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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/02/2024, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 227/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Evangelista Patrizia - Presidente
2) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
3) Dott. Elia Carolina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.227 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2017.
TRA
p.iva: ), in persona del presidente Parte_1 P.IVA_1
e l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Dell'Anna e Piero Dell'Anna Misurale, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Lecce, alla Via Augusto Imperatore n.16, giusta procura speciale in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f.: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ruccia,
[...] P.IVA_3
ed elettivamente domiciliata, unitamente al proprio procuratore, presso lo studio dell'avv. Antonio
Conte, in Lecce, alla Via Braccio Martello n.22, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
All'udienza del 22/2/2024, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti, nel termine concesso, la Corte pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito della sentenza de qua.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 16/06/2014, evocava in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Lecce, chiedendo “la condanna di Controparte_3 CP_3
al pagamento, in favore della della somma di € 30.373,31 oltre agli Parte_1
interessi dalla data di messa in mora fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
di causa”.
A fondamento della domanda proposta, l'attrice assumeva di essere creditrice nei confronti della convenuta, in virtù di accordo in data 17/07/1996 con il , avente ad oggetto Controparte_4
l'estensione a suo favore dei benefici derivanti da ipoteca giudiziale, iscritta nei Registri Immobiliari
di Lecce, in data 02/09/1995, ai nn. 27134/2629, a carico del comune debitore Parte_2
Assumeva, inoltre, che, a seguito del fallimento della società debitrice dichiarato dal Parte_2
Tribunale di Lecce con sentenza in data 20/01/1998, avesse incassato, in via Controparte_2
ipotecaria, la somma di € 144.044,91, per cui sarebbe tenuta a corrispondere – pro quota – in favore di essa attrice la somma richiesta.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva a mezzo della mandataria Controparte_2
eccependo la inammissibilità, nonché la assoluta infondatezza, in fatto ed in Controparte_1
diritto, delle domande ex adverso proposte, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare: previa declaratoria del difetto di titolarità passiva in capo ad Controparte_2
del rapporto sostanziale dedotto in causa, dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare
[...]
integralmente le domande proposte da parte attrice nei confronti, appunto, di Controparte_2
2) Nel merito: rigettare in ogni caso le domande formulate da parte attrice a motivo della loro
assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e della assoluta carenza di prova;
3) Con vittoria di spese,
diritti ed onorari tutti di lite”.
La causa, istruita mediante deposito di documentazione, veniva decisa con sentenza n. 547/217 del
08/02/2017, con cui il Tribunale adito: “Rigettava la domanda, dichiarando il difetto di titolarità
passiva in capo ad oggi , evocata in giudizio relativamente al Controparte_2 CP_1
rapporto giuridico dedotto, atteso che l'Istituto di Credito convenuto aveva provveduto a cedere il detto rapporto, unitamente ad altri, a Dichiarava non doversi pronunciare Controparte_5
sulle ulteriori domande ed eccezioni proposte, poiché assorbite dall'accoglimento dell'eccezione
preliminare; Condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite”.
In particolare, il Tribunale adito riteneva preliminare ed assorbente, rispetto al merito della vicenda,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, posto che dalla documentazione versata in atti emergeva la cessione, nel dicembre 2005, tra gli altri, del credito de quo in favore di , Controparte_5
acquistato pro soluto da e rispetto al quale, la cessionaria, aveva altresì Controparte_2
provveduto ad incassare le somme derivanti dal riparto fallimentare.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 21/02/2017, interponeva appello la invocandone la riforma con vittoria delle sperse del doppio grado di Parte_1
giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nella qualità di procuratore di Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., chiedendo il rigetto dell'avverso gravame con vittoria delle Org_1
spese di lite.
La causa - introitata per la decisione all'udienza del 13 gennaio 2021, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica - è stata rimessa sul ruolo con decreto del presidente ff. in data 1/02/2024, stante l'impedimento per motivi di salute del Presidente relatore dott.
per essere introitata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., da un diverso collegio, con Per_1
designazione, in sostituzione del precedente relatore, della dott.ssa V. Zuppetta.
Cosicché all'odierna udienza del 22/2/2024 la causa, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, viene definita con contestuale deposito del provvedimento decisorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante contesta la fondatezza dell'eccezione,
accolta dal primo giudice, di difetto di legittimazione e/o titolarità passiva dell'istituto di credito convenuto, in quanto contraria alle disposizioni di legge in materia di cessione del credito e di ipoteca. Evidenzia come la stessa convenuta, nella propria comparsa di costituzione, abbia attribuito all'accordo del 17.07.1996 - con il quale concedeva l'estensione dei benefici dell'ipoteca giudiziale iscritta il 2.9.1995 ai nn. 27134/2629 a favore di - «efficacia meramente Parte_1
interpersonale e obbligatoria».
Rileva, infatti, come la cessione pro soluto del 6.12.2005, intercorsa tra la cedente CP_3
e la cessionaria avente ad oggetto tutti i crediti della prima,
[...] Controparte_5
ivi compreso quello verso la società garantito dall'ipoteca de qua, abbia avuto ad Parte_2
oggetto, ai sensi degli artt. 1260 segg. c.c., il portafoglio crediti della prima con tutti i «privilegi, con
le garanzie personali e reali e con gli altri accessori» (v. art. 1263 c.c.) da intendersi come «la somma
delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto» (Cass. 5.01.2012, n. 13).
Evidenzia, in particolare, come dal contenuto dell'accordo, pubblicizzato nella G.U. del 27.12.2005
- parte seconda - foglio delle inserzioni n. 300, mancasse il riferimento al trasferimento - unitamente al pacchetto crediti - di eventuali vincoli, limiti, condizioni, o obbligazioni contratte dalla cedente e non altrimenti risultanti e opponibili alla cessionaria che venissero a restringere, invece che ad estendere o favorire alla stregua delle menzionate garanzie reali o personali e di ogni altro diritto,
ragione, pretesa, azione e/o eccezione, facoltà o prerogativa, il contenuto dei crediti acquistati.
Segnatamente rileva come, l'accordo di estensione dei benefici ipotecari, intervenuto in data
17.07.1996, è negozio ben diverso da quello con il quale si trasferisce l'ipoteca unitamente al credito,
ovvero si dispone del grado ipotecario;
esso si atteggia piuttosto alla stregua di un contratto atipico
ad efficacia obbligatoria con il quale il creditore ipotecario si impegna a condividere i benefici derivanti dalla escussione della garanzia, cui formalmente egli solo ha diritto, a favore di altro creditore del medesimo debitore privo della garanzia o di grado inferiore.
Conclude evidenziando come, l'accordo de quo, non legittima il soggetto -cui i benefici dell'ipoteca sono estesi- ad agire direttamente per l'escussione della garanzia, né a pretendere che nella ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei beni ipotecati si tenga conto di tale estensione,
potendo egli fare valere la sua pretesa (lo si ripete, a titolo personale e non reale) solo nei confronti del suo dante causa, vale a dire nei limiti dei rapporti interni con il creditore ipotecario che ebbe a concedergli il beneficio.
Conclude instando acchè la Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, condanni l'appellata al pagamento in proprio favore, della somma di euro 30.373,31, ovvero della diversa somma eventualmente determinata dal giudice, oltre interessi di mora sino al soddisfo ed alle spese del doppio grado di giudizio.
2. Dette censure non colgono nel segno per quanto di seguito esposto.
Ed invero, oggetto della presente controversia è un contratto di estensione dei benefici di un'iscrizione
Orga ipotecaria, stipulato tra la e Controparte_4
Risulta infatti per tabulas, e non è oggetto di contestazione che, con fax n.02- 72022663 del 17/7/96,
inoltrato dalla BPP all' , (cfr. all. 6 fascicolo convenuta), parte attrice richiedeva Controparte_4
“l'estensione, in proprio favore, dei benefici dell'ipoteca giudiziale da voi iscritta il 2/9/95”, sui beni di proprietà della con preghiera di “farci conoscere le vostre determinazioni al più Org_3
presto”.
Con raccomandata a.r. spedita il 19/7/96 (cfr. all.7 fascicolo convenuta), inviata per conoscenza anche alla (alla quale erano stati estesi dall'appellata i benefici derivanti da detto Controparte_6
Orga privilegio con lettera 12/4/96) l' comunicava alla di “estendere a vostro Controparte_4
favore (della i benefici derivanti dall'ipoteca giudiziale iscritta, in data 2/9/95, per lire 300 Org_2
milioni, ai nn.27134/2629 presso la Conservatoria dei RR.II. di Lecce, a carico della . Parte_2
Ciò posto, non è revocabile in dubbio che il contratto in parola non rientri tra i negozi tipici di disposizione del grado, aventi efficacia reale e previsti dall'art. 2843 c.c., per l'assorbente rilievo che manca ogni annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca attestante la disposizione del privilegio ipotecario. E' facile infatti osservare che è lo stesso dettato dell'art. 2843 c.c. a subordinare a tale annotazione l'efficacia del negozio di disposizione del grado.
Ed invero, il contratto stipulato tra le parti rappresenta un contratto atipico, avente efficacia obbligatoria e non reale, in astratto perfettamente valido in quanto legittimamente creato dall'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c..
È pertanto evidente come, la mancanza di una efficacia reale del negozio di estensione dei benefici ipotecari, non consentisse alla di azionare la propria pretesa creditoria nei Parte_1
confronti della estranea agli effetti del negozio de quo, a lei Controparte_5
inopponibile.
Pertanto bene ha fatto l'appellante a citare in giudizio l'odierna appellata, dovendosi, in punto di legittimazione, emendare la sentenza impugnata.
Sennonché controparte, costituendosi ha eccepito come l'accordo de quo, pur a volergli riconoscere efficacia meramente interpersonale ed obbligatoria, non possa ritenersi lecito ed ammissibile alla stregua dei limiti imposti dall'ordinamento all'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti nella costituzione di contratti atipici.
Ed allora, occorre accertare – ancor prima di verificare che nel caso concreto siano presenti tutti i quattro requisiti necessari per la stipulazione del contratto ex art. 1325 c.c. – la ricorrenza del requisito della meritevolezza, di cui al secondo comma dell'art.1322 c.c..
La Suprema Corte, con un recente arresto a Sezioni Unite (cfr. Cass.n.5657/2022), ha stabilito che “il giudizio di “meritevolezza” di cui all'art. 1322, comma secondo, c.c., non coincide col giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa.
Secondo la Relazione al Codice civile la meritevolezza è un giudizio che deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia (ex aliis, Sez. U, Sentenza n. 4222 del 17/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 4223 del
17/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 4224 del 17/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 10506 del 28/04/2017).
Ed il risultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile,
all'economia, al buon costume od all'ordine pubblico (così la Relazione al Codice, § 603, II
capoverso). Questo principio, se pur anteriore alla promulgazione della Carta costituzionale, è stato da questa ripreso e consacrato negli artt. 2, secondo periodo, 4, secondo comma, e 41, secondo comma, Cost..
Un contratto, dunque, non può dirsi “immeritevole” sol perché poco conveniente per una delle parti.
L'ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, non quello che, libero ed informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici. Affinché dunque un patto atipico possa dirsi “immeritevole”, ai sensi dell'art. 1322 c.c., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati.
Sono stati perciò ritenuti immeritevoli, ai sensi dell'art. 1322, comma secondo, c.c., contratti o patti contrattuali che, pur formalmente rispettosi della legge, avevano per scopo o per effetto di: (a)
attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l'altra
(cfr. Cass. nn. 22950/15 e 19559/15); (b) porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra (cfr. Cass. nn. 4222/17; 3080/13; 12454/09; 1898/00; 9975/95); (c)
costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà
costituzionalmente imposti (cfr. Cass. n. 14343/09)”.
Orbene, alla luce delle precedenti considerazioni, non sembra revocabile in dubbio che il negozio di cui alla fattispecie oggetto di causa, non sia affatto diretto a realizzare un interesse “meritevole di tutela”, se si intende la meritevolezza non solo come mancanza di illiceità, ma anche se si ritiene,
aderendo alla più recente giurisprudenza ed alla più autorevole dottrina, che la meritevolezza richiesta dall'art. 1322 comma c.c. richieda una valutazione positiva circa la utilità sociale dell'intesa.
Un accordo di tal fatta, avente efficacia solo obbligatoria tra le parti e non già efficacia reale come
i contratti di disposizione del grado ex art. 2843 c.c., è stato ritenuto, dalla giurisprudenza di merito,
meritevole ove persegua la finalità di evitare -rendendolo di fatto inutile- che la parte priva del
beneficio ipotecario promuova una procedura concorsuale per ristabilire la par condicio creditorum,
con evidente maggior dispendio in termini di tempo per il soddisfacimento dei rispettivi crediti, e in termini di costi necessari per il promovimento della procedura concorsuale e delle azioni
revocatorie.
Così facendo, è lo stesso interesse pubblico generale che trae giovamento da un accordo simile,
essendo il contratto di estensione dei benefici ipotecari uno strumento che ristabilisce la par condicio
tra i creditori nei confronti di un debitore, senza che si arrivi necessariamente all'intervento pubblico
azionato da un'azione concorsuale.
Nell'accordo in oggetto, in cui una parte (il ) si impegna ad estendere nei Controparte_4
Orga confronti dell'altra parte (la i benefici che, le derivano dalla titolarità di un'ipoteca sui beni dello stesso debitore (la , tale finalità non è contemplata già nel momento della sua genesi, Org_3
posto che il creditore chirografario, nella richiesta di ottenere l'estensione del beneficio de quo,
premette di avere depositato istanza di fallimento e sollecita il positivo riscontro della controparte,
nell'imminenza della dichiarazione di fallimento della comune debitrice.
Orbene se, la stessa elaborazione dottrinale in materia prevede - nel rispetto della sinallagmaticità
delle prestazioni - che il contraente beneficiato dal patto di estensione, a sua volta assuma un obbligo di facere o di non facere in favore della controparte onerata, è evidente come nella fattispecie in oggetto rilevi piuttosto la “gratuità” della controprestazione che, certamente, non può connotare in termini di meritevolezza, un negozio per quanto “atipico”.
Pertanto, all'esito delle precedenti argomentazioni, va confermato il rigetto delle pretese di parte appellante, con diversa motivazione.
3. La particolare difficoltà della controversia, nonché la sostanziale novità della questione giuridica trattata, integrano i giusti motivi di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per addivenire alla parziale compensazione delle spese di lite. Pertanto, l'appellante, soccombente, deve essere condannata a rifondere a parte appellata, la restante metà delle spese di giudizio, liquidate, in assenza di nota spese,
come da dispositivo.
Nel presente procedimento trova, altresì, applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis” - introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla Parte_3
- in persona del l.r.p.t., nei confronti di quale procuratore di
[...] Controparte_1 CP_3
, in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 547/2017 del Tribunale di Lecce,
[...]
definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello, nei termini di cui alla motivazione;
b) condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della metà delle spese del presente gravame che liquida, nell'intero, in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di appello di Lecce, in data
22 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. ssa Patrizia Evangelista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Evangelista Patrizia - Presidente
2) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
3) Dott. Elia Carolina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.227 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2017.
TRA
p.iva: ), in persona del presidente Parte_1 P.IVA_1
e l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Dell'Anna e Piero Dell'Anna Misurale, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Lecce, alla Via Augusto Imperatore n.16, giusta procura speciale in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f.: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ruccia,
[...] P.IVA_3
ed elettivamente domiciliata, unitamente al proprio procuratore, presso lo studio dell'avv. Antonio
Conte, in Lecce, alla Via Braccio Martello n.22, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
All'udienza del 22/2/2024, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti, nel termine concesso, la Corte pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito della sentenza de qua.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 16/06/2014, evocava in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Lecce, chiedendo “la condanna di Controparte_3 CP_3
al pagamento, in favore della della somma di € 30.373,31 oltre agli Parte_1
interessi dalla data di messa in mora fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
di causa”.
A fondamento della domanda proposta, l'attrice assumeva di essere creditrice nei confronti della convenuta, in virtù di accordo in data 17/07/1996 con il , avente ad oggetto Controparte_4
l'estensione a suo favore dei benefici derivanti da ipoteca giudiziale, iscritta nei Registri Immobiliari
di Lecce, in data 02/09/1995, ai nn. 27134/2629, a carico del comune debitore Parte_2
Assumeva, inoltre, che, a seguito del fallimento della società debitrice dichiarato dal Parte_2
Tribunale di Lecce con sentenza in data 20/01/1998, avesse incassato, in via Controparte_2
ipotecaria, la somma di € 144.044,91, per cui sarebbe tenuta a corrispondere – pro quota – in favore di essa attrice la somma richiesta.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva a mezzo della mandataria Controparte_2
eccependo la inammissibilità, nonché la assoluta infondatezza, in fatto ed in Controparte_1
diritto, delle domande ex adverso proposte, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare: previa declaratoria del difetto di titolarità passiva in capo ad Controparte_2
del rapporto sostanziale dedotto in causa, dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare
[...]
integralmente le domande proposte da parte attrice nei confronti, appunto, di Controparte_2
2) Nel merito: rigettare in ogni caso le domande formulate da parte attrice a motivo della loro
assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e della assoluta carenza di prova;
3) Con vittoria di spese,
diritti ed onorari tutti di lite”.
La causa, istruita mediante deposito di documentazione, veniva decisa con sentenza n. 547/217 del
08/02/2017, con cui il Tribunale adito: “Rigettava la domanda, dichiarando il difetto di titolarità
passiva in capo ad oggi , evocata in giudizio relativamente al Controparte_2 CP_1
rapporto giuridico dedotto, atteso che l'Istituto di Credito convenuto aveva provveduto a cedere il detto rapporto, unitamente ad altri, a Dichiarava non doversi pronunciare Controparte_5
sulle ulteriori domande ed eccezioni proposte, poiché assorbite dall'accoglimento dell'eccezione
preliminare; Condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite”.
In particolare, il Tribunale adito riteneva preliminare ed assorbente, rispetto al merito della vicenda,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, posto che dalla documentazione versata in atti emergeva la cessione, nel dicembre 2005, tra gli altri, del credito de quo in favore di , Controparte_5
acquistato pro soluto da e rispetto al quale, la cessionaria, aveva altresì Controparte_2
provveduto ad incassare le somme derivanti dal riparto fallimentare.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 21/02/2017, interponeva appello la invocandone la riforma con vittoria delle sperse del doppio grado di Parte_1
giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nella qualità di procuratore di Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., chiedendo il rigetto dell'avverso gravame con vittoria delle Org_1
spese di lite.
La causa - introitata per la decisione all'udienza del 13 gennaio 2021, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica - è stata rimessa sul ruolo con decreto del presidente ff. in data 1/02/2024, stante l'impedimento per motivi di salute del Presidente relatore dott.
per essere introitata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., da un diverso collegio, con Per_1
designazione, in sostituzione del precedente relatore, della dott.ssa V. Zuppetta.
Cosicché all'odierna udienza del 22/2/2024 la causa, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, viene definita con contestuale deposito del provvedimento decisorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante contesta la fondatezza dell'eccezione,
accolta dal primo giudice, di difetto di legittimazione e/o titolarità passiva dell'istituto di credito convenuto, in quanto contraria alle disposizioni di legge in materia di cessione del credito e di ipoteca. Evidenzia come la stessa convenuta, nella propria comparsa di costituzione, abbia attribuito all'accordo del 17.07.1996 - con il quale concedeva l'estensione dei benefici dell'ipoteca giudiziale iscritta il 2.9.1995 ai nn. 27134/2629 a favore di - «efficacia meramente Parte_1
interpersonale e obbligatoria».
Rileva, infatti, come la cessione pro soluto del 6.12.2005, intercorsa tra la cedente CP_3
e la cessionaria avente ad oggetto tutti i crediti della prima,
[...] Controparte_5
ivi compreso quello verso la società garantito dall'ipoteca de qua, abbia avuto ad Parte_2
oggetto, ai sensi degli artt. 1260 segg. c.c., il portafoglio crediti della prima con tutti i «privilegi, con
le garanzie personali e reali e con gli altri accessori» (v. art. 1263 c.c.) da intendersi come «la somma
delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto» (Cass. 5.01.2012, n. 13).
Evidenzia, in particolare, come dal contenuto dell'accordo, pubblicizzato nella G.U. del 27.12.2005
- parte seconda - foglio delle inserzioni n. 300, mancasse il riferimento al trasferimento - unitamente al pacchetto crediti - di eventuali vincoli, limiti, condizioni, o obbligazioni contratte dalla cedente e non altrimenti risultanti e opponibili alla cessionaria che venissero a restringere, invece che ad estendere o favorire alla stregua delle menzionate garanzie reali o personali e di ogni altro diritto,
ragione, pretesa, azione e/o eccezione, facoltà o prerogativa, il contenuto dei crediti acquistati.
Segnatamente rileva come, l'accordo di estensione dei benefici ipotecari, intervenuto in data
17.07.1996, è negozio ben diverso da quello con il quale si trasferisce l'ipoteca unitamente al credito,
ovvero si dispone del grado ipotecario;
esso si atteggia piuttosto alla stregua di un contratto atipico
ad efficacia obbligatoria con il quale il creditore ipotecario si impegna a condividere i benefici derivanti dalla escussione della garanzia, cui formalmente egli solo ha diritto, a favore di altro creditore del medesimo debitore privo della garanzia o di grado inferiore.
Conclude evidenziando come, l'accordo de quo, non legittima il soggetto -cui i benefici dell'ipoteca sono estesi- ad agire direttamente per l'escussione della garanzia, né a pretendere che nella ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei beni ipotecati si tenga conto di tale estensione,
potendo egli fare valere la sua pretesa (lo si ripete, a titolo personale e non reale) solo nei confronti del suo dante causa, vale a dire nei limiti dei rapporti interni con il creditore ipotecario che ebbe a concedergli il beneficio.
Conclude instando acchè la Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, condanni l'appellata al pagamento in proprio favore, della somma di euro 30.373,31, ovvero della diversa somma eventualmente determinata dal giudice, oltre interessi di mora sino al soddisfo ed alle spese del doppio grado di giudizio.
2. Dette censure non colgono nel segno per quanto di seguito esposto.
Ed invero, oggetto della presente controversia è un contratto di estensione dei benefici di un'iscrizione
Orga ipotecaria, stipulato tra la e Controparte_4
Risulta infatti per tabulas, e non è oggetto di contestazione che, con fax n.02- 72022663 del 17/7/96,
inoltrato dalla BPP all' , (cfr. all. 6 fascicolo convenuta), parte attrice richiedeva Controparte_4
“l'estensione, in proprio favore, dei benefici dell'ipoteca giudiziale da voi iscritta il 2/9/95”, sui beni di proprietà della con preghiera di “farci conoscere le vostre determinazioni al più Org_3
presto”.
Con raccomandata a.r. spedita il 19/7/96 (cfr. all.7 fascicolo convenuta), inviata per conoscenza anche alla (alla quale erano stati estesi dall'appellata i benefici derivanti da detto Controparte_6
Orga privilegio con lettera 12/4/96) l' comunicava alla di “estendere a vostro Controparte_4
favore (della i benefici derivanti dall'ipoteca giudiziale iscritta, in data 2/9/95, per lire 300 Org_2
milioni, ai nn.27134/2629 presso la Conservatoria dei RR.II. di Lecce, a carico della . Parte_2
Ciò posto, non è revocabile in dubbio che il contratto in parola non rientri tra i negozi tipici di disposizione del grado, aventi efficacia reale e previsti dall'art. 2843 c.c., per l'assorbente rilievo che manca ogni annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca attestante la disposizione del privilegio ipotecario. E' facile infatti osservare che è lo stesso dettato dell'art. 2843 c.c. a subordinare a tale annotazione l'efficacia del negozio di disposizione del grado.
Ed invero, il contratto stipulato tra le parti rappresenta un contratto atipico, avente efficacia obbligatoria e non reale, in astratto perfettamente valido in quanto legittimamente creato dall'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c..
È pertanto evidente come, la mancanza di una efficacia reale del negozio di estensione dei benefici ipotecari, non consentisse alla di azionare la propria pretesa creditoria nei Parte_1
confronti della estranea agli effetti del negozio de quo, a lei Controparte_5
inopponibile.
Pertanto bene ha fatto l'appellante a citare in giudizio l'odierna appellata, dovendosi, in punto di legittimazione, emendare la sentenza impugnata.
Sennonché controparte, costituendosi ha eccepito come l'accordo de quo, pur a volergli riconoscere efficacia meramente interpersonale ed obbligatoria, non possa ritenersi lecito ed ammissibile alla stregua dei limiti imposti dall'ordinamento all'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti nella costituzione di contratti atipici.
Ed allora, occorre accertare – ancor prima di verificare che nel caso concreto siano presenti tutti i quattro requisiti necessari per la stipulazione del contratto ex art. 1325 c.c. – la ricorrenza del requisito della meritevolezza, di cui al secondo comma dell'art.1322 c.c..
La Suprema Corte, con un recente arresto a Sezioni Unite (cfr. Cass.n.5657/2022), ha stabilito che “il giudizio di “meritevolezza” di cui all'art. 1322, comma secondo, c.c., non coincide col giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa.
Secondo la Relazione al Codice civile la meritevolezza è un giudizio che deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia (ex aliis, Sez. U, Sentenza n. 4222 del 17/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 4223 del
17/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 4224 del 17/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 10506 del 28/04/2017).
Ed il risultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile,
all'economia, al buon costume od all'ordine pubblico (così la Relazione al Codice, § 603, II
capoverso). Questo principio, se pur anteriore alla promulgazione della Carta costituzionale, è stato da questa ripreso e consacrato negli artt. 2, secondo periodo, 4, secondo comma, e 41, secondo comma, Cost..
Un contratto, dunque, non può dirsi “immeritevole” sol perché poco conveniente per una delle parti.
L'ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, non quello che, libero ed informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici. Affinché dunque un patto atipico possa dirsi “immeritevole”, ai sensi dell'art. 1322 c.c., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati.
Sono stati perciò ritenuti immeritevoli, ai sensi dell'art. 1322, comma secondo, c.c., contratti o patti contrattuali che, pur formalmente rispettosi della legge, avevano per scopo o per effetto di: (a)
attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l'altra
(cfr. Cass. nn. 22950/15 e 19559/15); (b) porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra (cfr. Cass. nn. 4222/17; 3080/13; 12454/09; 1898/00; 9975/95); (c)
costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà
costituzionalmente imposti (cfr. Cass. n. 14343/09)”.
Orbene, alla luce delle precedenti considerazioni, non sembra revocabile in dubbio che il negozio di cui alla fattispecie oggetto di causa, non sia affatto diretto a realizzare un interesse “meritevole di tutela”, se si intende la meritevolezza non solo come mancanza di illiceità, ma anche se si ritiene,
aderendo alla più recente giurisprudenza ed alla più autorevole dottrina, che la meritevolezza richiesta dall'art. 1322 comma c.c. richieda una valutazione positiva circa la utilità sociale dell'intesa.
Un accordo di tal fatta, avente efficacia solo obbligatoria tra le parti e non già efficacia reale come
i contratti di disposizione del grado ex art. 2843 c.c., è stato ritenuto, dalla giurisprudenza di merito,
meritevole ove persegua la finalità di evitare -rendendolo di fatto inutile- che la parte priva del
beneficio ipotecario promuova una procedura concorsuale per ristabilire la par condicio creditorum,
con evidente maggior dispendio in termini di tempo per il soddisfacimento dei rispettivi crediti, e in termini di costi necessari per il promovimento della procedura concorsuale e delle azioni
revocatorie.
Così facendo, è lo stesso interesse pubblico generale che trae giovamento da un accordo simile,
essendo il contratto di estensione dei benefici ipotecari uno strumento che ristabilisce la par condicio
tra i creditori nei confronti di un debitore, senza che si arrivi necessariamente all'intervento pubblico
azionato da un'azione concorsuale.
Nell'accordo in oggetto, in cui una parte (il ) si impegna ad estendere nei Controparte_4
Orga confronti dell'altra parte (la i benefici che, le derivano dalla titolarità di un'ipoteca sui beni dello stesso debitore (la , tale finalità non è contemplata già nel momento della sua genesi, Org_3
posto che il creditore chirografario, nella richiesta di ottenere l'estensione del beneficio de quo,
premette di avere depositato istanza di fallimento e sollecita il positivo riscontro della controparte,
nell'imminenza della dichiarazione di fallimento della comune debitrice.
Orbene se, la stessa elaborazione dottrinale in materia prevede - nel rispetto della sinallagmaticità
delle prestazioni - che il contraente beneficiato dal patto di estensione, a sua volta assuma un obbligo di facere o di non facere in favore della controparte onerata, è evidente come nella fattispecie in oggetto rilevi piuttosto la “gratuità” della controprestazione che, certamente, non può connotare in termini di meritevolezza, un negozio per quanto “atipico”.
Pertanto, all'esito delle precedenti argomentazioni, va confermato il rigetto delle pretese di parte appellante, con diversa motivazione.
3. La particolare difficoltà della controversia, nonché la sostanziale novità della questione giuridica trattata, integrano i giusti motivi di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per addivenire alla parziale compensazione delle spese di lite. Pertanto, l'appellante, soccombente, deve essere condannata a rifondere a parte appellata, la restante metà delle spese di giudizio, liquidate, in assenza di nota spese,
come da dispositivo.
Nel presente procedimento trova, altresì, applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis” - introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla Parte_3
- in persona del l.r.p.t., nei confronti di quale procuratore di
[...] Controparte_1 CP_3
, in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 547/2017 del Tribunale di Lecce,
[...]
definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello, nei termini di cui alla motivazione;
b) condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della metà delle spese del presente gravame che liquida, nell'intero, in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di appello di Lecce, in data
22 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. ssa Patrizia Evangelista