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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1724/2024, trattenuta in decisione in data 17 febbraio 2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Liliana Parte_1 C.F._1
Greco
- ricorrente -
contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maria Assunta Baranello
- resistente - con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.10.2024 ha proposto domanda di separazione Parte_1 giudiziale dal marito con il quale ha dichiarato di aver Controparte_1 contratto matrimonio in data 02.04.2011 nel Comune di Campodipietra (CB), ivi trascritto nel registro degli atti di matrimonio per l'anno 2011, numero 2, parte I, ufficio 1. si è costituito con comparsa dell'11.01.2025. Controparte_1
1 Alla prima udienza del 17.02.2025 le parti, presenti personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, ed hanno provveduto a sottoscriverlo, unitamente ai rispettivi avvocati, ed a depositarlo telematicamente, in pari data. Hanno quindi precisato le conclusioni conformemente all'accordo raggiunto, chiedendo che la causa venisse decisa.
Lo scrivente Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ed ha trasmesso gli atti al PM.
Il PM ha concluso in data 20.02.2025, con parere favorevole all'omologa della separazione, ratificando l'accordo sottoscritto dalle parti.
***
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi, chiaramente ed inequivocabilmente emerso dinanzi al G.I. e, comunque, evincibile da tutti gli atti e scritti difensivi depositati.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti private, come peraltro espressamente richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
a) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 alle condizioni riportate nell'accordo Controparte_1 depositato telematicamente in data 17.02.2025;
b) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
c) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti private.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1724/2024, trattenuta in decisione in data 17 febbraio 2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Liliana Parte_1 C.F._1
Greco
- ricorrente -
contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maria Assunta Baranello
- resistente - con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.10.2024 ha proposto domanda di separazione Parte_1 giudiziale dal marito con il quale ha dichiarato di aver Controparte_1 contratto matrimonio in data 02.04.2011 nel Comune di Campodipietra (CB), ivi trascritto nel registro degli atti di matrimonio per l'anno 2011, numero 2, parte I, ufficio 1. si è costituito con comparsa dell'11.01.2025. Controparte_1
1 Alla prima udienza del 17.02.2025 le parti, presenti personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, ed hanno provveduto a sottoscriverlo, unitamente ai rispettivi avvocati, ed a depositarlo telematicamente, in pari data. Hanno quindi precisato le conclusioni conformemente all'accordo raggiunto, chiedendo che la causa venisse decisa.
Lo scrivente Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ed ha trasmesso gli atti al PM.
Il PM ha concluso in data 20.02.2025, con parere favorevole all'omologa della separazione, ratificando l'accordo sottoscritto dalle parti.
***
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi, chiaramente ed inequivocabilmente emerso dinanzi al G.I. e, comunque, evincibile da tutti gli atti e scritti difensivi depositati.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti private, come peraltro espressamente richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
a) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 alle condizioni riportate nell'accordo Controparte_1 depositato telematicamente in data 17.02.2025;
b) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
c) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti private.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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