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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/12/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10070/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10070/2025 promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato il 16.9.2025
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Sara Anziutti, giusta procura allegata al ricorso e
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. dom. Iacopo Cimenti, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le seguenti: CONCLUSIONI DELLE PARTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, sentite eventualmente le parti e verificate le condizioni di legge, disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minore secondo la volontà congiunta dei ricorrenti nelle modalità di seguito indicate:
1. il figlio minorenne verrà affidato in maniera condivisa ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2. il padre terrà presso di sé a weekend alternati, dal sabato mattina Per_1
(orientativamente alle ore 9) al lunedì mattina (riaccompagnandolo a scuola/attività o casa materna entro le ore 9), oltre ad un pernotto infrasettimanale (due quando il padre non lo terrà il week end successivo)
a scelta del padre, da comunicare alla madre alla fine di ogni mese per il mese successivo. trascorrerà inoltre 15 giorni, anche non Per_1
consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze estive da concordarsi ogni anno entro la fine del mese di maggio. I genitori concordano altresì che potrà trascorrere, previa disponibilità dei nonni paterni e Per_1
sentita la volontà del minore, 30 giorni consecutivi durante le vacanze estive presso gli stessi, con impegno del padre o dei nonni al trasporto/prelievo del minore. Quando si troverà presso i nonni Per_1
o comunque lontano dalla propria residenza, il padre o chi lo avrà in custodia (nonni) avrà cura di garantire un colloquio telefonico quotidiano tra il bambino e la madre. trascorrerà le giornate festive e le Per_1
vacanze scolastiche di Natale e Pasqua per pari tempo presso ciascun genitore, curando di alternare tra i ricorrenti le giornate di festività. In ogni caso, viene fatta salva la facoltà per i genitori di concordare tra loro tempi e modalità di visite e di frequentazioni diversi rispetto a quelli suesposti, avuto riguardo alla crescita del figlio, alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e al benessere psicofisico del medesimo, oltre che alle esigenze lavorative dei genitori, con impegno da parte dei genitori a comunicazioni tempestive circa eventuali variazioni, e ciò con almeno 2 giorni di anticipo. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e/o delle trasferte, quando sono con il figlio minore . Laddove il padre dovesse trasferirsi presso altra Per_1 residenza in Regione, i genitori concordano sin d'ora che la giornata infrasettimanale che il padre trascorrerà con verrà sostituita da Per_1 un week end aggiuntivo ogni due mesi, dal venerdì dopo scuola a domenica sera, sempre nel rispetto delle attività lavorative dei genitori;
3. in virtù del sopra indicato tempo di permanenza presso ciascun genitore e in considerazione del collocamento prevalente presso la madre, tenute in considerazione le reciproche disponibilità economiche, il signor Pt_2
contribuirà al mantenimento del figlio mediante il
[...] Per_1 versamento alla madre a mezzo bonifico bancario di un assegno di mantenimento nella misura di € 400,00 (quattrocento) mensili
(comprensivi di mensa scolastica), rivalutabili annualmente ex lege;
4. i genitori concordano che l'assegno unico universale venga percepito al
100% dalla madre;
5. i genitori concorreranno alle spese straordinarie necessarie per il figlio
, come disciplinate e regolamentate, anche per il relativo Per_1
rimborso, dal Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Udine e l'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione Territoriale di Udine del
28.08.2015, che i coniugi dichiarano di conoscere e accettare, nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
6. le detrazioni/deduzioni fiscali per il figlio a carico spetteranno nella misura del 50% tra i genitori. Le spese detraibili in sede di presentazione di dichiarazione dei redditi verranno dichiarate nella misura del 50% ciascuno solo nel caso di effettiva compartecipazione in ugual misura alla relativa spesa, diversamente verranno fruite unicamente dal genitore che le avrà sostenute per l'intero, così come per la percezione dei contributi in beneficio dei figli (carta famiglia, dote famiglia, dote scuola ecc …);
7. i genitori concedono sin d'ora assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
8. spese e competenze compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver intrattenuto tra loro una relazione sentimentale dalla quale era nato il figlio (31.12.2019), regolarmente Persona_2 riconosciuto da entrambi i genitori e ad oggi minorenne, hanno adito il
Tribunale in intestazione al fine di veder recepire le sopra riportate conclusioni congiunte per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, sul presupposto che la relazione sentimentale in parola era di fatto cessata.
Ferme queste premesse, disposta la trattazione scritta della causa,
e rimessa quest'ultima in decisione sulle superiori conclusioni congiunte, il
Collegio ritiene che il ricorso meriti di essere accolto, non ravvisandosi, nelle condizioni definite dalle parti, elementi contrari all'interesse del minore, in difetto, oltretutto, di rilievi da parte dello stesso P.M.
Le spese di lite trovano compensazione tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo nella causa in oggetto, così provvede:
PRENDE ATTO che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne di e sono Parte_1 Parte_2 regolate dalle seguenti condizioni;
1) il figlio minorenne verrà affidato in maniera condivisa ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) il padre terrà presso di sé a weekend alternati, dal sabato mattina Per_1
(orientativamente alle ore 9) al lunedì mattina (riaccompagnandolo a scuola/attività o casa materna entro le ore 9), oltre ad un pernotto infrasettimanale (due quando il padre non lo terrà il week end successivo)
a scelta del padre, da comunicare alla madre alla fine di ogni mese per il mese successivo. trascorrerà inoltre 15 giorni, anche non Per_1 consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze estive da concordarsi ogni anno entro la fine del mese di maggio. I genitori concordano altresì che potrà trascorrere, previa disponibilità dei nonni paterni e Per_1 sentita la volontà del minore, 30 giorni consecutivi durante le vacanze estive presso gli stessi, con impegno del padre o dei nonni al trasporto/prelievo del minore. Quando si troverà presso i nonni Per_1
o comunque lontano dalla propria residenza, il padre o chi lo avrà in custodia (nonni) avrà cura di garantire un colloquio telefonico quotidiano tra il bambino e la madre. trascorrerà le giornate festive e le Per_1 vacanze scolastiche di Natale e Pasqua per pari tempo presso ciascun genitore, curando di alternare tra i ricorrenti le giornate di festività. In ogni caso, viene fatta salva la facoltà per i genitori di concordare tra loro tempi e modalità di visite e di frequentazioni diversi rispetto a quelli suesposti, avuto riguardo alla crescita del figlio, alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e al benessere psicofisico del medesimo, oltre che alle esigenze lavorative dei genitori, con impegno da parte dei genitori a comunicazioni tempestive circa eventuali variazioni, e ciò con almeno 2 giorni di anticipo. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e/o delle trasferte, quando sono con il figlio minore . Laddove il padre dovesse trasferirsi presso altra Per_1 residenza in Regione, i genitori concordano sin d'ora che la giornata infrasettimanale che il padre trascorrerà con verrà sostituita da Per_1 un week end aggiuntivo ogni due mesi, dal venerdì dopo scuola a domenica sera, sempre nel rispetto delle attività lavorative dei genitori;
3) in virtù del sopra indicato tempo di permanenza presso ciascun genitore e in considerazione del collocamento prevalente presso la madre, tenute in considerazione le reciproche disponibilità economiche, il signor Pt_2
contribuirà al mantenimento del figlio mediante il
[...] Per_1 versamento alla madre a mezzo bonifico bancario di un assegno di mantenimento nella misura di € 400,00 (quattrocento) mensili
(comprensivi di mensa scolastica), rivalutabili annualmente ex lege;
4) i genitori concordano che l'assegno unico universale venga percepito al
100% dalla madre;
5) i genitori concorreranno alle spese straordinarie necessarie per il figlio
, come disciplinate e regolamentate, anche per il relativo Per_1 rimborso, dal Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Udine e l'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione Territoriale di Udine del
28.08.2015, che i coniugi dichiarano di conoscere e accettare, nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
6) le detrazioni/deduzioni fiscali per il figlio a carico spetteranno nella misura del 50% tra i genitori. Le spese detraibili in sede di presentazione di dichiarazione dei redditi verranno dichiarate nella misura del 50% ciascuno solo nel caso di effettiva compartecipazione in ugual misura alla relativa spesa, diversamente verranno fruite unicamente dal genitore che le avrà sostenute per l'intero, così come per la percezione dei contributi in beneficio dei figli (carta famiglia, dote famiglia, dote scuola ecc...);
7) i genitori concedono sin d'ora assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO