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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.400/2023
promossa da
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Bologna, Via Barberia n. 22, presso lo studio dell'avv. Maria Graziosi, in virtù di procura notarile in atti
- Appellante –
Contro
, , , tutte elettivamente Controparte_1 CP_2 Controparte_3 domiciliate in Polesine-Zibello (PR), Contrada G.F. Pallavicino n.1, presso lo studio dell'avv. Giulio Giuseppe Bertagna, che, anche disgiuntamente all'avv. Marco Leonelli, le rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in- troduttivo del precedente grado di giudizio
-Appellate –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 c.p.c., ritualmente depositato e iscritto a rg.n.1265/2022 dinanzi al Tribunale di
Parma, hanno convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
(di seguito solo per sentirla condannare al pagamento della somma di € 50.000,00 oltre
[...] Pt_1 accessori di legge.
Più in dettaglio le attrici, rispettivamente moglie e figlie, quali uniche eredi legittime di Persona_1 hanno premesso;
a) che in data 30.10.2020, il sig. era deceduto a causa di adenocarcinoma polmonare (doc. 8 fasc. CP_2
I grado ricorrenti); b) che il sig. era dipendente della – sede di Parma - società del Gruppo IREN che CP_2 CP_4 si occupa della distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
c) che conformemente a quanto previsto nel Controparte_5
CCNL Gas / Acqua del 18.05.2017 (doc. 3 fasc. I grado ricorrenti) e successivo accordo del 25.05.2018
(doc. 4 fasc. I grado ricorrenti), aveva stipulato a favore delle aziende aderenti, tra cui e CP_4
a beneficio dei dipendenti delle stesse, la Convenzione per garanzie morte e invalidità totale e perma- nente da malattia non professionale con (polizza n. 96898, doc. 5 fasc. I grado Parte_1 ricorrenti), valida con decorrenza dallo 01.08.2018 fino al 31.07.2021;
1 d) che, in ragione del decesso del sig. avvenuto durante il periodo di operatività di detta polizza, CP_2 le eredi avevano chiesto il pagamento dell'indennizzo previsto;
e) che aveva rifiutato il pagamento, invocando le ipotesi di esclusione indicate dall'art. 8 della Pt_1 polizza;
tutto ciò premesso, stante l'impossibilità di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, hanno adito il Tribunale di Parma al fine di ottenere il pagamento della predeterminata somma di € 50.0000 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si è ritualmente costituita in giudizio , con comparsa con la quale ha chiesto il rigetto Parte_1 della domanda, allegando l'inesistenza del rischio e l'operatività della clausola di esclusione della po- lizza (art.8); in via subordinata, ha rilevato che l'indennizzo richiesto non potesse essere maggiorato anche della rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di natura pecuniaria, già liquidata dal contratto assicurativo, con conseguente applicazione dell'art.1224 c.c. Con ordinanza del 24.01.2023 il Tribunale di Parma, esaminata la documentazione in atti, ha dichiarato quanto segue;
“il 18 maggio 2017 il CCNL gas/acqua, all' allegato 1, ipotizza il raggiungimento di un accordo tra le parti sociali che regoli, tra l'altro, l'attivazione di una copertura assicurativa del caso di premorienza
o invalidità permanente dei lavoratori, con modalità e condizioni “che saranno definite tra le parti” (doc. 3 fascicolo attrici);
- il 31 gennaio 2018 avanza all' IN domanda di pensione di inabilità civile (doc. 17 Persona_1 fascicolo attrici);
- il 5 marzo 2018 il richiedente viene visitato dalle apposite Commissioni per l'accertamento dello stato di invalidità e viene riconosciuto invalido totale permanente tramite verbale in pari data (doc. 16 fasci- colo attrici);
- il 25 maggio 2018 viene concluso tra le associazioni di categoria l'accordo quadro relativo alla co- pertura assicurativa in favore dei lavoratori (doc. 1 fascicolo;
1° agosto 2018 – Comincia Pt_1 l'effetto della convenzione assicurativa delle aziende aderenti a con stipulata in CP_5 Pt_1 adempimento dell'accordo 25.5.2018 (doc.ti 2 e 3 fascicolo Generali). Le parti hanno questionato circa la clausola di esclusione, in particolare chiedendosi se la preclusione derivi dal riconoscimento o dalla effettiva erogazione. Invero, a norma dell'art. 4 delle condizioni di polizza in atti (doc. n. 19, consegnato nelle mani del cliente), sono esclusi per il solo caso di invalidità totale e permanente i soggetti che abbiano un'invali- dità totale e permanente riconosciuta o abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento […] e queste si concludano con esito positivo.
La limitazione vale, quindi,
- per il solo caso di invalidità totale e permanente;
- per le pratiche con esito positivo o ancora in corso. Parte resistente, tuttavia, invoca una diversa clausola, ossia la n. 5 del contratto che essa ha depositato in atti, ove si legge sono inoltre inclusi dall'assicurazione, sia per i casi di morte che per i casi di invalidità totale e permanente, i soggetti i quali, abbiano già presentato domanda per il riconoscimento dello stato di Invalidità Totale e Permanente all'Ente competente, in epoca antecedente al momento dell'ingresso in assicurazione. Sono comunque esclusi dall'assicurazione i soggetti i quali, in epoca antecedente al momento dell'ingresso in assicurazione, sia già stato riconosciuto, da parte dell'Ente competente, la pensione di inabilità o in subordine l'assegno di invalidità.
2 Il precedente lemma annota però che sono incluse la morte e l'invalidità determinate da malattie pree- sistenti alla decorrenza della garanzia, e/o conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell'ef- fetto dell'assicurazione. Sulla scorta del dettato contrattuale – divergente da quello prodotto in atti dai ricorrenti, ma specifica- mente invocato da parte resistente – si può concludere che
- l'assicurazione non può dirsi nulla, per inesistenza del rischio, giacché lo stesso art. 8 include espres- samente la morte e l'invalidità determinate da malattie preesistenti alla decorrenza della garanzia, e/o conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell'effetto dell'assicurazione;
- la pretesa all'indennizzo non può dirsi preclusa né dall'art. 4 della polizza prodotta dagli attori che parla di un avvenuto riconoscimento, né dall'art. 8, che riferisce l'esclusione all'avvenuto riconosci- mento della pensione di invalidità o dell'assegno di invalidità. In particolare, il doc. n. 15 di parte ricorrente attesta che l'IN non ha riconosciuto né un trattamento pensionistico, né un assegno di invalidità (per ragioni legate al merito): la clausola (arg. ex art. 1370
c.c.) va intesa come finalizzata a escludere il cumulo delle prestazioni, a fronte di un trattamento rico- nosciuto come erogabile. Di contro, l'interpretazione proposta dalla difesa dell'assicurazione avrebbe l'effetto di introdurre sur- rettiziamente un'ulteriore causa di esclusione, non esplicitata (relativa ai soggetti richiedenti ma esclusi per ragioni di carattere reddituale, arg. ex art. 1341 c.c.).
Per concludere, riconoscimento vuol dire accertamento del diritto in concreto a ricevere la prestazione
IN.
Per tutto quanto detto, il ricorso è fondato: trattasi di prestazione indennitaria e, quindi, di debito di valuta”. Ciò premesso, ha accolto la domanda attorea e condannato al pagamento della somma di € Pt_1
50.000,00 oltre interessi legali e spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo ribadisce la nullità del contratto assicurativo per assenza del rischio assicurato. Sostiene, al riguardo, che il Tribunale ha erroneamente affermato “l'assicurazione non può dirsi nulla, per inesistenza del rischio, giacché lo stesso art. 8 include espressamente la morte e l'invalidità deter- minate da malattie preesistenti alla decorrenza della garanzia, e/o conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell'effetto dell'assicurazione”. Rileva che, tale punto della sentenza, confonde il rischio (ossia l'invalidità permanente e totale) con gli stati patologici che lo causano “ossia, in sostanza, confonde la causa con l'effetto”. Afferma che la malattia pregressa può o meno essere causa dell'invalidità o della morte di un assicurato: essa è inclusa purché non abbia sortito tale effetto prima dell'entrata in copertura.
Aggiunge che non sempre la malattia causa invalidità (riconosciuta dall'ente competente) o morte.
Ritiene che se è certamente vero che la polizza garantisce l'invalidità derivante da malattie preesistenti, tuttavia ciò non vuole affatto dire che garantisce anche l'invalidità preesistente.
Osserva che il Tribunale ha omesso ogni argomentazione sul momento in cui si sarebbe (o non sia sa- rebbe) verificato l'individuazione del rischio e, richiamando quanto già dedotto nelle note conclusive del precedente grado di giudizio, ribadisce che il sig. – al momento iniziale di effetto della co- CP_2 pertura assicurativa - era stato già riconosciuto invalido al 100% dall'apposita commissione medica (cioè il rischio assicurato si era già verificato) e pertanto deve essere dichiarata la nullità del contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell' art.1895 c.c.
3 Con il secondo motivo, richiama la sussistenza di una causa di esclusione di operatività della polizza assicurativa.
Sostiene al riguardo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto “in particolare, il doc. n. 15 di parte ricorrente attesta che l'IN non ha riconosciuto né un trattamento pensionistico, né un assegno di invalidità (per ragioni legate al merito): la clausola (arg. ex art. 1370 c.c.) va intesa come finalizzata a escludere il cumulo delle prestazioni, a fronte di un trattamento riconosciuto come erogabile. Di contro, l'interpretazione proposta dalla difesa dell'assicurazione avrebbe l'effetto di introdurre surrettizia- mente un'ulteriore causa di esclusione, non esplicitata (relativa ai soggetti richiedenti ma esclusi per ragioni di carattere reddituale, arg. ex art. 1341 c.c.). Per concludere, riconoscimento vuol dire accer- tamento del diritto in concreto a ricevere la prestazione IN”. Evidenzia che l'IN non ha erogato al sig. alcun trattamento economico, nonostante l'accertata CP_2 invalidità, solo per questioni reddituali.
Difatti, la pensione di inabilità civile è erogata esclusivamente a soggetti con un limite di reddito annuo personale inferiore a € 17.050,42 (anno 2022), mentre, per l'assegno ordinario di invalidità, il limite di reddito annuo deve essere inferiore a € 5.010,20 (anno 2022). Per tali ragioni l'appellante ha richiamato quanto previsto dall'art. 8, che esclude dall'assicurazione i rischi per i quali, prima della decorrenza della polizza, sia già stato riconosciuto da parte dell'IN il diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno di invalidità. Ribadisce che ciò che rileva ai fini dell'esclusione ivi prevista, è solo il riconoscimento (del diritto) alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno di invalidità e non già anche l'erogazione di dette prov- videnze. Sostiene che, diversamente da quanto dedotto dal Tribunale, la clausola di esclusione in questione non
è diretta a evitare il cumulo di prestazioni, in quanto il principio indennitario (art. 1882 c.c.), da cui scaturisce il divieto di cumulo, è proprio del ramo danni e non opera nel ramo vita.
Ribadisce che la ratio della clausola è invece quella di escludere dalla copertura le situazioni in cui l'evento avverso si è già verificato. Evidenzia ancora che non è conferente il richiamo contenuto nella sentenza all'art. 1370 c.c. in quanto tutte le clausole, compresa quella di esclusione in questione, sono state predisposte unilateralmente da in un capitolato tecnico di gara che non poteva essere modificato. CP_5
Rileva che non è stata prevista nel contratto alcuna selezione all'ingresso (né visita medica, né dichia- razioni sullo stato di salute degli assicurandi) che consentisse di assumere correttamente il rischio o di poterlo eventualmente contestare (in caso di dichiarazioni false/reticenti).
Sostiene pertanto che, in caso di dubbio, la clausola deve essere interpretata a favore di Pt_1
Pertanto, la tesi proposta da per cui è escluso dalla copertura colui al quale è stato riconosciuto Pt_1 il diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità e non a colui a cui è stata erogata tale prestazione, è l'unica che può salvaguardare l'applicazione dell'art. 1367 c.c. (“Nel dubbio, il contratto
o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”). La diversa interpretazione di detta clausola, la rende priva di qualunque effetto, non potendo di fatto mai trovare applicazione;
difatti la platea di assicurati, composta necessariamente ed esclusivamente da la- voratori dipendenti di aziende aderenti alla contraente, percepisce certamente un reddito di gran lunga superiore alle soglie minimali previste dalla legge per l'erogazione dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità.
4 Conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda, la condanna delle appellate alla restituzione delle somme già pagate e il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituite in giudizio con comparsa di costi- Controparte_1 CP_2 Controparte_3 tuzione con la quale hanno chiesto il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostengono la correttezza della sentenza impugnata ed evidenziano, al riguardo, che la morte del sig. è certamente avvenuta dopo la stipula della polizza assicurativa e quindi, in detta CP_2 epoca, il rischio non si era certamente verificato.
Ribadiscono che l'art. 8 richiamato della polizza, al paragrafo 3 prevede che “sono incluse la morte e l'invalidità determinate da malattie preesistenti alla decorrenza della garanzia, e/o conseguenti a situa- zioni patologiche insorte prima dell'effetto dell'assicurazione” ed ancora al paragrafo 4 che “sono inoltre inclusi dall'assicurazione, sia per i casi di morte che per i casi di invalidità totale e permanente, i soggetti i quali, abbiano già presentato domanda per il riconoscimento dello stato di Invalidità Totale e Perma- nente all'Ente competente, in epoca antecedente al momento dell'ingresso in assicurazione”. Evidenziano quindi che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non vi è alcuna distinzione tra malattia preesistente e invalidità preesistente e comunque l'indennizzo è stato richiesto per l'interve- nuto decesso del sig. e che, al momento iniziale di effetto della copertura assicurativa, il rischio CP_2 non si era certamente verificato.
Sul secondo motivo, rilevano la correttezza della sentenza impugnata e ribadiscono che l'esclusione, ipo- teticamente rilevante in questa sede, è solo quella prevista dall'art.8 paragrafo 5 della polizza ove si legge” sono comunque esclusi dall'assicurazione i soggetti ai quali, in epoca antecedente al momento dell'ingresso in assicurazione, sia stato già riconosciuto, da parte dell'Ente competente, la pensione di inabilità o in subordine l'assegno di invalidità”. Rilevano che il sig. non ha mai richiesto tali provvidenze che, pertanto, non gli sono state ricono- CP_2 sciute.
Osservano, a tale riguardo, che ai sensi dell'art. 10 di polizza (10.1 Definizioni di invalidità) “Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'assicurato che per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, derivante da malattia non professionale, abbia visto ridotta in modo permanente ed a meno di un terzo del normale, la propria capacità di lavoro in occupa- zioni confacenti alle sue attitudini, ed al quale sia stata riconosciuta dall'ente competente a cui appar- tiene l'assicurato un'invalidità pari o superiore al 66% il cui stato non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro e ne comporti la cessazione ….”. Ribadiscono che tale norma fa quindi evidentemente riferimento all'invalidità previdenziale prevista dalla legge 222/1984 (difatti è proprio l'art.1 di detta legge che richiama la riduzione dell'attività lavora- tiva a meno di un terzo), mentre il sig. aveva chiesto una prestazione assistenziale (doc. 15 fasc. I CP_2 grado) peraltro non concessagli per superamento dei limiti reddituali.
Sostengono che in ambito assistenziale (regolamentato essenzialmente dalla L.n.118/71 e dal D.Lgs. n.590/88), sono previste due differenti prestazioni economiche di natura solidaristica, la pensione di ina- bilità civile e l'assegno mensile di assistenza, riconosciute dallo Stato, previa visita da parte delle com- missioni mediche della ASL, poi materialmente erogate dall'IN quale mero ente pagatore a ciò dele- gato dallo Stato. Ai fini del riconoscimento dell'assegno e della pensione di invalidità civile deve sussistere in capo al richiedente un duplice requisito, sanitario e reddituale e, solo sin presenza di entrambi questi requisiti, l'IN provvede ad erogare la corrispondente prestazione.
5 Diversamente, in ambito previdenziale (regolamentato dalla Ln.222/84, sostanzialmente richiamata nella polizza), la prestazione ha natura assicurativa e viene erogata sulla scorta di un contratto tra il lavoratore e l'Ente previdenziale (IN), in presenza di specifici requisiti contributivi minimi e indipendentemente dai redditi del richiedente.
La liquidazione avviene a seguito del riconoscimento dello stato di invalidità o di inabilità da parte di commissioni mediche dell'IN (in quest'ultimo caso, però, la cessazione del rapporto di lavoro e/o la cancellazione da albi e/o ordini professionali, è condizione per l'erogazione della prestazione).
Il sig. non ha mai presentato domanda ex L.n.222/84 e quindi non ha mai acquisito il diritto a detta CP_2 prestazione e pertanto non può essere invocata, nei suoi confronti, l'esclusione di cui all'art.
8. Ribadi- scono che il sig. ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa fino al decesso (doc. 18 CP_2 fasc. I grado appellate). Rilevano che questa interpretazione degli artt. 8 e 10.1 delle condizioni di polizza è l'unica che consente di applicare la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 8.
Infatti, laddove si ritenesse che l'invalidità, richiamata da detto articolo, faccia riferimento a quella pre- vista per gli invalidi civili, la polizza assicurativa non potrebbe mai trovare mai applicazione nei confronti di tutti i lavoratori, i cui redditi superano i limiti previsti dalla legge;
invece, le prestazioni previdenziali (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità) non sono soggette al requisito reddituale, ma solo a quello sanitario e contributivo.
Quindi, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, “... Riconoscimento vuol dire accerta- mento del diritto in concreto a ricevere la prestazione IN …”. Rilevano che la dedotta interpretazione dell'art. 8, è perfettamente conforme allo spirito della conven- zione assicurativa che vuole garantire, al lavoratore o ai superstiti, una prestazione di natura economica che vada ad integrare il normale trattamento pensionistico;
tale integrazione non è invece garantita a chi ha già ottenuto una prestazione economica di natura previdenziale.
Nel caso di specie, non essendovi stato alcun riconoscimento del diritto alla pensione o all'assegno, la prestazione assicurativa deve essere riconosciuta. Evidenziano infine che nel dubbio la clausola deve essere interpretata in senso favorevole all'assicurato e rilevano al riguardo che, tardivamente, solo nel presente grado di giudizio e comunque senza avere dato alcuna prova di tale fatto, sostiene che la polizza sarebbe stata predisposta non da essa ma da Pt_1
. CP_5 Concludono chiedendo il rigetto dell'appello e, con il favore delle spese del grado di giudizio. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.12.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è meritevole di accoglimento, Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni. in favore delle aziende aderenti, tra le quali Controparte_5 CP_4 società per la quale lavorava il defunto sig. ), ha stipulato con
[...] Persona_1 Parte_1 una polizza (n. 96898, doc. 5 fasc. I grado appellate) per le garanzie morte ed invalidità totale e perma- nente da malattia non professionale, valida con decorrenza dallo 01.08.2018 fino al 31.07.2021.
Con riferimento a questo primo motivo, si osserva l'art. 8 di detta polizza prevede che “...Il rischio di morte o di invalidità permanente da malattia non professionale è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. Sono incluse la morte e l'invalidità determinate da malattie preesistenti
6 alla decorrenza della garanzia, e/o conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell'effetto dell'assicurazione”. Nel caso in esame è pacifico che il sig. è deceduto in data 30.10.2020 a causa di una malattia non CP_2 professionale (per adenocarcinoma polmonare, doc. 8 fasc. I grado appellate). Non è quindi ravvisabile l'invocata nullità del contratto ex art. 1895 c.c., che presuppone, invece, l'ine- sistenza del rischio o la cessazione del rischio “prima della conclusione del contratto”. Non è fondato il secondo motivo di appello per le seguenti ragioni.
Con riferimento a questo motivo, il citato art. 8 prevede all'ultimo paragrafo quanto segue” Sono comun- que esclusi dall'assicurazione i soggetti i quali, in epoca antecedente al momento dell'ingresso in assi- curazione, sia già stato riconosciuto, da parte dell'Ente competente, la pensione di inabilità o in subor- dine l'assegno di invalidità”. Si deve ritenere che, una corretta interpretazione di tale clausola, debba necessariamente essere fatta (ex art. 1363 c.c.) tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 10.
L'art. 10 di polizza (10.1 Definizioni di invalidità) prevede quanto segue “Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'assicurato che per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o men- tale, oggettivamente accertabile, derivante da malattia non professionale, abbia visto ridotta in modo permanente ed a meno di un terzo del normale, la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ed al quale sia stata riconosciuta dall'ente competente a cui appartiene l'assicurato un'invalidità pari o superiore al 66% il cui stato non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro e ne comporti la cessazione ….”. Ebbene, come correttamente rilevato dalle appellate, detto art. 10 contiene un evidente riferimento all'in- validità previdenziale prevista dalla Ln.222/1984 (difatti è proprio l'art.1 di detta legge che richiama la riduzione dell'attività lavorativa a meno di un terzo), mentre il sig. aveva chiesto la pensione di CP_2 inabilità civile e quindi una prestazione assistenziale (doc. 15 fasc. I grado), regolamentata essenzial- mente dalla L.n.118/71 e dal D.Lgs.n.590/88, peraltro non concessagli per superamento dei limiti reddi- tuali. In ambito previdenziale (disciplinato dalla L.n.222/84), la prestazione ha natura assicurativa e viene ero- gata dall'IN, in presenza del riconosciuto stato di invalidità e dei requisiti contributivi minimi, indi- pendentemente dai redditi del richiedente.
A tale riguardo si osserva che la valutazione dello stato di invalidità in ambito previdenziale è fatta in relazione all'attività lavorativa svolta o che potenzialmente può essere svolta dal richiedente, purché, in questo secondo caso, comunque confacente “alle sue attitudini” e quindi sulla base di presupposti e criteri più specifici e stringenti rispetto a quelli utilizzati in tema di generica invalidità civile (e quindi in ambito assistenziale), nel quale caso la valutazione si fonda invece sulle Tabelle di cui al DM 05.02.1992.
Quindi, il solo fatto di essere riconosciuto invalido civile ex L.n.118/71 non consente, automaticamente, di avere diritto alle prestazioni previdenziali di cui alla L.n.222/84, che, peraltro, richiedono una specifica domanda che il sig. non ha mai presentato;
mentre, d'altra parte, è documentato che questi ha CP_2 continuato a svolgere la propria attività lavorativa fino al decesso (doc. 18 fasc. I grado appellate).
Questa interpretazione del combinato disposto degli artt. 8 e 10 della polizza assicurativa, è certamente quella più corretta, non solo perché quella più rispondente alle parole utilizzate, ma anche per le seguenti ulteriori ragioni. Laddove si volesse ritenere che l'art. 8 fa riferimento alle prestazioni assistenziali proprie dell'invalidità civile, sostanzialmente la polizza non potrebbe trovare mai applicazione nei confronti della totalità dei lavoratori, i cui redditi superano i bassi limiti previsti dalla legge;
mentre, le prestazioni previdenziali
7 (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità), non sono soggette al requisito reddituale, ma solo a quello sanitario.
Ed ancora, tale interpretazione appare quella più rispondente alla ratio della convenzione assicurativa che
è quella di garantire al lavoratore una prestazione di natura economica, integrativa dello stipendio o del trattamento pensionistico.
Difatti, non è ritenuto meritevole di tale ulteriore integrazione il lavoratore che ha già ricevuto analoga tutela, quale l'indennizzo o la rendita da parte dell' (avendo contratto una malattia professionale) CP_6
o una prestazione economica di natura previdenziale da parte dell'IN (ex L.n.222/84). Si deve quindi ritenere corretto quanto sostenuto dal Tribunale ovvero che “... riconoscimento vuol dire accertamento del diritto in concreto a ricevere la prestazione IN …”.
Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della
contro
- versia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 8.500,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.400/2023
promossa da
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Bologna, Via Barberia n. 22, presso lo studio dell'avv. Maria Graziosi, in virtù di procura notarile in atti
- Appellante –
Contro
, , , tutte elettivamente Controparte_1 CP_2 Controparte_3 domiciliate in Polesine-Zibello (PR), Contrada G.F. Pallavicino n.1, presso lo studio dell'avv. Giulio Giuseppe Bertagna, che, anche disgiuntamente all'avv. Marco Leonelli, le rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in- troduttivo del precedente grado di giudizio
-Appellate –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 c.p.c., ritualmente depositato e iscritto a rg.n.1265/2022 dinanzi al Tribunale di
Parma, hanno convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
(di seguito solo per sentirla condannare al pagamento della somma di € 50.000,00 oltre
[...] Pt_1 accessori di legge.
Più in dettaglio le attrici, rispettivamente moglie e figlie, quali uniche eredi legittime di Persona_1 hanno premesso;
a) che in data 30.10.2020, il sig. era deceduto a causa di adenocarcinoma polmonare (doc. 8 fasc. CP_2
I grado ricorrenti); b) che il sig. era dipendente della – sede di Parma - società del Gruppo IREN che CP_2 CP_4 si occupa della distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
c) che conformemente a quanto previsto nel Controparte_5
CCNL Gas / Acqua del 18.05.2017 (doc. 3 fasc. I grado ricorrenti) e successivo accordo del 25.05.2018
(doc. 4 fasc. I grado ricorrenti), aveva stipulato a favore delle aziende aderenti, tra cui e CP_4
a beneficio dei dipendenti delle stesse, la Convenzione per garanzie morte e invalidità totale e perma- nente da malattia non professionale con (polizza n. 96898, doc. 5 fasc. I grado Parte_1 ricorrenti), valida con decorrenza dallo 01.08.2018 fino al 31.07.2021;
1 d) che, in ragione del decesso del sig. avvenuto durante il periodo di operatività di detta polizza, CP_2 le eredi avevano chiesto il pagamento dell'indennizzo previsto;
e) che aveva rifiutato il pagamento, invocando le ipotesi di esclusione indicate dall'art. 8 della Pt_1 polizza;
tutto ciò premesso, stante l'impossibilità di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, hanno adito il Tribunale di Parma al fine di ottenere il pagamento della predeterminata somma di € 50.0000 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si è ritualmente costituita in giudizio , con comparsa con la quale ha chiesto il rigetto Parte_1 della domanda, allegando l'inesistenza del rischio e l'operatività della clausola di esclusione della po- lizza (art.8); in via subordinata, ha rilevato che l'indennizzo richiesto non potesse essere maggiorato anche della rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di natura pecuniaria, già liquidata dal contratto assicurativo, con conseguente applicazione dell'art.1224 c.c. Con ordinanza del 24.01.2023 il Tribunale di Parma, esaminata la documentazione in atti, ha dichiarato quanto segue;
“il 18 maggio 2017 il CCNL gas/acqua, all' allegato 1, ipotizza il raggiungimento di un accordo tra le parti sociali che regoli, tra l'altro, l'attivazione di una copertura assicurativa del caso di premorienza
o invalidità permanente dei lavoratori, con modalità e condizioni “che saranno definite tra le parti” (doc. 3 fascicolo attrici);
- il 31 gennaio 2018 avanza all' IN domanda di pensione di inabilità civile (doc. 17 Persona_1 fascicolo attrici);
- il 5 marzo 2018 il richiedente viene visitato dalle apposite Commissioni per l'accertamento dello stato di invalidità e viene riconosciuto invalido totale permanente tramite verbale in pari data (doc. 16 fasci- colo attrici);
- il 25 maggio 2018 viene concluso tra le associazioni di categoria l'accordo quadro relativo alla co- pertura assicurativa in favore dei lavoratori (doc. 1 fascicolo;
1° agosto 2018 – Comincia Pt_1 l'effetto della convenzione assicurativa delle aziende aderenti a con stipulata in CP_5 Pt_1 adempimento dell'accordo 25.5.2018 (doc.ti 2 e 3 fascicolo Generali). Le parti hanno questionato circa la clausola di esclusione, in particolare chiedendosi se la preclusione derivi dal riconoscimento o dalla effettiva erogazione. Invero, a norma dell'art. 4 delle condizioni di polizza in atti (doc. n. 19, consegnato nelle mani del cliente), sono esclusi per il solo caso di invalidità totale e permanente i soggetti che abbiano un'invali- dità totale e permanente riconosciuta o abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento […] e queste si concludano con esito positivo.
La limitazione vale, quindi,
- per il solo caso di invalidità totale e permanente;
- per le pratiche con esito positivo o ancora in corso. Parte resistente, tuttavia, invoca una diversa clausola, ossia la n. 5 del contratto che essa ha depositato in atti, ove si legge sono inoltre inclusi dall'assicurazione, sia per i casi di morte che per i casi di invalidità totale e permanente, i soggetti i quali, abbiano già presentato domanda per il riconoscimento dello stato di Invalidità Totale e Permanente all'Ente competente, in epoca antecedente al momento dell'ingresso in assicurazione. Sono comunque esclusi dall'assicurazione i soggetti i quali, in epoca antecedente al momento dell'ingresso in assicurazione, sia già stato riconosciuto, da parte dell'Ente competente, la pensione di inabilità o in subordine l'assegno di invalidità.
2 Il precedente lemma annota però che sono incluse la morte e l'invalidità determinate da malattie pree- sistenti alla decorrenza della garanzia, e/o conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell'ef- fetto dell'assicurazione. Sulla scorta del dettato contrattuale – divergente da quello prodotto in atti dai ricorrenti, ma specifica- mente invocato da parte resistente – si può concludere che
- l'assicurazione non può dirsi nulla, per inesistenza del rischio, giacché lo stesso art. 8 include espres- samente la morte e l'invalidità determinate da malattie preesistenti alla decorrenza della garanzia, e/o conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell'effetto dell'assicurazione;
- la pretesa all'indennizzo non può dirsi preclusa né dall'art. 4 della polizza prodotta dagli attori che parla di un avvenuto riconoscimento, né dall'art. 8, che riferisce l'esclusione all'avvenuto riconosci- mento della pensione di invalidità o dell'assegno di invalidità. In particolare, il doc. n. 15 di parte ricorrente attesta che l'IN non ha riconosciuto né un trattamento pensionistico, né un assegno di invalidità (per ragioni legate al merito): la clausola (arg. ex art. 1370
c.c.) va intesa come finalizzata a escludere il cumulo delle prestazioni, a fronte di un trattamento rico- nosciuto come erogabile. Di contro, l'interpretazione proposta dalla difesa dell'assicurazione avrebbe l'effetto di introdurre sur- rettiziamente un'ulteriore causa di esclusione, non esplicitata (relativa ai soggetti richiedenti ma esclusi per ragioni di carattere reddituale, arg. ex art. 1341 c.c.).
Per concludere, riconoscimento vuol dire accertamento del diritto in concreto a ricevere la prestazione
IN.
Per tutto quanto detto, il ricorso è fondato: trattasi di prestazione indennitaria e, quindi, di debito di valuta”. Ciò premesso, ha accolto la domanda attorea e condannato al pagamento della somma di € Pt_1
50.000,00 oltre interessi legali e spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo ribadisce la nullità del contratto assicurativo per assenza del rischio assicurato. Sostiene, al riguardo, che il Tribunale ha erroneamente affermato “l'assicurazione non può dirsi nulla, per inesistenza del rischio, giacché lo stesso art. 8 include espressamente la morte e l'invalidità deter- minate da malattie preesistenti alla decorrenza della garanzia, e/o conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell'effetto dell'assicurazione”. Rileva che, tale punto della sentenza, confonde il rischio (ossia l'invalidità permanente e totale) con gli stati patologici che lo causano “ossia, in sostanza, confonde la causa con l'effetto”. Afferma che la malattia pregressa può o meno essere causa dell'invalidità o della morte di un assicurato: essa è inclusa purché non abbia sortito tale effetto prima dell'entrata in copertura.
Aggiunge che non sempre la malattia causa invalidità (riconosciuta dall'ente competente) o morte.
Ritiene che se è certamente vero che la polizza garantisce l'invalidità derivante da malattie preesistenti, tuttavia ciò non vuole affatto dire che garantisce anche l'invalidità preesistente.
Osserva che il Tribunale ha omesso ogni argomentazione sul momento in cui si sarebbe (o non sia sa- rebbe) verificato l'individuazione del rischio e, richiamando quanto già dedotto nelle note conclusive del precedente grado di giudizio, ribadisce che il sig. – al momento iniziale di effetto della co- CP_2 pertura assicurativa - era stato già riconosciuto invalido al 100% dall'apposita commissione medica (cioè il rischio assicurato si era già verificato) e pertanto deve essere dichiarata la nullità del contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell' art.1895 c.c.
3 Con il secondo motivo, richiama la sussistenza di una causa di esclusione di operatività della polizza assicurativa.
Sostiene al riguardo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto “in particolare, il doc. n. 15 di parte ricorrente attesta che l'IN non ha riconosciuto né un trattamento pensionistico, né un assegno di invalidità (per ragioni legate al merito): la clausola (arg. ex art. 1370 c.c.) va intesa come finalizzata a escludere il cumulo delle prestazioni, a fronte di un trattamento riconosciuto come erogabile. Di contro, l'interpretazione proposta dalla difesa dell'assicurazione avrebbe l'effetto di introdurre surrettizia- mente un'ulteriore causa di esclusione, non esplicitata (relativa ai soggetti richiedenti ma esclusi per ragioni di carattere reddituale, arg. ex art. 1341 c.c.). Per concludere, riconoscimento vuol dire accer- tamento del diritto in concreto a ricevere la prestazione IN”. Evidenzia che l'IN non ha erogato al sig. alcun trattamento economico, nonostante l'accertata CP_2 invalidità, solo per questioni reddituali.
Difatti, la pensione di inabilità civile è erogata esclusivamente a soggetti con un limite di reddito annuo personale inferiore a € 17.050,42 (anno 2022), mentre, per l'assegno ordinario di invalidità, il limite di reddito annuo deve essere inferiore a € 5.010,20 (anno 2022). Per tali ragioni l'appellante ha richiamato quanto previsto dall'art. 8, che esclude dall'assicurazione i rischi per i quali, prima della decorrenza della polizza, sia già stato riconosciuto da parte dell'IN il diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno di invalidità. Ribadisce che ciò che rileva ai fini dell'esclusione ivi prevista, è solo il riconoscimento (del diritto) alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno di invalidità e non già anche l'erogazione di dette prov- videnze. Sostiene che, diversamente da quanto dedotto dal Tribunale, la clausola di esclusione in questione non
è diretta a evitare il cumulo di prestazioni, in quanto il principio indennitario (art. 1882 c.c.), da cui scaturisce il divieto di cumulo, è proprio del ramo danni e non opera nel ramo vita.
Ribadisce che la ratio della clausola è invece quella di escludere dalla copertura le situazioni in cui l'evento avverso si è già verificato. Evidenzia ancora che non è conferente il richiamo contenuto nella sentenza all'art. 1370 c.c. in quanto tutte le clausole, compresa quella di esclusione in questione, sono state predisposte unilateralmente da in un capitolato tecnico di gara che non poteva essere modificato. CP_5
Rileva che non è stata prevista nel contratto alcuna selezione all'ingresso (né visita medica, né dichia- razioni sullo stato di salute degli assicurandi) che consentisse di assumere correttamente il rischio o di poterlo eventualmente contestare (in caso di dichiarazioni false/reticenti).
Sostiene pertanto che, in caso di dubbio, la clausola deve essere interpretata a favore di Pt_1
Pertanto, la tesi proposta da per cui è escluso dalla copertura colui al quale è stato riconosciuto Pt_1 il diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità e non a colui a cui è stata erogata tale prestazione, è l'unica che può salvaguardare l'applicazione dell'art. 1367 c.c. (“Nel dubbio, il contratto
o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”). La diversa interpretazione di detta clausola, la rende priva di qualunque effetto, non potendo di fatto mai trovare applicazione;
difatti la platea di assicurati, composta necessariamente ed esclusivamente da la- voratori dipendenti di aziende aderenti alla contraente, percepisce certamente un reddito di gran lunga superiore alle soglie minimali previste dalla legge per l'erogazione dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità.
4 Conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda, la condanna delle appellate alla restituzione delle somme già pagate e il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituite in giudizio con comparsa di costi- Controparte_1 CP_2 Controparte_3 tuzione con la quale hanno chiesto il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostengono la correttezza della sentenza impugnata ed evidenziano, al riguardo, che la morte del sig. è certamente avvenuta dopo la stipula della polizza assicurativa e quindi, in detta CP_2 epoca, il rischio non si era certamente verificato.
Ribadiscono che l'art. 8 richiamato della polizza, al paragrafo 3 prevede che “sono incluse la morte e l'invalidità determinate da malattie preesistenti alla decorrenza della garanzia, e/o conseguenti a situa- zioni patologiche insorte prima dell'effetto dell'assicurazione” ed ancora al paragrafo 4 che “sono inoltre inclusi dall'assicurazione, sia per i casi di morte che per i casi di invalidità totale e permanente, i soggetti i quali, abbiano già presentato domanda per il riconoscimento dello stato di Invalidità Totale e Perma- nente all'Ente competente, in epoca antecedente al momento dell'ingresso in assicurazione”. Evidenziano quindi che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non vi è alcuna distinzione tra malattia preesistente e invalidità preesistente e comunque l'indennizzo è stato richiesto per l'interve- nuto decesso del sig. e che, al momento iniziale di effetto della copertura assicurativa, il rischio CP_2 non si era certamente verificato.
Sul secondo motivo, rilevano la correttezza della sentenza impugnata e ribadiscono che l'esclusione, ipo- teticamente rilevante in questa sede, è solo quella prevista dall'art.8 paragrafo 5 della polizza ove si legge” sono comunque esclusi dall'assicurazione i soggetti ai quali, in epoca antecedente al momento dell'ingresso in assicurazione, sia stato già riconosciuto, da parte dell'Ente competente, la pensione di inabilità o in subordine l'assegno di invalidità”. Rilevano che il sig. non ha mai richiesto tali provvidenze che, pertanto, non gli sono state ricono- CP_2 sciute.
Osservano, a tale riguardo, che ai sensi dell'art. 10 di polizza (10.1 Definizioni di invalidità) “Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'assicurato che per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, derivante da malattia non professionale, abbia visto ridotta in modo permanente ed a meno di un terzo del normale, la propria capacità di lavoro in occupa- zioni confacenti alle sue attitudini, ed al quale sia stata riconosciuta dall'ente competente a cui appar- tiene l'assicurato un'invalidità pari o superiore al 66% il cui stato non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro e ne comporti la cessazione ….”. Ribadiscono che tale norma fa quindi evidentemente riferimento all'invalidità previdenziale prevista dalla legge 222/1984 (difatti è proprio l'art.1 di detta legge che richiama la riduzione dell'attività lavora- tiva a meno di un terzo), mentre il sig. aveva chiesto una prestazione assistenziale (doc. 15 fasc. I CP_2 grado) peraltro non concessagli per superamento dei limiti reddituali.
Sostengono che in ambito assistenziale (regolamentato essenzialmente dalla L.n.118/71 e dal D.Lgs. n.590/88), sono previste due differenti prestazioni economiche di natura solidaristica, la pensione di ina- bilità civile e l'assegno mensile di assistenza, riconosciute dallo Stato, previa visita da parte delle com- missioni mediche della ASL, poi materialmente erogate dall'IN quale mero ente pagatore a ciò dele- gato dallo Stato. Ai fini del riconoscimento dell'assegno e della pensione di invalidità civile deve sussistere in capo al richiedente un duplice requisito, sanitario e reddituale e, solo sin presenza di entrambi questi requisiti, l'IN provvede ad erogare la corrispondente prestazione.
5 Diversamente, in ambito previdenziale (regolamentato dalla Ln.222/84, sostanzialmente richiamata nella polizza), la prestazione ha natura assicurativa e viene erogata sulla scorta di un contratto tra il lavoratore e l'Ente previdenziale (IN), in presenza di specifici requisiti contributivi minimi e indipendentemente dai redditi del richiedente.
La liquidazione avviene a seguito del riconoscimento dello stato di invalidità o di inabilità da parte di commissioni mediche dell'IN (in quest'ultimo caso, però, la cessazione del rapporto di lavoro e/o la cancellazione da albi e/o ordini professionali, è condizione per l'erogazione della prestazione).
Il sig. non ha mai presentato domanda ex L.n.222/84 e quindi non ha mai acquisito il diritto a detta CP_2 prestazione e pertanto non può essere invocata, nei suoi confronti, l'esclusione di cui all'art.
8. Ribadi- scono che il sig. ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa fino al decesso (doc. 18 CP_2 fasc. I grado appellate). Rilevano che questa interpretazione degli artt. 8 e 10.1 delle condizioni di polizza è l'unica che consente di applicare la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 8.
Infatti, laddove si ritenesse che l'invalidità, richiamata da detto articolo, faccia riferimento a quella pre- vista per gli invalidi civili, la polizza assicurativa non potrebbe mai trovare mai applicazione nei confronti di tutti i lavoratori, i cui redditi superano i limiti previsti dalla legge;
invece, le prestazioni previdenziali (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità) non sono soggette al requisito reddituale, ma solo a quello sanitario e contributivo.
Quindi, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, “... Riconoscimento vuol dire accerta- mento del diritto in concreto a ricevere la prestazione IN …”. Rilevano che la dedotta interpretazione dell'art. 8, è perfettamente conforme allo spirito della conven- zione assicurativa che vuole garantire, al lavoratore o ai superstiti, una prestazione di natura economica che vada ad integrare il normale trattamento pensionistico;
tale integrazione non è invece garantita a chi ha già ottenuto una prestazione economica di natura previdenziale.
Nel caso di specie, non essendovi stato alcun riconoscimento del diritto alla pensione o all'assegno, la prestazione assicurativa deve essere riconosciuta. Evidenziano infine che nel dubbio la clausola deve essere interpretata in senso favorevole all'assicurato e rilevano al riguardo che, tardivamente, solo nel presente grado di giudizio e comunque senza avere dato alcuna prova di tale fatto, sostiene che la polizza sarebbe stata predisposta non da essa ma da Pt_1
. CP_5 Concludono chiedendo il rigetto dell'appello e, con il favore delle spese del grado di giudizio. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.12.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è meritevole di accoglimento, Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni. in favore delle aziende aderenti, tra le quali Controparte_5 CP_4 società per la quale lavorava il defunto sig. ), ha stipulato con
[...] Persona_1 Parte_1 una polizza (n. 96898, doc. 5 fasc. I grado appellate) per le garanzie morte ed invalidità totale e perma- nente da malattia non professionale, valida con decorrenza dallo 01.08.2018 fino al 31.07.2021.
Con riferimento a questo primo motivo, si osserva l'art. 8 di detta polizza prevede che “...Il rischio di morte o di invalidità permanente da malattia non professionale è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. Sono incluse la morte e l'invalidità determinate da malattie preesistenti
6 alla decorrenza della garanzia, e/o conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell'effetto dell'assicurazione”. Nel caso in esame è pacifico che il sig. è deceduto in data 30.10.2020 a causa di una malattia non CP_2 professionale (per adenocarcinoma polmonare, doc. 8 fasc. I grado appellate). Non è quindi ravvisabile l'invocata nullità del contratto ex art. 1895 c.c., che presuppone, invece, l'ine- sistenza del rischio o la cessazione del rischio “prima della conclusione del contratto”. Non è fondato il secondo motivo di appello per le seguenti ragioni.
Con riferimento a questo motivo, il citato art. 8 prevede all'ultimo paragrafo quanto segue” Sono comun- que esclusi dall'assicurazione i soggetti i quali, in epoca antecedente al momento dell'ingresso in assi- curazione, sia già stato riconosciuto, da parte dell'Ente competente, la pensione di inabilità o in subor- dine l'assegno di invalidità”. Si deve ritenere che, una corretta interpretazione di tale clausola, debba necessariamente essere fatta (ex art. 1363 c.c.) tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 10.
L'art. 10 di polizza (10.1 Definizioni di invalidità) prevede quanto segue “Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'assicurato che per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o men- tale, oggettivamente accertabile, derivante da malattia non professionale, abbia visto ridotta in modo permanente ed a meno di un terzo del normale, la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ed al quale sia stata riconosciuta dall'ente competente a cui appartiene l'assicurato un'invalidità pari o superiore al 66% il cui stato non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro e ne comporti la cessazione ….”. Ebbene, come correttamente rilevato dalle appellate, detto art. 10 contiene un evidente riferimento all'in- validità previdenziale prevista dalla Ln.222/1984 (difatti è proprio l'art.1 di detta legge che richiama la riduzione dell'attività lavorativa a meno di un terzo), mentre il sig. aveva chiesto la pensione di CP_2 inabilità civile e quindi una prestazione assistenziale (doc. 15 fasc. I grado), regolamentata essenzial- mente dalla L.n.118/71 e dal D.Lgs.n.590/88, peraltro non concessagli per superamento dei limiti reddi- tuali. In ambito previdenziale (disciplinato dalla L.n.222/84), la prestazione ha natura assicurativa e viene ero- gata dall'IN, in presenza del riconosciuto stato di invalidità e dei requisiti contributivi minimi, indi- pendentemente dai redditi del richiedente.
A tale riguardo si osserva che la valutazione dello stato di invalidità in ambito previdenziale è fatta in relazione all'attività lavorativa svolta o che potenzialmente può essere svolta dal richiedente, purché, in questo secondo caso, comunque confacente “alle sue attitudini” e quindi sulla base di presupposti e criteri più specifici e stringenti rispetto a quelli utilizzati in tema di generica invalidità civile (e quindi in ambito assistenziale), nel quale caso la valutazione si fonda invece sulle Tabelle di cui al DM 05.02.1992.
Quindi, il solo fatto di essere riconosciuto invalido civile ex L.n.118/71 non consente, automaticamente, di avere diritto alle prestazioni previdenziali di cui alla L.n.222/84, che, peraltro, richiedono una specifica domanda che il sig. non ha mai presentato;
mentre, d'altra parte, è documentato che questi ha CP_2 continuato a svolgere la propria attività lavorativa fino al decesso (doc. 18 fasc. I grado appellate).
Questa interpretazione del combinato disposto degli artt. 8 e 10 della polizza assicurativa, è certamente quella più corretta, non solo perché quella più rispondente alle parole utilizzate, ma anche per le seguenti ulteriori ragioni. Laddove si volesse ritenere che l'art. 8 fa riferimento alle prestazioni assistenziali proprie dell'invalidità civile, sostanzialmente la polizza non potrebbe trovare mai applicazione nei confronti della totalità dei lavoratori, i cui redditi superano i bassi limiti previsti dalla legge;
mentre, le prestazioni previdenziali
7 (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità), non sono soggette al requisito reddituale, ma solo a quello sanitario.
Ed ancora, tale interpretazione appare quella più rispondente alla ratio della convenzione assicurativa che
è quella di garantire al lavoratore una prestazione di natura economica, integrativa dello stipendio o del trattamento pensionistico.
Difatti, non è ritenuto meritevole di tale ulteriore integrazione il lavoratore che ha già ricevuto analoga tutela, quale l'indennizzo o la rendita da parte dell' (avendo contratto una malattia professionale) CP_6
o una prestazione economica di natura previdenziale da parte dell'IN (ex L.n.222/84). Si deve quindi ritenere corretto quanto sostenuto dal Tribunale ovvero che “... riconoscimento vuol dire accertamento del diritto in concreto a ricevere la prestazione IN …”.
Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della
contro
- versia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 8.500,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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