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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4975/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4975/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVAZZANA Parte_1 C.F._1 LORENZINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVAZZANA LORENZINA
e
US EN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELUCCI C.F._2 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANGELUCCI ALESSANDRA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vertenza ha ad oggetto il nucleo familiare costituito dai sig.ri nata a Parte_1 Bologna il 14.10.1992 e EN IU nato a [...] il [...] i quali hanno avuto una relazione more uxorio a decorrere dall'anno 2014 e disgregatasi nell'anno 2017. Dalla loro unione è nata una figlia: (24.02.2015 – oggi quasi 10 anni). Per_1 Con ricorso congiunto depositato in data 8.04.2025, la oramai ex coppia adiva l'intestato Tribunale affinché, in accoglimento della loro proposta condivisa in ordine alle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale, disponesse, per quello che in questa sede maggiormente interessa, l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, la collocazione prevalente della bambina presso la madre e una regolamentazione del diritto di visita padre-figlia nei seguenti termini:
pagina 1 di 3 “[…]
5) Il padre avrà diritto a stare con la figlia a week end alternati dal sabato mattina ove andrà a prendere la figlia a casa dalla madre verso le ore 9,00 circa, sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa dalla madre alle ore 21,30, nel rispetto dei desideri e degli impegni della stessa ed in ogni caso, fatti salvi diversi reciproci accordi con la madre;
6) per le vacanze estive: il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane intere anche non consecutive, il tutto sempre nel rispetto della volontà della minore che deciderà liberamente se andare
o meno con il padre, senza condizionamenti da parte dei genitori, entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicazione sia delle settimane che dei luoghi in cui intendono trascorrere la vacanza all'altro genitore entro e non oltre il 31 di maggio così da permettere all'altro genitore di pianificare i propri impegni. Laddove dovesse trascorrere periodi di vacanza al mare con i nonni materni, il padre avrà la Per_1 facoltà di raggiungere la figlia e trascorrere con lei il sabato e/o la domenica La figlia parteciperà al campo estivo annuale dalla fine della scuola (giugno) fino all'inizio Per_1 della scuola (settembre), alternandolo ai periodi di ferie con i rispettivi genitori;
[…] 11) circa le vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente lasciando decidere liberamente a Per_
le tempistiche e le durate di tali permanenze presso uno o l'altro genitore.
[…]” In considerazione dell'esigua frequentazione della figlia da parte del padre, il Giudice relatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c., chiamava le parti a comparire all'udienza del 12.06.2025 per rendere i necessari chiarimenti. In particolare, il Giudice invitava le parti ad interloquire in merito alla scarsa partecipazione del padre nella quotidianità della figlia minore, tenuto conto che una siffatta previsione avrebbe potuto, in particolare in assenza di controindicazioni particolari - così come sembrava apparire nel caso di specie
- considerarsi non conforme al suo primario interesse di mantenere un rapporto il quanto più continuativo ed equilibrato possibile con entrambi i genitori, assicurando così il suo diritto alla bigenitorialità, ex artt. 147, 315 bis, 337 bis c.c.. Le parti hanno quindi evidenziavano la loro, anche attuale, consistente conflittualità e la fragilità di un accordo in verità non compiutamente tale. In particolare:
- il sig. NU riferiva che era stato indotto ad assecondare, anche in questo caso, le volontà della ex compagna in punto di visite padre-figlia per potersi assicurare almeno la possibilità di vederla, ancorché di rado;
riferiva, in effetti, che nel passato aveva con la bambina rapporti ancor più saltuari poiché veniva completamente escluso dalla sua vita dalla madre. La parte chiedeva quindi l'inserimento di una visita infrasettimale padre-figlia e, per il resto, la conferma delle condizioni di cui al ricorso;
- la sig.ra riferiva che la bambina non voleva passare tanto tempo con il padre poiché non Pt_1 lo conosce e non hanno mai avuto consistenti rapporti, nel passato peraltro egli non è mai stato presente ed era solito fare uso smodato di alcool. La bambina, inoltre, le aveva riferito che, anche attualmente, il padre assume alcolici quando la minore è presso di lui. La parte insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi previste. Tanto premesso, posto che il Collegio in questa sede non può fare altro che provvedere all'accoglimento integrale del ricorso ovvero al suo rigetto, esclusa la possibilità di intervenire nel merito delle condizioni ivi previste, la domanda deve essere, allo stato, respinta. In effetti, è da evidenziarsi come le condizioni di cui al ricorso congiunto promosso non possano considerarsi, almeno allo stato, conformi al primario interesse della minore alla realizzazione della bi- genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita della figlia e nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori, secondo quanto stabilito dalla disciplina già sopra richiamata. pagina 2 di 3 Del resto, le parti non hanno condiviso la possibilità di dialogare per l'individuazione di una nuova regolamentazione del diritto di visita padre-figlia, instando l'uno per il suo implemento e l'altra per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi stabilite. Per le richiamate ragioni, il ricorso deve essere allo stato respinto. Nulla sulle spese di lite, atteso che non insiste alcuna effettiva ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
- rigetta allo stato la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25.06.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4975/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVAZZANA Parte_1 C.F._1 LORENZINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVAZZANA LORENZINA
e
US EN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELUCCI C.F._2 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANGELUCCI ALESSANDRA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vertenza ha ad oggetto il nucleo familiare costituito dai sig.ri nata a Parte_1 Bologna il 14.10.1992 e EN IU nato a [...] il [...] i quali hanno avuto una relazione more uxorio a decorrere dall'anno 2014 e disgregatasi nell'anno 2017. Dalla loro unione è nata una figlia: (24.02.2015 – oggi quasi 10 anni). Per_1 Con ricorso congiunto depositato in data 8.04.2025, la oramai ex coppia adiva l'intestato Tribunale affinché, in accoglimento della loro proposta condivisa in ordine alle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale, disponesse, per quello che in questa sede maggiormente interessa, l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, la collocazione prevalente della bambina presso la madre e una regolamentazione del diritto di visita padre-figlia nei seguenti termini:
pagina 1 di 3 “[…]
5) Il padre avrà diritto a stare con la figlia a week end alternati dal sabato mattina ove andrà a prendere la figlia a casa dalla madre verso le ore 9,00 circa, sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa dalla madre alle ore 21,30, nel rispetto dei desideri e degli impegni della stessa ed in ogni caso, fatti salvi diversi reciproci accordi con la madre;
6) per le vacanze estive: il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane intere anche non consecutive, il tutto sempre nel rispetto della volontà della minore che deciderà liberamente se andare
o meno con il padre, senza condizionamenti da parte dei genitori, entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicazione sia delle settimane che dei luoghi in cui intendono trascorrere la vacanza all'altro genitore entro e non oltre il 31 di maggio così da permettere all'altro genitore di pianificare i propri impegni. Laddove dovesse trascorrere periodi di vacanza al mare con i nonni materni, il padre avrà la Per_1 facoltà di raggiungere la figlia e trascorrere con lei il sabato e/o la domenica La figlia parteciperà al campo estivo annuale dalla fine della scuola (giugno) fino all'inizio Per_1 della scuola (settembre), alternandolo ai periodi di ferie con i rispettivi genitori;
[…] 11) circa le vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente lasciando decidere liberamente a Per_
le tempistiche e le durate di tali permanenze presso uno o l'altro genitore.
[…]” In considerazione dell'esigua frequentazione della figlia da parte del padre, il Giudice relatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c., chiamava le parti a comparire all'udienza del 12.06.2025 per rendere i necessari chiarimenti. In particolare, il Giudice invitava le parti ad interloquire in merito alla scarsa partecipazione del padre nella quotidianità della figlia minore, tenuto conto che una siffatta previsione avrebbe potuto, in particolare in assenza di controindicazioni particolari - così come sembrava apparire nel caso di specie
- considerarsi non conforme al suo primario interesse di mantenere un rapporto il quanto più continuativo ed equilibrato possibile con entrambi i genitori, assicurando così il suo diritto alla bigenitorialità, ex artt. 147, 315 bis, 337 bis c.c.. Le parti hanno quindi evidenziavano la loro, anche attuale, consistente conflittualità e la fragilità di un accordo in verità non compiutamente tale. In particolare:
- il sig. NU riferiva che era stato indotto ad assecondare, anche in questo caso, le volontà della ex compagna in punto di visite padre-figlia per potersi assicurare almeno la possibilità di vederla, ancorché di rado;
riferiva, in effetti, che nel passato aveva con la bambina rapporti ancor più saltuari poiché veniva completamente escluso dalla sua vita dalla madre. La parte chiedeva quindi l'inserimento di una visita infrasettimale padre-figlia e, per il resto, la conferma delle condizioni di cui al ricorso;
- la sig.ra riferiva che la bambina non voleva passare tanto tempo con il padre poiché non Pt_1 lo conosce e non hanno mai avuto consistenti rapporti, nel passato peraltro egli non è mai stato presente ed era solito fare uso smodato di alcool. La bambina, inoltre, le aveva riferito che, anche attualmente, il padre assume alcolici quando la minore è presso di lui. La parte insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi previste. Tanto premesso, posto che il Collegio in questa sede non può fare altro che provvedere all'accoglimento integrale del ricorso ovvero al suo rigetto, esclusa la possibilità di intervenire nel merito delle condizioni ivi previste, la domanda deve essere, allo stato, respinta. In effetti, è da evidenziarsi come le condizioni di cui al ricorso congiunto promosso non possano considerarsi, almeno allo stato, conformi al primario interesse della minore alla realizzazione della bi- genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita della figlia e nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori, secondo quanto stabilito dalla disciplina già sopra richiamata. pagina 2 di 3 Del resto, le parti non hanno condiviso la possibilità di dialogare per l'individuazione di una nuova regolamentazione del diritto di visita padre-figlia, instando l'uno per il suo implemento e l'altra per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi stabilite. Per le richiamate ragioni, il ricorso deve essere allo stato respinto. Nulla sulle spese di lite, atteso che non insiste alcuna effettiva ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
- rigetta allo stato la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25.06.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
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