Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2025, proposto da
SI NO, NO LI, UC LI, LI LI, VA LI, CA IR, CO LI, EL LI, AT LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Teresa Iacometta, con domicilio eletto presso il suo studio in Strongoli Marina, via del Ginnasiarca Minato n. 8;
contro
Provincia di Crotone, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 248/2016, del 16 novembre 2016 del Giudice di Pace di Petilia Policastro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. FE FF;
Premesso che:
- con sentenza del 16 novembre 2016, n. 248 il Giudice di Pace di Petilia Policastro ha condannato la Provincia di Crotone: a) al pagamento, in favore di LI CO, della complessiva somma di € 4.230,44, comprensiva delle spese di CTU medica legale, oltre interessi legali a decorrere dalla data del sinistro al soddisfo; b) al pagamento delle spese e competente di giudizio che liquida in complessivi € 1.195,00 di cui € 195,00 per spese, oltre IVA e CAP, distratti ex art. 93 cpc a favore del procuratore costituito, avvocato AT LI, oltre rimborso forfettario ex lege.;
- la sentenza è passata in giudicato come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 16 maggio 2023;
- con ricorso notificato in data 28 marzo 2025, depositato nella Segreteria in data 2 aprile 2025, i creditori SI NO, NO LI, UC LI, LI LI, VA LI, CO LI, EL LI, CA IR, in qualità di eredi di CO LI e AT LI, hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio.
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria delle parti ricorrenti, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza delle parti ricorrenti, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore del costituito procuratore, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo della Provincia di Crotone di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura dei ricorrenti della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza delle parti ricorrenti, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna la Provincia di Crotone al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, e con distrazione in favore del costituito procuratore, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 1.286,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
FE FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE FF | VO OR |
IL SEGRETARIO