Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1221 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. SERVIDIO SANTO MARIO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. Controparte 1
VASAPOLLO VALERIA;
CP 2, con l'AVV. CARNOVALE MARCELLO;
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 2.4.2019, ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476201800001054000, notificata in data 21.2.2019, limitatamente ai crediti CP 2 di cui agli avvisi di addebito di cui ai nn.
33420120001672236000, 33420120004478715000,
3342013000806814000,33420160002125739000,
33420160005136111000 e 3342017002908639000 (notificati tra il 2012 ed il 2017), tutti relativi a contributi previdenziali CP_2 di competenza dell'intestato Tribunale, per un totale complessivo di € 49.456,65.
Parte ricorrente ha lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici, la carenza di motivazione, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti portati negli avvisi di addebito di cui ai numeri 33420120001672236000,
33420120004478715000 e 3342013000806814000 e nel merito, la
carenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo di cui agli avvisi nn.
3342016002908639000, 33420160005136111000 e
3342017002908639000, chiedendo quindi, l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Si costituivano in giudizio CP_2 e Controparte_3 i quali hanno eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva,
l'inammissibilità del ricorso e nel merito, la sua infondatezza.
***
Il ricorso è parzialmente fondato per quanto di seguito esposto.
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell Controparte 1 pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' Controparte_1
[...] (e-segnatamente- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201800001054000), in tal modo rendendo | CP_4 legittimata passiva sul punto.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità dei crediti azionati.
Prima di passare al merito dell'opposizione, occorre dare atto che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e delle relative decadenze (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25745 del
22/12/2015, 1072/2021).
Sono pertanto, infondate le eccezioni di inammissibilità formulate dall'agente della riscossione, sul presupposto della natura di giudizio di opposizione a ruolo e all'esecuzione del procedimento in esame.
Ed ancora, in via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai carichi- individuati, nell'estratto di ruolo agli atti- sottesi agli avvisi di addebito dal n. 1 al n. 5, in quanto essendo di importo inferiore a 1000 euro ed affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio
2000 ed il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197/2022, come modificato dall'art.
3- bis, comma 1, lettera d), del d.l. 29 dicembre 2022, n.198 convertito con modificazioni della l. 24 febbraio 2023, n.14.
Recita la norma: "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile
2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dagli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)".
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n.197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo- anche se non perfettamente identico- a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n.41 del 2021, conv. In l. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art.4 del d.l. n.119 cit, in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza di presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n.15471/2019).
Quanto all'istituto disciplinato dalla I. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali
(debito sino a mille euro risultante dal singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 gennaio 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n.9078/2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsti dalla I. n. 197 del
2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023).
Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai carichi sottesi all'avviso di addebito n. 6 dell'impugnata intimazione (n.
3342017002908639000).
Ciò posto è fondata l'eccezione del ricorrente circa la non debenza del tributo stante la chiusura dell'attività così come documentata in atti (cfr. all. nn. 3 e 4 parte ricorrente).
Tanto basta per l'accoglimento integrale della proposta opposizione in assenza di qualunque elemento probatorio a conforto della sussistenza di debiti contributivi a carico della parte ricorrente che la parte resistente aveva l'onere di fornire.
In questo giudizio oppositivo, infatti, l'onere di provare la fondatezza dei crediti contributivi grava proprio sull'ente che si assume creditore, benché la stessa parte rivesta la qualità di parte resistente.
Nel giudizio di opposizione, infatti, è l'ente che si afferma creditore a dover provare la fondatezza dei crediti previdenziali, considerata la sua posizione di convenuto solo in senso formale e tenuto conto della qualità da questi rivestita di attore in senso sostanziale, analogamente a quanto avviene per il giudizio oppositivo all'ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., cui la giurisprudenza di legittimità equipara per analogia il presente giudizio di opposizione.
Tanto basta per l'accoglimento del ricorso in mancanza di una prova utile a confortare il presupposto costitutivo della pretesa contributiva in esame.
Solo la prova dell'effettiva prosecuzione dell'attività, eventualmente, avrebbe potuto sconfessare la portata probatoria di quanto documentato dalla parte ricorrente.
Da tali prove documentali è dato inferire il presupposto legittimante il venir meno dell'obbligo contributivo in capo alla parte ricorrente, stante la dedotta cessazione dell'attività dall'anno 2013, che assume valenza probatoria decisiva in assenza di prova del contrario che la parte resistente aveva l'onere di fornire nella qualità di presunto creditore delle pretese contributive avanzate.
Ebbene, la parte resistente, pur documentando l'iscrizione del ricorrente nel registro delle imprese, in realtà, nel corso del giudizio, non ha provato né ha offerto di provare che l'attività sia proseguita anche negli anni per cui sono pretesi i contributi relativi alla gestione artigiani.
L'istituto resistente, invece, pretenderebbe di riscuotere i contributi in ragione del solo dato formale della permanente iscrizione della parte ricorrente nel registro delle imprese.
Deve sottolinearsi, però, che l'art. 5 della L. n. 443/1985 dispone chiaramente che l'iscrizione all'albo degli artigiani ha valenza costituiva e rileva esclusivamente per l'eventuale fruizione di agevolazioni da parte dei titolari di imprese artigiane.
Questa la norma appena richiamata:
< È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2,
3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli
47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al Da tali prove documentali è dato inferire il presupposto legittimante il venir meno dell'obbligo contributivo in capo alla parte ricorrente, stante la dedotta cessazione dell'attività dall'anno
2007, che assume valenza probatoria decisiva in assenza di prova del contrario che la parte resistente aveva l'onere di fornire nella qualità di presunto creditore delle pretese contributive avanzate.
L'istituto resistente, invece, pretenderebbe di riscuotere i contributi in ragione del solo dato formale della permanente iscrizione della parte ricorrente nel registro delle imprese. Ed ancora, l'art. 5 della L. n. 443/1985 dispone chiaramente che l'iscrizione all'albo degli artigiani ha valenza costituiva e rileva esclusivamente per l'eventuale fruizione di agevolazioni da parte dei titolari di imprese artigiane.
Questa la norma appena richiamata:
< È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2,
3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli
47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.>>.
Il rapporto assicurativo, invece, con conseguente obbligo in capo al titolare di impresa di versamento dei relativi contributi, sorge esclusivamente con l'effettivo svolgimento dell'attività.
L'obbligo contributivo, pertanto, prescinde dal dato formale dell'iscrizione nel registro delle imprese, sorgendo solo laddove l'attività d'impresa sia effettivamente esercitata.
La cessazione dell'attività commerciale, pertanto, pur a voler ritenere persistente l'iscrizione, solo formale, del titolare, nel registro delle imprese, determina il venir meno del rapporto assicurativo (in tal senso cfr. Cass. 12.04.2010, n. 8651).
La permanente iscrizione nel registro delle imprese da sola non potrebbe legittimare la sussistenza dell'obbligo contributivo, non spiegando alcuna influenza sul rapporto assicurativo che sorge e si estingue in ragione del solo svolgimento effettivo dell'attività d'impresa.
La parte resistente non ha provato la fondatezza delle pretese contributive per cui è causa benché ne fosse onerata, ritenendo a ciò sufficiente il mero dato formale della permanenza nel registro delle imprese.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze.
Le spese di lite considerato l'esito del giudizio sono integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott./dott.ssa, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contrarial istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito di cui ai numeri: 33420120001672236000,
33420120004478715000,
3342013000806814000,33420160002125739000 e
33420160005136111000, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201800001054000;
b) dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nell' avviso di addebito n. 3342017002908639000;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi
-
del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 03/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO