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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 786/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. Parte_1
, p. iva , in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2 Pt_2 quale mandataria della “ , con sede legale in Conegliano,
[...] Parte_3
alla via V. Alfieri, n. 1, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_3 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Teodoro Carsillo, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellante
E
1. PA
NONCHE' DEL SOCIO ACCOMANDATARIO ,
[...] PA
dichiarato dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 14/2014, cod. fisc.
in persona del curatore pro tempore, dott. , rappresentato P.IVA_4 Controparte_2
e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Giuseppe Caruso, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, al Centro
Direzionale, Is. F/3; appellato
1 2. “ , RT
con sede legale in alla via P. Melchiade, n. 37, cod. fisc. e p. iva in CP_3 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore; appellata contumace
3. , nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_4
; C.F._1
intimata ex art. 332, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1596/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 1596/2024 emessa dal Tribunale di
Nocera Inferiore in data 28.6.2024 all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di
R.G.A.C. 1143/2009 e in integrale riforma della stessa: - accertare e dichiarare che
[...]
non è tenuta a restituire e/o a corrispondere alcunché al Parte_3 [...]
… - Rigettare tutte le domande proposte PA
nei propri riguardi … Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati del rimborso forfettario del 15%, oltre C.P.A. e I.V.A”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “dichiarare inammissibile comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1596/2024 emessa in Parte_4 data 25/28.6.2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 1143/2009 e, conseguentemente, confermare il provvedimento impugnato condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado d'appello.
In ogni caso, in via subordinata e nell'ipotesi di eventuale accoglimento dell'appello proposto, si chiede comunque la conferma nel merito della sentenza gravata con conseguente declaratoria di condanna della Controparte_5
alla restituzione degli importi già determinati in primo grado pari ad €
[...]
98.510,12 oltre interessi legali in favore della Curatela”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1596/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla PA nei confronti della con atto di RT
2 citazione notificato il 23 febbraio 2009, così provvedeva: 1) accertava la validità parziale del contratto di conto corrente n. 321828 del 13 marzo 1997; 2) accertava che, alla data del 25 febbraio 2009, il saldo del conto corrente n. 321828 era pari ad euro 98.510,12 in favore del fallimento della e di PA CP_1
medio tempore dichiarato con sentenza n. 14/2014; 3) condannava la
[...] [...]
, intervenuta in giudizio per il tramite della quale Parte_3 Parte_1 cessionaria dei crediti vantati dalla RT
, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore del fallimento della
[...]
e di della somma di PA PA
euro 98.510,12, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2009 al soddisfo;
4) rigettava l'eccezione sollevata dalla e, di RT seguito, dalla , quale mandataria della , in ordine Parte_1 Parte_3
alla compensazione tra il credito derivante dal contratto di conto anticipi su fatture n.
326132 del 28 febbraio 2008 e quello risultante in favore del fallimento della
[...]
e di in forza del conto corrente PA PA
n. 321828; 5) rigettava la domanda risarcitoria spiegata dalla PA
; 6) dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla
[...] domanda riconvenzionale con la quale la RT
aveva chiesto la condanna della “
[...] PA
al pagamento del saldo del conto anticipi su fatture n. 326132; 7) condannava la
[...]
, quale mandataria della , alla refusione delle Parte_1 Parte_3
spese processuali in favore del fallimento della “ PA
e di 8) compensava le spese di lite tra il fallimento della
[...] PA [...]
e di ed i garanti della società, PA PA [...]
Con e evocati in giudizio dalla CP_4 CP_1 RT
, ex artt. 106, 167, comma 2, e 267, comma 2, c.p.c., nonché tra
[...] costoro e la , quale mandataria della;
9) poneva Parte_1 Parte_3 definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della , Parte_1 quale mandataria della “ . Parte_3
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la , quale mandataria Parte_1 della , con atto di citazione notificato l'11 luglio 2024, Parte_3
formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 111, comma 3, e 112 c.p.c., gli artt. 1 e segg. legge n. 130/1999, gli artt. 1260 e segg. cod. civ. nonché l'art. 2033 cod. civ., avendo condannato alla restituzione delle somme
3 versate sine causa dalla nel corso del PA
rapporto di conto corrente n. 321828 non la RT
, ma la “ , nonostante tale società fosse priva di
[...] Parte_3
legittimazione passiva rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, per essersi resa cessionaria in blocco dall'istituto convenuto soltanto delle posizioni creditorie e non anche di quelle passive;
inoltre, i crediti rientranti nell'operazione di cartolarizzazione posta in essere dalla “ il 7 dicembre 2018, costituendo un Parte_3
patrimonio separato, erano destinati a garantire in via esclusiva il soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare il loro acquisto, con la conseguenza che la condanna restitutoria poteva essere pronunciata nei soli confronti della
[...]
, che, del resto, era la parte che aveva RT indebitamente percepito le somme di cui la PA
aveva chiesto la ripetizione e che, come tale, era passivamente legittimata rispetto alla domanda proposta dalla società correntista;
2) il giudice di prime cure aveva rigettato l'eccezione di compensazione tra il credito vantato dalla in forza Parte_3
del conto anticipi n. 326132 e quello derivante al fallimento della PA
e di dal conto corrente n. 321828 in violazione
[...] PA degli artt. 1241 e segg. cod. civ., degli artt. 1260 e segg. cod. civ. nonché dell'art. 56 R.D.
n. 267/1942; invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore, il credito scaturente dal rapporto di conto anticipi n. 326132 era compreso nel contratto di cessione in blocco che la aveva stipulato con la Parte_3 [...]
il 7 dicembre 2018, così come il credito RT
riconosciuto al fallimento della e di PA [...]
in forza del conto corrente n. 321828 trovava la sua genesi in epoca CP_1 antecedente all'apertura della procedura concorsuale;
parimenti, la
[...]
aveva invocato la cessazione della materia del RT contendere in relazione alla domanda riconvenzionale di condanna della
[...]
al pagamento del saldo del conto anticipi n. 326132, ma non PA
aveva rinunciato alla subordinata eccezione di compensazione.
Con ordinanza del 22 agosto/9 settembre 2024, resa nel subprocedimento di cui agli artt.
283, comma 1, e 351, comma 3, c.p.c., la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1596/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19 novembre 2024, il fallimento della e di PA Controparte_6
4 contestava la fondatezza dell'appello, chiedendo, nell'ipotesi del suo accoglimento, la condanna della ” al pagamento della RT
somma di euro 98.510,12, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2009 al soddisfo.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocata, la
[...]
restava contumace, veniva riservata per la RT decisione all'udienza del 10 aprile 2025, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale la , per il tramite della mandataria Parte_3
, lamenta di essere stata condannata dal Tribunale di Nocera Inferiore al Parte_1 pagamento, in favore del fallimento della e PA
di della somma di euro 98.510,12, oltre interessi al tasso legale dal 25 Controparte_6
febbraio 2009 al soddisfo, in forza del conto corrente n. 321828, sebbene sia priva, quale cessionaria in blocco dei crediti della RT
, della titolarità passiva della situazione giuridica dedotta in giudizio.
[...]
Ed invero, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui i crediti oggetto delle cessioni in blocco eseguite ai sensi degli artt. 1 e segg. legge n. 130/1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, giacché destinato, in via esclusiva, a garantire il soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare il loro acquisto e il pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati nei riguardi del cedente in forza del rapporto obbligatorio con quest'ultimo intercorso (cfr. Cass. 30 agosto 2019, n. 21843; Cass. ord.
2 maggio 2022, n. 13735; Cass. ord. 5 luglio 2024, n. 18454).
Le operazioni di cartolarizzazione si realizzano mediante società appositamente costituite
(le cosiddette società “veicolo”), che provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente e, di seguito, al recupero dei crediti acquistati nonché, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi.
L'art. 3, comma 2, legge n. 130/1999 prevede che i crediti oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato ad ogni effetto da quello della società veicolo e da quello derivante da altre operazioni di cartolarizzazione.
Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), possiede una destinazione specificamente vincolata al soddisfacimento dei diritti cristallizzati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione di cartolarizzazione.
5 Pertanto, il flusso di liquidità generato dall'incasso dei crediti è funzionale al rimborso dei titoli, al pagamento degli interessi pattuiti e delle spese dell'operazione.
In tale assetto normativo, riconoscere ai debitori ceduti la possibilità di opporre in compensazione al cessionario controcrediti da essi vantati nei confronti del cedente e, a fortiori, quella di proporre domande restitutorie o risarcitorie significherebbe incidere su quel patrimonio separato a destinazione vincolata, riversandone le conseguenze pregiudizievoli sul pubblico dei risparmiatori, ai quali, invece, lo stesso è riservato.
I possessori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, infatti, possono essere esposti soltanto al rischio derivante dall'eventualità che i crediti non siano incassati, giacché non soddisfatti dai debitori, inesistenti o già estinti, ma non anche a quello che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa generati dalla loro riscossione possano concorrere e soddisfarsi anche altri creditori.
Tale conclusione, del resto, è corroborata dall'art. 4, comma 2, legge n. 130/1999, ai sensi del quale “dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e í crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data”.
In effetti, risulta oltremodo evidente che la richiamata disposizione normativa, nel precludere a soggetti diversi dai beneficiari dei titoli emessi dalla cessionaria l'esercizio di azioni esecutive sui crediti acquistati in blocco e sulle somme versate dai debitori ceduti e nel vietare a questi ultimi di eccepire la compensazione tra quei crediti e quelli maturati nei confronti della cedente successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 o al pagamento del corrispettivo della cessione, conferma il principio della separazione, dell'autonomia e dell'intangibilità del patrimonio derivante da ogni operazione di cartolarizzazione.
Ne deriva che, avendo la acquistato in blocco, pro soluto, dalla Parte_3
, con contratto stipulato ai sensi RT
degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999 il 7 dicembre 2018, i crediti derivanti dai rapporti giuridici indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 144 del
13 dicembre 2018 e, segnatamente, da quelli sorti tra il maggio 1965 e il marzo 2018, il
Tribunale di Nocera Inferiore non poteva condannare la società cessionaria al pagamento,
6 in favore del fallimento della e di PA CP_6
a titolo restitutorio, della somma percepita sine causa dall'istituto cedente in
[...]
forza del conto corrente n. 321828, giacché soltanto nei confronti di quest'ultimo era suscettibile di accoglimento la domanda di ripetizione dell'indebito.
Del resto, il contratto concluso a norma degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999 il 7 dicembre
2018 determinava il trasferimento dalla RT
alla delle posizione giuridiche soggettive attive e non
[...] Parte_3
anche di quelle passive, con la conseguenza che la società cessionaria, essendo subentrata, ai sensi degli artt. 1260 e segg. cod. civ., nella titolarità dei crediti e delle connesse garanzie, ma non dei debiti derivanti dai rapporti giuridici facenti capo all'istituto cedente, non poteva giammai rispondere delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie su quest'ultimo esclusivamente gravanti.
Parimenti, avendo la e non la RT
illegittimamente incassato nel corso del rapporto di conto Parte_3
corrente n. 321828 interessi passivi capitalizzati e commissioni, era l'istituto cedente, quale accipiens, e non la società cessionaria, a beneficio della quale non era stato effettuato alcun versamento di denaro, a dover essere condannata, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., alla restituzione, in favore del fallimento della PA
e di della somma di euro 98.510,12, oltre interessi al tasso legale
[...] Controparte_6
dal 25 febbraio 2009 all'effettivo soddisfo.
Ed infatti, rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, è passivamente legittimato soltanto l'accipiens, vale a dire colui che ha ricevuto la somma di denaro che si assume essere stata versata senza una giustificazione causale, come desumibile dalla formulazione letterale dell'art. 2033 cod. civ., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria all'effettuazione di un pagamento non dovuto, mostra di individuare nel suo percettore l'unico soggetto tenuto ad estinguerla (cfr., ex plurimis, Cass. 15 luglio 2003,
n. 11073; Cass. 7 dicembre 2016, n. 25170; Cass. ord. 26 settembre 2023, n. 27421).
Pertanto, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, avendo natura restitutoria e non risarcitoria, può essere esperita solo nell'ambito del rapporto intercorso tra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, direttamente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta (cfr., ex plurimis, Cass. 23 luglio 2004, n. 13829; Cass. 6 aprile
2011, n. 7871; Cass. 28 febbraio 2024, n. 5268).
In definitiva, a fronte della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla
[...]
e proseguita dal fallimento di tale società (e del suo PA
7 socio accomandatario) nei confronti della RT
, il giudice di primo grado, accertatane la fondatezza, avrebbe dovuto
[...] condannare l'istituto convenuto, che aveva incassato somme che non aveva diritto di incassare, e non la al pagamento del saldo rettificato del rapporto Parte_3
di conto corrente n. 321828, oltre che alla refusione delle spese processuali, ivi comprese quelle delle consulenza tecnica d'ufficio.
La fondatezza del primo motivo di gravame, assumendo assorbente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello proposto dalla , quale mandataria della Parte_1
, per non essere tale società tenuta all'adempimento di alcuna Parte_3
obbligazione restitutoria, rende del tutto ultronea la disamina dell'ulteriore ragione di impugnazione con la quale la mandante, in via subordinata, ha censurato il rigetto, da parte del Tribunale di Nocera Inferiore, dell'eccezione di compensazione tra il credito riconosciuto in favore del fallimento della PA
e di in forza del rapporto del conto corrente n. 321828 e quello vantato Controparte_6 dall'avente causa della “ in virtù RT
del conto anticipi su fatture n. 326132.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, la deve essere RT condannata al pagamento, in favore del fallimento della PA
e di che, peraltro, nel costituirsi in sede di gravame,
[...] Controparte_6
ha riproposto la relativa domanda, della somma di euro 98.510,12, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2009 all'effettivo soddisfo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso del rapporto di conto corrente n. 321828, nonché delle spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con esclusione, dunque, di ogni onere a carico della , quale mandataria della . Parte_1 Parte_3
Tuttavia, le spese processuali sostenute dalla per l'intervento spiegato Parte_1 nel primo grado del giudizio restano irripetibili, non avendo il fallimento della
[...]
Con
e di proposto nei suoi confronti CP_1 PA CP_6
alcuna domanda restitutoria.
Di contro, le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul fallimento della e di che ha PA Controparte_6 infondatamente contrastato l'accoglimento dell'appello spiegato dalla , Parte_1
8 quale mandataria della “ , e si liquidano, come da dispositivo, sulla Parte_3
base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità dell'obbligazione restitutoria che il
Tribunale di Nocera Inferiore ha posto erroneamente a carico dell'avente causa della
, ed in rapporto all'attività RT
difensiva espletata dalla sua mandante, in complessivi euro 8.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
La fondatezza della domanda restitutoria riproposta in sede di gravame dal fallimento della e di nei confronti PA Controparte_6 della comporta la condanna RT dell'istituto di credito alla refusione anche delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, sulla base del richiamato scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla controparte, in complessivi euro 4.500,00 per compenso, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt.
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , quale mandataria della , avverso la Parte_1 Parte_3
sentenza n. 1596/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato l'11 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna la al pagamento, RT
Con in favore del fallimento della e di PA
della somma di euro 98.510,12, oltre interessi al tasso legale dal 25 CP_6
febbraio 2009 al soddisfo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso del rapporto di conto corrente n. 321828, nonché delle spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. dichiara irripetibili le spese sostenute dalla , quale mandataria della Parte_1
, nel primo grado del giudizio;
Parte_3
9 3. condanna il fallimento della e di PA [...] alla refusione, in favore della , quale mandataria della CP_6 Parte_1
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano Parte_3
in complessivi euro 8.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. condanna la alla refusione, RT in favore del fallimento della e di PA [...]
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in CP_6
complessivi euro 4.500,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 786/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. Parte_1
, p. iva , in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2 Pt_2 quale mandataria della “ , con sede legale in Conegliano,
[...] Parte_3
alla via V. Alfieri, n. 1, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_3 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Teodoro Carsillo, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellante
E
1. PA
NONCHE' DEL SOCIO ACCOMANDATARIO ,
[...] PA
dichiarato dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 14/2014, cod. fisc.
in persona del curatore pro tempore, dott. , rappresentato P.IVA_4 Controparte_2
e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Giuseppe Caruso, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, al Centro
Direzionale, Is. F/3; appellato
1 2. “ , RT
con sede legale in alla via P. Melchiade, n. 37, cod. fisc. e p. iva in CP_3 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore; appellata contumace
3. , nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_4
; C.F._1
intimata ex art. 332, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1596/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 1596/2024 emessa dal Tribunale di
Nocera Inferiore in data 28.6.2024 all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di
R.G.A.C. 1143/2009 e in integrale riforma della stessa: - accertare e dichiarare che
[...]
non è tenuta a restituire e/o a corrispondere alcunché al Parte_3 [...]
… - Rigettare tutte le domande proposte PA
nei propri riguardi … Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati del rimborso forfettario del 15%, oltre C.P.A. e I.V.A”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “dichiarare inammissibile comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1596/2024 emessa in Parte_4 data 25/28.6.2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 1143/2009 e, conseguentemente, confermare il provvedimento impugnato condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado d'appello.
In ogni caso, in via subordinata e nell'ipotesi di eventuale accoglimento dell'appello proposto, si chiede comunque la conferma nel merito della sentenza gravata con conseguente declaratoria di condanna della Controparte_5
alla restituzione degli importi già determinati in primo grado pari ad €
[...]
98.510,12 oltre interessi legali in favore della Curatela”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1596/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla PA nei confronti della con atto di RT
2 citazione notificato il 23 febbraio 2009, così provvedeva: 1) accertava la validità parziale del contratto di conto corrente n. 321828 del 13 marzo 1997; 2) accertava che, alla data del 25 febbraio 2009, il saldo del conto corrente n. 321828 era pari ad euro 98.510,12 in favore del fallimento della e di PA CP_1
medio tempore dichiarato con sentenza n. 14/2014; 3) condannava la
[...] [...]
, intervenuta in giudizio per il tramite della quale Parte_3 Parte_1 cessionaria dei crediti vantati dalla RT
, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore del fallimento della
[...]
e di della somma di PA PA
euro 98.510,12, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2009 al soddisfo;
4) rigettava l'eccezione sollevata dalla e, di RT seguito, dalla , quale mandataria della , in ordine Parte_1 Parte_3
alla compensazione tra il credito derivante dal contratto di conto anticipi su fatture n.
326132 del 28 febbraio 2008 e quello risultante in favore del fallimento della
[...]
e di in forza del conto corrente PA PA
n. 321828; 5) rigettava la domanda risarcitoria spiegata dalla PA
; 6) dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla
[...] domanda riconvenzionale con la quale la RT
aveva chiesto la condanna della “
[...] PA
al pagamento del saldo del conto anticipi su fatture n. 326132; 7) condannava la
[...]
, quale mandataria della , alla refusione delle Parte_1 Parte_3
spese processuali in favore del fallimento della “ PA
e di 8) compensava le spese di lite tra il fallimento della
[...] PA [...]
e di ed i garanti della società, PA PA [...]
Con e evocati in giudizio dalla CP_4 CP_1 RT
, ex artt. 106, 167, comma 2, e 267, comma 2, c.p.c., nonché tra
[...] costoro e la , quale mandataria della;
9) poneva Parte_1 Parte_3 definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della , Parte_1 quale mandataria della “ . Parte_3
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la , quale mandataria Parte_1 della , con atto di citazione notificato l'11 luglio 2024, Parte_3
formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 111, comma 3, e 112 c.p.c., gli artt. 1 e segg. legge n. 130/1999, gli artt. 1260 e segg. cod. civ. nonché l'art. 2033 cod. civ., avendo condannato alla restituzione delle somme
3 versate sine causa dalla nel corso del PA
rapporto di conto corrente n. 321828 non la RT
, ma la “ , nonostante tale società fosse priva di
[...] Parte_3
legittimazione passiva rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, per essersi resa cessionaria in blocco dall'istituto convenuto soltanto delle posizioni creditorie e non anche di quelle passive;
inoltre, i crediti rientranti nell'operazione di cartolarizzazione posta in essere dalla “ il 7 dicembre 2018, costituendo un Parte_3
patrimonio separato, erano destinati a garantire in via esclusiva il soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare il loro acquisto, con la conseguenza che la condanna restitutoria poteva essere pronunciata nei soli confronti della
[...]
, che, del resto, era la parte che aveva RT indebitamente percepito le somme di cui la PA
aveva chiesto la ripetizione e che, come tale, era passivamente legittimata rispetto alla domanda proposta dalla società correntista;
2) il giudice di prime cure aveva rigettato l'eccezione di compensazione tra il credito vantato dalla in forza Parte_3
del conto anticipi n. 326132 e quello derivante al fallimento della PA
e di dal conto corrente n. 321828 in violazione
[...] PA degli artt. 1241 e segg. cod. civ., degli artt. 1260 e segg. cod. civ. nonché dell'art. 56 R.D.
n. 267/1942; invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore, il credito scaturente dal rapporto di conto anticipi n. 326132 era compreso nel contratto di cessione in blocco che la aveva stipulato con la Parte_3 [...]
il 7 dicembre 2018, così come il credito RT
riconosciuto al fallimento della e di PA [...]
in forza del conto corrente n. 321828 trovava la sua genesi in epoca CP_1 antecedente all'apertura della procedura concorsuale;
parimenti, la
[...]
aveva invocato la cessazione della materia del RT contendere in relazione alla domanda riconvenzionale di condanna della
[...]
al pagamento del saldo del conto anticipi n. 326132, ma non PA
aveva rinunciato alla subordinata eccezione di compensazione.
Con ordinanza del 22 agosto/9 settembre 2024, resa nel subprocedimento di cui agli artt.
283, comma 1, e 351, comma 3, c.p.c., la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1596/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19 novembre 2024, il fallimento della e di PA Controparte_6
4 contestava la fondatezza dell'appello, chiedendo, nell'ipotesi del suo accoglimento, la condanna della ” al pagamento della RT
somma di euro 98.510,12, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2009 al soddisfo.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocata, la
[...]
restava contumace, veniva riservata per la RT decisione all'udienza del 10 aprile 2025, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale la , per il tramite della mandataria Parte_3
, lamenta di essere stata condannata dal Tribunale di Nocera Inferiore al Parte_1 pagamento, in favore del fallimento della e PA
di della somma di euro 98.510,12, oltre interessi al tasso legale dal 25 Controparte_6
febbraio 2009 al soddisfo, in forza del conto corrente n. 321828, sebbene sia priva, quale cessionaria in blocco dei crediti della RT
, della titolarità passiva della situazione giuridica dedotta in giudizio.
[...]
Ed invero, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui i crediti oggetto delle cessioni in blocco eseguite ai sensi degli artt. 1 e segg. legge n. 130/1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, giacché destinato, in via esclusiva, a garantire il soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare il loro acquisto e il pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati nei riguardi del cedente in forza del rapporto obbligatorio con quest'ultimo intercorso (cfr. Cass. 30 agosto 2019, n. 21843; Cass. ord.
2 maggio 2022, n. 13735; Cass. ord. 5 luglio 2024, n. 18454).
Le operazioni di cartolarizzazione si realizzano mediante società appositamente costituite
(le cosiddette società “veicolo”), che provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente e, di seguito, al recupero dei crediti acquistati nonché, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi.
L'art. 3, comma 2, legge n. 130/1999 prevede che i crediti oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato ad ogni effetto da quello della società veicolo e da quello derivante da altre operazioni di cartolarizzazione.
Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), possiede una destinazione specificamente vincolata al soddisfacimento dei diritti cristallizzati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione di cartolarizzazione.
5 Pertanto, il flusso di liquidità generato dall'incasso dei crediti è funzionale al rimborso dei titoli, al pagamento degli interessi pattuiti e delle spese dell'operazione.
In tale assetto normativo, riconoscere ai debitori ceduti la possibilità di opporre in compensazione al cessionario controcrediti da essi vantati nei confronti del cedente e, a fortiori, quella di proporre domande restitutorie o risarcitorie significherebbe incidere su quel patrimonio separato a destinazione vincolata, riversandone le conseguenze pregiudizievoli sul pubblico dei risparmiatori, ai quali, invece, lo stesso è riservato.
I possessori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, infatti, possono essere esposti soltanto al rischio derivante dall'eventualità che i crediti non siano incassati, giacché non soddisfatti dai debitori, inesistenti o già estinti, ma non anche a quello che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa generati dalla loro riscossione possano concorrere e soddisfarsi anche altri creditori.
Tale conclusione, del resto, è corroborata dall'art. 4, comma 2, legge n. 130/1999, ai sensi del quale “dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e í crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data”.
In effetti, risulta oltremodo evidente che la richiamata disposizione normativa, nel precludere a soggetti diversi dai beneficiari dei titoli emessi dalla cessionaria l'esercizio di azioni esecutive sui crediti acquistati in blocco e sulle somme versate dai debitori ceduti e nel vietare a questi ultimi di eccepire la compensazione tra quei crediti e quelli maturati nei confronti della cedente successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 o al pagamento del corrispettivo della cessione, conferma il principio della separazione, dell'autonomia e dell'intangibilità del patrimonio derivante da ogni operazione di cartolarizzazione.
Ne deriva che, avendo la acquistato in blocco, pro soluto, dalla Parte_3
, con contratto stipulato ai sensi RT
degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999 il 7 dicembre 2018, i crediti derivanti dai rapporti giuridici indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 144 del
13 dicembre 2018 e, segnatamente, da quelli sorti tra il maggio 1965 e il marzo 2018, il
Tribunale di Nocera Inferiore non poteva condannare la società cessionaria al pagamento,
6 in favore del fallimento della e di PA CP_6
a titolo restitutorio, della somma percepita sine causa dall'istituto cedente in
[...]
forza del conto corrente n. 321828, giacché soltanto nei confronti di quest'ultimo era suscettibile di accoglimento la domanda di ripetizione dell'indebito.
Del resto, il contratto concluso a norma degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999 il 7 dicembre
2018 determinava il trasferimento dalla RT
alla delle posizione giuridiche soggettive attive e non
[...] Parte_3
anche di quelle passive, con la conseguenza che la società cessionaria, essendo subentrata, ai sensi degli artt. 1260 e segg. cod. civ., nella titolarità dei crediti e delle connesse garanzie, ma non dei debiti derivanti dai rapporti giuridici facenti capo all'istituto cedente, non poteva giammai rispondere delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie su quest'ultimo esclusivamente gravanti.
Parimenti, avendo la e non la RT
illegittimamente incassato nel corso del rapporto di conto Parte_3
corrente n. 321828 interessi passivi capitalizzati e commissioni, era l'istituto cedente, quale accipiens, e non la società cessionaria, a beneficio della quale non era stato effettuato alcun versamento di denaro, a dover essere condannata, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., alla restituzione, in favore del fallimento della PA
e di della somma di euro 98.510,12, oltre interessi al tasso legale
[...] Controparte_6
dal 25 febbraio 2009 all'effettivo soddisfo.
Ed infatti, rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, è passivamente legittimato soltanto l'accipiens, vale a dire colui che ha ricevuto la somma di denaro che si assume essere stata versata senza una giustificazione causale, come desumibile dalla formulazione letterale dell'art. 2033 cod. civ., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria all'effettuazione di un pagamento non dovuto, mostra di individuare nel suo percettore l'unico soggetto tenuto ad estinguerla (cfr., ex plurimis, Cass. 15 luglio 2003,
n. 11073; Cass. 7 dicembre 2016, n. 25170; Cass. ord. 26 settembre 2023, n. 27421).
Pertanto, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, avendo natura restitutoria e non risarcitoria, può essere esperita solo nell'ambito del rapporto intercorso tra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, direttamente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta (cfr., ex plurimis, Cass. 23 luglio 2004, n. 13829; Cass. 6 aprile
2011, n. 7871; Cass. 28 febbraio 2024, n. 5268).
In definitiva, a fronte della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla
[...]
e proseguita dal fallimento di tale società (e del suo PA
7 socio accomandatario) nei confronti della RT
, il giudice di primo grado, accertatane la fondatezza, avrebbe dovuto
[...] condannare l'istituto convenuto, che aveva incassato somme che non aveva diritto di incassare, e non la al pagamento del saldo rettificato del rapporto Parte_3
di conto corrente n. 321828, oltre che alla refusione delle spese processuali, ivi comprese quelle delle consulenza tecnica d'ufficio.
La fondatezza del primo motivo di gravame, assumendo assorbente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello proposto dalla , quale mandataria della Parte_1
, per non essere tale società tenuta all'adempimento di alcuna Parte_3
obbligazione restitutoria, rende del tutto ultronea la disamina dell'ulteriore ragione di impugnazione con la quale la mandante, in via subordinata, ha censurato il rigetto, da parte del Tribunale di Nocera Inferiore, dell'eccezione di compensazione tra il credito riconosciuto in favore del fallimento della PA
e di in forza del rapporto del conto corrente n. 321828 e quello vantato Controparte_6 dall'avente causa della “ in virtù RT
del conto anticipi su fatture n. 326132.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, la deve essere RT condannata al pagamento, in favore del fallimento della PA
e di che, peraltro, nel costituirsi in sede di gravame,
[...] Controparte_6
ha riproposto la relativa domanda, della somma di euro 98.510,12, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2009 all'effettivo soddisfo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso del rapporto di conto corrente n. 321828, nonché delle spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con esclusione, dunque, di ogni onere a carico della , quale mandataria della . Parte_1 Parte_3
Tuttavia, le spese processuali sostenute dalla per l'intervento spiegato Parte_1 nel primo grado del giudizio restano irripetibili, non avendo il fallimento della
[...]
Con
e di proposto nei suoi confronti CP_1 PA CP_6
alcuna domanda restitutoria.
Di contro, le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul fallimento della e di che ha PA Controparte_6 infondatamente contrastato l'accoglimento dell'appello spiegato dalla , Parte_1
8 quale mandataria della “ , e si liquidano, come da dispositivo, sulla Parte_3
base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità dell'obbligazione restitutoria che il
Tribunale di Nocera Inferiore ha posto erroneamente a carico dell'avente causa della
, ed in rapporto all'attività RT
difensiva espletata dalla sua mandante, in complessivi euro 8.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
La fondatezza della domanda restitutoria riproposta in sede di gravame dal fallimento della e di nei confronti PA Controparte_6 della comporta la condanna RT dell'istituto di credito alla refusione anche delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, sulla base del richiamato scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla controparte, in complessivi euro 4.500,00 per compenso, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt.
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , quale mandataria della , avverso la Parte_1 Parte_3
sentenza n. 1596/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato l'11 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna la al pagamento, RT
Con in favore del fallimento della e di PA
della somma di euro 98.510,12, oltre interessi al tasso legale dal 25 CP_6
febbraio 2009 al soddisfo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso del rapporto di conto corrente n. 321828, nonché delle spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. dichiara irripetibili le spese sostenute dalla , quale mandataria della Parte_1
, nel primo grado del giudizio;
Parte_3
9 3. condanna il fallimento della e di PA [...] alla refusione, in favore della , quale mandataria della CP_6 Parte_1
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano Parte_3
in complessivi euro 8.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. condanna la alla refusione, RT in favore del fallimento della e di PA [...]
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in CP_6
complessivi euro 4.500,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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