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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2462/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 18/12/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da (c.f. ), nato a [...] il [...], difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti Roberto Addessi e Augusto Del Vecchio, contro (c.f. CP_1 [...]
), nata a [...] il [...], difesa dall'avv. Alberto Coppo, con C.F._2
l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cassino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/7/2021 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1 il 14/10/1989 a Minturno (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla CP_1 donna, durante la convivenza, il figlio (nato il [...]), ha riferito che con decreto Per_1 del Tribunale di Cassino del 27/1/2010 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate in corso di causa. Ha dedotto, inoltre, che per effetto dei tali intese il ragazzo, all'epoca minorenne, era stato affidato congiuntamente ai due genitori e collocato in via prevalente presso la madre nella ex casa familiare di per il Persona_2 mantenimento della prole avrebbe dovuto versare € 350,00 al mese rivalutabili;
sarebbero rimaste suddivise tra le parti in egual misura le relative spese straordinarie. A detta dell'istante si è al cospetto di statuizioni non più coerenti con la situazione economica e personale degli interessati. In questa ottica il signor ha dato conto di un progressivo peggioramento Pt_1 della propria condizione patrimoniale, riconducibile in parte alla diminuzione dello stipendio, gravato dalle quote di alcuni finanziamenti, in parte a sopraggiunti oneri abitativi, compresi tra
€ 500,00 e € 600,00 al mese. Ha fatto riferimento, ancora, alla disponibilità, in capo alla moglie, di cinque immobili potenzialmente produttivi di reddito e alla colpevole inerzia mostrata dal figlio nel completamento degli studi universitari e nella ricerca di occasioni di Per_1 impiego. Sul rilievo dell'interruzione di ogni legame spirituale esistente tra i consorti il ricorrente ha concluso, quindi, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per la revoca del contributo previsto ad esito del precedente giudizio.
*** CP_ Costituita con memoria del 25/2/2022, la signora non si è opposta al divorzio.
Ha contestato, nondimeno, le altre pretese avanzate dal marito sulla base di una rappresentazione delle vicende matrimoniali assai diversa da quella descritta nell'atto. A tali
1 scopi la resistente ha sottolineato di aver rinunciato in sede di separazione al proprio mantenimento solo a fronte della cessione ad , da parte del padre, di una quota Per_1 degli immobili in comproprietà tra i consorti. Ha negato, nella stessa prospettiva, di essere titolare di redditi in grado di consentirle di sostenere da sola le proprie necessità materiali. CP_ Secondo la signora sarebbero prive di fondamento anche le critiche rivolte dal resistente alla condotta del figlio, prossimo alla laurea e disposto in passato a pagarsi parte degli studi accettando occupazioni precarie o saltuarie. Impregiudicato quanto precede, la resistente ha accusato il signor di essersi sempre sottratto agli obblighi di mantenimento posti a Pt_1 suo carico. Ha chiesto, pertanto, l'aumento del contributo destinato alla prole, il riconoscimento in proprio favore di un congruo assegno divorzile e la condanna del ricorrente alla corresponsione dei relativi importi mediante versamento diretto del datore di lavoro.
***
All'udienza presidenziale, tenuta il 28/4/2022, il signor ha specificato di percepire, in Pt_1 qualità di poliziotto, una retribuzione mensile corrispondente a circa € 2.000,00 netti. CP_ La signora ha dichiarato di svolgere attività lavorativa presso una struttura sanitaria per uno stipendio di circa € 1.000,00 mensile e di non trarre redditi dagli immobili di proprietà.
In via provvisoria è stato revocato l'assegno di mantenimento della prole dovuto dall'istante. CP_ La signora non ha ottenuto il pagamento di alcun importo a titolo di assegno divorzile.
Nelle fasi successive i coniugi hanno chiesto la cessazione immediata degli effetti civili del matrimonio, dichiarata dal Collegio il 23/12/2022 con sentenza non definitiva n. 1744/2022.
Il signor ha evidenziato di essersi risposato nel 2024 con la signora , Pt_1 Parte_2 priva di occupazione, e di aver maturato i requisiti previsti per il collocamento in pensione.
Avendo le parti già trasmesso gli scritti conclusionali, all'udienza del 18/12/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo gli aspetti essenziali della controversia, ad esito della trattazione il
Tribunale reputa le richieste formulate nelle difese del signor siano fondate. Pt_1
La pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio comporta, naturalmente, che in questa sede non vi sia luogo per provvedere sulla cessazione del vincolo matrimoniale.
Altrettanto vale per l'affidamento e il collocamento del figlio , ormai maggiorenne. Per_1
Sulle altre questioni dibattute si osserva che per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (così Cass. 14/8/2020, n. 17183).
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli, d'altra parte, “trova un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica. Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole (Cass. 7/7/2004, n. 12477; Cass.
2/12/2005, n. 26259; Cass. 14/3/2017, n. 6509; Cass. 15/12/2021, n. 40282). Detto altrimenti, con l'ingresso nel mondo delle professioni e la percezione di una retribuzione, seppur modesta, il diritto al mantenimento dei figli cessa e non risorge per la perdita successiva del lavoro o per
2 altre vicende inerenti all'occupazione (Cass. 22/11/2010 n. 23590; Cass. 22/7/2019 n. 19696).
È pacifico che il figlio , prossimo a compiere trentatré anni, abbia completato il Per_1 proprio percorso formativo, avendo dapprima ottenuto la laurea in giurisprudenza e, poi, intrapreso il tirocinio necessario all'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Ad avviso del Collegio il grado di istruzione e il bagaglio professionale acquisiti garantiscono al ragazzo concrete opportunità di ingresso nel mondo del lavoro sia pubblico, sia privato.
In coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali esaminati, deve dirsi senz'altro cessato l'obbligo per il signor di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio. Pt_1
Il ritardo nel conseguimento del titolo di studi implica, d'altra parte, che i presupposti per l'esonero del padre dai doveri di contribuzione fossero attuali già in occasione dell'udienza presidenziale, tenutasi quando era in procinto di compiere ventinove anni. Per_1
Per i motivi anzidetti non vi è luogo per alcuna modifica delle decisioni di natura provvisoria.
***
Secondo l'orientamento giurisprudenziale preferibile “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”
(Cass. 28/2/2020, n. 5605; v. ante Cass. 16/05/2017 n. 12196). Più in generale, per le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. S.U. 11/7/2018, n. 18287; in termini
Cass. 9/8/2019 e Cass. 30/10/2019, n. 27771, laddove si rileva che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione
3 del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia
e di quello personale degli ex coniugi”; cfr. Cass. 28/2/2020, n. 5603; Cass. 23/8/2021, n. 23318).
***
Si è anticipato che nell'ambito delle condizioni di separazione, peraltro concordate dalle parti, CP_ non era previsto alcun contributo da destinare alle necessità personali della signora
Per sua stessa ammissione la resistente, dopo la fine della convivenza matrimoniale, è stata in grado di procurarsi un'occupazione retribuita con uno stipendio di circa € 1.000,00 al mese, senza dubbio sufficiente a garantirle il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
Non è in discussione, del pari, che la donna possa contare sulla disponibilità della casa usata in passato come residenza comune e su altri immobili potenzialmente produttivi di reddito. CP_ Non vi è prova, per contro, che la signora in costanza di matrimonio abbia dovuto rinunciare a concrete opportunità di guadagno per contribuire ai bisogni del nucleo familiare.
Posta l'irrilevanza, ai fini che qui interessano, del supposto divario esistente tra le condizioni economiche delle parti – comunque da escludere alla luce delle emergenze probatorie – si deve ritenere, in accordo con gli orientamenti giurisprudenziali segnalati, che la resistente non possa pretendere dalla controparte alcun importo a titolo di assegno di divorzio.
*** CP_ Secondo soccombenza, la signora è tenuta al versamento degli oneri di giudizio, stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 in € 3.298,00 (€ 98,00 per esborsi, € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione, €
800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2462/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta le richieste di contenuto economico formulate da;
CP_1
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, CP_1 Parte_1 stimabili in € 3.298,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 18/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2462/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 18/12/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da (c.f. ), nato a [...] il [...], difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti Roberto Addessi e Augusto Del Vecchio, contro (c.f. CP_1 [...]
), nata a [...] il [...], difesa dall'avv. Alberto Coppo, con C.F._2
l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cassino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/7/2021 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1 il 14/10/1989 a Minturno (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla CP_1 donna, durante la convivenza, il figlio (nato il [...]), ha riferito che con decreto Per_1 del Tribunale di Cassino del 27/1/2010 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate in corso di causa. Ha dedotto, inoltre, che per effetto dei tali intese il ragazzo, all'epoca minorenne, era stato affidato congiuntamente ai due genitori e collocato in via prevalente presso la madre nella ex casa familiare di per il Persona_2 mantenimento della prole avrebbe dovuto versare € 350,00 al mese rivalutabili;
sarebbero rimaste suddivise tra le parti in egual misura le relative spese straordinarie. A detta dell'istante si è al cospetto di statuizioni non più coerenti con la situazione economica e personale degli interessati. In questa ottica il signor ha dato conto di un progressivo peggioramento Pt_1 della propria condizione patrimoniale, riconducibile in parte alla diminuzione dello stipendio, gravato dalle quote di alcuni finanziamenti, in parte a sopraggiunti oneri abitativi, compresi tra
€ 500,00 e € 600,00 al mese. Ha fatto riferimento, ancora, alla disponibilità, in capo alla moglie, di cinque immobili potenzialmente produttivi di reddito e alla colpevole inerzia mostrata dal figlio nel completamento degli studi universitari e nella ricerca di occasioni di Per_1 impiego. Sul rilievo dell'interruzione di ogni legame spirituale esistente tra i consorti il ricorrente ha concluso, quindi, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per la revoca del contributo previsto ad esito del precedente giudizio.
*** CP_ Costituita con memoria del 25/2/2022, la signora non si è opposta al divorzio.
Ha contestato, nondimeno, le altre pretese avanzate dal marito sulla base di una rappresentazione delle vicende matrimoniali assai diversa da quella descritta nell'atto. A tali
1 scopi la resistente ha sottolineato di aver rinunciato in sede di separazione al proprio mantenimento solo a fronte della cessione ad , da parte del padre, di una quota Per_1 degli immobili in comproprietà tra i consorti. Ha negato, nella stessa prospettiva, di essere titolare di redditi in grado di consentirle di sostenere da sola le proprie necessità materiali. CP_ Secondo la signora sarebbero prive di fondamento anche le critiche rivolte dal resistente alla condotta del figlio, prossimo alla laurea e disposto in passato a pagarsi parte degli studi accettando occupazioni precarie o saltuarie. Impregiudicato quanto precede, la resistente ha accusato il signor di essersi sempre sottratto agli obblighi di mantenimento posti a Pt_1 suo carico. Ha chiesto, pertanto, l'aumento del contributo destinato alla prole, il riconoscimento in proprio favore di un congruo assegno divorzile e la condanna del ricorrente alla corresponsione dei relativi importi mediante versamento diretto del datore di lavoro.
***
All'udienza presidenziale, tenuta il 28/4/2022, il signor ha specificato di percepire, in Pt_1 qualità di poliziotto, una retribuzione mensile corrispondente a circa € 2.000,00 netti. CP_ La signora ha dichiarato di svolgere attività lavorativa presso una struttura sanitaria per uno stipendio di circa € 1.000,00 mensile e di non trarre redditi dagli immobili di proprietà.
In via provvisoria è stato revocato l'assegno di mantenimento della prole dovuto dall'istante. CP_ La signora non ha ottenuto il pagamento di alcun importo a titolo di assegno divorzile.
Nelle fasi successive i coniugi hanno chiesto la cessazione immediata degli effetti civili del matrimonio, dichiarata dal Collegio il 23/12/2022 con sentenza non definitiva n. 1744/2022.
Il signor ha evidenziato di essersi risposato nel 2024 con la signora , Pt_1 Parte_2 priva di occupazione, e di aver maturato i requisiti previsti per il collocamento in pensione.
Avendo le parti già trasmesso gli scritti conclusionali, all'udienza del 18/12/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo gli aspetti essenziali della controversia, ad esito della trattazione il
Tribunale reputa le richieste formulate nelle difese del signor siano fondate. Pt_1
La pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio comporta, naturalmente, che in questa sede non vi sia luogo per provvedere sulla cessazione del vincolo matrimoniale.
Altrettanto vale per l'affidamento e il collocamento del figlio , ormai maggiorenne. Per_1
Sulle altre questioni dibattute si osserva che per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (così Cass. 14/8/2020, n. 17183).
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli, d'altra parte, “trova un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica. Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole (Cass. 7/7/2004, n. 12477; Cass.
2/12/2005, n. 26259; Cass. 14/3/2017, n. 6509; Cass. 15/12/2021, n. 40282). Detto altrimenti, con l'ingresso nel mondo delle professioni e la percezione di una retribuzione, seppur modesta, il diritto al mantenimento dei figli cessa e non risorge per la perdita successiva del lavoro o per
2 altre vicende inerenti all'occupazione (Cass. 22/11/2010 n. 23590; Cass. 22/7/2019 n. 19696).
È pacifico che il figlio , prossimo a compiere trentatré anni, abbia completato il Per_1 proprio percorso formativo, avendo dapprima ottenuto la laurea in giurisprudenza e, poi, intrapreso il tirocinio necessario all'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Ad avviso del Collegio il grado di istruzione e il bagaglio professionale acquisiti garantiscono al ragazzo concrete opportunità di ingresso nel mondo del lavoro sia pubblico, sia privato.
In coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali esaminati, deve dirsi senz'altro cessato l'obbligo per il signor di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio. Pt_1
Il ritardo nel conseguimento del titolo di studi implica, d'altra parte, che i presupposti per l'esonero del padre dai doveri di contribuzione fossero attuali già in occasione dell'udienza presidenziale, tenutasi quando era in procinto di compiere ventinove anni. Per_1
Per i motivi anzidetti non vi è luogo per alcuna modifica delle decisioni di natura provvisoria.
***
Secondo l'orientamento giurisprudenziale preferibile “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”
(Cass. 28/2/2020, n. 5605; v. ante Cass. 16/05/2017 n. 12196). Più in generale, per le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. S.U. 11/7/2018, n. 18287; in termini
Cass. 9/8/2019 e Cass. 30/10/2019, n. 27771, laddove si rileva che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione
3 del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia
e di quello personale degli ex coniugi”; cfr. Cass. 28/2/2020, n. 5603; Cass. 23/8/2021, n. 23318).
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Si è anticipato che nell'ambito delle condizioni di separazione, peraltro concordate dalle parti, CP_ non era previsto alcun contributo da destinare alle necessità personali della signora
Per sua stessa ammissione la resistente, dopo la fine della convivenza matrimoniale, è stata in grado di procurarsi un'occupazione retribuita con uno stipendio di circa € 1.000,00 al mese, senza dubbio sufficiente a garantirle il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
Non è in discussione, del pari, che la donna possa contare sulla disponibilità della casa usata in passato come residenza comune e su altri immobili potenzialmente produttivi di reddito. CP_ Non vi è prova, per contro, che la signora in costanza di matrimonio abbia dovuto rinunciare a concrete opportunità di guadagno per contribuire ai bisogni del nucleo familiare.
Posta l'irrilevanza, ai fini che qui interessano, del supposto divario esistente tra le condizioni economiche delle parti – comunque da escludere alla luce delle emergenze probatorie – si deve ritenere, in accordo con gli orientamenti giurisprudenziali segnalati, che la resistente non possa pretendere dalla controparte alcun importo a titolo di assegno di divorzio.
*** CP_ Secondo soccombenza, la signora è tenuta al versamento degli oneri di giudizio, stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 in € 3.298,00 (€ 98,00 per esborsi, € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione, €
800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2462/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta le richieste di contenuto economico formulate da;
CP_1
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, CP_1 Parte_1 stimabili in € 3.298,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 18/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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