Art. 1323-bis.
(Attribuzione della qualifica ((di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante)) ai ((sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti)) dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
1. Per l'attribuzione della qualifica ((di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante)) sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi ((e gradi corrispondenti)) in possesso dei seguenti requisiti:
a) sei anni di anzianita' di grado;
b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare;
d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a).
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
4-bis. I sergenti maggiori capi ((e gradi corrispondenti)) esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica ((di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante)) e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
(Attribuzione della qualifica ((di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante)) ai ((sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti)) dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
1. Per l'attribuzione della qualifica ((di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante)) sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi ((e gradi corrispondenti)) in possesso dei seguenti requisiti:
a) sei anni di anzianita' di grado;
b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare;
d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a).
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
4-bis. I sergenti maggiori capi ((e gradi corrispondenti)) esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica ((di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante)) e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.