito complessivo lordo di euro 78.264; PF 2023 (relativo ai redditi 2022) rigo RNI un reddito complessivo lordo
24 riferibili al sono sulla base dei documenti di causa, assai più cospicue di quelle CP_1
ricostruite dal Tribunale con l'impugnata sentenza. Invero, particolarmente significativo
è quanto risulta dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate da cui emerge che CP_1
versa euro 80.000,00 annue a titolo di canone di locazione ad uso abitativo dal giugno
2023 in qualità di conduttore (circostanza che non risultava in prime cure e di cui il
Tribunale non aveva contezza alcuna), oltre ad essere conduttore per euro 33.600,00 annue di altro immobile ad uso abitativo con decorrenza dall'8 aprile 2022. Il totale che ne deriva è di euro 113.600,00: il dato è dirimente sulla assoluta non attendibilità della di euro 119.941; con riferimento ai redditi dell'anno 2023 il signor ha stimato e dichiarato di aver CP_1 percepito importi lordi per almeno euro 192.478 (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 5 della legge 898/70). Il ricorrente ha inoltre depositato la dichiarazione di successione relativa al proprio padre da cui risulta un asse ereditario dei circa euro 3.000.000,00 e di cui lui è erede CP_6 legittimo unitamente alla madre e al fratello.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI SARA Pt_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale
Netto
d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale Netto mensile
PF 2024
€ 174.888,00 € 68.102,00 € 41,00 € 161,00 € 106.584,00 € 8.892,00 (redditi 2023)
La sig.ra ha documentato di percepire dal gennaio 2024 uno stipendio mensile minore, che varia Pt_1 da euro 6.784 a euro 6.810,28 per un importo netto annuo di euro 92.000,00 (e quindi euro 7.666,00 netto mensile) (doc. 10 fascicolo secondo grado ). Risulta, infatti, che è diplomata, risulta Pt_1 Parte_1 essere dipendente dal 10 settembre 2023 presso la con inquadramento contrattuale di Controparte_19 quadro direttivo IV livello e con inserimento nelle politiche premiali ed incentivanti della Banca, e percepisce uno stipendio medio mensile netto. calcolato su dodici mensilità, di circa euro 7.400 (v. lettera di assunzione doc. 102 che prevede una "Retribuzione Variabile" lorda annuale di euro 160.000 oltre Bonus).
La ha inoltre percepito nell'anno 2023 un TFR dalla precedente datrice di lavoro Pt_1 CP_20 di euro 16.857,78 (doc. 116 primo grado) e un Welcome Bonus da di euro 50.000
[...] Controparte_19
(doc. 102 primo grado). Non ha proprietà immobiliari;
è assegnataria della casa coniugale.
25 capacità patrimoniale come descritta dal Tali elementi, invero, senza necessità di CP_1
particolare istruttoria né di ricorrere a consulenza tecnico contabile (come invocato dall'appellante), lasciano trasparire una capacità patrimoniale del di elevatissimo CP_1
spessore, che non appare di certo ridimensionata dalla circostanza della nascita di un nuovo figlio (n. 23.20.2023). E', poi, comprovato in atti che oltre a percepire CP_1
redditi da partecipazioni societarie, è proprietario di numerosissimi immobili.
31. Orbene, osserva la Corte che il dato obiettivo dell'elevatissima capacità economica del si presta ad essere assunto come prova, in via di presunzione di elevata specificità, CP_1
precisione e concordanza, del tenore di vita – agiatissimo – da costui garantito in favore della famiglia durante la convivenza. Del resto, precisa la Corte che il collocamento paritario dei figli presso ciascuno dei genitori non esclude qualsiasi ulteriore prestazione: occorre, piuttosto e comunque, valutare comparativamente le risorse economiche a disposizione delle parti (cfr. Corte appello Roma sez. I, 02/05/2022, n.2833). Tale contributo assume una finalità di garantire che i minori possano godere di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio presso ciascuno dei genitori e l'esame comparato delle risorse a disposizione delle parti restituisce un quadro di rilevante divario reddituale e patrimoniale del rispetto alla . CP_1 Pt_1
32. In conclusione, questo Collegio osserva che effettivamente i figli della coppia hanno potuto godere durante la convivenza matrimoniale di un tenore di vita sicuramente superiore alla media di ogni altro bambino della loro età, potendo gli stessi godere di agi ed opportunità fuori dalla norma. Gli accertamenti e le valutazioni compiute sulle situazioni patrimoniali di entrambi i genitori hanno portato ad affermare la sussistenza, da un lato, di una patrimonialità del notevolmente superiore rispetto a quella CP_1
valutata in prime cure, e dall'altro, di un tenore di vita molto elevato goduto dai minori in costanza di convivenza: di talchè, si reputa equo elevare il contributo paterno al
26 mantenimento di e dalla data della domanda4 all'importo di € 3.000,00 Per_2 Per_1
mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale oltre gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. Resta fermo il contributo a carico del padre di pagamento integrale delle spese condominiali della casa coniugale assegnata alla
. Pt_1
33. Pertanto, in parziale riforma del capo n. 6) della sentenza n. 2566/2024, resa dal
Tribunale di Milano il 7 febbraio 2024 nel giudizio sub R.G. n. 34901/2020 e pubblicata il 7 marzo 2024, si dispone che signor contribuisca al mantenimento dei CP_1
minori versando alla NO , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese e per dodici mensilità all'anno, a decorrere dalla data della domanda di primo grado (ottobre 2020), l'importo di € 3.000,00 mensili per ciascun figlio;
con la precisazione che resta fermo quanto già statuito nella sentenza impugnata secondo cui il signor resta onerato del pagamento integrale delle spese condominiali della casa CP_1
coniugale alla stessa assegnata.
34. Con riguardo alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della soccombenza del quanto al contributo per il mantenimento dei figli e della CP_1
rinuncia parziale (con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 6 febbraio
2025) da parte della alle domande svolte in appello, domande su cui - Pt_1
purtuttavia- l'appellato si è dovuto difendere, si stimano sussistenti i presupposti CP_1
per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2566/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 7.2.2024 e pubblicata in data
7.3.2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2566/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 7.2.2024 e pubblicata in data 7.3.2024, dispone che corrisponda a quale CP_1 Parte_1
contributo al mantenimenti dei figli e a far tempo dalla data della Per_1 Per_2
domanda del giudizio di primo grado del 6 ottobre 2020, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'importo mensile di € 3.000,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- conferma nel resto la sentenza impugnata, salva la regolazione delle spese di lite, come di seguito;
- dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 06.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Anna Maria Pizzi
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che nel dispositivo della sentenza è scritto testualmente: “complessivi euro 1.500,00 mensili (euro
7.500,00 per ciascun figlio)”; l'importo di euro 7.500,00 è evidente refuso rispetto alla somma di euro 750,00 per ciascun figlio.
12 2 Il quale si è limitato sin dal primo grado di giudizio a definire “buono” il tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio grazie alla contribuzione della . Pt_1
22 4 Cfr. Cass. n. 17570 del 2023, e Cass. n. 10119 del 2006, a mente delle quali "In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza”.
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