Art. 30.
I termini previsti nel secondo e terzo comma dello articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , gia' prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma , della legge 14 agosto 1974, n. 354 , sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.
Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 , 598 , 599 , 600 , 601 , 602 e 26 ottobre 1972 , n. 637 , le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge. Si provvedera' altresi' a norma del citato articolo 17 ad uniformare i limiti di volume d'affari previsti per le imprese minori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta sul valore aggiunto.
Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamente all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.
L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e' estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
I termini previsti nel secondo e terzo comma dello articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , gia' prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma , della legge 14 agosto 1974, n. 354 , sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.
Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 , 598 , 599 , 600 , 601 , 602 e 26 ottobre 1972 , n. 637 , le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge. Si provvedera' altresi' a norma del citato articolo 17 ad uniformare i limiti di volume d'affari previsti per le imprese minori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta sul valore aggiunto.
Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamente all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.
L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e' estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.