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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/12/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 797/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 16/12/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.53), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 797 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
P.I. , in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Patrizia Bececco ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta delega in atti Email_1
Attore/opponente
E
(nuova denominazione di , C.F. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Procuratore dott. in virtù dei poteri conferitigli con P.IVA_2 Controparte_3 scrittura privata autenticata da Notaio in data 20 febbraio Persona_1
2024, Rep. 29336, Raccolta 13060, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Pinerolo, 16 - 20151 Milano (MI), giusta procura in atti
Convenuto/opposto OGGETTO: cessione di crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
16.12.2025 da intendersi integramente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha effettuato Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 91/2025 non immediatamente esecutivo, notificato in data 10 aprile 2025 al prot. n.ro 84432, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della Controparte_1 la somma di € 900.378,17, oltre agli interessi domandati e alle spese di procedura come liquidate.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria poiché tutte le posizioni azionate a titolo di sorte capitale sono già definite (fatture liquidate o fatture oggetto di motivato rifiuto da parte dell' ). Inoltre, ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_4 all'incasso da parte della finanziaria opposta stante i regolari rifiuti adoperati dalla in relazione Pt_2 ai contratti di cessione del credito posti dalla società a base del diritto preteso.
L'opponente ha anche sollevato eccezione di cosa giudicata, in forza dell'art. 2909 c.c., perché una porzione delle fatture azionate da per un importo pari a €171.451,28, sono state Controparte_1 oggetto di un precedente d.i., n.1031/2017, opposto dalla con il procedimento di cui al R.g. Pt_2
3293/2017 che si è concluso con la sentenza n. 684 del 18 agosto 2021 di revoca del decreto opposto, pronuncia non appellata dalla società e passata in giudicato.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa del 14.07.2025 riducendo la pretesa per sorte capitale dalla somma di €561.383,48 a quella di €261.705,75 e, riguardo agli interessi, ha precisato di agire in relazione:
- agli interessi di mora moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale iniziale, determinati nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura;
- agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale iniziale complessiva azionata, che alla data di deposito del ricorso sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e di volta in volta maturandi;
- € 6.320,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale iniziale;
- agli interessi di mora su ciascun importo di € 40 al tasso previsto dall'art. 1284 c. 1 c.c. con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e sino alla data di deposito del ricorso;
al tasso previsto dall'art. 1284 c. 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. N. 231/02 come novellato dal D. Lgs. N. 192/12, dalla data di deposito del ricorso e sino al soddisfo;
- ai sensi dell'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sui predetti interessi di mora maturati e maturandi su ciascun importo di € 40 che alla data di deposito del ricorso sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e di volta in volta maturandi;
Cont
- € 281.354,69 a titolo di interessi di mora fatturati da con i documenti denominati Note
Debito prodotti sub doc. 10 e riepilogati nell'elenco sub doc. 11 di cui € 281.175,00 quale Cont importo per cui agisce in qualità di cessionaria delle società indicate nel dettaglio Cont allegato a ciascuna Nota Debito ed € 179,69 quale importo per cui agisce, nella qualità di procuratrice speciale di MERCK SERONO SPA, Controparte_5
Controparte_6
- ai sensi dell'art. 1283 c.c. gli interessi anatocistici prodotti dai complessivi predetti interessi di mora di cui alle Note Debito che alla data di deposito del ricorso sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e di volta in volta maturandi;
- € 51.320,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € Cont 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture emesse a tale titolo da e prodotte sub doc.14 – fascicolo monitorio;
gli interessi di mora su ciascun importo di € 40 ai seguenti tassi e con le seguenti decorrenze: al tasso previsto dall'art. 1284 c. 1 c.c. con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e sino alla data di deposito del ricorso;
al tasso previsto dall'art. 1284 c. 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. N. 231/02 come novellato dal D. Lgs. N.
192/12, dalla data di deposito del ricorso e sino al soddisfo;
- agli interessi anatocistici sui predetti interessi di mora maturati e maturandi su ciascun importo di € 40 che alla data di deposito del ricorso sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e di volta in volta maturandi. Quanto all'eccezione di avvenuto pagamento, inoltre, ha evidenziato che sono stati considerati i pagamenti effettuati dall' ribadendo, quindi, che la somma richiesta si riferisce Parte_1
a crediti insoluti rispetto ai quali sussiste la legittimazione attiva dell'attuale opposta stante la notifica della cessione, rimanendo totalmente irrilevanti l'omessa accettazione delle cessioni o il loro rifiuto.
La causa è stata istruita in via documentale e con ordinanza riservata del 28.10.2025 è stata fissata l'udienza del 16.12.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'udienza del 16.12.2025 il Giudice, invitate le parti a rassegnare le proprie conclusioni ed esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda dell'opponente è fondata.
In punto di diritto occorre osservare che, secondo i noti principi in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo
Cass. n. 25584 del 12/10/2018 per cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"; conf. Cass. n. 3373/2010; Cass. n.
9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n.20073/2004).
Applicando tali principi al caso di specie, in veste di attrice in senso Controparte_7 sostanziale e creditrice, era tenuta a dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni inadempiute ad allegare l'inadempimento, spettando alla debitrice, ovvero all' quale Parte_1 convenuta in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti idonei a paralizzare la domanda.
Ebbene, dalla documentazione allegata dall'opponente, si può ritenere agevolmente provato il fatto che i crediti azionati non erano dovuti poiché già adempiuti o, comunque, non esigibili.
In primo luogo, infatti, è pienamente fondata l'eccezione di giudicato sollevata dall'opponente in quanto parte della pretesa azionata in questa sede era già stata oggetto del giudizio RG 3293/2017, con cui era stato opposto il d.i. n.1031/2017, definito con la sentenza n. 684/2021 di accoglimento dell'opposizione. La pronuncia non è stata oggetto di appello ed è passata in giudicato rispetto alle medesime posizioni creditorie riproposte dalla Società.
In relazione alle singole posizioni creditorie oggetto della pretesa monitoria, alla luce della Con documentazione prodotta dall' , si evince che la maggior parte delle fatture azionate sono già state liquidate in favore delle ditte fornitrici per un importo pari ad € 329.780,37.
Nello specifico si tratta di:
- le posizioni creditorie relative alla società Parte_3
- le fatture riferite alla Bristol Myers Squibb S.r.l., alla Zimmer Biomet Italia S.r.l., alla
Nippon Gases Pharma S.r.l., alla A. Menarini Diagnostics S.r.l., alla Baxter S.p.a., alla
Hikma Italia S.p.a., alla Biotronik Italia S.r.l. e alla Althea Italia S.p.a.
Le fatture residue rispetto alle posizioni sopra richiamate sono risultate non dovute per le seguenti ragioni:
1. € 37.554,41 riferiti a posizioni creditorie chiuse tramite l'emissione di note di credito dalle stesse ditte fornitrici in favore dell' ; Controparte_4
2. € 8.759,70 riferiti a posizioni creditorie a fronte della quali l' è in attesa Controparte_4 dell'emissione di note di credito da parte delle ditte fornitrici;
3. € 9.326,18 riferiti a legittimi rifiuti, provati dalla documentazione versata in atti, dall' per motivazioni formali o inerenti alle forniture;
Controparte_4
4. € 6.629,00 riferiti a fatture che non risultano trasmesse dalle società fornitrici all'
[...]
. CP_4
Le fatture n. 2024001176/2024 e 2024001483/2024, emesse dalla MERCK SERONO SPA, risultano già pagate alla a seguito dei mandati di pagamento n.ri 4008265 del CP_1
28/03/2024 e 4003503 del 11/02/2025. L'importo residuo risulta stornato con note di credito emesse dalla stessa società fornitrice.
Con riferimento alla ditta Baxter S.p.a, la fattura n. 22065198/2022 risulta pagata alla stessa
[...] con mandato di pagamento 4027279 del 08/10/2025 in seguito all'emissione della nota CP_1 di credito da parte della stessa società fornitrice in data 29 agosto 2025, correttiva del prezzo del prodotto oggetto della fornitura fatturata. Sempre con riferimento alla medesima società, le posizioni creditorie relative alle fatture n. 22111089/2022, n. 220892228/2022 e n. 22076729/2022 risultano chiuse a seguito di relative note di credito emesse dalla società Baxter spa in data 4 febbraio 2025.
Le fatture n. 1723042949/2023, n. 1723042946/2023, n. 1723042929/2023, n. 1723042994/2023 emesse dalla ditta Zimmer Biomet Italia S.r.l. risultano pagate in favore di con CP_1 mandato di pagamento n. 4014684 del 11/06/2025. In ogni caso, occorre rilevare che, dalla documentazione allegata agli atti dalla i contratti di Pt_2 cessione per i quali l'opposta assume la propria qualità di cessionaria risultano oggetto di regolare rifiuto da parte dell' . Controparte_4
Infatti, la disciplina correttamente applicabile al caso di specie è il d.lgs. n. 50/2016 come specificato dall'art. 117 della L. 77/2020 stante sia la natura pubblicistica dell' e la Controparte_4 tipologia di contratti oggetto delle cessioni.
Tale normativa, ratione temporis, risulta pienamente applicabile al caso di specie in quanto, da un lato, deve essere riconosciuta la natura pubblicistica delle aziende sanitarie, dall'altro, trattandosi di singole cessioni del credito e non di operazioni di “cartolarizzazione” deve essere esclusa la possibilità di invocare la normativa specifica in materia che, solo in quest'ultimo caso, impedisce di rifiutare la cessione.
Il principio appena espresso è stato, infatti, ribadito dalla sentenza n. 5561/2020 del Consiglio di
Stato (pronunciata proprio in relazione alla cessione di crediti vantati nei confronti di un'azienda sanitaria) che ha definitivamente confermato che solo le cessioni di crediti sanitari avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999, ovvero quelle relative ad operazioni di cartolarizzazione, non sono soggette alla accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata.
Più in particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che la Legge sulla Cartolarizzazione contiene una disciplina speciale e come tale prevale sull'art. 106 del D. Lgs. 50 del 2016. Da questo discende che le uniche formalità cui soggiace una cartolarizzazione sono quelle relative alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti e all'invio di una comunicazione della cessione ai debitori, con avviso di ricevimento.
In sostanza, pur trattandosi di crediti da corrispettivo di appalto pubblico in corso, quando la cessione è finalizzata ad una cartolarizzazione, non rilevano in questo caso i requisiti di forma previsti dal Codice Appalti a pena di nullità della cessione e, soprattutto, il debitore non può rifiutarla.
Nel dettaglio, secondo i giudici di Palazzo Spada, “la norma dettata dall'Art. 4 è una norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l'Art.106 è inapplicabile, richiamando questo le sole “cessione dei crediti” e non contenendo alcun espresso riferimento alla “cartolarizzazione”. A questo deve aggiungersi che la ratio della Legge sulla Cartolarizzazione “è quella di favorire la competitività delle imprese, consentendo alle imprese cedenti di conseguire il pagamento delle proprie fatture in termini rapidissimi, assicurando una regolarità di cash flow indispensabile per il finanziamento dell'attività”. Per il Consiglio di Stato, quindi, la cartolarizzazione dei crediti costituisce una fattispecie ontologicamente diversa dalla semplice cessione dei crediti. Il fatto che l'art. 106 del Codice
Appalti non menzioni la cartolarizzazione, ma solo la cessione dei crediti, conferma che la volontà del legislatore era quella di predisporre un doppio binario per la cessione dei crediti verso debitori pubblici. Da un lato la cessione dei crediti (che coinvolge solo cedente e cessionario) con i suoi requisiti di forma e adesione del debitore ceduto, dall'altro la cartolarizzazione dei crediti, che coinvolge invece una più ampia platea di operatori, ossia non solo i cedenti ed i cessionari, ma anche i soggetti investitori dei titoli emessi con la cartolarizzazione.
Pertanto, la cartolarizzazione e la cessione pongono il debitore ceduto in una posizione completamente diversa, infatti, in un caso (la cartolarizzazione), il potere della p.a. di rifiutare la cessione è del tutto escluso, nell'altro (la cessione) il potere di opporre il rifiuto è pieno e assoluto
(fermo restando il termine dei 45 giorni dalla notifica della cessione).
Applicando questo principio al caso di specie, non trattandosi di operazioni di cartolarizzazione ma di semplici cessioni di credito, l' ha legittimamente rifiutato la cessione Parte_1 inviando, nel termine di 45 gg dalla notifica della cessione stessa, esplicita comunicazione al cedente e al cessionario come risulta dimostrato dalla documentazione versata in atti.
Infine, deve essere esclusa la debenza degli interessi legali e moratori in quanto, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, alle aziende sanitarie, stante la natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990, ne consegue che le obbligazioni da loro contratte vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora l'azienda stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando l'azienda abbia effettuato i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui risulta affidato il servizio di tesoreria (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019, Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 26/05/2022, n. 17095; Corte d'Appello Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sent.,
21/09/2022, n. 5779).
La natura "querable" dell'obbligazione comporta, quindi, che il ritardo del pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, essendo necessaria la costituzione in mora mediante formale intimazione scritta, circostanza che non è mai avvenuta nel caso di specie non essendo stato prodotto nessun atto che lo dimostri. Per tutti i motivi sopra esposti, in accoglimento della domanda proposta dall' Parte_1
si dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 91/2025.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra
260.001,00 e 520.000 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri medi per tutte le processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 91/2025;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell' CP_7 [...] che liquida in € 12.046,00 per compensi, € 870,00 Controparte_9 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 16.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 16/12/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.53), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 797 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
P.I. , in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Patrizia Bececco ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta delega in atti Email_1
Attore/opponente
E
(nuova denominazione di , C.F. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Procuratore dott. in virtù dei poteri conferitigli con P.IVA_2 Controparte_3 scrittura privata autenticata da Notaio in data 20 febbraio Persona_1
2024, Rep. 29336, Raccolta 13060, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Pinerolo, 16 - 20151 Milano (MI), giusta procura in atti
Convenuto/opposto OGGETTO: cessione di crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
16.12.2025 da intendersi integramente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha effettuato Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 91/2025 non immediatamente esecutivo, notificato in data 10 aprile 2025 al prot. n.ro 84432, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della Controparte_1 la somma di € 900.378,17, oltre agli interessi domandati e alle spese di procedura come liquidate.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria poiché tutte le posizioni azionate a titolo di sorte capitale sono già definite (fatture liquidate o fatture oggetto di motivato rifiuto da parte dell' ). Inoltre, ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_4 all'incasso da parte della finanziaria opposta stante i regolari rifiuti adoperati dalla in relazione Pt_2 ai contratti di cessione del credito posti dalla società a base del diritto preteso.
L'opponente ha anche sollevato eccezione di cosa giudicata, in forza dell'art. 2909 c.c., perché una porzione delle fatture azionate da per un importo pari a €171.451,28, sono state Controparte_1 oggetto di un precedente d.i., n.1031/2017, opposto dalla con il procedimento di cui al R.g. Pt_2
3293/2017 che si è concluso con la sentenza n. 684 del 18 agosto 2021 di revoca del decreto opposto, pronuncia non appellata dalla società e passata in giudicato.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa del 14.07.2025 riducendo la pretesa per sorte capitale dalla somma di €561.383,48 a quella di €261.705,75 e, riguardo agli interessi, ha precisato di agire in relazione:
- agli interessi di mora moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale iniziale, determinati nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura;
- agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale iniziale complessiva azionata, che alla data di deposito del ricorso sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e di volta in volta maturandi;
- € 6.320,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale iniziale;
- agli interessi di mora su ciascun importo di € 40 al tasso previsto dall'art. 1284 c. 1 c.c. con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e sino alla data di deposito del ricorso;
al tasso previsto dall'art. 1284 c. 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. N. 231/02 come novellato dal D. Lgs. N. 192/12, dalla data di deposito del ricorso e sino al soddisfo;
- ai sensi dell'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sui predetti interessi di mora maturati e maturandi su ciascun importo di € 40 che alla data di deposito del ricorso sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e di volta in volta maturandi;
Cont
- € 281.354,69 a titolo di interessi di mora fatturati da con i documenti denominati Note
Debito prodotti sub doc. 10 e riepilogati nell'elenco sub doc. 11 di cui € 281.175,00 quale Cont importo per cui agisce in qualità di cessionaria delle società indicate nel dettaglio Cont allegato a ciascuna Nota Debito ed € 179,69 quale importo per cui agisce, nella qualità di procuratrice speciale di MERCK SERONO SPA, Controparte_5
Controparte_6
- ai sensi dell'art. 1283 c.c. gli interessi anatocistici prodotti dai complessivi predetti interessi di mora di cui alle Note Debito che alla data di deposito del ricorso sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e di volta in volta maturandi;
- € 51.320,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € Cont 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture emesse a tale titolo da e prodotte sub doc.14 – fascicolo monitorio;
gli interessi di mora su ciascun importo di € 40 ai seguenti tassi e con le seguenti decorrenze: al tasso previsto dall'art. 1284 c. 1 c.c. con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e sino alla data di deposito del ricorso;
al tasso previsto dall'art. 1284 c. 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. N. 231/02 come novellato dal D. Lgs. N.
192/12, dalla data di deposito del ricorso e sino al soddisfo;
- agli interessi anatocistici sui predetti interessi di mora maturati e maturandi su ciascun importo di € 40 che alla data di deposito del ricorso sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e di volta in volta maturandi. Quanto all'eccezione di avvenuto pagamento, inoltre, ha evidenziato che sono stati considerati i pagamenti effettuati dall' ribadendo, quindi, che la somma richiesta si riferisce Parte_1
a crediti insoluti rispetto ai quali sussiste la legittimazione attiva dell'attuale opposta stante la notifica della cessione, rimanendo totalmente irrilevanti l'omessa accettazione delle cessioni o il loro rifiuto.
La causa è stata istruita in via documentale e con ordinanza riservata del 28.10.2025 è stata fissata l'udienza del 16.12.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'udienza del 16.12.2025 il Giudice, invitate le parti a rassegnare le proprie conclusioni ed esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda dell'opponente è fondata.
In punto di diritto occorre osservare che, secondo i noti principi in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo
Cass. n. 25584 del 12/10/2018 per cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"; conf. Cass. n. 3373/2010; Cass. n.
9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n.20073/2004).
Applicando tali principi al caso di specie, in veste di attrice in senso Controparte_7 sostanziale e creditrice, era tenuta a dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni inadempiute ad allegare l'inadempimento, spettando alla debitrice, ovvero all' quale Parte_1 convenuta in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti idonei a paralizzare la domanda.
Ebbene, dalla documentazione allegata dall'opponente, si può ritenere agevolmente provato il fatto che i crediti azionati non erano dovuti poiché già adempiuti o, comunque, non esigibili.
In primo luogo, infatti, è pienamente fondata l'eccezione di giudicato sollevata dall'opponente in quanto parte della pretesa azionata in questa sede era già stata oggetto del giudizio RG 3293/2017, con cui era stato opposto il d.i. n.1031/2017, definito con la sentenza n. 684/2021 di accoglimento dell'opposizione. La pronuncia non è stata oggetto di appello ed è passata in giudicato rispetto alle medesime posizioni creditorie riproposte dalla Società.
In relazione alle singole posizioni creditorie oggetto della pretesa monitoria, alla luce della Con documentazione prodotta dall' , si evince che la maggior parte delle fatture azionate sono già state liquidate in favore delle ditte fornitrici per un importo pari ad € 329.780,37.
Nello specifico si tratta di:
- le posizioni creditorie relative alla società Parte_3
- le fatture riferite alla Bristol Myers Squibb S.r.l., alla Zimmer Biomet Italia S.r.l., alla
Nippon Gases Pharma S.r.l., alla A. Menarini Diagnostics S.r.l., alla Baxter S.p.a., alla
Hikma Italia S.p.a., alla Biotronik Italia S.r.l. e alla Althea Italia S.p.a.
Le fatture residue rispetto alle posizioni sopra richiamate sono risultate non dovute per le seguenti ragioni:
1. € 37.554,41 riferiti a posizioni creditorie chiuse tramite l'emissione di note di credito dalle stesse ditte fornitrici in favore dell' ; Controparte_4
2. € 8.759,70 riferiti a posizioni creditorie a fronte della quali l' è in attesa Controparte_4 dell'emissione di note di credito da parte delle ditte fornitrici;
3. € 9.326,18 riferiti a legittimi rifiuti, provati dalla documentazione versata in atti, dall' per motivazioni formali o inerenti alle forniture;
Controparte_4
4. € 6.629,00 riferiti a fatture che non risultano trasmesse dalle società fornitrici all'
[...]
. CP_4
Le fatture n. 2024001176/2024 e 2024001483/2024, emesse dalla MERCK SERONO SPA, risultano già pagate alla a seguito dei mandati di pagamento n.ri 4008265 del CP_1
28/03/2024 e 4003503 del 11/02/2025. L'importo residuo risulta stornato con note di credito emesse dalla stessa società fornitrice.
Con riferimento alla ditta Baxter S.p.a, la fattura n. 22065198/2022 risulta pagata alla stessa
[...] con mandato di pagamento 4027279 del 08/10/2025 in seguito all'emissione della nota CP_1 di credito da parte della stessa società fornitrice in data 29 agosto 2025, correttiva del prezzo del prodotto oggetto della fornitura fatturata. Sempre con riferimento alla medesima società, le posizioni creditorie relative alle fatture n. 22111089/2022, n. 220892228/2022 e n. 22076729/2022 risultano chiuse a seguito di relative note di credito emesse dalla società Baxter spa in data 4 febbraio 2025.
Le fatture n. 1723042949/2023, n. 1723042946/2023, n. 1723042929/2023, n. 1723042994/2023 emesse dalla ditta Zimmer Biomet Italia S.r.l. risultano pagate in favore di con CP_1 mandato di pagamento n. 4014684 del 11/06/2025. In ogni caso, occorre rilevare che, dalla documentazione allegata agli atti dalla i contratti di Pt_2 cessione per i quali l'opposta assume la propria qualità di cessionaria risultano oggetto di regolare rifiuto da parte dell' . Controparte_4
Infatti, la disciplina correttamente applicabile al caso di specie è il d.lgs. n. 50/2016 come specificato dall'art. 117 della L. 77/2020 stante sia la natura pubblicistica dell' e la Controparte_4 tipologia di contratti oggetto delle cessioni.
Tale normativa, ratione temporis, risulta pienamente applicabile al caso di specie in quanto, da un lato, deve essere riconosciuta la natura pubblicistica delle aziende sanitarie, dall'altro, trattandosi di singole cessioni del credito e non di operazioni di “cartolarizzazione” deve essere esclusa la possibilità di invocare la normativa specifica in materia che, solo in quest'ultimo caso, impedisce di rifiutare la cessione.
Il principio appena espresso è stato, infatti, ribadito dalla sentenza n. 5561/2020 del Consiglio di
Stato (pronunciata proprio in relazione alla cessione di crediti vantati nei confronti di un'azienda sanitaria) che ha definitivamente confermato che solo le cessioni di crediti sanitari avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999, ovvero quelle relative ad operazioni di cartolarizzazione, non sono soggette alla accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata.
Più in particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che la Legge sulla Cartolarizzazione contiene una disciplina speciale e come tale prevale sull'art. 106 del D. Lgs. 50 del 2016. Da questo discende che le uniche formalità cui soggiace una cartolarizzazione sono quelle relative alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti e all'invio di una comunicazione della cessione ai debitori, con avviso di ricevimento.
In sostanza, pur trattandosi di crediti da corrispettivo di appalto pubblico in corso, quando la cessione è finalizzata ad una cartolarizzazione, non rilevano in questo caso i requisiti di forma previsti dal Codice Appalti a pena di nullità della cessione e, soprattutto, il debitore non può rifiutarla.
Nel dettaglio, secondo i giudici di Palazzo Spada, “la norma dettata dall'Art. 4 è una norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l'Art.106 è inapplicabile, richiamando questo le sole “cessione dei crediti” e non contenendo alcun espresso riferimento alla “cartolarizzazione”. A questo deve aggiungersi che la ratio della Legge sulla Cartolarizzazione “è quella di favorire la competitività delle imprese, consentendo alle imprese cedenti di conseguire il pagamento delle proprie fatture in termini rapidissimi, assicurando una regolarità di cash flow indispensabile per il finanziamento dell'attività”. Per il Consiglio di Stato, quindi, la cartolarizzazione dei crediti costituisce una fattispecie ontologicamente diversa dalla semplice cessione dei crediti. Il fatto che l'art. 106 del Codice
Appalti non menzioni la cartolarizzazione, ma solo la cessione dei crediti, conferma che la volontà del legislatore era quella di predisporre un doppio binario per la cessione dei crediti verso debitori pubblici. Da un lato la cessione dei crediti (che coinvolge solo cedente e cessionario) con i suoi requisiti di forma e adesione del debitore ceduto, dall'altro la cartolarizzazione dei crediti, che coinvolge invece una più ampia platea di operatori, ossia non solo i cedenti ed i cessionari, ma anche i soggetti investitori dei titoli emessi con la cartolarizzazione.
Pertanto, la cartolarizzazione e la cessione pongono il debitore ceduto in una posizione completamente diversa, infatti, in un caso (la cartolarizzazione), il potere della p.a. di rifiutare la cessione è del tutto escluso, nell'altro (la cessione) il potere di opporre il rifiuto è pieno e assoluto
(fermo restando il termine dei 45 giorni dalla notifica della cessione).
Applicando questo principio al caso di specie, non trattandosi di operazioni di cartolarizzazione ma di semplici cessioni di credito, l' ha legittimamente rifiutato la cessione Parte_1 inviando, nel termine di 45 gg dalla notifica della cessione stessa, esplicita comunicazione al cedente e al cessionario come risulta dimostrato dalla documentazione versata in atti.
Infine, deve essere esclusa la debenza degli interessi legali e moratori in quanto, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, alle aziende sanitarie, stante la natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990, ne consegue che le obbligazioni da loro contratte vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora l'azienda stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando l'azienda abbia effettuato i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui risulta affidato il servizio di tesoreria (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019, Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 26/05/2022, n. 17095; Corte d'Appello Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sent.,
21/09/2022, n. 5779).
La natura "querable" dell'obbligazione comporta, quindi, che il ritardo del pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, essendo necessaria la costituzione in mora mediante formale intimazione scritta, circostanza che non è mai avvenuta nel caso di specie non essendo stato prodotto nessun atto che lo dimostri. Per tutti i motivi sopra esposti, in accoglimento della domanda proposta dall' Parte_1
si dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 91/2025.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra
260.001,00 e 520.000 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri medi per tutte le processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 91/2025;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell' CP_7 [...] che liquida in € 12.046,00 per compensi, € 870,00 Controparte_9 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 16.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)