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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13818 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Lombardo, presso il cui studio a Carini (PA), via
Pio La Torre n. 28, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 19/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/11/2024 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con a Montelepre (PA) il 06/06/2008 e di non avere generato Controparte_1
figli, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al resistente e la previsione a carico di quest'ultimo di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 al mese.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, con nota di deposito del 13/03/2025 il difensore della ricorrente ha rappresentato l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed ha depositato dichiarazione sottoscritta personalmente da Parte_1
All'udienza del 19/03/2025, pertanto, la causa è stata posta in decisione.
1 L'art. 154 c.c. prevede che “La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta”.
Il Tribunale prende atto dell'avvenuta riconciliazione tra i coniugi e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali dalla stessa sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di parte resistente, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi.
2) Lascia a carico della ricorrente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 20/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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