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Decreto 15 marzo 2025
Decreto 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, decreto 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2489/2024
Tribunale Ordinario di Alessandria
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Nel procedimento avente n. r.g. 2489/2024
Tra con l'Avv. Durzu Raffaella Maria Parte_1
ricorrente
E
con l'Avv. Cascardo Massimo CP_1
chiamata
Il Giudice
A scioglimento della riserva precedentemente assunta;
rilevato che all'udienza del 12.3.2025 il legale di parte ricorrente, munito di apposita procura, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e l'Avv. Cascardo per munito di apposita CP_1 procura, ha accettato la rinuncia, insistendo sulla refusione delle spese di lite;
ritenuto che
alla luce della rinuncia agli atti di cui sopra il giudizio debba essere dichiarato estinto;
ritenuto inoltre che nulla possa essere disposto sulle spese “di lite”, attesa la natura del procedimento ex artt. 481 cc e 749 cpc di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio (si veda Cassazione civile sez. II, 09/08/2022, n.24484 - con sottolineatura della scrivente - secondo la quale: “In tema di accettazione dell'eredità, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso il provvedimento reso ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. - con il quale, a seguito della fissazione del termine, si è dichiarata la decadenza del chiamato ad accettare l'eredità - non è ricorribile per cassazione in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, definisce un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c.”); rilevato invero che non risulta applicabile il principio di soccombenza non potendosi individuare una parte soccombente e che non risulta neanche necessaria la costituzione mediante difensore nel presente procedimento del chiamato per rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità oggetto della domanda;
ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, che nulla possa essere disposto sulle spese del presente procedimento;
pqm
dichiara l'estinzione del presente procedimento.
pagina1 di 2 Si comunichi. 15/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Margherita Pastorino
pagina2 di 2
Tribunale Ordinario di Alessandria
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Nel procedimento avente n. r.g. 2489/2024
Tra con l'Avv. Durzu Raffaella Maria Parte_1
ricorrente
E
con l'Avv. Cascardo Massimo CP_1
chiamata
Il Giudice
A scioglimento della riserva precedentemente assunta;
rilevato che all'udienza del 12.3.2025 il legale di parte ricorrente, munito di apposita procura, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e l'Avv. Cascardo per munito di apposita CP_1 procura, ha accettato la rinuncia, insistendo sulla refusione delle spese di lite;
ritenuto che
alla luce della rinuncia agli atti di cui sopra il giudizio debba essere dichiarato estinto;
ritenuto inoltre che nulla possa essere disposto sulle spese “di lite”, attesa la natura del procedimento ex artt. 481 cc e 749 cpc di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio (si veda Cassazione civile sez. II, 09/08/2022, n.24484 - con sottolineatura della scrivente - secondo la quale: “In tema di accettazione dell'eredità, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso il provvedimento reso ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. - con il quale, a seguito della fissazione del termine, si è dichiarata la decadenza del chiamato ad accettare l'eredità - non è ricorribile per cassazione in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, definisce un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c.”); rilevato invero che non risulta applicabile il principio di soccombenza non potendosi individuare una parte soccombente e che non risulta neanche necessaria la costituzione mediante difensore nel presente procedimento del chiamato per rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità oggetto della domanda;
ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, che nulla possa essere disposto sulle spese del presente procedimento;
pqm
dichiara l'estinzione del presente procedimento.
pagina1 di 2 Si comunichi. 15/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Margherita Pastorino
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