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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/09/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ER, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 312/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via R. Parte_1
Jemma, n. 313, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Gennaro Fiorillo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in ER, piazza San Francesco d'Assisi, n. 3; appellante
E
“ , con sede legale in Torino, piazza San Carlo, n. 156, Controparte_1 cod. fisc. e p. iva , in persona del procuratore speciale, avv. P.IVA_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Controparte_2 costituzione, dall'avv. Francesco Florimonte, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in ER, alla via San Benedetto, n. 26; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5487/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 5847/2023, resa dal Tribunale di ER … pubblicata in data 05.12.2023 e 1 notificata, ad istanza del procuratore della banca convenuta, in data 16.02.2024, per i motivi di cui al presente atto, e per l'effetto, in accoglimento della domanda spiegata, in primo grado, dalla sig.ra condannare (banca Parte_1 Controparte_1 incorporante il … al risarcimento del danno patito dalla sig.ra Controparte_3 [...] pari ad € 250.000,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Parte_1
Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) – “- in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, in quanto inammissibile ed infondata;
- nel merito, rigettare l'appello e, comunque, ogni domanda avversa, in quanto inammissibile, improcedibile, prescritta almeno in parte, infondata in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – della domanda attrice, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'appellante ex art. 1227 c.c. nella produzione del danno richiesto in risarcimento e, conseguentemente, escludere ovvero proporzionalmente ridurre la responsabilità della e l'importo dovuto in risarcimento;
- con vittoria di CP_4 spese, diritti ed onorari tutti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5487/2023, il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell' “ con atto Parte_1 Controparte_1 di citazione notificato l'11 febbraio 2020, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla per sentir condannare l' “ , già Pt_1 Controparte_1 [...]
, al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inosservanza dell'obbligo di CP_3 conservare e consegnare i contratti con i quali la defunta madre aveva Parte_2 acquistato i titoli amministrati il cui controvalore era confluito sul conto corrente cointestato con il padre e dalla conseguente impossibilità di verificare, a Controparte_5 tutela dei propri diritti ereditari, se, ed in quale misura, costui, dopo il decesso della coniuge, fosse legittimato a prelevare tale denaro;
2) condannava la alla Parte_1 refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Parte_1 notificato il 17 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di ER in violazione dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n.
385/1993, il non aveva mai riscontrato la richiesta formulata Controparte_3 dall'attrice sin dal 2011 per ottenere la documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti dalla sua dante causa, essendosi limitato, a distanza di sei danni, ad
2 ottemperare ad un ordine giudiziale di esibizione reso nell'ambito del processo di divisione della massa ereditaria della 2) il giudice di primo grado era incorso nella Pt_2 violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che l'attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni patiti a causa dell'inosservanza, da parte del , dell'obbligo di Controparte_3 consegna della documentazione bancaria riferibile alla defunta madre, mentre la pronuncia di rigetto della domanda era stata incentrata sull'asserita inesistenza della lesione dei suoi diritti ereditari;
3) il Tribunale di ER aveva erroneamente ritenuto che il
[...]
non avesse posto in essere alcuna condotta omissiva o lesiva dei diritti CP_3 dell'attrice, avendo l'istituto di credito consegnato al consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio divisionale soltanto la documentazione dell'ultimo decennio, laddove tale limite temporale riguardava, ai sensi dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n.
385/1993, singole operazioni, come un bonifico, ma non i contratti, gli estratti conto e i riassunti scalari;
4) la sentenza impugnata si poneva in contrasto con quella recante n.
1647/2023, con la quale il Tribunale di ER, in persona dello stesso magistrato, aveva rigettato l'opposizione spiegata dall' “ avverso l'ingiunzione di CP_1 Controparte_1 consegna della documentazione concernente i rapporti bancari intercorsi con la Pt_2 ritenendo la condotta dell'istituto bancario contraria ai principi di correttezza e buona fede;
5) i danni che il giudice di primo grado aveva escluso per la presunta inesistenza della compromissione dei diritti ereditari dell'attrice derivavano, in realtà, dall'incontestabile violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte del
, che aveva consegnato al consulente tecnico d'ufficio incaricato Controparte_3 nel giudizio divisionale documentazione parziale e a distanza di sei anni dalla richiesta formulata dall'avente causa della nel 2011; i danni dovevano essere risarciti nella Pt_2 misura dei vantaggi economici che sarebbero derivati dall'esecuzione del contratto secondo buona fede;
in ogni caso, era configurabile e risarcibile almeno il danno da perdita di chance; inoltre, avendo l'attrice chiesto, a titolo risarcitorio, la somma di euro
250.000.000 o quella maggiore o minore che il Tribunale di ER avrebbe ritenuto di giustizia, il giudice di primo grado era legittimato a liquidare i danni anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.; 6) infine, essendo emersa la responsabilità del per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede Controparte_3 nell'esecuzione del contratto, il giudice di prime cure avrebbe potuto almeno emanare una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, a norma dell'art. 278, c. 1, c.p.c..
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 18 luglio 2024, l'
[...]
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendo, in via principale, il suo Controparte_1
3 rigetto, con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado, e, in subordine, nell'ipotesi del suo accoglimento, anche parziale, l'applicazione dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. per il concorso colposo della nella produzione dei danni lamentati. Parte_1
La causa, nella quale, con ordinanza del 3/4 ottobre 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 22 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 20 giugno/6 luglio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene lamenta la violazione dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, occorre preliminarmente rilevare che la , con Parte_1 lettera raccomandata a.r. del 18 novembre 2011, chiedeva all'allora Controparte_3
, filiale di Battipaglia, di accedere “ai dati personali riguardanti la de cuius,
[...] comunque detenuti e conservati, senza esclusione di sorta, e non ancora comunicati relativi ad ogni rapporto contrattuale intercorso ancorché estinto, con particolare riguardo alle informazioni personali relative a eventuali contratti di conto corrente, di deposito, ecc., quali le informazioni contenute nei relativi estratti conto e le comunicazioni in forma intellegibile delle operazioni effettuate e delle movimentazioni bancarie”, evidenziando espressamente “che è diritto di ogni cittadino accedere, gratuitamente, ai dati personali contenuti nella documentazione bancaria e riguardanti i familiari deceduti” e che, al riguardo, il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 luglio
2008, aveva “fatto distinzione tra la normale procedura per l'accesso alla documentazione bancaria regolamentato dal Testo Unico Bancario (che consente al cliente di ottenere copia di atti interi e documenti bancari contenenti o meno dati personali), i cui costi sono a carico del richiedente, ed il caso specifico del diritto all'accesso ai dati personali del familiare defunto che deve essere invece gratuito”.
Pertanto, con la missiva del 18 novembre 2011, la non chiedeva al Parte_1 [...]
, come consentitole dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, di ottenere, CP_3
a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere dalla defunta madre negli ultimi dieci anni, ma formulava la diversa istanza prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 196/2003, attuale art. 15 del Regolamento UE/2016/679, per accedere ai dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti dalla con l'istituto di credito e Pt_2 riceverne comunicazione in forma intellegibile senza sostenere alcun esborso.
4 Ne deriva che la , avendo esercitato il diritto riconosciutole dall'art. 7 d.lgs. n. Parte_1
196/2003 e non quello di cui all'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e, dunque, chiesto di conoscere gratuitamente i dati dei rapporti bancari intestati alla de cuius e non di acquisire copia della documentazione dell'ultimo decennio a fronte del versamento dei relativi costi di riproduzione, non poteva giammai eccepire la violazione di quest'ultima disposizione normativa quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria sul presupposto che il , in riscontro alla missiva del 18 novembre 2011, si era Controparte_3 limitato a fornirle soltanto l'elenco dei contratti intercorsi con la madre.
Del resto, la , con ricorso del 13 giugno 2019, chiedeva al Tribunale di ER Parte_1
l'ingiunzione della consegna di “copia di tutti i contratti di acquisto dei titoli sottoscritti dalla sig.ra che sono confluiti sul conto corrente n. 25500015625286 e Parte_2 del contratto di amministrazione dei titoli sottoscritto dalla sig.ra nata ad [...]
Eboli il 23/10/1928 e decaduta ad Eboli il 13/02/2010” non in ragione dell'asserito inadempimento ascrivibile al a seguito della richiesta formulata Controparte_3 con la lettera raccomandata a.r. del 18 novembre 2011, all'esito della quale, come innanzi rilevato, le era stata comunicata l'esistenza di tali rapporti, ma a causa della circostanza che l'istituto di credito, cui, peraltro, l'attrice non aveva successivamente inoltrato ulteriori istanze, nel riscontrare l'ordine di esibizione emesso il 24 maggio 2017 in seno al giudizio di divisione dell'asse ereditario della madre, si era “limitato ad affermare che
i titoli si devono ritenere cointestati anche perché non aveva rinvenuto il contratto originario del deposito titoli né gli ordini di acquisto dei singoli titoli presenti nel deposito alla data del 31/12/2006 attuale limite temporale per la conservazione - decennale - dei documenti da parte della banca”, incentrando, dunque, la causa petendi della domanda monitoria non sulla violazione dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 che sarebbe stata perpetrata con riferimento alla predetta missiva, ma sul mancato o incompleto rilascio dei documenti negoziali indicati nel provvedimento reso ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
In sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dalla con la domanda Parte_1 introduttiva del giudizio e con il motivo di appello in esame, il Controparte_3 non era incorso in alcun inadempimento rispetto all'istanza del 18 novembre 2011, per essere tale richiesta sussumibile nel paradigma normativo dell'art. 7 d.lgs. n. 196/2003 e non dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, invocato, per la prima volta, soltanto con il ricorso per decreto ingiuntivo del 13 giugno 2019.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale la eccepisce la Parte_1 violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver chiesto il risarcimento dei danni patiti a causa
5 dell'inosservanza, da parte dell'istituto di credito, dell'obbligo di consegna della documentazione bancaria riferibile alla madre, mentre il giudice di primo grado aveva rigetto la domanda per la ritenuta inesistenza della lesione dei suoi diritti ereditari.
Ed invero, risulta oltremodo evidente che la ha chiesto il risarcimento dei danni Parte_1 derivanti dall'impossibilità di preservare il diritto di ottenere la quota dell'eredità della effettivamente dovutale e, in particolare, di contestare la legittimazione del padre a Pt_2 prelevare il denaro confluito sul conto corrente cointestato alla de cuius a causa della dedotta violazione dell'obbligo del di consegnarle i contratti di Controparte_3 acquisto dei titoli e quello del loro deposito amministrato, sicché il Tribunale di ER ha rigettato la domanda proprio in ragione dell'inesistenza della prospettata lesione della situazione giuridica soggettiva che ne aveva determinato la proposizione, senza incorrere in alcuna violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c..
Come emerge per tabulas, la , con l'atto introduttivo del giudizio, assumeva Parte_1 testualmente che, “a causa dell'inadempimento della banca, ha subito un notevole danno poiché in assenza di idonea documentazione ed in particolare dei contratti di acquisto dei singoli titoli non ha potuto contestare la legittimazione del cointestatario del conto corrente, sul quale erano confluiti i titoli, a prelevare il denaro”, e che, dunque, non aveva
“potuto dimostrare la titolarità esclusiva dei titoli acquistati dalla de cuius nel corso del rapporto e la sua consequenziale titolarità, nella misura di 1/3, della parte di denaro prelevata dal sig. ”, proponendo la domanda al precipuo fine di conseguire il Parte_1 risarcimento dei pregiudizi patiti per non aver potuto far valere pienamente i propri diritti sulla massa ereditaria della Pt_2
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale la sostiene che il Parte_1
ha leso la sua sfera giuridica, per avere consegnato al consulente Controparte_3 tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria della madre soltanto la documentazione dell'ultimo decennio, laddove tale limite temporale riguardava, ai sensi dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, singole operazioni, ma non i contratti, gli estratti conto e i riassunti scalari.
In realtà, il , che, in data 23 febbraio 2017, aveva già trasmesso Controparte_3 al consulente tecnico d'ufficio gli estratti del conto corrente n. 00572025500015625286 e del rapporto di deposito amministrato di titoli n. 005729000000003288711 per il periodo temporale compreso tra il mese di febbraio 2010 e il 31 dicembre 2016, nell'ottemperare all'ordinanza con la quale il Tribunale di ER, in data 24 maggio 2017, aveva disposto,
a norma dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei “contratti di acquisto e del contratto di
6 amministrazione di titoli che, una volta liquidati sono confluiti sul conto corrente n.
00572025500015625286 – n. deposito 005729000000003288711 cointestato a
[...]
e , inoltrava all'ausiliario, con posta elettronica dell'1 dicembre Pt_2 Controparte_5
2017, “la copia del deposito titoli n.302551562.83 (divenuto n.3288711 dopo il
30/06/2008 per effetto delle procedure di fusione tra e CP_6 Controparte_7
, intestato a: , al 19/05/2008 (aggiornamento con
[...] Parte_3 ristampa del contratto originario, reso necessario a quella data dall'adeguamento alla normativa Mifid)”, precisando che “la stesura iniziale del contratto medesimo, risalente al 18/11/1981, non è stata invece rinvenuta”, che “non sono stati rinvenuti nemmeno gli ordini di acquisto dei titoli già presenti in deposito alla data del 31/12/2006 (attuale limite temporale per la conservazione -decennale - dei documenti da parte della banca)” e che
“l'unico acquisto effettuato successivamente a quella data è una sottoscrizione di obbligazioni risalente al 27/04/2009, per la quale non essendo stato rinvenuto il documento originale, alleghiamo nota di eseguito”.
Pertanto, il , nei limiti del decennio previsto dall'art. 119, comma Controparte_3
4, d.lgs. n. 385/1993, consegnava l'intera documentazione di cui disponeva, ivi compreso il contratto di deposito titoli n. 005729000000003288711 nella versione aggiornata alla direttiva 2004/39/CE (“Mifid”), producendo, quanto all'unico ordine di acquisto di titoli posto in essere nell'ambito di tale periodo temporale, id est quello del 27 aprile 2009, in mancanza del suo rinvenimento, l'attestazione dell'intervenuta esecuzione, sicché non è configurabile l'eccepita violazione normativa.
Né la può fondatamente asserire che, in relazione ai contratti di acquisto dei Parte_1 titoli amministrati, l'obbligo di conservazione si estendeva oltre il decennio antecedente all'ordine di esibizione, trattandosi non di rapporti negoziali di durata, ma di operazioni esauritesi nel momento stesso del loro compimento, che, di conseguenza, costituiva il dies
a quo del decorso del termine previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e, quindi,
l'inizio del perimetro temporale nel quale il “ era tenuto a Controparte_3 garantirne la custodia e a fornirne copia.
Parimenti, non può revocarsi in dubbio che, anche in relazione agli estratti conto e ai riassunti scalari, l'obbligo di custodia del era circoscritto agli Controparte_3 ultimi dieci anni precedenti all'ordine di esibizione, operando, al di fuori di tale limite temporale, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (cfr., ex ceteris, Cass. ord.
29 novembre 2022, n. 35039; Cass. ord. 22 maggio 2024, n. 18227).
7 Infondato è il quarto motivo di gravame, con il quale la assume che la sentenza Parte_1 impugnata si pone in contrasto con quella recante n. 1647/2023, con la quale il Tribunale di ER, in persona dello stesso magistrato, aveva rigettato l'opposizione spiegata dall'
“ avverso l'ingiunzione di consegna della documentazione Controparte_1 concernente i rapporti bancari intercorsi con la Pt_2
Ed infatti, il giudizio conclusosi in primo grado con la sentenza n. 1647/2023, appellata dall' “ dinnanzi a questa Corte, aveva ad oggetto l'accertamento Controparte_1 del diritto della di ottenere la documentazione di cui all'art. 119, comma 4, Parte_1
d.lgs. n. 385/1993, laddove il giudizio definito con la sentenza impugnata mediante il gravame in esame veniva introdotto dall'avente causa della per sentir condannare Pt_2
l'istituto di credito al risarcimento dei danni che le sarebbero derivati dall'inosservanza della predetta disposizione normativa, sicché l'oggettiva diversità del thema decidendum delle due controversie ne giustificava i differenti esiti.
Ne deriva che la sentenza n. 1647/2023, con la quale era stata ritenuta meritevole di accoglimento la domanda spiegata in via monitoria dalla per conseguire la Parte_1 documentazione bancaria di cui necessitava, non vincolava il Tribunale di ER nella valutazione dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi che l'istituto di credito le avrebbe arrecato in ragione della sua mancata o incompleta consegna e, dunque, della fondatezza della pretesa risarcitoria successivamente azionata.
Destituito di fondamento, infine, è il motivo di gravame con il quale la censura Parte_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di ER ha escluso l'esistenza dei danni oggetto della domanda risarcitoria.
Ed invero, come innanzi osservato, non avendo il violato l'art. Controparte_3
119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e i connessi principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto né con riferimento alla lettera raccomandata a.r. del 18 novembre 2011, né in relazione alla richieste documentali avanzate dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di divisione dell'eredità della né con riguardo Pt_2 all'ordine di esibizione emesso il 24 maggio 2017 e non essendosi, di conseguenza, reso responsabile dell'inadempimento contestato dalla , nessun danno suscettibile di Parte_1 risarcimento risulta configurabile.
In ogni caso, anche a voler astrattamente ritenere che il sia CP_3 Controparte_3 incorso nella violazione dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 o degli artt. 1175 e
1375 cod. civ., la non ha comunque sofferto pregiudizi a causa ed in Parte_1 conseguenza di tale inosservanza normativa.
8 In effetti, avendo la dedotto, a fondamento della domanda risarcitoria, che la Parte_1 mancata consegna, da parte dell'istituto di credito, dei contratti di acquisto dei titoli amministrati le aveva precluso la possibilità di contestare la legittimazione del padre a prelevarne il controvalore dal conto corrente cointestato con la madre e, in particolare, di dimostrarne l'esclusiva appartenenza alla de cuius, per avere i coniugi, con atto notarile del 9 ottobre 2003, mutato il regime patrimoniale della comunione dei beni in quello della separazione, nessun danno può essere ravvisabile in relazione alle operazioni di investimento compiute fino a tale data, proprio in ragione del diritto di comproprietà vantato ex lege dal genitore superstite.
Alteris verbis, quand'anche la avesse comprovato che i contratti di acquisto dei Parte_1 titoli amministrati erano stati stipulati soltanto dalla madre, tale circostanza, almeno per quelli antecedenti al 9 ottobre 2003, non le avrebbe in ogni caso consentito di eccepire l'insussistenza del diritto del padre di riscuotere e trattenere, per la quota della metà, le somme affluite sul conto corrente cointestato e, di conseguenza, di limitarne la misura della partecipazione alla divisione della massa ereditaria della Pt_2
Nel periodo temporale successivo al 9 ottobre 2003, nel quale il regime patrimoniale dei coniugi fu quello della separazione dei beni, venne eseguita un'unica Parte_4 operazione, vale a dire l'acquisto di obbligazioni in data 27 aprile 2009, sicché
l'appellante, a tutto concedere, avrebbe potuto dimostrare che soltanto tali titoli erano appartenuti in via esclusiva alla de cuius.
Tuttavia, come precisato dal “ con nota del 5 maggio 2017, con la Controparte_3 quale, mediante posta elettronica, rendeva i chiarimenti chiesti dal consulente tecnico d'ufficio, pur potendo in un deposito cointestato essere compresi anche titoli nominativi,
“nel caso dei sigg. , si trattava di BTP e Obbligazioni B. Intesa - Intesa Parte_4
Sanpaolo, che si considerano al 'portatore', assumendo l'intestazione del deposito che li contiene: quindi, nella fattispecie, erano certamente titoli cointestati”, con la conseguenza che l'appellante, neppure con riguardo all'operazione di investimento del 27 aprile 2009, aveva la concreta possibilità di contestare il diritto del padre di prelevare, per quanto di ragione, le somme affluite sul conto corrente n. 00572025500015625286.
In definitiva, benché l'inesistenza della responsabilità ascritta al Controparte_3
e, quindi, della violazione dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 assuma dirimente rilevanza ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, in ogni caso, la non ha Parte_1 patito alcun danno per effetto della mancanza della disponibilità dei singoli contratti di acquisto dei titoli amministrati, per non essere nelle condizioni di contrastare
9 fondatamente il diritto del padre di riscuoterne il controvalore nella misura dovutagli, sicché la sentenza di primo grado risulta meritevole di conferma.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come Parte_1 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, per essere stata l'azionata pretesa risarcitoria quantificata solo in via indicativa, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' “ , in Controparte_1 complessivi euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ER, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 5487/2023 del Tribunale di ER con atto di Parte_1 citazione notificato il 17 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell' “ , Parte_1 Controparte_1 delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ER, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 312/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via R. Parte_1
Jemma, n. 313, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Gennaro Fiorillo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in ER, piazza San Francesco d'Assisi, n. 3; appellante
E
“ , con sede legale in Torino, piazza San Carlo, n. 156, Controparte_1 cod. fisc. e p. iva , in persona del procuratore speciale, avv. P.IVA_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Controparte_2 costituzione, dall'avv. Francesco Florimonte, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in ER, alla via San Benedetto, n. 26; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5487/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 5847/2023, resa dal Tribunale di ER … pubblicata in data 05.12.2023 e 1 notificata, ad istanza del procuratore della banca convenuta, in data 16.02.2024, per i motivi di cui al presente atto, e per l'effetto, in accoglimento della domanda spiegata, in primo grado, dalla sig.ra condannare (banca Parte_1 Controparte_1 incorporante il … al risarcimento del danno patito dalla sig.ra Controparte_3 [...] pari ad € 250.000,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Parte_1
Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) – “- in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, in quanto inammissibile ed infondata;
- nel merito, rigettare l'appello e, comunque, ogni domanda avversa, in quanto inammissibile, improcedibile, prescritta almeno in parte, infondata in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – della domanda attrice, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'appellante ex art. 1227 c.c. nella produzione del danno richiesto in risarcimento e, conseguentemente, escludere ovvero proporzionalmente ridurre la responsabilità della e l'importo dovuto in risarcimento;
- con vittoria di CP_4 spese, diritti ed onorari tutti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5487/2023, il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell' “ con atto Parte_1 Controparte_1 di citazione notificato l'11 febbraio 2020, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla per sentir condannare l' “ , già Pt_1 Controparte_1 [...]
, al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inosservanza dell'obbligo di CP_3 conservare e consegnare i contratti con i quali la defunta madre aveva Parte_2 acquistato i titoli amministrati il cui controvalore era confluito sul conto corrente cointestato con il padre e dalla conseguente impossibilità di verificare, a Controparte_5 tutela dei propri diritti ereditari, se, ed in quale misura, costui, dopo il decesso della coniuge, fosse legittimato a prelevare tale denaro;
2) condannava la alla Parte_1 refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Parte_1 notificato il 17 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di ER in violazione dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n.
385/1993, il non aveva mai riscontrato la richiesta formulata Controparte_3 dall'attrice sin dal 2011 per ottenere la documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti dalla sua dante causa, essendosi limitato, a distanza di sei danni, ad
2 ottemperare ad un ordine giudiziale di esibizione reso nell'ambito del processo di divisione della massa ereditaria della 2) il giudice di primo grado era incorso nella Pt_2 violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che l'attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni patiti a causa dell'inosservanza, da parte del , dell'obbligo di Controparte_3 consegna della documentazione bancaria riferibile alla defunta madre, mentre la pronuncia di rigetto della domanda era stata incentrata sull'asserita inesistenza della lesione dei suoi diritti ereditari;
3) il Tribunale di ER aveva erroneamente ritenuto che il
[...]
non avesse posto in essere alcuna condotta omissiva o lesiva dei diritti CP_3 dell'attrice, avendo l'istituto di credito consegnato al consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio divisionale soltanto la documentazione dell'ultimo decennio, laddove tale limite temporale riguardava, ai sensi dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n.
385/1993, singole operazioni, come un bonifico, ma non i contratti, gli estratti conto e i riassunti scalari;
4) la sentenza impugnata si poneva in contrasto con quella recante n.
1647/2023, con la quale il Tribunale di ER, in persona dello stesso magistrato, aveva rigettato l'opposizione spiegata dall' “ avverso l'ingiunzione di CP_1 Controparte_1 consegna della documentazione concernente i rapporti bancari intercorsi con la Pt_2 ritenendo la condotta dell'istituto bancario contraria ai principi di correttezza e buona fede;
5) i danni che il giudice di primo grado aveva escluso per la presunta inesistenza della compromissione dei diritti ereditari dell'attrice derivavano, in realtà, dall'incontestabile violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte del
, che aveva consegnato al consulente tecnico d'ufficio incaricato Controparte_3 nel giudizio divisionale documentazione parziale e a distanza di sei anni dalla richiesta formulata dall'avente causa della nel 2011; i danni dovevano essere risarciti nella Pt_2 misura dei vantaggi economici che sarebbero derivati dall'esecuzione del contratto secondo buona fede;
in ogni caso, era configurabile e risarcibile almeno il danno da perdita di chance; inoltre, avendo l'attrice chiesto, a titolo risarcitorio, la somma di euro
250.000.000 o quella maggiore o minore che il Tribunale di ER avrebbe ritenuto di giustizia, il giudice di primo grado era legittimato a liquidare i danni anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.; 6) infine, essendo emersa la responsabilità del per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede Controparte_3 nell'esecuzione del contratto, il giudice di prime cure avrebbe potuto almeno emanare una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, a norma dell'art. 278, c. 1, c.p.c..
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 18 luglio 2024, l'
[...]
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendo, in via principale, il suo Controparte_1
3 rigetto, con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado, e, in subordine, nell'ipotesi del suo accoglimento, anche parziale, l'applicazione dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. per il concorso colposo della nella produzione dei danni lamentati. Parte_1
La causa, nella quale, con ordinanza del 3/4 ottobre 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 22 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 20 giugno/6 luglio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene lamenta la violazione dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, occorre preliminarmente rilevare che la , con Parte_1 lettera raccomandata a.r. del 18 novembre 2011, chiedeva all'allora Controparte_3
, filiale di Battipaglia, di accedere “ai dati personali riguardanti la de cuius,
[...] comunque detenuti e conservati, senza esclusione di sorta, e non ancora comunicati relativi ad ogni rapporto contrattuale intercorso ancorché estinto, con particolare riguardo alle informazioni personali relative a eventuali contratti di conto corrente, di deposito, ecc., quali le informazioni contenute nei relativi estratti conto e le comunicazioni in forma intellegibile delle operazioni effettuate e delle movimentazioni bancarie”, evidenziando espressamente “che è diritto di ogni cittadino accedere, gratuitamente, ai dati personali contenuti nella documentazione bancaria e riguardanti i familiari deceduti” e che, al riguardo, il Garante della Privacy, con provvedimento del 17 luglio
2008, aveva “fatto distinzione tra la normale procedura per l'accesso alla documentazione bancaria regolamentato dal Testo Unico Bancario (che consente al cliente di ottenere copia di atti interi e documenti bancari contenenti o meno dati personali), i cui costi sono a carico del richiedente, ed il caso specifico del diritto all'accesso ai dati personali del familiare defunto che deve essere invece gratuito”.
Pertanto, con la missiva del 18 novembre 2011, la non chiedeva al Parte_1 [...]
, come consentitole dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, di ottenere, CP_3
a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere dalla defunta madre negli ultimi dieci anni, ma formulava la diversa istanza prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 196/2003, attuale art. 15 del Regolamento UE/2016/679, per accedere ai dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti dalla con l'istituto di credito e Pt_2 riceverne comunicazione in forma intellegibile senza sostenere alcun esborso.
4 Ne deriva che la , avendo esercitato il diritto riconosciutole dall'art. 7 d.lgs. n. Parte_1
196/2003 e non quello di cui all'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e, dunque, chiesto di conoscere gratuitamente i dati dei rapporti bancari intestati alla de cuius e non di acquisire copia della documentazione dell'ultimo decennio a fronte del versamento dei relativi costi di riproduzione, non poteva giammai eccepire la violazione di quest'ultima disposizione normativa quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria sul presupposto che il , in riscontro alla missiva del 18 novembre 2011, si era Controparte_3 limitato a fornirle soltanto l'elenco dei contratti intercorsi con la madre.
Del resto, la , con ricorso del 13 giugno 2019, chiedeva al Tribunale di ER Parte_1
l'ingiunzione della consegna di “copia di tutti i contratti di acquisto dei titoli sottoscritti dalla sig.ra che sono confluiti sul conto corrente n. 25500015625286 e Parte_2 del contratto di amministrazione dei titoli sottoscritto dalla sig.ra nata ad [...]
Eboli il 23/10/1928 e decaduta ad Eboli il 13/02/2010” non in ragione dell'asserito inadempimento ascrivibile al a seguito della richiesta formulata Controparte_3 con la lettera raccomandata a.r. del 18 novembre 2011, all'esito della quale, come innanzi rilevato, le era stata comunicata l'esistenza di tali rapporti, ma a causa della circostanza che l'istituto di credito, cui, peraltro, l'attrice non aveva successivamente inoltrato ulteriori istanze, nel riscontrare l'ordine di esibizione emesso il 24 maggio 2017 in seno al giudizio di divisione dell'asse ereditario della madre, si era “limitato ad affermare che
i titoli si devono ritenere cointestati anche perché non aveva rinvenuto il contratto originario del deposito titoli né gli ordini di acquisto dei singoli titoli presenti nel deposito alla data del 31/12/2006 attuale limite temporale per la conservazione - decennale - dei documenti da parte della banca”, incentrando, dunque, la causa petendi della domanda monitoria non sulla violazione dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 che sarebbe stata perpetrata con riferimento alla predetta missiva, ma sul mancato o incompleto rilascio dei documenti negoziali indicati nel provvedimento reso ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
In sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dalla con la domanda Parte_1 introduttiva del giudizio e con il motivo di appello in esame, il Controparte_3 non era incorso in alcun inadempimento rispetto all'istanza del 18 novembre 2011, per essere tale richiesta sussumibile nel paradigma normativo dell'art. 7 d.lgs. n. 196/2003 e non dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, invocato, per la prima volta, soltanto con il ricorso per decreto ingiuntivo del 13 giugno 2019.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale la eccepisce la Parte_1 violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver chiesto il risarcimento dei danni patiti a causa
5 dell'inosservanza, da parte dell'istituto di credito, dell'obbligo di consegna della documentazione bancaria riferibile alla madre, mentre il giudice di primo grado aveva rigetto la domanda per la ritenuta inesistenza della lesione dei suoi diritti ereditari.
Ed invero, risulta oltremodo evidente che la ha chiesto il risarcimento dei danni Parte_1 derivanti dall'impossibilità di preservare il diritto di ottenere la quota dell'eredità della effettivamente dovutale e, in particolare, di contestare la legittimazione del padre a Pt_2 prelevare il denaro confluito sul conto corrente cointestato alla de cuius a causa della dedotta violazione dell'obbligo del di consegnarle i contratti di Controparte_3 acquisto dei titoli e quello del loro deposito amministrato, sicché il Tribunale di ER ha rigettato la domanda proprio in ragione dell'inesistenza della prospettata lesione della situazione giuridica soggettiva che ne aveva determinato la proposizione, senza incorrere in alcuna violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c..
Come emerge per tabulas, la , con l'atto introduttivo del giudizio, assumeva Parte_1 testualmente che, “a causa dell'inadempimento della banca, ha subito un notevole danno poiché in assenza di idonea documentazione ed in particolare dei contratti di acquisto dei singoli titoli non ha potuto contestare la legittimazione del cointestatario del conto corrente, sul quale erano confluiti i titoli, a prelevare il denaro”, e che, dunque, non aveva
“potuto dimostrare la titolarità esclusiva dei titoli acquistati dalla de cuius nel corso del rapporto e la sua consequenziale titolarità, nella misura di 1/3, della parte di denaro prelevata dal sig. ”, proponendo la domanda al precipuo fine di conseguire il Parte_1 risarcimento dei pregiudizi patiti per non aver potuto far valere pienamente i propri diritti sulla massa ereditaria della Pt_2
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale la sostiene che il Parte_1
ha leso la sua sfera giuridica, per avere consegnato al consulente Controparte_3 tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria della madre soltanto la documentazione dell'ultimo decennio, laddove tale limite temporale riguardava, ai sensi dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, singole operazioni, ma non i contratti, gli estratti conto e i riassunti scalari.
In realtà, il , che, in data 23 febbraio 2017, aveva già trasmesso Controparte_3 al consulente tecnico d'ufficio gli estratti del conto corrente n. 00572025500015625286 e del rapporto di deposito amministrato di titoli n. 005729000000003288711 per il periodo temporale compreso tra il mese di febbraio 2010 e il 31 dicembre 2016, nell'ottemperare all'ordinanza con la quale il Tribunale di ER, in data 24 maggio 2017, aveva disposto,
a norma dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei “contratti di acquisto e del contratto di
6 amministrazione di titoli che, una volta liquidati sono confluiti sul conto corrente n.
00572025500015625286 – n. deposito 005729000000003288711 cointestato a
[...]
e , inoltrava all'ausiliario, con posta elettronica dell'1 dicembre Pt_2 Controparte_5
2017, “la copia del deposito titoli n.302551562.83 (divenuto n.3288711 dopo il
30/06/2008 per effetto delle procedure di fusione tra e CP_6 Controparte_7
, intestato a: , al 19/05/2008 (aggiornamento con
[...] Parte_3 ristampa del contratto originario, reso necessario a quella data dall'adeguamento alla normativa Mifid)”, precisando che “la stesura iniziale del contratto medesimo, risalente al 18/11/1981, non è stata invece rinvenuta”, che “non sono stati rinvenuti nemmeno gli ordini di acquisto dei titoli già presenti in deposito alla data del 31/12/2006 (attuale limite temporale per la conservazione -decennale - dei documenti da parte della banca)” e che
“l'unico acquisto effettuato successivamente a quella data è una sottoscrizione di obbligazioni risalente al 27/04/2009, per la quale non essendo stato rinvenuto il documento originale, alleghiamo nota di eseguito”.
Pertanto, il , nei limiti del decennio previsto dall'art. 119, comma Controparte_3
4, d.lgs. n. 385/1993, consegnava l'intera documentazione di cui disponeva, ivi compreso il contratto di deposito titoli n. 005729000000003288711 nella versione aggiornata alla direttiva 2004/39/CE (“Mifid”), producendo, quanto all'unico ordine di acquisto di titoli posto in essere nell'ambito di tale periodo temporale, id est quello del 27 aprile 2009, in mancanza del suo rinvenimento, l'attestazione dell'intervenuta esecuzione, sicché non è configurabile l'eccepita violazione normativa.
Né la può fondatamente asserire che, in relazione ai contratti di acquisto dei Parte_1 titoli amministrati, l'obbligo di conservazione si estendeva oltre il decennio antecedente all'ordine di esibizione, trattandosi non di rapporti negoziali di durata, ma di operazioni esauritesi nel momento stesso del loro compimento, che, di conseguenza, costituiva il dies
a quo del decorso del termine previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e, quindi,
l'inizio del perimetro temporale nel quale il “ era tenuto a Controparte_3 garantirne la custodia e a fornirne copia.
Parimenti, non può revocarsi in dubbio che, anche in relazione agli estratti conto e ai riassunti scalari, l'obbligo di custodia del era circoscritto agli Controparte_3 ultimi dieci anni precedenti all'ordine di esibizione, operando, al di fuori di tale limite temporale, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (cfr., ex ceteris, Cass. ord.
29 novembre 2022, n. 35039; Cass. ord. 22 maggio 2024, n. 18227).
7 Infondato è il quarto motivo di gravame, con il quale la assume che la sentenza Parte_1 impugnata si pone in contrasto con quella recante n. 1647/2023, con la quale il Tribunale di ER, in persona dello stesso magistrato, aveva rigettato l'opposizione spiegata dall'
“ avverso l'ingiunzione di consegna della documentazione Controparte_1 concernente i rapporti bancari intercorsi con la Pt_2
Ed infatti, il giudizio conclusosi in primo grado con la sentenza n. 1647/2023, appellata dall' “ dinnanzi a questa Corte, aveva ad oggetto l'accertamento Controparte_1 del diritto della di ottenere la documentazione di cui all'art. 119, comma 4, Parte_1
d.lgs. n. 385/1993, laddove il giudizio definito con la sentenza impugnata mediante il gravame in esame veniva introdotto dall'avente causa della per sentir condannare Pt_2
l'istituto di credito al risarcimento dei danni che le sarebbero derivati dall'inosservanza della predetta disposizione normativa, sicché l'oggettiva diversità del thema decidendum delle due controversie ne giustificava i differenti esiti.
Ne deriva che la sentenza n. 1647/2023, con la quale era stata ritenuta meritevole di accoglimento la domanda spiegata in via monitoria dalla per conseguire la Parte_1 documentazione bancaria di cui necessitava, non vincolava il Tribunale di ER nella valutazione dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi che l'istituto di credito le avrebbe arrecato in ragione della sua mancata o incompleta consegna e, dunque, della fondatezza della pretesa risarcitoria successivamente azionata.
Destituito di fondamento, infine, è il motivo di gravame con il quale la censura Parte_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di ER ha escluso l'esistenza dei danni oggetto della domanda risarcitoria.
Ed invero, come innanzi osservato, non avendo il violato l'art. Controparte_3
119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e i connessi principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto né con riferimento alla lettera raccomandata a.r. del 18 novembre 2011, né in relazione alla richieste documentali avanzate dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di divisione dell'eredità della né con riguardo Pt_2 all'ordine di esibizione emesso il 24 maggio 2017 e non essendosi, di conseguenza, reso responsabile dell'inadempimento contestato dalla , nessun danno suscettibile di Parte_1 risarcimento risulta configurabile.
In ogni caso, anche a voler astrattamente ritenere che il sia CP_3 Controparte_3 incorso nella violazione dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 o degli artt. 1175 e
1375 cod. civ., la non ha comunque sofferto pregiudizi a causa ed in Parte_1 conseguenza di tale inosservanza normativa.
8 In effetti, avendo la dedotto, a fondamento della domanda risarcitoria, che la Parte_1 mancata consegna, da parte dell'istituto di credito, dei contratti di acquisto dei titoli amministrati le aveva precluso la possibilità di contestare la legittimazione del padre a prelevarne il controvalore dal conto corrente cointestato con la madre e, in particolare, di dimostrarne l'esclusiva appartenenza alla de cuius, per avere i coniugi, con atto notarile del 9 ottobre 2003, mutato il regime patrimoniale della comunione dei beni in quello della separazione, nessun danno può essere ravvisabile in relazione alle operazioni di investimento compiute fino a tale data, proprio in ragione del diritto di comproprietà vantato ex lege dal genitore superstite.
Alteris verbis, quand'anche la avesse comprovato che i contratti di acquisto dei Parte_1 titoli amministrati erano stati stipulati soltanto dalla madre, tale circostanza, almeno per quelli antecedenti al 9 ottobre 2003, non le avrebbe in ogni caso consentito di eccepire l'insussistenza del diritto del padre di riscuotere e trattenere, per la quota della metà, le somme affluite sul conto corrente cointestato e, di conseguenza, di limitarne la misura della partecipazione alla divisione della massa ereditaria della Pt_2
Nel periodo temporale successivo al 9 ottobre 2003, nel quale il regime patrimoniale dei coniugi fu quello della separazione dei beni, venne eseguita un'unica Parte_4 operazione, vale a dire l'acquisto di obbligazioni in data 27 aprile 2009, sicché
l'appellante, a tutto concedere, avrebbe potuto dimostrare che soltanto tali titoli erano appartenuti in via esclusiva alla de cuius.
Tuttavia, come precisato dal “ con nota del 5 maggio 2017, con la Controparte_3 quale, mediante posta elettronica, rendeva i chiarimenti chiesti dal consulente tecnico d'ufficio, pur potendo in un deposito cointestato essere compresi anche titoli nominativi,
“nel caso dei sigg. , si trattava di BTP e Obbligazioni B. Intesa - Intesa Parte_4
Sanpaolo, che si considerano al 'portatore', assumendo l'intestazione del deposito che li contiene: quindi, nella fattispecie, erano certamente titoli cointestati”, con la conseguenza che l'appellante, neppure con riguardo all'operazione di investimento del 27 aprile 2009, aveva la concreta possibilità di contestare il diritto del padre di prelevare, per quanto di ragione, le somme affluite sul conto corrente n. 00572025500015625286.
In definitiva, benché l'inesistenza della responsabilità ascritta al Controparte_3
e, quindi, della violazione dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 assuma dirimente rilevanza ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, in ogni caso, la non ha Parte_1 patito alcun danno per effetto della mancanza della disponibilità dei singoli contratti di acquisto dei titoli amministrati, per non essere nelle condizioni di contrastare
9 fondatamente il diritto del padre di riscuoterne il controvalore nella misura dovutagli, sicché la sentenza di primo grado risulta meritevole di conferma.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come Parte_1 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, per essere stata l'azionata pretesa risarcitoria quantificata solo in via indicativa, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' “ , in Controparte_1 complessivi euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ER, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 5487/2023 del Tribunale di ER con atto di Parte_1 citazione notificato il 17 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell' “ , Parte_1 Controparte_1 delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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