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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, composto dai magistrati dott. S. Memmo – presidente dott.ssa M. Rubino – giudice dott.ssa R. Marra – giudice relatore ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 1535/2025 V.G., avente ad oggetto “azione di revoca di amministratore di condominio” tra
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 (c.f. ), (c.f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Fernando Pagliara e dalla stessa avv. Parte_4 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo a Latiano, in via F. D'Ippolito n.45; ricorrenti e
avv. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcela Controparte_1 C.F._5 Mazzetti, presso il cui studio a Brindisi, in via Taranto, n. 92, è elettivamente domiciliato;
resistente
I ricorrenti hanno agito in giudizio per chiedere la revoca per giusta causa dell'amministratore del condominio di Via Romolo n.45, avv. . Hanno in particolare riferito che Controparte_1 precedente amministratrice, sin dal 2014, era moglie del resistente, sino alla Persona_1 revoca giudiziale disposta dal Tribunale di Brindisi con decreto del 27.5.24, in atti, e successivamente confermata, in sede di reclamo, dalla Corte D'Appello di Lecce con decreto del 06.07.2024, nonché nuovamente dal Tribunale di Brindisi con provvedimento del 16 dicembre 2024, atteso il rigetto del ricorso proposto dall'amministratrice revocata;
hanno riferito che la revoca era stata determinata dalle emergenze investigative nel corso delle indagini disposte dalla Guardia di Finanza ed in esito alle quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi aveva formulato un capo di imputazione per i reati di “appropriazione indebita aggravata continuata” e “autoriciclaggio continuato ed aggravato” in danno del;
che a seguito di un nuovo ricorso dei condomini Parte_5 per la nomina giudiziale di un nuovo amministratore (giudizio n. 323/2025 R.G.), atteso che la era stata confermata dall'assemblea nelle sedute di aprile e dicembre 2024, l'avv. Per_1
, odierno resistente e marito della precedente amministratrice, era stato nominato nuovo CP_1 amministratore del Condominio. I ricorrenti hanno quindi rappresentato che questi verserebbe in una
1 condizione di conflitto di interessi atteso che beneficiario delle condotte criminose di sottrazione di denaro dai conti condominiali da parte della moglie sarebbe stato proprio lui;
tale successione informale dei coniugi nel ruolo di amministratore del avrebbe quindi rappresentato una Parte_5 sostanziale “mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari” (art. 1129, comma 12 n. 2); inoltre, l'attuale amministratore sarebbe stato il difensore della moglie o di altri soggetti nei confronti del o di altri condomini. I ricorrenti hanno aggiunto che all'avvicendarsi di moglie e marito Parte_5 nell'amministrazione del non sarebbe seguito il necessario passaggio di consegne;
hanno Parte_5 poi indicato le gravi irregolarità che avrebbe commesso il nuovo eletto;
in particolare, la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio (previsione di cui al n. 3 del 12° comma dell'art. 1129 c.c.); l'inottemperanza agli obblighi di curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità (n. 7) del 12° comma); l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati anagrafici e professionali dell'amministratore (n. 8), contestualmente all'accettazione della nomina;
infine, hanno rilevato il ricorrere della situazione descritta dal n. 4 dello stesso articolo, in ordine alla sussistenza di una situazione di “confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini”. Inoltre, i ricorrenti hanno evidenziato la violazione dell'art. 71-bis disp. att. c.c., mancando in capo all'avv. i requisiti di legge CP_1 previsti in merito alla frequentazione di un corso di formazione iniziale ed allo svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha dato atto che in data 9 maggio 2025 l'assemblea condominiale aveva deliberato la propria revoca e nominato come nuovo amministratore Parte_6 ; ha inoltre dedotto l'insussistenza di una giusta causa per la revoca giudiziale
[...] dell'amministratore, il quale avrebbe proposto la propria candidatura per un mandato a termine, ovvero volto alla gestione transitoria del condominio, di fatto protrattasi per soli tre mesi;
ha aggiunto che la mancata apertura di un conto intestato al condominio sarebbe attribuibile proprio ad uno dei condomini ricorrenti, per l'esistenza di un vincolo di pignoramento che avrebbe determinato la paralisi finanziaria dell'ente. Ha chiesto declaratoria di improcedibilità del ricorso ed il rigetto nel merito, con vittoria delle spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c..
Senza l'espletamento di alcuna istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione dinanzi al Collegio, del giugno 2025, nel corso della quale parte ricorrente, dando atto della intervenuta nomina, nelle more, del nuovo amministratore, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e distrazione, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Si rammenta in primo luogo che, ai sensi dell'art. 1129 c.c., l'amministratore di condominio può essere giudizialmente revocato su istanza di uno o più condomini nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131 c.c., nel caso in cui non renda il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità, elencate dallo stesso articolo del Codice Civile.
Ebbene, l'avere agito in conflitto di interessi non rientra fra queste e quindi non può costituire ragione giustificatrice della revoca giudiziale. Incidentalmente, si deve ritenere che l'avv. , CP_1 nell'esercizio l'incarico di amministratore, è incorso in una situazione di conflitto di interesse meramente potenziale. Sotto il primo profilo, la sua posizione di amministratore appare infatti confliggente con quella di difensore nel procedimento penale in cui la moglie, precedente amministratrice del condominio, è stata rinviata a giudizio per i reati di appropriazione indebita aggravata continuata e autoriciclaggio continuato ed aggravato commessi in favore del figlio e proprio del coniuge;
in questi casi la pendenza di un procedimento penale e quindi la presunzione di innocenza della imputata inducono a ritenere il conflitto di interessi meramente potenziale. Non si ravvisa invece alcun conflitto di interessi per i casi in cui il resistente abbia assunto la difesa, prima della sua nomina, di parti aventi interessi contrastanti con quelli del condominio, non sussistendo la necessaria contestualità della condizione di conflitto.
2 Né si può ritenere che l'assunzione dell'incarico da parte dell'avv. abbia CP_1 rappresentato una sostanziale “mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari” (art. 1129, comma 12 n. 2), atteso che il Tribunale di Brindisi (in due diversi giudizi) e la Corte d'appello di Lecce hanno infatti disposto o confermato la revoca dalla carica di e non del marito di lei, Persona_1 ragione per cui, atteso il carattere personale della misura della revoca, alcuna violazione di legge può sul punto ravvisarsi.
Sono invece ravvisabili delle gravi irregolarità nell'operato dell'avv. che, ai sensi CP_1 dell'art. 1129 c.c., giustificano la revoca giudiziale dell'amministratore: le argomentazioni di parte resistente in ordine all'assenza di una giusta causa, condizione che legittimerebbe una revoca solo da parte dell'assemblea non colgono nel segno. E' infatti chiaro il disposto dell'art. 112. c.c. nella parte in cui afferma che essa “può … essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità”, elencate poi nel medesimo articolo nei numeri da 1) a 8).
In particolare, ricorre nel caso di specie l'ipotesi di cui al n. 3, non avendo provveduto l'avv.
all'apertura di un conto condominiale: è in atti la comunicazione email del 19.3.25, non CP_1 contestata, con cui l'amministratore ha richiesto che il pagamento degli oneri condominiali venisse eseguito “con vaglia postale o in contanti” presso il suo studio: le allegazioni del resistente in ordine alle presunte ragioni della paralisi finanziaria e quindi dell'attribuibilità della mancata apertura del conto ad uno dei condomini ricorrenti sono rimaste indimostrate e devono quindi ritenersi del tutto apodittiche.
Nessuna delle ulteriori gravi irregolarità segnalate dai ricorrenti sono state contestate da controparte, che si è limitata a dedurre l'inconferenza dell'avvera produzione documentale. Deve pertanto ritenersi provata l'inottemperanza agli obblighi di curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità (n. 7) del 12° comma); l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati anagrafici e professionali dell'amministratore (n. 8), che avrebbe dovuto essere effettuata al momento all'accettazione della nomina;
la sussistenza di una situazione di “confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini”, come conseguenza della mancata apertura del conto corrente condominiale;
la violazione dell'art. 71-bis disp. att. c.c., mancando in capo all'avv. i requisiti di legge previsti in merito alla frequentazione di un corso di CP_1 formazione iniziale ed allo svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Né può avere alcun rilievo la circostanza che l'avv. abbia assunto un incarico per CP_1 un periodo transitorio, durato infatti soli tre mesi: nessuna previsione normativa prevede l'ipotesi di un'amministrazione transitoria, né di un regime transitorio applicabile ad amministrazioni di breve durata;
i medesimi obblighi di legge si applicano, come è ovvio, anche in caso di amministrazioni di breve durata, diversamente autorizzandosi una “zona franca” di gestione illegale degli interessi condominiali.
Pertanto si deve dare atto della cessata materia del contendere essendo nelle more subentrata una nuova amministratrice del condominio, in data 9 maggio 2025 e dunque successivamente rispetto al deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento;
sulla base del principio della soccombenza virtuale parte resistente deve essere condannata alle spese: la sussistenza di gravi irregolarità nell'operato dell'amministratore odierno resistente, come detto, che avrebbero giustificato la sua revoca giudiziale, giustifica la quantificazione delle spese di lite nei parametri massimi previsti per giudizi di volontaria giurisdizione per le cause di valore indeterminabile, secondo il D.M. n. 14/22, applicabile ratione temporis. Attesa l'identica posizione delle parti ricorrente, non sussistono gli estremi per l'aumento del compenso del loro difensore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014. 3
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
sulla base dei principi della soccombenza virtuale, condanna l'avv. alla Controparte_1 rifusione in favore di , in Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 solido, alla rifusione delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di 4.250,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Sergio Memmo
Il giudice relatore dott.ssa Roberta Marra
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