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7 luglio 2017
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28 agosto 2022
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28 maggio 2026
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Art. 1323-bis.
(Attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ). ((138))
1. Per l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) sei anni di anzianita' di grado;
b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare;
d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a).
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
4-bis. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
(Attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ). ((138))
1. Per l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) sei anni di anzianita' di grado;
b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare;
d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a).
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
4-bis. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 06/11/2025, n. 19694Provvedimento: Pubblicato il 06/11/2025 N. 19694/2025 REG.PROV.COLL. N. 13816/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 13816 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Francesca Monterossi, Antonia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariafrancesca Monterossi in Roma, via Emilio De Cavalieri n. 11; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
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