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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3714/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249028695711000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2965/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - BARI
R.G. RICORSI n. 3714 /2024 SEZIONE - 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in proprio, con ricorso notificato in data 15.12.2024, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 9028695711/00 notificata in data 22.10.2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui la sottesa cartella n. 01420210028103606000, e atto successivo all'avviso di accertamento sotteso n TVFIPRN001462023, del 21.02.2017. di cui la Intimazione di pagamento n. TVFIPRN00146/2023, notificata il 17/03/2023, per omesso CUT ed II.DD. + I.V.A. per l'anno di imposta 2013, per la somma di euro .16.665,24.
Eccepisce il ricorrente:
- nullità dell'atto impugnato per inefficacia esecutiva atto successivo all'avviso di accertamento n. TVFIPRN00146- effetti giudicato esterno della sentenza n. 181/2024 depositata il 25.01.2024.
- nullità dell'atto impugnato per inefficacia esecutiva atto successivo all'avviso di accertamento n. TVFIPRN00146 in pendenza di adesione agevolata c.d. “rottamazione quater”.
il ricorrente ritiene parzialmente nullo l'atto in esame, in considerazione alla intimazione di pagamento n.TVFIPRN001462023, notificata il 17/03/2023,per rinuncia al ricorso per cessata materia del contenere, non può che rendere nullo e/o annullabile quest'ultimo atto impugnato;
avendo piena quiescenza il giudicato esterno .181/2024. Chiede di spendere la esecutività dell'atto impugnato. Con memorie ribadisce la sospensione in attesa di eventuale ulteriore definizione agevolata.
La Agenzia delle Entrate Riscossione costituita, impugna e contesta la pretesa attorea, chiedendone il rigetto, in quanto ritiene infondata in fatto ed in diritto , ed che in tal senso, in data 28.01.2025 sugli effetti sull'avviso di accertamento n. 61423018234134007000, per effetto della sentenza n. 181/2024: di giudicato interno/esterno chiede il proprio difetto di legittimazione passiva e ha provveduto a notificare all'Ente impositore, Agenzia delle entrate richiesta di intervento volontario nel presente giudizio, onde consentirgli una puntuale difesa del proprio operato. chiede le spese di giudizio
La Agenzia delle Entrate, chiamata in causa si costituisce, eccepisce la propria legittimazione passiva per gli atti di competenza della AdER, mentre, per quanto di competenza documenta la regolarità e tempestività dei propri adempimenti;
ritiene il ricorso infondato e che non merita accoglimento;
la citata sentenza n. 181/2024 non è una sentenza di merito, ma con la stessa i giudici prendono atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente per carenza di interesse, poiché il ricorrente dichiara di aver ottenuto la sospensione dell'esecutività dai giudici di secondo grado (nel giudizio avverso l'avviso di accertamento n. TVF011100270, con l'Ordinanza n. 1554/01/2023 del 23 ottobre 2023., in seguito il provvedimento di revoca della sospensione, per mancata garanzia offerta dal ricorrente, di cui l'atto in esame;
chiede il rigetto del ricorso con salvaguardia di spese.
Alla odierna udienza le parti presenti si riportano alle proprie conclusioni
La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.
La Corte esaminati gli atti di ricorso ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento.
Riguardo alle due eccezioni il ricorrente sostanzia l'inefficacia esecutiva dell'avviso di intimazione n. TVFIPRN00146 in quanto deriverebbe dalla piena efficacia del giudicato esterno formatosi a seguito della suddetta sentenza n. 181/2024.
In considerazione della ragione più liquida, controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido “scrutinio”, pur se logicamente subordinata alle eccezioni, ma, senza che sia necessario esaminarle previamente, secondo l'ordine che preordina gli argomenti di merito (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, (Cass. n. 12002/2014, Cass. SS.UU. n. 29523/2008; Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Preliminarmente, la richiamata sentenza n. 181/2024, non è una sentenza di merito, ma con la stessa i giudici aditi di primo grado, , prendono atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente per carenza di interesse, poiché, il ricorrente, dichiara di aver ottenuto la sospensione dell'esecutività dai giudici di secondo grado (nel giudizio avverso l'avviso di accertamento n. TVF011100270) con l'Ordinanza n. 1554/01/2023, del 23. 1 0 . 2023.
A riguardo, il ricorrente non specifica che, la sospensione veniva concessa a condizione della prestazione di idonea garanzia come si legge nel Testo della stessa “ordina, ai sensi del comma 5, art. 62-bis, D.Lgs.546.1992, la sospensione della esecutività della sentenza n. 3230.2022 di questa Corte, subordinandola alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, D.Lgs. 546.1992 (applicandosi l'articolo 47, comma 8-bis, medesimo D. Lgs.), rilasciata da primario Istituto (Banca od Assicurazione) vigilato ai sensi di Legge, per il tempo di anni 2, e comunque fino a definizione del contesto. Manda alla segreteria, affinché ne venga data notifica alle parti.”
In tal senso l'Ufficio in ottemperanza all'ordine del Giudice, ha dapprima emesso provvedimento di sospensione a far data dal 23. 1 0 . 2023, ma poiché il ricorrente non ha poi prestato l a idonea garanzia come ordinato dal Giudice con la ut supra Ordinanza decisoria n. 1554/01/2023, in ottemperanza alla Ordinanza decisoria n. 191/2024, depositata il 0 5 . 0 2 . 2024, ha emesso il provvedimento di revoca della sospensione con decorrenza dal 05.02.2024.
Da tanto, è derivata la emissione dell'intimazione n. TVFIPRN00146, da parte dell'Agenzia della Riscossione, sottesa all'odierno atto impugnato;
alla luce dell'art. 68 del D. Lgs., n. 5461992, e dell'art. 19 del D. Lgs., n. 472/1997
Con riguardo alla menzionata Definizione agevolata (Rottamazione quater), ritenuta dal ricorrente anche per i carichi in questione. la stessa non ha fondamento.
La AdER, evidenzia che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, i carichi sottesi all'intimazione impugnata non sono oggetto della richiesta di definizione agevolata presentata da Ricorrente_1 in data 01.06.2023 col n. prot . 5835092.
Difatti, come si evince dalla documentazione versata in atti, (doc. all. in atti) , le cartelle e gli avvisi di accertamento elencati nella la rottamazione sono n. 01420180010483187000, n. 61419016026151007000, e n. 61419015826905000000. Come pure l'atto impugnato non risulta inserito nell'atto di pignoramento presso terzi n. 01484202200005060001, (doc. all. in atti), da cui si evince chiaramente che i carichi in esso inseriti, sono del tutto differenti da quelli qui in contestazione e definiti col provvedimento ivi richiamato.
Per le tali ragioni, il richiamo alla sentenza n. 842/2024 della CGT di primo grado di Bari, da parte ricorrente, è del tutto inconferente al caso in esame..
La Corte per quanto argomentato e motivato, e che le doglianze sono infondate ed inconsistenti in fatto e diritto, rigetta il ricorso. Data la controversia alquanto complicata si ritiene compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Cosi deciso in Bari , Addi 19.12.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Maria Libera Pagliaro
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3714/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249028695711000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2965/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - BARI
R.G. RICORSI n. 3714 /2024 SEZIONE - 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in proprio, con ricorso notificato in data 15.12.2024, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 9028695711/00 notificata in data 22.10.2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui la sottesa cartella n. 01420210028103606000, e atto successivo all'avviso di accertamento sotteso n TVFIPRN001462023, del 21.02.2017. di cui la Intimazione di pagamento n. TVFIPRN00146/2023, notificata il 17/03/2023, per omesso CUT ed II.DD. + I.V.A. per l'anno di imposta 2013, per la somma di euro .16.665,24.
Eccepisce il ricorrente:
- nullità dell'atto impugnato per inefficacia esecutiva atto successivo all'avviso di accertamento n. TVFIPRN00146- effetti giudicato esterno della sentenza n. 181/2024 depositata il 25.01.2024.
- nullità dell'atto impugnato per inefficacia esecutiva atto successivo all'avviso di accertamento n. TVFIPRN00146 in pendenza di adesione agevolata c.d. “rottamazione quater”.
il ricorrente ritiene parzialmente nullo l'atto in esame, in considerazione alla intimazione di pagamento n.TVFIPRN001462023, notificata il 17/03/2023,per rinuncia al ricorso per cessata materia del contenere, non può che rendere nullo e/o annullabile quest'ultimo atto impugnato;
avendo piena quiescenza il giudicato esterno .181/2024. Chiede di spendere la esecutività dell'atto impugnato. Con memorie ribadisce la sospensione in attesa di eventuale ulteriore definizione agevolata.
La Agenzia delle Entrate Riscossione costituita, impugna e contesta la pretesa attorea, chiedendone il rigetto, in quanto ritiene infondata in fatto ed in diritto , ed che in tal senso, in data 28.01.2025 sugli effetti sull'avviso di accertamento n. 61423018234134007000, per effetto della sentenza n. 181/2024: di giudicato interno/esterno chiede il proprio difetto di legittimazione passiva e ha provveduto a notificare all'Ente impositore, Agenzia delle entrate richiesta di intervento volontario nel presente giudizio, onde consentirgli una puntuale difesa del proprio operato. chiede le spese di giudizio
La Agenzia delle Entrate, chiamata in causa si costituisce, eccepisce la propria legittimazione passiva per gli atti di competenza della AdER, mentre, per quanto di competenza documenta la regolarità e tempestività dei propri adempimenti;
ritiene il ricorso infondato e che non merita accoglimento;
la citata sentenza n. 181/2024 non è una sentenza di merito, ma con la stessa i giudici prendono atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente per carenza di interesse, poiché il ricorrente dichiara di aver ottenuto la sospensione dell'esecutività dai giudici di secondo grado (nel giudizio avverso l'avviso di accertamento n. TVF011100270, con l'Ordinanza n. 1554/01/2023 del 23 ottobre 2023., in seguito il provvedimento di revoca della sospensione, per mancata garanzia offerta dal ricorrente, di cui l'atto in esame;
chiede il rigetto del ricorso con salvaguardia di spese.
Alla odierna udienza le parti presenti si riportano alle proprie conclusioni
La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.
La Corte esaminati gli atti di ricorso ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento.
Riguardo alle due eccezioni il ricorrente sostanzia l'inefficacia esecutiva dell'avviso di intimazione n. TVFIPRN00146 in quanto deriverebbe dalla piena efficacia del giudicato esterno formatosi a seguito della suddetta sentenza n. 181/2024.
In considerazione della ragione più liquida, controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido “scrutinio”, pur se logicamente subordinata alle eccezioni, ma, senza che sia necessario esaminarle previamente, secondo l'ordine che preordina gli argomenti di merito (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, (Cass. n. 12002/2014, Cass. SS.UU. n. 29523/2008; Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Preliminarmente, la richiamata sentenza n. 181/2024, non è una sentenza di merito, ma con la stessa i giudici aditi di primo grado, , prendono atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente per carenza di interesse, poiché, il ricorrente, dichiara di aver ottenuto la sospensione dell'esecutività dai giudici di secondo grado (nel giudizio avverso l'avviso di accertamento n. TVF011100270) con l'Ordinanza n. 1554/01/2023, del 23. 1 0 . 2023.
A riguardo, il ricorrente non specifica che, la sospensione veniva concessa a condizione della prestazione di idonea garanzia come si legge nel Testo della stessa “ordina, ai sensi del comma 5, art. 62-bis, D.Lgs.546.1992, la sospensione della esecutività della sentenza n. 3230.2022 di questa Corte, subordinandola alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, D.Lgs. 546.1992 (applicandosi l'articolo 47, comma 8-bis, medesimo D. Lgs.), rilasciata da primario Istituto (Banca od Assicurazione) vigilato ai sensi di Legge, per il tempo di anni 2, e comunque fino a definizione del contesto. Manda alla segreteria, affinché ne venga data notifica alle parti.”
In tal senso l'Ufficio in ottemperanza all'ordine del Giudice, ha dapprima emesso provvedimento di sospensione a far data dal 23. 1 0 . 2023, ma poiché il ricorrente non ha poi prestato l a idonea garanzia come ordinato dal Giudice con la ut supra Ordinanza decisoria n. 1554/01/2023, in ottemperanza alla Ordinanza decisoria n. 191/2024, depositata il 0 5 . 0 2 . 2024, ha emesso il provvedimento di revoca della sospensione con decorrenza dal 05.02.2024.
Da tanto, è derivata la emissione dell'intimazione n. TVFIPRN00146, da parte dell'Agenzia della Riscossione, sottesa all'odierno atto impugnato;
alla luce dell'art. 68 del D. Lgs., n. 5461992, e dell'art. 19 del D. Lgs., n. 472/1997
Con riguardo alla menzionata Definizione agevolata (Rottamazione quater), ritenuta dal ricorrente anche per i carichi in questione. la stessa non ha fondamento.
La AdER, evidenzia che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, i carichi sottesi all'intimazione impugnata non sono oggetto della richiesta di definizione agevolata presentata da Ricorrente_1 in data 01.06.2023 col n. prot . 5835092.
Difatti, come si evince dalla documentazione versata in atti, (doc. all. in atti) , le cartelle e gli avvisi di accertamento elencati nella la rottamazione sono n. 01420180010483187000, n. 61419016026151007000, e n. 61419015826905000000. Come pure l'atto impugnato non risulta inserito nell'atto di pignoramento presso terzi n. 01484202200005060001, (doc. all. in atti), da cui si evince chiaramente che i carichi in esso inseriti, sono del tutto differenti da quelli qui in contestazione e definiti col provvedimento ivi richiamato.
Per le tali ragioni, il richiamo alla sentenza n. 842/2024 della CGT di primo grado di Bari, da parte ricorrente, è del tutto inconferente al caso in esame..
La Corte per quanto argomentato e motivato, e che le doglianze sono infondate ed inconsistenti in fatto e diritto, rigetta il ricorso. Data la controversia alquanto complicata si ritiene compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Cosi deciso in Bari , Addi 19.12.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Maria Libera Pagliaro