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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1754/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1754/2022 promossa da:
, rappresentato, difeso dall' avv Migliano Tiziana Parte_1
- Debitore / Opponente
Contro
in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Elena Frascino
- Creditrice Cessionaria -
Opposizione a decreto ingiuntivo
Svolgimento del processo
pagina 1 di 6
Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 26.4.2022 il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 225/2022 emesso dal Tribunale
Civile di Cosenza in data 8.2.2022 e depositato in data 18.2.2022 con il quale veniva ingiunto di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: la somma di € 28.228,48; gli interessi come da domanda sulla sola sorte calpitale;
le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in €
900,00 per onorari, in € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, I.v.a. e
C.p.a. ed oltre alle successive occorrende. Difatti, l'ingiunto risultava essere debitore dell'importo di € 28.228,48= in virtù del contratto di finanziamento nr. 6495737 avente ad oggetto il prestito dell'importo di euro 25.000,00 concesso da in data CP_2
14/2/2011; a seguito dell'inadempimento dell'obbligato il credito di cui innanzi subiva - fino a pervenire nella titolarità della Società Italo SPV, odierna opposta.
L'opponente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione;
la carenza di legittimazione attiva della Italo SPV;
la illegittimità e nullità del credito per: la mancanza di prova del credito;
la vessatorietà delle clausole contrattuali;
la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di un tasso superiore al limite soglia. Sulla base di tali motivi il debitore chiedeva dichiararsi nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l' opposta rilevando , preliminarmente che il procedimento de quo è relativo ad un contratto di finanziamento , ricadente sotto la disciplina di cui al D.Lgs.
n. 28/2010. Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Nel merito, evidenziava che in data 11.2.2011, con decorrenza dal 14.2.2011,
sottoscriveva con il finanziamento personale nr. 6495737 Parte_1 CP_2
dell'importo netto di euro 25.000,00 da estinguere con il pagamento di n.120 rate al tasso nominale annuo del 5,74%. Il prestito era in parte destinato all'estinzione pagina 2 di 6 anticipata di altro finanziamento già in corso con Agos Ducato per la somma di euro
12.845,36. Venivano contemplate nello specifico le seguenti condizioni contrattuali:
Importo € 25.000,00 TAN 5,47% TAEG 5,97% RATE € 120 * 274,42 72 * € 283,50
Spese incasso rata € 0,90 * 120 Tasso di mora 15% sullo scaduto (cond. Gen. Art. 5 - 6)
Come risulta dalla lista movimenti venivano rimborsate n. 23 rate del CP_2
finanziamento; successivamente venivano interrotti i pagamenti, tanto che in data
02.9.2013, a fronte di 7 rate scadute ed impagate, veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine. A tale data il mutuatario era debitore di euro 1.927,74 per 7 rate scadute ed euro 1.225,74 per capitale a scadere, oltre ad euro 87,87 per interessi di mora ed euro 1,00 per spese;
persistendo l'inadempimento anche dopo la dichiarata decadenza, maturavano ulteriori interessi di mora. A causa dell'inadempimento del mutuatario il credito veniva dapprima ceduto in favore di e poi da questa in CP_3
favore della Italo SPV, odierna opposta. Schematizzando il credito acquistato dalla Italo
SPV ed azionato è così composto: Rate scadute € 1225,74 (di cui euro 701,50 per interessi corr.) Capitale a scadere € 20.023,82 Interessi corr. € 701,50 Mora al 02/9/2013
€ 87,87 Spese € 1,00 Mora post dec.al 23/7/2015 € 6.188,55 Totale complessivo €
28.228,48
Destituita di fondamento sarebbe, secondo la resistente, la dedotta carenza di legittimazione attiva dell' odierna opposta, secondo cui non vi sarebbe prova della inclusione del credito azionato dall' Italo SPV nell'ambito dei passaggi di cessione.
In particolare,il contratto dedotto in causa, stipulato dall'opponente con CP_2
acquistava il numero di sofferenza ndg 0322005502; il numero di ndg costituisce un codice identificativo attribuito dagli Istituti finanziari alla posizione contrattuale e si mantiene nei vari passaggi di cessione;
La Santander Consumer Finanzia in data
24/07/2015, con contratto di cessione del credito, cedeva il credito vantato nei confronti del Sig. a In data 13/12/2016 trasferiva il Parte_1 CP_3 CP_3 CP_4
credito identificato con il numero ndg 0322005502 nei confronti di Italo SPV nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla G.U. n. 150 del pagina 3 di 6 22.12.2016. Entrambe le cessioni venivano portate a conoscenza del mutuatario ceduto con apposite lettere raccomandate. Con lettera nr. 20010510150161337, perfezionatasi per compiuta giacenza, comunicava l'intervenuta cessione del credito CP_3
identificandolo con: numero di contratto 6495737; codice ndg 03220_05502; importo;
società cedente Santander Consumer Bank. Con lettera raccomandata nr. 61694749601-
7, perfezionatasi il 21.4.2021, Italo SPV e comunicavano la cessione del CP_3
credito indicando: codice ndg 03220_05502; importo;
Originator Santander Consumer
Bank.
Il contratto di cessione del 24/7/2015 da Santander Consumer Bank a;
- CP_3
L'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 150 del 22.12.2016 relativo alla cessione da CP_3
a Italo SPV;
- Le lettere di cessione innanzi richiamate sono sufficienti a provare la
[...]
legittimazione attiva della società opposta e la regolare notifica ai debitori ceduti - nelle forme prescritte dalla legge - delle intervenute cessioni di credito.
Il credito è certo, liquido ed esigibile trova supporto in una specifica documentazione contrattuale e contabile essendo allegata la richiesta di finanziamento nella quale sono indicate tutte le condizioni economiche convenute tra le parti: la lista movimenti dell'Originator Santander che, rende chiari i criteri di composizione del credito e, dunque, le rata pagate, le rate scadute, gli interessi applicati sulle rate scadute e sul capitale a scadere, gli interessi di mora;
la certificazione del credito dà atto CP_3
dell'applicazione degli interessi moratori dalla data di decadenza dal beneficio del termine e sino alla prima cessione in favore della medesima CP_3
Altresì,la dedotta previsione di clausole vessatorie non merita accoglimento poiché il contratto di finanziamento risulta sottoscritto in ogni sua parte ed, in particolare, il mutuatario, all'atto della stipula, dichiarava di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali di contratto anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, con elencazione specifica soltanto di alcune clausole del finanziamento, tra cui la parte dedicata alla previsione ed applicazione degli interessi di mora e della penale di decadenza. Pertanto, il signor sottoscriveva la domanda Pt_1
pagina 4 di 6 di finanziamento accettando, tra l'altro, le conseguenze economiche e giuridiche legate all'omesso adempimento dei ratei mensili e, nello specifico, la clausola relativa all'applicazione degli interessi di mora ante e post decadenza
Il decreto ministeriale di riferimento, relativo ai finanziamenti personali erogati nel trimestre gennaio - marzo 2011, prevede un tasso soglia del 16,95% (TAEG 11,30% aumentato della metà) e prova che i tassi di interesse in questione sono al di sotto del limite soglia. Altrettanto non vi è usurarietà per gli interessi di mora.
Con ordinanza del 7 ottobre 2022, il giudice , rigettava la chiesta concessione di provvisoria esecuzione e concedeva i termini per l' istaurazione della Mediazione che veniva espletata con esito negativo . All' udienza del 18 settembre 2024 , la causa veniva trattenuta a sentenza previa concessione dei termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della decisione
L' opposizione è fondata in fatto e diritto e viene accolta per le seguenti ragioni
Ad avviso di questo Tribunale la documentazione in atti non consente di ritenere provata la legittimazione dell' opposta ,nei confronti del debitore in relazione al credito per cui è causa
Fondata è la dedotta carenza di legittimazione da parte della cessionaria la quale ha agito nell'asserita qualità di successore a titolo particolare del creditore originario in forza di un' operazione di cessione in blocco.
Non vi è prova dell'inclusione del credito oggetto della presente causa nell'operazione di cessione. Difetta la prova documentale della legittimazione sostanziale dell' opposta che attiene al diritto di azione spettante a chiunque faccia valere un diritto in giudizio assumendo di esserne titolare. Più precisamente, dai prodotti contratti di cessione , deve essere possibile individuare la categoria dei rapporti ceduti anche per macroaree;
invero,nella fattispecie, (cfr contr. Di del Controparte_5
pagina 5 di 6 quest' ultimi non sono stati prodotti ( cfr Allegato 1 Elenco crediti e valore Cluster dalla data di Cut- off e ss) . Pertanto , non è possibile fare dei riscontri e verificare che tra i crediti oggetto della cessione è incluso anche quello del monitorio opposto . Sul punto la giurisprudenza ha costantemente ritenuto ”La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (Cass. n. 24798/2020); ( principio già sancito dalla sentenza n. 2780/2019). Il mancato assolvimento dell'onere probatorio, sull' opposto specificatamente gravante, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio.
Ciò posto , in applicazione dei principi giurisprudenziali suindicati, non essendo fornita prova della legittimazione dell' opposta deve trovare accoglimento il gravame con revoca del monitorio de quo e assorbimento dell' ulteriori deduzioni nel merito
Le ragioni della decisione rendono opportuna la compensazione
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e per l' effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 225/2022
Compensa le spese di lite
Cosenza 24 gennaio 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 luglio 2015) si fa riferimento a degli elenchi che richiamano degli allegati ma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1754/2022 promossa da:
, rappresentato, difeso dall' avv Migliano Tiziana Parte_1
- Debitore / Opponente
Contro
in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Elena Frascino
- Creditrice Cessionaria -
Opposizione a decreto ingiuntivo
Svolgimento del processo
pagina 1 di 6
Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 26.4.2022 il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 225/2022 emesso dal Tribunale
Civile di Cosenza in data 8.2.2022 e depositato in data 18.2.2022 con il quale veniva ingiunto di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: la somma di € 28.228,48; gli interessi come da domanda sulla sola sorte calpitale;
le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in €
900,00 per onorari, in € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, I.v.a. e
C.p.a. ed oltre alle successive occorrende. Difatti, l'ingiunto risultava essere debitore dell'importo di € 28.228,48= in virtù del contratto di finanziamento nr. 6495737 avente ad oggetto il prestito dell'importo di euro 25.000,00 concesso da in data CP_2
14/2/2011; a seguito dell'inadempimento dell'obbligato il credito di cui innanzi subiva - fino a pervenire nella titolarità della Società Italo SPV, odierna opposta.
L'opponente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione;
la carenza di legittimazione attiva della Italo SPV;
la illegittimità e nullità del credito per: la mancanza di prova del credito;
la vessatorietà delle clausole contrattuali;
la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di un tasso superiore al limite soglia. Sulla base di tali motivi il debitore chiedeva dichiararsi nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l' opposta rilevando , preliminarmente che il procedimento de quo è relativo ad un contratto di finanziamento , ricadente sotto la disciplina di cui al D.Lgs.
n. 28/2010. Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Nel merito, evidenziava che in data 11.2.2011, con decorrenza dal 14.2.2011,
sottoscriveva con il finanziamento personale nr. 6495737 Parte_1 CP_2
dell'importo netto di euro 25.000,00 da estinguere con il pagamento di n.120 rate al tasso nominale annuo del 5,74%. Il prestito era in parte destinato all'estinzione pagina 2 di 6 anticipata di altro finanziamento già in corso con Agos Ducato per la somma di euro
12.845,36. Venivano contemplate nello specifico le seguenti condizioni contrattuali:
Importo € 25.000,00 TAN 5,47% TAEG 5,97% RATE € 120 * 274,42 72 * € 283,50
Spese incasso rata € 0,90 * 120 Tasso di mora 15% sullo scaduto (cond. Gen. Art. 5 - 6)
Come risulta dalla lista movimenti venivano rimborsate n. 23 rate del CP_2
finanziamento; successivamente venivano interrotti i pagamenti, tanto che in data
02.9.2013, a fronte di 7 rate scadute ed impagate, veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine. A tale data il mutuatario era debitore di euro 1.927,74 per 7 rate scadute ed euro 1.225,74 per capitale a scadere, oltre ad euro 87,87 per interessi di mora ed euro 1,00 per spese;
persistendo l'inadempimento anche dopo la dichiarata decadenza, maturavano ulteriori interessi di mora. A causa dell'inadempimento del mutuatario il credito veniva dapprima ceduto in favore di e poi da questa in CP_3
favore della Italo SPV, odierna opposta. Schematizzando il credito acquistato dalla Italo
SPV ed azionato è così composto: Rate scadute € 1225,74 (di cui euro 701,50 per interessi corr.) Capitale a scadere € 20.023,82 Interessi corr. € 701,50 Mora al 02/9/2013
€ 87,87 Spese € 1,00 Mora post dec.al 23/7/2015 € 6.188,55 Totale complessivo €
28.228,48
Destituita di fondamento sarebbe, secondo la resistente, la dedotta carenza di legittimazione attiva dell' odierna opposta, secondo cui non vi sarebbe prova della inclusione del credito azionato dall' Italo SPV nell'ambito dei passaggi di cessione.
In particolare,il contratto dedotto in causa, stipulato dall'opponente con CP_2
acquistava il numero di sofferenza ndg 0322005502; il numero di ndg costituisce un codice identificativo attribuito dagli Istituti finanziari alla posizione contrattuale e si mantiene nei vari passaggi di cessione;
La Santander Consumer Finanzia in data
24/07/2015, con contratto di cessione del credito, cedeva il credito vantato nei confronti del Sig. a In data 13/12/2016 trasferiva il Parte_1 CP_3 CP_3 CP_4
credito identificato con il numero ndg 0322005502 nei confronti di Italo SPV nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla G.U. n. 150 del pagina 3 di 6 22.12.2016. Entrambe le cessioni venivano portate a conoscenza del mutuatario ceduto con apposite lettere raccomandate. Con lettera nr. 20010510150161337, perfezionatasi per compiuta giacenza, comunicava l'intervenuta cessione del credito CP_3
identificandolo con: numero di contratto 6495737; codice ndg 03220_05502; importo;
società cedente Santander Consumer Bank. Con lettera raccomandata nr. 61694749601-
7, perfezionatasi il 21.4.2021, Italo SPV e comunicavano la cessione del CP_3
credito indicando: codice ndg 03220_05502; importo;
Originator Santander Consumer
Bank.
Il contratto di cessione del 24/7/2015 da Santander Consumer Bank a;
- CP_3
L'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 150 del 22.12.2016 relativo alla cessione da CP_3
a Italo SPV;
- Le lettere di cessione innanzi richiamate sono sufficienti a provare la
[...]
legittimazione attiva della società opposta e la regolare notifica ai debitori ceduti - nelle forme prescritte dalla legge - delle intervenute cessioni di credito.
Il credito è certo, liquido ed esigibile trova supporto in una specifica documentazione contrattuale e contabile essendo allegata la richiesta di finanziamento nella quale sono indicate tutte le condizioni economiche convenute tra le parti: la lista movimenti dell'Originator Santander che, rende chiari i criteri di composizione del credito e, dunque, le rata pagate, le rate scadute, gli interessi applicati sulle rate scadute e sul capitale a scadere, gli interessi di mora;
la certificazione del credito dà atto CP_3
dell'applicazione degli interessi moratori dalla data di decadenza dal beneficio del termine e sino alla prima cessione in favore della medesima CP_3
Altresì,la dedotta previsione di clausole vessatorie non merita accoglimento poiché il contratto di finanziamento risulta sottoscritto in ogni sua parte ed, in particolare, il mutuatario, all'atto della stipula, dichiarava di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali di contratto anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, con elencazione specifica soltanto di alcune clausole del finanziamento, tra cui la parte dedicata alla previsione ed applicazione degli interessi di mora e della penale di decadenza. Pertanto, il signor sottoscriveva la domanda Pt_1
pagina 4 di 6 di finanziamento accettando, tra l'altro, le conseguenze economiche e giuridiche legate all'omesso adempimento dei ratei mensili e, nello specifico, la clausola relativa all'applicazione degli interessi di mora ante e post decadenza
Il decreto ministeriale di riferimento, relativo ai finanziamenti personali erogati nel trimestre gennaio - marzo 2011, prevede un tasso soglia del 16,95% (TAEG 11,30% aumentato della metà) e prova che i tassi di interesse in questione sono al di sotto del limite soglia. Altrettanto non vi è usurarietà per gli interessi di mora.
Con ordinanza del 7 ottobre 2022, il giudice , rigettava la chiesta concessione di provvisoria esecuzione e concedeva i termini per l' istaurazione della Mediazione che veniva espletata con esito negativo . All' udienza del 18 settembre 2024 , la causa veniva trattenuta a sentenza previa concessione dei termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della decisione
L' opposizione è fondata in fatto e diritto e viene accolta per le seguenti ragioni
Ad avviso di questo Tribunale la documentazione in atti non consente di ritenere provata la legittimazione dell' opposta ,nei confronti del debitore in relazione al credito per cui è causa
Fondata è la dedotta carenza di legittimazione da parte della cessionaria la quale ha agito nell'asserita qualità di successore a titolo particolare del creditore originario in forza di un' operazione di cessione in blocco.
Non vi è prova dell'inclusione del credito oggetto della presente causa nell'operazione di cessione. Difetta la prova documentale della legittimazione sostanziale dell' opposta che attiene al diritto di azione spettante a chiunque faccia valere un diritto in giudizio assumendo di esserne titolare. Più precisamente, dai prodotti contratti di cessione , deve essere possibile individuare la categoria dei rapporti ceduti anche per macroaree;
invero,nella fattispecie, (cfr contr. Di del Controparte_5
pagina 5 di 6 quest' ultimi non sono stati prodotti ( cfr Allegato 1 Elenco crediti e valore Cluster dalla data di Cut- off e ss) . Pertanto , non è possibile fare dei riscontri e verificare che tra i crediti oggetto della cessione è incluso anche quello del monitorio opposto . Sul punto la giurisprudenza ha costantemente ritenuto ”La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (Cass. n. 24798/2020); ( principio già sancito dalla sentenza n. 2780/2019). Il mancato assolvimento dell'onere probatorio, sull' opposto specificatamente gravante, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio.
Ciò posto , in applicazione dei principi giurisprudenziali suindicati, non essendo fornita prova della legittimazione dell' opposta deve trovare accoglimento il gravame con revoca del monitorio de quo e assorbimento dell' ulteriori deduzioni nel merito
Le ragioni della decisione rendono opportuna la compensazione
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e per l' effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 225/2022
Compensa le spese di lite
Cosenza 24 gennaio 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 luglio 2015) si fa riferimento a degli elenchi che richiamano degli allegati ma