TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice Fabrizio Alessandria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 12796/2024 promossa da: nato in [...] il [...]; Parte_1 Persona_1
ata in Uruguay il 26.10.1962; e in
[...] Controparte_1 Controparte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore
[...]
nato in [...] il [...]; Persona_2 CP_3 [...]
nata in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3
nata in [...] il [...]; nata in
[...] CP_4 Parte_4
Argentina il 24.3.1988; nata in Argentina il [...] in [...] e in qualità CP_5
di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti delle minori
[...]
nata in [...] il [...] e Persona_3 Persona_4
nata in [...] il [...]; nato in [...]
[...] Controparte_6
il 18.5.1995; nato in Uruguay il [...] in [...] e in qualità di Parte_5
genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore
[...]
nata in [...] il [...]; nata Persona_5 Parte_6
in Uruguay il 16.8.1999 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore nata in [...] il [...]; Persona_6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo Daniel Dromi, come da procura alle liti in atti
RICORRENTI contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_7
1 CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_7 consolari competenti”.
MOTIVI IN FATTO
Premesso:
- che i ricorrenti sono discendenti diretti di nata a [...] il Persona_7
10.5.1831 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Uruguay, mai naturalizzatosi cittadino
(cfr. doc. 3); Per_8
- che , in data 20.12.1861, contraeva matrimonio con Persona_7 CP_8
(cfr. doc. 2) e dalla loro unione nascevano , nato in [...] il Persona_9
19.9.1869 (cfr. doc. 4) e , nata in [...] il [...] (cfr. doc. 5); Parte_7
- che , in data 14.11.1894, contraeva matrimonio con Persona_9 Persona_10
(cfr. doc. 6) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il [...] Persona_11
(cfr. doc. 7);
- che in data 15.9.1960, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_11 Per_12
8) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il [...] (cfr. Parte_1
doc. 9) odierno ricorrente;
- che in data 31.8.1967, contraeva matrimonio con Parte_1 CP_9
(cfr. doc. 10) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il
[...] Controparte_1
7.10.1974 (cfr. doc. 11);
- che dall'unione tra e nascevano Controparte_1 Persona_13
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 12) odierna Persona_14
ricorrente, nata in [...] il [...] (cfr. doc. 13) Parte_8
odierno ricorrente e nato in [...] il [...] Persona_2
(cfr. doc. 14) odierno ricorrente;
2 - che in data 29.1.1903 in Uruguay nasceva , figlio naturale di Persona_15 [...]
(cfr. doc. 15); Parte_7
- che , in data 8.7.1928, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_15 Persona_16
16) e dalla loro unione nasceva , nata in [...] l'[...] (cfr. Persona_17
doc. 17);
- che , in data 8.3.1952, contraeva matrimonio con Persona_17 Persona_18
(cfr. doc. 18) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il Persona_1
26.10.1962 8cfr. doc. 19) odierna ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva Persona_1 Persona_19 [...]
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 20) odierna ricorrente; Persona_20
- che in data 10.7.1992 in Argentina nasceva figlia naturale di CP_5 Persona_1
(cfr. doc. 21) odierna ricorrente;
[...]
- che in data18.5.1995 in Uruguay nasceva figlio naturale di Controparte_6
(cfr. doc. 22) odierno ricorrente; Persona_1
- che dall'unione tra e nasceva Persona_1 Persona_21 Parte_5
nato in [...] il [...] (cfr. doc. 23) odierno ricorrente;
[...]
- che dall'unione tra e nasceva Persona_1 Persona_22
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 24) odierna ricorrente; Parte_6
- che dall'unione tra e nasceva CP_5 Persona_23 [...]
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 25) odierna ricorrente; Persona_4
- che dall'unione tra e nasceva CP_5 Persona_24 Persona_3
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 26) odierna ricorrente;
[...]
- che dall'unione tra e nasceva Parte_5 Persona_21 Persona_5
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 27) odierna ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva Parte_6 Persona_22
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 28) odierna Persona_6
ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_7
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
3 All'udienza odierna il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha trattenuto la causa CP_7
in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...]
(CN), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
2. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. Per tale motivo i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio
4 cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano , non essendo mai stata Persona_7
naturalizzato cittadino , non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque Per_8
trasmetterla, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 3 Corte Elettorale della Repubblica
Orientale dell'Uruguay).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea paterna tra e i propri figli Persona_7
legittimi e;
che ha trasmesso la Persona_9 Parte_7 Persona_9
cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna alla propria figlia legittima Persona_11
la quale ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile al proprio figlio legittimo odierno ricorrente, il quale a sua volta ha trasmesso la Parte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile alla propria figlia legittima Controparte_1
la quale ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile ai propri
[...]
figli legittimi odierna ricorrente, Persona_14 Parte_8
odierna ricorrente e odierno ricorrente; che
[...] Persona_2 [...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile al proprio Parte_7
figlio legittimo , il quale ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per Persona_15
linea maschile alla propria figlia legittima la quale ha trasmesso la Persona_17
cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile alla propria figlia legittima Persona_1
odierna ricorrente, la quale a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure
[...]
sanguinis per linea femminile ai propri figli legittimi odierna Persona_20
5 ricorrente, odierna ricorrente, odierno CP_5 Controparte_6
ricorrente, odierno ricorrente e odierna Parte_5 Parte_6
ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea CP_5
femminile alle proprie figlie legittime odierna ricorrente e Persona_4
odierna ricorrente; che ha trasmesso la Persona_3 Parte_5
cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile alla propria figlia legittima Persona_5
odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana
[...] Parte_6
iure sanguinis per linea femminile alla propria figlia legittima Persona_6
odierna ricorrente.
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
6. Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio tra e e con l'unione Persona_11 Per_12 di con un cittadino uruguaiano, poiché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva Parte_7
la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
6 Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Giova infine rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti con quello che ha assunto in Uruguay ( o Persona_7 Persona_25 Per_26
o ) l'identità della persona in questione, in ogni
[...] Persona_27 Persona_28
caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , Controparte_10
con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli
7 interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella Controparte_10
nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Controparte_7
dei provvedimenti conseguenti.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
ato in Uruguay il 3.8.1945; nata in [...]
[...] Per_1 Persona_1
8 il 26.10.1962; nato in [...] il Persona_2
14.1.2012; nata in [...] il Persona_14
22.6.1999; nata in [...] il [...]; Parte_3
nata in [...] il [...]; Persona_20 CP_5
nata in [...] il [...]; nata in
[...] Persona_3
Uruguay il 3.5.2019; nata in [...] il Controparte_11
15.6.2012; nato in [...] il [...]; CP_6 Persona_1
nato in [...] il [...]; Parte_5 Persona_5
nata in [...] il [...]; nata in
[...] Parte_6
Uruguay il 16.8.1999; nata in [...] il Persona_6
18.6.2022, il diritto alla cittadinanza italiana;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti.
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice Fabrizio Alessandria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 12796/2024 promossa da: nato in [...] il [...]; Parte_1 Persona_1
ata in Uruguay il 26.10.1962; e in
[...] Controparte_1 Controparte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore
[...]
nato in [...] il [...]; Persona_2 CP_3 [...]
nata in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3
nata in [...] il [...]; nata in
[...] CP_4 Parte_4
Argentina il 24.3.1988; nata in Argentina il [...] in [...] e in qualità CP_5
di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti delle minori
[...]
nata in [...] il [...] e Persona_3 Persona_4
nata in [...] il [...]; nato in [...]
[...] Controparte_6
il 18.5.1995; nato in Uruguay il [...] in [...] e in qualità di Parte_5
genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore
[...]
nata in [...] il [...]; nata Persona_5 Parte_6
in Uruguay il 16.8.1999 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore nata in [...] il [...]; Persona_6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo Daniel Dromi, come da procura alle liti in atti
RICORRENTI contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_7
1 CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_7 consolari competenti”.
MOTIVI IN FATTO
Premesso:
- che i ricorrenti sono discendenti diretti di nata a [...] il Persona_7
10.5.1831 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Uruguay, mai naturalizzatosi cittadino
(cfr. doc. 3); Per_8
- che , in data 20.12.1861, contraeva matrimonio con Persona_7 CP_8
(cfr. doc. 2) e dalla loro unione nascevano , nato in [...] il Persona_9
19.9.1869 (cfr. doc. 4) e , nata in [...] il [...] (cfr. doc. 5); Parte_7
- che , in data 14.11.1894, contraeva matrimonio con Persona_9 Persona_10
(cfr. doc. 6) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il [...] Persona_11
(cfr. doc. 7);
- che in data 15.9.1960, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_11 Per_12
8) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il [...] (cfr. Parte_1
doc. 9) odierno ricorrente;
- che in data 31.8.1967, contraeva matrimonio con Parte_1 CP_9
(cfr. doc. 10) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il
[...] Controparte_1
7.10.1974 (cfr. doc. 11);
- che dall'unione tra e nascevano Controparte_1 Persona_13
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 12) odierna Persona_14
ricorrente, nata in [...] il [...] (cfr. doc. 13) Parte_8
odierno ricorrente e nato in [...] il [...] Persona_2
(cfr. doc. 14) odierno ricorrente;
2 - che in data 29.1.1903 in Uruguay nasceva , figlio naturale di Persona_15 [...]
(cfr. doc. 15); Parte_7
- che , in data 8.7.1928, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_15 Persona_16
16) e dalla loro unione nasceva , nata in [...] l'[...] (cfr. Persona_17
doc. 17);
- che , in data 8.3.1952, contraeva matrimonio con Persona_17 Persona_18
(cfr. doc. 18) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il Persona_1
26.10.1962 8cfr. doc. 19) odierna ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva Persona_1 Persona_19 [...]
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 20) odierna ricorrente; Persona_20
- che in data 10.7.1992 in Argentina nasceva figlia naturale di CP_5 Persona_1
(cfr. doc. 21) odierna ricorrente;
[...]
- che in data18.5.1995 in Uruguay nasceva figlio naturale di Controparte_6
(cfr. doc. 22) odierno ricorrente; Persona_1
- che dall'unione tra e nasceva Persona_1 Persona_21 Parte_5
nato in [...] il [...] (cfr. doc. 23) odierno ricorrente;
[...]
- che dall'unione tra e nasceva Persona_1 Persona_22
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 24) odierna ricorrente; Parte_6
- che dall'unione tra e nasceva CP_5 Persona_23 [...]
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 25) odierna ricorrente; Persona_4
- che dall'unione tra e nasceva CP_5 Persona_24 Persona_3
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 26) odierna ricorrente;
[...]
- che dall'unione tra e nasceva Parte_5 Persona_21 Persona_5
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 27) odierna ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva Parte_6 Persona_22
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 28) odierna Persona_6
ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_7
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
3 All'udienza odierna il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha trattenuto la causa CP_7
in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...]
(CN), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
2. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. Per tale motivo i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio
4 cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano , non essendo mai stata Persona_7
naturalizzato cittadino , non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque Per_8
trasmetterla, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 3 Corte Elettorale della Repubblica
Orientale dell'Uruguay).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea paterna tra e i propri figli Persona_7
legittimi e;
che ha trasmesso la Persona_9 Parte_7 Persona_9
cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna alla propria figlia legittima Persona_11
la quale ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile al proprio figlio legittimo odierno ricorrente, il quale a sua volta ha trasmesso la Parte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile alla propria figlia legittima Controparte_1
la quale ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile ai propri
[...]
figli legittimi odierna ricorrente, Persona_14 Parte_8
odierna ricorrente e odierno ricorrente; che
[...] Persona_2 [...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile al proprio Parte_7
figlio legittimo , il quale ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per Persona_15
linea maschile alla propria figlia legittima la quale ha trasmesso la Persona_17
cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile alla propria figlia legittima Persona_1
odierna ricorrente, la quale a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure
[...]
sanguinis per linea femminile ai propri figli legittimi odierna Persona_20
5 ricorrente, odierna ricorrente, odierno CP_5 Controparte_6
ricorrente, odierno ricorrente e odierna Parte_5 Parte_6
ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea CP_5
femminile alle proprie figlie legittime odierna ricorrente e Persona_4
odierna ricorrente; che ha trasmesso la Persona_3 Parte_5
cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile alla propria figlia legittima Persona_5
odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana
[...] Parte_6
iure sanguinis per linea femminile alla propria figlia legittima Persona_6
odierna ricorrente.
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
6. Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio tra e e con l'unione Persona_11 Per_12 di con un cittadino uruguaiano, poiché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva Parte_7
la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
6 Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Giova infine rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti con quello che ha assunto in Uruguay ( o Persona_7 Persona_25 Per_26
o ) l'identità della persona in questione, in ogni
[...] Persona_27 Persona_28
caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , Controparte_10
con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli
7 interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella Controparte_10
nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Controparte_7
dei provvedimenti conseguenti.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
ato in Uruguay il 3.8.1945; nata in [...]
[...] Per_1 Persona_1
8 il 26.10.1962; nato in [...] il Persona_2
14.1.2012; nata in [...] il Persona_14
22.6.1999; nata in [...] il [...]; Parte_3
nata in [...] il [...]; Persona_20 CP_5
nata in [...] il [...]; nata in
[...] Persona_3
Uruguay il 3.5.2019; nata in [...] il Controparte_11
15.6.2012; nato in [...] il [...]; CP_6 Persona_1
nato in [...] il [...]; Parte_5 Persona_5
nata in [...] il [...]; nata in
[...] Parte_6
Uruguay il 16.8.1999; nata in [...] il Persona_6
18.6.2022, il diritto alla cittadinanza italiana;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti.
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
9