Articolo 1 della Legge 9 aprile 1953, n. 270
Articolo 2
Versione
13 maggio 1953
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite, per l'anno 1952.
Entrata in vigore il 13 maggio 1953