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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4918/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data
31/10/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SANDRA TRIGLIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), C.da La Rocca n. 17, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I ricorrenti confermano in questa sede il reciproco consenso allo scambio dei documenti idonei all'espatrio;
2) Gli stessi confermano altresì di rinunciare ad ogni contributo al loro mantenimento, essendo autonomi ed autosufficienti;
3) Il ricorrente sig. dichiara in questa sede di dover restituire alla sig.ra Parte_2 Parte_1 la somma di euro 6.000,00, quale residuo del debito dalla stessa mutuatogli in data 29.09.2021 e già
[...] riconosciuto in sede di separazione coniugale, e si impegna al pagamento della predetta somma residua in rate mensili di euro 500,00 ciascuna a far data dal 15 gennaio 2025 ed ultima rata al 15 dicembre 2025,
4) La sig.ra dichiara di accettare le nuove condizioni di pagamento ed entrambi i Parte_1 ricorrenti convengono che il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine con diritto della ricorrente sig.ra a recuperare l'intero importo Parte_1 residuo in un'unica soluzione;
1 5) Ad eccezione di quanto previsto ai punti 3) e 4) che precedono, i ricorrenti dichiarano di aver già risolto ogni altra questione economica tra di loro pendente».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Forte dei Marmi (LU) il 21/8/2003, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
27/2/2004), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e del figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] in Forte dei Marmi (LU) in data 21/8/2003, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Forte dei Marmi (LU) all'Atto Numero 5, Parte I, dell'Anno 2003;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Forte dei Marmi (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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