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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/08/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10095/2019 R.G., vertente tra nella qualità di erede di rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Persona_1
Teresina Mauro nonché Avv. n.q. di erede della de cuius rappresentato CP_1 Per_2
e difeso da sè stesso e dall'Avv. Donato Montereale, elettivamente domiciliati in Roma, Via Panaro
14; opponenti/attori in riassunzione
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Cerro, elettivamente domiciliata Controparte_2 presso lo studio del difensore sito in Pietravairano, Via V. Castrillo n.16;
opposta/convenuta in riassunzione
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Cerro, elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio del difensore sito in Pietravairano, Via V. Castrillo n.16;
altra opposta/convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti ed in sede di note scritte predisposte per l'udienza del
17.12.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19.10.2006, n. 22409).
In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, occorre chiarire che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione ex art. 617 c.p.c. spiegata dalla odierna parte attrice, nell'ambito del procedimento ex art. 612 c.p.c. recante Rg n.
3532/2016, avverso la ordinanza del 18.4.2019.
Giova, funzionalmente ad una più agevole comprensione dei fatti di causa, ripercorrerne seppur sinteticamente le vicende.
Con la sentenza n. 2220/06 la Corte di Appello di Napoli – in accoglimento del gravame proposto da e – ordinava a di “… rimuovere detto pilastro e la Per_2 Persona_1 Controparte_3 rete metallica, restituendo all'uso comune le predette aree” ovvero “l'area di sedime del pilastro e
l'area di contorno allo stesso recintata con rete metallica”, accertate essere di proprietà comune.
e quale erede di con atto di precetto notificato il Persona_1 CP_1 Per_2
17.6.2016 intimavano alla di adempiere all'obbligo di fare di cui al titolo sopra detto e, CP_3 successivamente, stante l'inerzia di questa proponevano ricorso ex art. 612 c.p.c., instando a che il
Tribunale determinasse le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare.
La procedura esecutiva veniva definita con ordinanza del 18.5.2017 mediante il conferimento dell'incarico all' l'affidamento della direzione dei lavori al CTU Ing. . CP_4 Persona_3
Nelle more subentrato altro magistrato, con ordinanza del 3.5.2018 confermava quella del
18.5.2017, così provvedendo: “… dispone procedersi ai lavori di cui al provvedimento del
18.5.2017 richiamante la relazione datata 29.3.2017 come integrata dalla successiva relazione depositata l'11.9.2017. …”.
Successivamente, il G.E. – rivisitando i precedenti provvedimenti e riconsiderando la complessiva vicenda e, dunque, implicitamente esercitando il potere di revoca ex art. 487 c.p.c. di altre determinazioni precedentemente adottate – emetteva la ordinanza del 12.12.2018.
Da ultimo, il giudice titolare della procedura emetteva, in data 18.4.2019, l'ordinanza censurata con cui affermava: “… rilevato che le opere da eseguirsi in virtù del titolo azionato e di quanto disposto dal GE nel presente procedimento risultano effettivamente compiute dalla parte obbligata
(non risultando, in particolare, oggetto della presente esecuzione la rimozione dell'albero);
P.Q.M.
Dichiara conclusa la procedura …”.
2 Tale provvedimento veniva impugnato dagli odierni istanti adducendo a supporto: 1. la mancata piena attuazione del titolo esecutivo;
2. l'illecita occupazione, nel corso della esecuzione dei lavori, dello spazio sovrastante l'area comune;
3. la mancanza della CTU alla base del provvedimento del
12.12.2018; 4. la violazione del diritto alla corretta esecuzione del titolo azionato.
Instaurato il contraddittorio sulla opposizione, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione sulla base delle seguenti motivazioni: “… quanto al primo motivo di opposizione, questo Giudice ritiene di dover confermare il provvedimento opposto laddove si assumevano come compiute, dalla parte obbligata, le opere da eseguirsi in virtù del titolo azionato, ciò appunto sulla scorta del titolo azionato e di quanto disposto con il provvedimento del 12.12.2018. In particolare, appaiono prive di pregio le contestazioni relative alla occupazione dello spazio volumetrico, oggetto del secondo motivo di opposizione, dal momento che, come chiarito con il citato provvedimento del 12.12.2018, cui si rimanda, la installazione della trave orizzontale costituiva la soluzione tecnica più conforme ed aderente alla sentenza azionata, se non l'unica possibile. Quanto alla rimozione dell'albero di limone nonché del terriccio e delle piastrelle, essa non risulta oggetto della presente esecuzione, se non altro perché non risulta in alcun modo verificata l'appartenenza di tali beni alla esecutata, che di fatto non ne rivendica la proprietà né si oppone alla loro rimozione, mentre, per quanto riguarda il preteso residuo di pilastro, esso non risulta esistente, trattandosi in realtà di piccolo gradino, presumibilmente in cemento, posto accanto a quella che era l'area di sedime del pilastro e che risulta preesistente. In ogni caso, ritiene questo Giudice che in nessuna parte della sentenza azionata si faccia riferimento alla “unitarietà di livello e di impianto di calpestio e di percorrenza”, di cui parte opponente lamenta il mancato ripristino, essendo stata disposta nel titolo soltanto la restituzione dell'area in questione all'uso comune, il che appare sostanzialmente avvenuto. Quanto alle ulteriori contestazioni inerenti alla CTU ed al diritto degli odierni opponenti di eseguire la sentenza, esse non appaiono fondate, dal momento che l'esecuzione forzata degli obblighi di fare non è un giudizio ordinario di cognizione, per cui non trovano piena applicazione le norme di cui agli artt. 191 e ss. c.p.c e, in generale, sul diritto al contraddittorio, mentre non risulta affatto in contrasto con quanto stabilito dall'art. 612 c.p.c. la esecuzione delle opere oggetto dell'obbligo di fare da parte dell'esecutato né si ravvisa in tal caso la sussistenza di un qualsivoglia vulnus per la parte istante;
ritenuto di dover confermare, dunque, tutto quanto statuito nel provvedimento del 12.12.2018; ritenuto, pertanto, attesa la verosimile infondatezza della proposta opposizione, che non ricorrano i presupposti per sospendere l'esecuzione ovvero
l'efficacia del provvedimento di chiusura della stessa …” (cfr. ordinanza del 3.10.2019).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio e instauravano Persona_1 CP_1 tempestivamente la fase di merito, reiterando le medesime argomentazioni svolte in fase sommaria.
3 Si costituiva in giudizio che – in via preliminare – eccepiva la nullità dell'atto Controparte_3 introduttivo e della notifica effettuata, atteso che la “… citazione, la procura e la relata allegata alla notifica a mezzo pec recano la sola firma dell'Avv. e non anche quella delle altri CP_1 procuratori costituiti ovvero dell'avv. Mauro e Monreale …”; sempre in via preliminare, eccepiva la nullità della notificazione per essere avvenuta tramite un indirizzo non estratto da ReGIndE.
Nel merito, contestando l'avverso dedotto, argomentava della correttezza della ordinanza adottata dal G.E. e domandava il rigetto della opposizione.
Si costituiva in prosecuzione, quale erede universale di (cfr. Persona_1 Parte_1 deposito del 5.2.2021)
Ritenuto il procedimento maturo per la decisione, esso veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza figurata del 12.9.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso della convenuta/opposta . Controparte_3
Riassunto il giudizio ad opera di e si costituiva Parte_1 CP_1 CP_2 che, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non rivestendo la
[...] qualità di erede della de cuius e domandava la sua estromissione dal giudizio (cfr. deposito del
27.5.2024).
Si costituiva, altresì, in giudizio che, riportandosi agli atti di causa, instava per Parte_2
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate (cfr. deposito del 20.9.2024).
Da ultimo, alla udienza figurata del 17.12.2024 il procedimento veniva assegnato in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, occorre in primo luogo soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalla parte opposta.
Il Tribunale reputa che esse siano infondate e vadano, perciò, respinte.
Vale, con riguardo alla eccepita nullità dell'atto introduttivo, richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “… La mancanza di sottoscrizione dell'avvocato difensore nella copia dell'atto introduttivo del giudizio notificato al convenuto, non ne comporta la nullità, quando dal medesimo atto di citazione notificato sia comunque possibile desumere, sulla scorta degli elementi in esso contenuti, la provenienza da procuratore abilitato e munito di procura…” (cfr. Cass., 15 maggio 2018, ordinanza n. 11793; Cass. Sez. Lav. nn. 6225 del 23/03/2005 e 4617 del 06/03/2004; Cass. Sez. I Civ. n. 8042 del 06/04/2006).
Nel caso di specie, l'atto proviene dalla pec dell'Avv. ed è a lui sicuramente riferibile (cfr. CP_1 doc. in formato msg, in allegato alla costituzione della convenuta/opposta), né tantomeno la parte ha sollevato dubbi in merito alla provenienza dell'atto.
4 Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di nullità della notificazione: in maniera dirimente basti osservare che la costituzione in giudizio della parte deducente – in disparte la correttezza delle argomentazioni addotte a supporto e tenuto conto del fatto che nella specie non è dato parlare di notifica inesistente – vale a sanare ogni eventuale vizio.
Per ciò che concerne la posizione di – come accennato – questa costituitasi in Controparte_2 giudizio eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non rivestendo la qualità di erede della de cuius , e domandava l'estromissione dal giudizio. Controparte_3
La predetta documentava che la designava, con testamento olografo recante la data del CP_3
12.4.2016, pubblicato in data 19.6.2023 (cfr. copia verbale pubblicazione allegato alla costituzione del 27.5.2024) quale sua erede . Parte_2
Come noto, l'istituto della estromissione si sostanzia nell'uscita di una parte dal processo in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la relativa presenza in giudizio.
Le ipotesi di estromissione dal giudizio sono solo quelle specificatamente indicate dalla legge, ed, in particolare: dall'art. 108 c.p.c. che prevede l'estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano (in proposito, va rilevato che la Cassazione ha negato l'applicabilità dell'art. 108 c.p.c. perfino all'ipotesi della garanzia impropria qualora manchi l'istanza del garantito e l'accettazione dell'attore: cfr. Cass. civile 14 aprile 1981 n. 2236); dall'art. 109 c.p.c. che prevede l'estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta ordinato dal giudice;
dall'art. 111 c.p.c., comma 3, che prevede l'estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano;
dall'art. 1586 c.c., comma 2, che prevede l'estromissione del conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo;
dall'art. 1777 c.c., comma 2, che prevede l'estromissione del depositario, nel caso in cui quest'ultimo sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa e sempre che il depositario indichi la persona del depositante e abbia previamente denunciato la controversia al medesimo.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di estromissione espressamente previste dalla legge, né tantomeno altre ipotesi di "estromissione", in senso tecnico, sono note al vigente codice di rito e vanno, perciò, ritenute inammissibili.
5 A ciò deve aggiungersi che perché si abbia l'estromissione è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le parti, elemento quest'ultimo non ricorrente nella specie.
Venendo alla gradata disamina delle questioni devolute, come accennato, gli odierni istanti - a supporto della prospettata illegittimità del provvedimento di definizione della procedura esecutiva - deducevano della mancata attuazione dell'ordine giurisdizionale (censura sub 1).
In particolare, assumendo della apparenza della motivazione resa dal G.E. nella ordinanza resa all'esito della fase sommaria della opposizione ex art. 617, comma II c.p.c., deducevano dell'illecita occupazione dello spazio volumetrico comune a vantaggio della sola parte esecutata “… con travi orizzontali ed oblique, che sono posizionate in detto spazio con la conseguente creazione di una servitù di appoggio con opere additive non solo non permesse in sede di esecuzione ex art. 612 cpc, ma anche in lesione totale del diritto di comproprietà, tutelato dagli artt. 832 e 840 c.c. …” (cfr. pag. 5 atto introduttivo); evidenziavano che le ulteriori opere edili di addizione non erano previste dal titolo e che neppure le aree comuni (ovvero l'area di sedime del pilastro e l'area di contorno allo stesso) venivano restituite all'uso comune.
Secondo gli opponenti, il G.E. avrebbe invece dovuto disporre:
1. la rimozione dell'albero di limoni;
2. la rimozione del terriccio organico per alberi da frutto e da fiori;
3. la rimozione delle piastrelle delimitative dello spazio comune a vantaggio esclusivo della esecutata;
4. il ripristino della superficie di calpestio del suolo comune;
5. la rimozione di un residuo pilastro, fonte di insidia.
Come accennato, l'obbligo di facere in capo alla esecutata constava nel “rimuovere detto pilastro e la rete metallica restituendo all'uso comune la predetta area”.
Se ne inferisce che le richieste attività di rimozione/ripristino, funzionali alla esecuzione del comando giudiziale non erano contemplate nel titolo azionato.
Il Tribunale osserva che, come noto, nell'esecuzione per obblighi di fare il titolo esecutivo indica il risultato perseguito, mentre è l'ordinanza ex art. 612 c.p.c. che deve stabilire le modalità di ottenimento del medesimo (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3992 del 18/03/2003), dacché la individuazione della modalità della esecuzione deve svolgersi in maniera perfettamente aderente alle statuizioni del titolo, senza possibilità di estensione ad attività non contemplate.
Agli atti di causa vi è comunicazione del tecnico incaricato della direzione dei lavori effettuata in previsione della udienza di verifica, fissata dal G.E. al 18.4.2019, ove affermava che all'esito del sopralluogo svolto in data 9.4.2019 “… i lavori inerenti la rimozione del , della rete Pt_3 metallica, del serbatoio sull'area comune” sono stati effettuati …”.
A ben vedere, le contestazioni veicolate dagli opponenti sono riferite a circostanze che non impediscono l'affermazione che l'area di sedime del pilastro e l'area di contorno allo stesso siano
6 state restituite all'uso comune.
Tanto si dice con riguardo alla rimozione dell'albero di limone, piuttosto che all'invocato ripristino della superficie di calpestio, che – fermo quanto innanzi detto – si reputa non costituiscano fattori ostativi alla ravvisata realizzazione della restituzione delle aree in questione all'uso comune.
La censura in esame va, dunque, respinta.
Per ciò che concerne le ulteriori doglianze devolute, il Tribunale reputa che esse non possano trovare accoglimento.
Ed invero, a ben vedere, muovono tutte da una argomentazione comune: l'illegittimità della presupposta ordinanza del 12.12.2018.
La assunta illecita occupazione, nel corso della esecuzione dei lavori, dello spazio sovrastante l'area comune (motivo sub 2), è difatti riconducibile alle determinazioni assunte dal G.E. – in rivisitazione e modifica di altre precedentemente adottate – con ordinanza del 12.12.2018, ove si legge: “… con il provvedimento del 6.10.2017 (confermato con provvedimento del 3.5.2018), a seguito della relazione tecnica dell'11.9.2017 dell'esperto strutturista, laddove veniva detto che “risulta essere indispensabile estendere la zona di demolizione al primo piano fino al vano scala”, si disponeva procedersi in tal senso, apparendo tale demolizione una inevitabile conseguenza della rimozione del pilastro oggetto dell'obbligo di fare;
considerato, contrariamente a quanto ritenuto a partire dal suddetto provvedimento del 6.10.2017, che la demolizione del terrazzo della non CP_3 risulta indispensabile ed inevitabile ai fini della esecuzione di quanto disposto con il titolo azionato, come risulta dalla perizia di parte resistente depositata il 4.10.2018 nonché dalla relazione dell'esperto strutturista, coadiutore del CTU, depositata in data 21.11.2018; ritenuto, pertanto, che la soluzione da ultimo indicata sia non solo conforme alla sentenza azionata bensì la più aderente alla sentenza de qua, per tutto quanto innanzi evidenziato e tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza da ultimo citata dalla stessa parte istante, secondo cui
“L'esecuzione degli obblighi di fare o non fare deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all'esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso” (cfr. Cass. 9280/2017) …
P. Q. M.
Anche in modifica dei precedenti provvedimenti del
18.5.2017, 6.10.2017 e 3.5.2018, dispone che la parte esecutata proceda immediatamente all'esecuzione dei lavori secondo quanto previsto nella relazione tecnica depositata il 21.11.2018
(demolizione controllata del pilastro lasciando inalterata la struttura del terrazzo/veranda che poggia sullo stesso pilastro), sotto vigilanza e controllo del CTU, con propria ditta e tecnico ed a proprie spese, assumendosene tutte le responsabilità …”.
Essa investe, dunque, la soluzione tecnica cui il G.E. – con separata ordinanza, autonomamente
7 impugnabile - prestava adesione in ragione alla maggiore aderenza al titolo azionato ed alla effettiva praticabilità di essa.
La violazione dell'aspetto procedurale di cui al motivo sub 3, integrato a dire della parte opponente nella mancanza della CTU alla base del provvedimento del 12.12.2018, è anch'essa strettamente correlata alla contestata legittimità della suddetta ordinanza perché fondata su “un elaborato tecnico, che mai è assurto a consulenza d'ufficio” (cfr. pag. 14 dell'atto introduttivo).
Parimenti è a dirsi per la dedotta illegittima privazione degli esecutanti del diritto ad eseguire la sentenza azionata (motivo sub 4) che muove dalla prospettata illegittimità della ordinanza del
12.12.2018 (cfr. pag. 16 atto introduttivo).
Ebbene, siccome l'oggetto del presente giudizio è il merito della opposizione ex art. 617, II comma c.p.c. spiegata avverso l'ordinanza conclusiva della esecuzione del 18.4.2019, è all'accertamento sul vizio dell'atto impugnato che deve limitarsi la statuizione di questo giudicante, data la natura meramente rescindente connotante il giudizio di opposizione agli atti esecutivi: la pronuncia del giudice di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c. deve invero limitarsi alla statuizione di accoglimento o di rigetto della opposizione (cfr. sul punto, Cassazione civile sez. III - 27/09/2022, n. 28131).
Dalla disamina degli atti di causa, peraltro, emerge che la fase di merito della opposizione spiegata dagli odierni istanti avverso la ordinanza del 12.12.2018 veniva definita dall'intestato Tribunale con sentenza di rigetto n. 1812/2021 del 9-24.5.2021.
Da quanto detto, si inferisce che le sopra illustrate contestazioni non possono trovare ingresso nella presente sede, proprio perché involgenti tematiche strettamente afferenti ad un diverso provvedimento autonomamente impugnabile, che neppure è dato porre in discussione.
Diversamente opinando si consentirebbe una inammissibile devoluzione di questioni che esulano dalla contestazione dell'atto impugnato ed investono la determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare per come rimeditate dal G.E. con la ordinanza del 12.12.2018; nella sostanza, gli opponenti invocano l'accertamento sui vizi dell'atto impugnato, pretendendo però di veicolare in maniera derivata contestazioni specificamente riconducibili ad altro provvedimento, comunque opposto ed originante un separato giudizio di merito ormai definito.
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
Le spese – nei rapporti tra la parte opponente e quella opposta/convenuta in riassunzione
[...]
- seguono la soccombenza della prima e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei Parte_2 valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis, esclusa la fase istruttoria e praticata la riduzione ex art. 4, comma primo del D.M. 55/14 come successivamente modificato, nella misura del 30 %, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
8 Nei rapporti tra la parte opponente e quella opposta/convenuta in riassunzione , Controparte_2 il Tribunale reputa sussistano i presupposti per dichiararle integralmente compensate, dal momento che la pubblicazione del testamento olografo avveniva in data di poco antecedente alla riassunzione ex art. 303 c.p.c. del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 10095/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente/attrice in riassunzione al pagamento delle spese di lite in favore della opposta/convenuta in riassunzione, , che liquida (al netto Parte_2 della riduzione percentuale indicata in parte motiva) in € 3.969,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 802,00 per fase introduttiva ed € 2.033,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito, Avv. Pietro Cerro, dichiaratosi antistatario;
• dichiara integralmente compensate tra la parte opponente e quella opposta CP_2 le spese di lite.
[...]
Santa Maria Capua Vetere, 26.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10095/2019 R.G., vertente tra nella qualità di erede di rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Persona_1
Teresina Mauro nonché Avv. n.q. di erede della de cuius rappresentato CP_1 Per_2
e difeso da sè stesso e dall'Avv. Donato Montereale, elettivamente domiciliati in Roma, Via Panaro
14; opponenti/attori in riassunzione
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Cerro, elettivamente domiciliata Controparte_2 presso lo studio del difensore sito in Pietravairano, Via V. Castrillo n.16;
opposta/convenuta in riassunzione
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Cerro, elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio del difensore sito in Pietravairano, Via V. Castrillo n.16;
altra opposta/convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti ed in sede di note scritte predisposte per l'udienza del
17.12.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19.10.2006, n. 22409).
In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, occorre chiarire che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione ex art. 617 c.p.c. spiegata dalla odierna parte attrice, nell'ambito del procedimento ex art. 612 c.p.c. recante Rg n.
3532/2016, avverso la ordinanza del 18.4.2019.
Giova, funzionalmente ad una più agevole comprensione dei fatti di causa, ripercorrerne seppur sinteticamente le vicende.
Con la sentenza n. 2220/06 la Corte di Appello di Napoli – in accoglimento del gravame proposto da e – ordinava a di “… rimuovere detto pilastro e la Per_2 Persona_1 Controparte_3 rete metallica, restituendo all'uso comune le predette aree” ovvero “l'area di sedime del pilastro e
l'area di contorno allo stesso recintata con rete metallica”, accertate essere di proprietà comune.
e quale erede di con atto di precetto notificato il Persona_1 CP_1 Per_2
17.6.2016 intimavano alla di adempiere all'obbligo di fare di cui al titolo sopra detto e, CP_3 successivamente, stante l'inerzia di questa proponevano ricorso ex art. 612 c.p.c., instando a che il
Tribunale determinasse le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare.
La procedura esecutiva veniva definita con ordinanza del 18.5.2017 mediante il conferimento dell'incarico all' l'affidamento della direzione dei lavori al CTU Ing. . CP_4 Persona_3
Nelle more subentrato altro magistrato, con ordinanza del 3.5.2018 confermava quella del
18.5.2017, così provvedendo: “… dispone procedersi ai lavori di cui al provvedimento del
18.5.2017 richiamante la relazione datata 29.3.2017 come integrata dalla successiva relazione depositata l'11.9.2017. …”.
Successivamente, il G.E. – rivisitando i precedenti provvedimenti e riconsiderando la complessiva vicenda e, dunque, implicitamente esercitando il potere di revoca ex art. 487 c.p.c. di altre determinazioni precedentemente adottate – emetteva la ordinanza del 12.12.2018.
Da ultimo, il giudice titolare della procedura emetteva, in data 18.4.2019, l'ordinanza censurata con cui affermava: “… rilevato che le opere da eseguirsi in virtù del titolo azionato e di quanto disposto dal GE nel presente procedimento risultano effettivamente compiute dalla parte obbligata
(non risultando, in particolare, oggetto della presente esecuzione la rimozione dell'albero);
P.Q.M.
Dichiara conclusa la procedura …”.
2 Tale provvedimento veniva impugnato dagli odierni istanti adducendo a supporto: 1. la mancata piena attuazione del titolo esecutivo;
2. l'illecita occupazione, nel corso della esecuzione dei lavori, dello spazio sovrastante l'area comune;
3. la mancanza della CTU alla base del provvedimento del
12.12.2018; 4. la violazione del diritto alla corretta esecuzione del titolo azionato.
Instaurato il contraddittorio sulla opposizione, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione sulla base delle seguenti motivazioni: “… quanto al primo motivo di opposizione, questo Giudice ritiene di dover confermare il provvedimento opposto laddove si assumevano come compiute, dalla parte obbligata, le opere da eseguirsi in virtù del titolo azionato, ciò appunto sulla scorta del titolo azionato e di quanto disposto con il provvedimento del 12.12.2018. In particolare, appaiono prive di pregio le contestazioni relative alla occupazione dello spazio volumetrico, oggetto del secondo motivo di opposizione, dal momento che, come chiarito con il citato provvedimento del 12.12.2018, cui si rimanda, la installazione della trave orizzontale costituiva la soluzione tecnica più conforme ed aderente alla sentenza azionata, se non l'unica possibile. Quanto alla rimozione dell'albero di limone nonché del terriccio e delle piastrelle, essa non risulta oggetto della presente esecuzione, se non altro perché non risulta in alcun modo verificata l'appartenenza di tali beni alla esecutata, che di fatto non ne rivendica la proprietà né si oppone alla loro rimozione, mentre, per quanto riguarda il preteso residuo di pilastro, esso non risulta esistente, trattandosi in realtà di piccolo gradino, presumibilmente in cemento, posto accanto a quella che era l'area di sedime del pilastro e che risulta preesistente. In ogni caso, ritiene questo Giudice che in nessuna parte della sentenza azionata si faccia riferimento alla “unitarietà di livello e di impianto di calpestio e di percorrenza”, di cui parte opponente lamenta il mancato ripristino, essendo stata disposta nel titolo soltanto la restituzione dell'area in questione all'uso comune, il che appare sostanzialmente avvenuto. Quanto alle ulteriori contestazioni inerenti alla CTU ed al diritto degli odierni opponenti di eseguire la sentenza, esse non appaiono fondate, dal momento che l'esecuzione forzata degli obblighi di fare non è un giudizio ordinario di cognizione, per cui non trovano piena applicazione le norme di cui agli artt. 191 e ss. c.p.c e, in generale, sul diritto al contraddittorio, mentre non risulta affatto in contrasto con quanto stabilito dall'art. 612 c.p.c. la esecuzione delle opere oggetto dell'obbligo di fare da parte dell'esecutato né si ravvisa in tal caso la sussistenza di un qualsivoglia vulnus per la parte istante;
ritenuto di dover confermare, dunque, tutto quanto statuito nel provvedimento del 12.12.2018; ritenuto, pertanto, attesa la verosimile infondatezza della proposta opposizione, che non ricorrano i presupposti per sospendere l'esecuzione ovvero
l'efficacia del provvedimento di chiusura della stessa …” (cfr. ordinanza del 3.10.2019).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio e instauravano Persona_1 CP_1 tempestivamente la fase di merito, reiterando le medesime argomentazioni svolte in fase sommaria.
3 Si costituiva in giudizio che – in via preliminare – eccepiva la nullità dell'atto Controparte_3 introduttivo e della notifica effettuata, atteso che la “… citazione, la procura e la relata allegata alla notifica a mezzo pec recano la sola firma dell'Avv. e non anche quella delle altri CP_1 procuratori costituiti ovvero dell'avv. Mauro e Monreale …”; sempre in via preliminare, eccepiva la nullità della notificazione per essere avvenuta tramite un indirizzo non estratto da ReGIndE.
Nel merito, contestando l'avverso dedotto, argomentava della correttezza della ordinanza adottata dal G.E. e domandava il rigetto della opposizione.
Si costituiva in prosecuzione, quale erede universale di (cfr. Persona_1 Parte_1 deposito del 5.2.2021)
Ritenuto il procedimento maturo per la decisione, esso veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza figurata del 12.9.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso della convenuta/opposta . Controparte_3
Riassunto il giudizio ad opera di e si costituiva Parte_1 CP_1 CP_2 che, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non rivestendo la
[...] qualità di erede della de cuius e domandava la sua estromissione dal giudizio (cfr. deposito del
27.5.2024).
Si costituiva, altresì, in giudizio che, riportandosi agli atti di causa, instava per Parte_2
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate (cfr. deposito del 20.9.2024).
Da ultimo, alla udienza figurata del 17.12.2024 il procedimento veniva assegnato in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, occorre in primo luogo soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalla parte opposta.
Il Tribunale reputa che esse siano infondate e vadano, perciò, respinte.
Vale, con riguardo alla eccepita nullità dell'atto introduttivo, richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “… La mancanza di sottoscrizione dell'avvocato difensore nella copia dell'atto introduttivo del giudizio notificato al convenuto, non ne comporta la nullità, quando dal medesimo atto di citazione notificato sia comunque possibile desumere, sulla scorta degli elementi in esso contenuti, la provenienza da procuratore abilitato e munito di procura…” (cfr. Cass., 15 maggio 2018, ordinanza n. 11793; Cass. Sez. Lav. nn. 6225 del 23/03/2005 e 4617 del 06/03/2004; Cass. Sez. I Civ. n. 8042 del 06/04/2006).
Nel caso di specie, l'atto proviene dalla pec dell'Avv. ed è a lui sicuramente riferibile (cfr. CP_1 doc. in formato msg, in allegato alla costituzione della convenuta/opposta), né tantomeno la parte ha sollevato dubbi in merito alla provenienza dell'atto.
4 Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di nullità della notificazione: in maniera dirimente basti osservare che la costituzione in giudizio della parte deducente – in disparte la correttezza delle argomentazioni addotte a supporto e tenuto conto del fatto che nella specie non è dato parlare di notifica inesistente – vale a sanare ogni eventuale vizio.
Per ciò che concerne la posizione di – come accennato – questa costituitasi in Controparte_2 giudizio eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non rivestendo la qualità di erede della de cuius , e domandava l'estromissione dal giudizio. Controparte_3
La predetta documentava che la designava, con testamento olografo recante la data del CP_3
12.4.2016, pubblicato in data 19.6.2023 (cfr. copia verbale pubblicazione allegato alla costituzione del 27.5.2024) quale sua erede . Parte_2
Come noto, l'istituto della estromissione si sostanzia nell'uscita di una parte dal processo in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la relativa presenza in giudizio.
Le ipotesi di estromissione dal giudizio sono solo quelle specificatamente indicate dalla legge, ed, in particolare: dall'art. 108 c.p.c. che prevede l'estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano (in proposito, va rilevato che la Cassazione ha negato l'applicabilità dell'art. 108 c.p.c. perfino all'ipotesi della garanzia impropria qualora manchi l'istanza del garantito e l'accettazione dell'attore: cfr. Cass. civile 14 aprile 1981 n. 2236); dall'art. 109 c.p.c. che prevede l'estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta ordinato dal giudice;
dall'art. 111 c.p.c., comma 3, che prevede l'estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano;
dall'art. 1586 c.c., comma 2, che prevede l'estromissione del conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo;
dall'art. 1777 c.c., comma 2, che prevede l'estromissione del depositario, nel caso in cui quest'ultimo sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa e sempre che il depositario indichi la persona del depositante e abbia previamente denunciato la controversia al medesimo.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di estromissione espressamente previste dalla legge, né tantomeno altre ipotesi di "estromissione", in senso tecnico, sono note al vigente codice di rito e vanno, perciò, ritenute inammissibili.
5 A ciò deve aggiungersi che perché si abbia l'estromissione è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le parti, elemento quest'ultimo non ricorrente nella specie.
Venendo alla gradata disamina delle questioni devolute, come accennato, gli odierni istanti - a supporto della prospettata illegittimità del provvedimento di definizione della procedura esecutiva - deducevano della mancata attuazione dell'ordine giurisdizionale (censura sub 1).
In particolare, assumendo della apparenza della motivazione resa dal G.E. nella ordinanza resa all'esito della fase sommaria della opposizione ex art. 617, comma II c.p.c., deducevano dell'illecita occupazione dello spazio volumetrico comune a vantaggio della sola parte esecutata “… con travi orizzontali ed oblique, che sono posizionate in detto spazio con la conseguente creazione di una servitù di appoggio con opere additive non solo non permesse in sede di esecuzione ex art. 612 cpc, ma anche in lesione totale del diritto di comproprietà, tutelato dagli artt. 832 e 840 c.c. …” (cfr. pag. 5 atto introduttivo); evidenziavano che le ulteriori opere edili di addizione non erano previste dal titolo e che neppure le aree comuni (ovvero l'area di sedime del pilastro e l'area di contorno allo stesso) venivano restituite all'uso comune.
Secondo gli opponenti, il G.E. avrebbe invece dovuto disporre:
1. la rimozione dell'albero di limoni;
2. la rimozione del terriccio organico per alberi da frutto e da fiori;
3. la rimozione delle piastrelle delimitative dello spazio comune a vantaggio esclusivo della esecutata;
4. il ripristino della superficie di calpestio del suolo comune;
5. la rimozione di un residuo pilastro, fonte di insidia.
Come accennato, l'obbligo di facere in capo alla esecutata constava nel “rimuovere detto pilastro e la rete metallica restituendo all'uso comune la predetta area”.
Se ne inferisce che le richieste attività di rimozione/ripristino, funzionali alla esecuzione del comando giudiziale non erano contemplate nel titolo azionato.
Il Tribunale osserva che, come noto, nell'esecuzione per obblighi di fare il titolo esecutivo indica il risultato perseguito, mentre è l'ordinanza ex art. 612 c.p.c. che deve stabilire le modalità di ottenimento del medesimo (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3992 del 18/03/2003), dacché la individuazione della modalità della esecuzione deve svolgersi in maniera perfettamente aderente alle statuizioni del titolo, senza possibilità di estensione ad attività non contemplate.
Agli atti di causa vi è comunicazione del tecnico incaricato della direzione dei lavori effettuata in previsione della udienza di verifica, fissata dal G.E. al 18.4.2019, ove affermava che all'esito del sopralluogo svolto in data 9.4.2019 “… i lavori inerenti la rimozione del , della rete Pt_3 metallica, del serbatoio sull'area comune” sono stati effettuati …”.
A ben vedere, le contestazioni veicolate dagli opponenti sono riferite a circostanze che non impediscono l'affermazione che l'area di sedime del pilastro e l'area di contorno allo stesso siano
6 state restituite all'uso comune.
Tanto si dice con riguardo alla rimozione dell'albero di limone, piuttosto che all'invocato ripristino della superficie di calpestio, che – fermo quanto innanzi detto – si reputa non costituiscano fattori ostativi alla ravvisata realizzazione della restituzione delle aree in questione all'uso comune.
La censura in esame va, dunque, respinta.
Per ciò che concerne le ulteriori doglianze devolute, il Tribunale reputa che esse non possano trovare accoglimento.
Ed invero, a ben vedere, muovono tutte da una argomentazione comune: l'illegittimità della presupposta ordinanza del 12.12.2018.
La assunta illecita occupazione, nel corso della esecuzione dei lavori, dello spazio sovrastante l'area comune (motivo sub 2), è difatti riconducibile alle determinazioni assunte dal G.E. – in rivisitazione e modifica di altre precedentemente adottate – con ordinanza del 12.12.2018, ove si legge: “… con il provvedimento del 6.10.2017 (confermato con provvedimento del 3.5.2018), a seguito della relazione tecnica dell'11.9.2017 dell'esperto strutturista, laddove veniva detto che “risulta essere indispensabile estendere la zona di demolizione al primo piano fino al vano scala”, si disponeva procedersi in tal senso, apparendo tale demolizione una inevitabile conseguenza della rimozione del pilastro oggetto dell'obbligo di fare;
considerato, contrariamente a quanto ritenuto a partire dal suddetto provvedimento del 6.10.2017, che la demolizione del terrazzo della non CP_3 risulta indispensabile ed inevitabile ai fini della esecuzione di quanto disposto con il titolo azionato, come risulta dalla perizia di parte resistente depositata il 4.10.2018 nonché dalla relazione dell'esperto strutturista, coadiutore del CTU, depositata in data 21.11.2018; ritenuto, pertanto, che la soluzione da ultimo indicata sia non solo conforme alla sentenza azionata bensì la più aderente alla sentenza de qua, per tutto quanto innanzi evidenziato e tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza da ultimo citata dalla stessa parte istante, secondo cui
“L'esecuzione degli obblighi di fare o non fare deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all'esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso” (cfr. Cass. 9280/2017) …
P. Q. M.
Anche in modifica dei precedenti provvedimenti del
18.5.2017, 6.10.2017 e 3.5.2018, dispone che la parte esecutata proceda immediatamente all'esecuzione dei lavori secondo quanto previsto nella relazione tecnica depositata il 21.11.2018
(demolizione controllata del pilastro lasciando inalterata la struttura del terrazzo/veranda che poggia sullo stesso pilastro), sotto vigilanza e controllo del CTU, con propria ditta e tecnico ed a proprie spese, assumendosene tutte le responsabilità …”.
Essa investe, dunque, la soluzione tecnica cui il G.E. – con separata ordinanza, autonomamente
7 impugnabile - prestava adesione in ragione alla maggiore aderenza al titolo azionato ed alla effettiva praticabilità di essa.
La violazione dell'aspetto procedurale di cui al motivo sub 3, integrato a dire della parte opponente nella mancanza della CTU alla base del provvedimento del 12.12.2018, è anch'essa strettamente correlata alla contestata legittimità della suddetta ordinanza perché fondata su “un elaborato tecnico, che mai è assurto a consulenza d'ufficio” (cfr. pag. 14 dell'atto introduttivo).
Parimenti è a dirsi per la dedotta illegittima privazione degli esecutanti del diritto ad eseguire la sentenza azionata (motivo sub 4) che muove dalla prospettata illegittimità della ordinanza del
12.12.2018 (cfr. pag. 16 atto introduttivo).
Ebbene, siccome l'oggetto del presente giudizio è il merito della opposizione ex art. 617, II comma c.p.c. spiegata avverso l'ordinanza conclusiva della esecuzione del 18.4.2019, è all'accertamento sul vizio dell'atto impugnato che deve limitarsi la statuizione di questo giudicante, data la natura meramente rescindente connotante il giudizio di opposizione agli atti esecutivi: la pronuncia del giudice di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c. deve invero limitarsi alla statuizione di accoglimento o di rigetto della opposizione (cfr. sul punto, Cassazione civile sez. III - 27/09/2022, n. 28131).
Dalla disamina degli atti di causa, peraltro, emerge che la fase di merito della opposizione spiegata dagli odierni istanti avverso la ordinanza del 12.12.2018 veniva definita dall'intestato Tribunale con sentenza di rigetto n. 1812/2021 del 9-24.5.2021.
Da quanto detto, si inferisce che le sopra illustrate contestazioni non possono trovare ingresso nella presente sede, proprio perché involgenti tematiche strettamente afferenti ad un diverso provvedimento autonomamente impugnabile, che neppure è dato porre in discussione.
Diversamente opinando si consentirebbe una inammissibile devoluzione di questioni che esulano dalla contestazione dell'atto impugnato ed investono la determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare per come rimeditate dal G.E. con la ordinanza del 12.12.2018; nella sostanza, gli opponenti invocano l'accertamento sui vizi dell'atto impugnato, pretendendo però di veicolare in maniera derivata contestazioni specificamente riconducibili ad altro provvedimento, comunque opposto ed originante un separato giudizio di merito ormai definito.
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
Le spese – nei rapporti tra la parte opponente e quella opposta/convenuta in riassunzione
[...]
- seguono la soccombenza della prima e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei Parte_2 valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis, esclusa la fase istruttoria e praticata la riduzione ex art. 4, comma primo del D.M. 55/14 come successivamente modificato, nella misura del 30 %, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
8 Nei rapporti tra la parte opponente e quella opposta/convenuta in riassunzione , Controparte_2 il Tribunale reputa sussistano i presupposti per dichiararle integralmente compensate, dal momento che la pubblicazione del testamento olografo avveniva in data di poco antecedente alla riassunzione ex art. 303 c.p.c. del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 10095/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente/attrice in riassunzione al pagamento delle spese di lite in favore della opposta/convenuta in riassunzione, , che liquida (al netto Parte_2 della riduzione percentuale indicata in parte motiva) in € 3.969,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 802,00 per fase introduttiva ed € 2.033,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito, Avv. Pietro Cerro, dichiaratosi antistatario;
• dichiara integralmente compensate tra la parte opponente e quella opposta CP_2 le spese di lite.
[...]
Santa Maria Capua Vetere, 26.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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