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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6458 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 7087/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Anna Maria Gregori Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7087/2019 R.G., vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Walter Pella Parte_1 C.F._1
(c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in calce C.F._2 all'atto di citazione in appello
Appellante
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elaine Bolognini, presso il cui studio elettivamente domicilia come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo nr. 948/2019
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellante ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Viterbo l' chiedendo il risarcimento dei danni dalla stessa subiti a Parte_2 seguito dell'intervento eseguito in data 16.09.2011. Al riguardo ha dedotto:
a) di aver subito in data 16.09.2011 un intervento di microdiscectomia per l'asportazione di ernia discale lombare L4-L5 presso l'Ospedale Belcolle di;
CP_1
Pagina 1 b) di aver iniziato a lamentare, al termine dell'operazione, forti dolori all'orecchio destro, “con manifestazioni di fischi acuti, ronzii, rumori indistinti e perdita di udito al medesimo orecchio destro…” e di aver avvisato subito il personale ospedaliero. Intervenuto il medico di turno ripristinava la funzionalità dell'orecchio con l'applicazione di gocce, ma la problematica permaneva comunque. Il malessere all'orecchio destro persisteva anche il giorno seguente l'intervento e tale circostanza veniva riportata nel diario infermieristico;
c) di non esser stata sottoposta ad alcuna visita specialista riguardante l'orecchio destro per tutta la degenza post-operatoria, malgrado il perdurare dei sintomi rappresentati anche al direttore di reparto;
d) di essere stata dimessa in data 20.09.2011 e di aver continuato a sentire dolore, fastidi e abbassamento dell'udito all'orecchio, problematiche non presenti prima del suddetto intervento;
e) di essersi sottoposta ad esame audiometrico in data 07.11.2011, da cui è emersa la seguente diagnosi “Ipoacusia percettiva bilaterale con componente neurosensoriale alle basse e medie frequenze solo a DX…”. Persistendo detta situazione, l'attrice si è sottoposta a nuova visita in data
11.09.2012, con il seguente esito: “Aum. Ipoacusia percettiva per le alte frequenze. Au dx: ipoacusia percettiva moderata per le frequenze gravi, lieve per le frequenze acute…”;
f) che la respingeva la richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito Parte_2 dell'intervento e/o anestesia avanzata dall'attrice.
Si è costituita in giudizio la , la quale contestando tutte le deduzioni avverse ed Parte_2 evidenziando la correttezza dell'operato dei sanitari, ha chiesto il rigetto della domanda proposta perché infondata in fatto e diritto e la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. ed in via subordinata la limitazione della liquidazione del danno per quanto effettivamente provato quale conseguenza della condotta dei sanitari della stessa azienda sanitaria.
Il Tribunale, istruita la causa attraverso CTU medico-legale, ha rigettato la domanda e condannato l'attrice al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 7.254,00, oltre accessori e alle spese di
CTU.
Il giudice di primo grado ha motivato richiamando la consulenza medico legale che ha escluso una correlazione tra il danno lamentato e le procedure terapeutiche a cui la è stata Pt_1 sottoposta, ritenendo le conclusioni a cui la consulente è pervenuta assistite da “congrua e logica motivazione, con esaustiva e dettagliata replica alle osservazioni di parte attrice, talché non vi è motivo alcuno per una differente valutazione”. Il Tribunale ha infine evidenziato come peraltro l'attrice non avesse fornito alcuna prova del nesso causale tra la sua patologia e l'intervento praticato “essendo la supposta correlazione fondata soltanto sulla dedotta insorgenza del disturbo successivamente all'intervento stesso (in assenza di qualsivoglia riscontro di carattere medico)”.
Pagina 2 La sentenza è stata impugnata da alla cui integrale lettura si rinvia quale parte Parte_1 necessaria della presente decisione, la quale in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto la condanna dell' al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite ed in Controparte_1 via preliminare ed istruttoria, stante le osservazioni critiche mosse alla CTU espletata, la nomina di un nuovo CTU medico legale ed in via subordinata chiarimenti alla CTU dott.ssa Sempre in Per_1 via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle richieste istruttorie avanzate in primo grado. Con condanna alle spese di lite da determinarsi a favore dello stato poiché la parte appellante è parte ammessa al patrocinio a spese dello stato. L'appellante, in sintesi, ha dedotto:
1) “Erronea motivazione in merito ai fatti di causa- Carenza di motivazione- Violazione di legge”. Afferma innanzitutto come il problema uditivo debba ritenersi quale “conseguenza immediata e diretta dell'inesatta esecuzione della prestazione sanitaria ricevuta” poiché emerso solo a seguito dell'intervento. In merito alla consulenza espletata, evidenzia l'appellante come la dott.ssa “…tralascia però di specificare che nell'intervento di asportazione dell'ernia del Per_1 disco è necessario mantenere la pressione arteriosa a livelli molto bassi "ipotenzione controllata" al fine di ridurre o evitare il sanguinamento che impedirebbe una buona visione delle delicate strutture anatomiche ed il rischio di lederle durante questo tipo di intervento.(…) Poiché i livelli pressori non vengono monitorati durante l'intervento in maniera obiettiva, è possibile che una caduta brusca della pressione arteriosa durante l'intervento possa avere causato o essere stata la concausa di un danno del microcircolo delle strutture nervose deputate alla percezione del suono come ben esplicato , in questo caso dalla CTU nella propria relazione”.
2) “Erronea motivazione nel merito — Motivazione contraddittoria, poiché' riporta integralmente il contenuto della CTU medico legale che presenta nel proprio contenuto presenta aspetti palesemente contraddittori”. Contesta l'appellante come la consulente non abbia risposto in modo esauriente alle osservazioni mosse in sede di CTU, poiché nel negare l'ipotesi che “i farmaci utilizzati durante l'anestesia potessero avere compromesso l'apparato uditivo”, ha altresì affermato come tali farmaci possono procurare “comunemente l'ipertensione arteriosa oppure l'apnea momentanea. Queste ultime conseguenze possono avere determinato l'evento dannoso se non monitorato”. Contesta sul punto quanto poi sostenuto dalla consulente in ordine ai rilevamenti della pressione arteriosa che, seppur annotata solo due volte nel corso dell'intervento non escluderebbe un monitoraggio constante: conclusione quest'ultima non condivisa dall'appellante poiché non desumibile dalla cartella clinica né da altri documenti. Evidenzia altresì come la consulente non abbia peraltro chiarito la causa dei problemi all'udito presentatisi solo a seguito dell'intervento oggetto di causa.
Pagina 3 Si è costituita l'azienda sanitaria la quale, contestando il gravame proposto in fatto e diritto ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 13.03.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I due motivi d'appello sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente, denunciando essi lacunosità, omissioni e contraddizioni della CTU espletata in primo grado.
Le censure sollevate sono totalmente infondate: la consulenza è esaustiva, dettagliata su tutte le questioni avanzate, logica ed immune da vizi, per le ragioni che seguono.
Le contestazioni all'elaborato peritale investono principalmente tre problematiche: il controllo della pressione arteriosa durante l'intervento, l'incidenza dei farmaci utilizzati per l'anestesia ed infine la mancata individuazione, da parte del consulente, della causa dei problemi all'udito dell'appellata.
L'appellante ritiene di aver assolto al proprio onore probatorio deducendo come il disturbo uditivo si fosse presentato solo successivamente all'intervento, senza però individuarne la causa e addebitando poi tale mancanza alla consulente. Rileva preliminarmente la Corte come la dott.ssa abbia adempiuto esaustivamente all'incarico conferito dal tribunale con il quale non si Per_1 richiedeva genericamente un'indagine sulle cause del disturbo da cui era affetta la , bensì – Pt_1 correttamente - l'accertamento sulla sussistenza o meno di un nesso di causa tra il danno lamentato ed il trattamento medico o/e chirurgico denunciato, o se tale trattamento avesse comunque agito in concorso con altre cause nella causazione del predetto danno. Escluso tale nesso di causa sia per quanto riguarda l'intervento chirurgico sia per i farmaci utilizzanti, la , con Pt_1
l'invio delle note critiche in sede di consulenza, ha chiesto al CTU di specificare alcuni aspetti relativi alla pressione arteriosa ed ai farmaci utilizzati, partendo da supposizioni che, sebbene smentite – ed esaustivamente argomentate – sono state riproposte in sede di gravame, come la problematica del “controllo della pressione arteriosa durante l'intervento”. Insiste l'appellante nel sostenere che l'intervento di asportazione dell'ernia del disco dovesse avvenire in regime di
“ipotensione controllata” e, presupponendo che i livelli pressori non siano stati monitorati in maniera obiettiva, conclude ipotizzando “una caduta brusca della pressione arteriosa” come causa del danno lamentato.
Quanto asserito, oltre ad essere meramente ipotetico, è errato per una serie di ragioni – tutte ampiamente affrontate dalla consulente - la prima delle quali è che: “L'intervento di asportazione di ernia discale con tecnica microchirurgica non è eseguito in regime di ipotensione controllata poiché, come spiegato precedentemente nella consulenza tecnica, si tratta di un intervento minimamente invasivo realizzato in tempi molto brevi in cui il campo operatorio su cui si opera è di
Pagina 4 dimensioni estremamene ridotte e si utilizza un microscopio che permette di agire soltanto nel punto dove serve” (pag. 21 CTU).
Infondato anche il presupposto per cui non vi sarebbe stato un monitoraggio obbiettivo dei livelli pressori – affermazione peraltro priva di qualsiasi argomentazione e/o riscontro – poiché “(…)
l'intervento di microdiscectomia non è effettuato in regime di ipotensione controllata ma il monitoraggio della pressione arteriosa è effettuato costantemente così come in tutti gli interventi in anestesia generale;
se vi fossero state delle variazioni in eccesso e/o in difetto, queste sarebbero senz'altro state rilevate dall'apposito macchinario situato in sala operatoria”; dato quest'ultimo di comune esperienza. Anche il fatto che vi sarebbero solo due annotazioni della pressione arteriosa durante l'intervento (alle ore 16:45 e alle ore 17:00) non può significare – come sostenuto dall'appellante – che la pressione non sia stata monitorata in maniera costante, rilevando come sul punto la consulente abbia esaustivamente argomentato. La stessa ha infatti chiarito che
“negli interventi in anestesia generale è effettuato (il monitoraggio) continuamente tramite appositi macchinari cui il paziente è connesso (frequenza del polso, frequenza del respiro, pressione arteriosa e saturazione di ossigeno nel sangue)”, ha altresì richiamato la pagina della cartella clinica in cui sono riportati i farmaci somministrati e le risultanze del monitoraggio dei parametri
(“Mod. 1.0/1 – Anestesia Belcolle), rilevando che “sono indicati, nella parte superiore, i farmaci somministrati e, nella parte inferiore, i valori di saturazione di ossigeno, mantenutasi sempre al
99%, e della pressione arteriosa, indicata con i simboli Ú per la pressione sistolica (massima) e Ù per la pressione diastolica (minima). I sanitari annotano in cartella i livelli pressori per due volte, una alle 16,45 e una alle 17,00 ed entrambe le volte rilevavano una pressione arteriosa pari a
120/70. […] l'aver riportato il dato in due occasioni non significa che la pressione arteriosa sia stata misurata solo in quei momenti ma si ribadisce che la misurazione è costante (come sempre avviene negli interventi in anestesia generale) e che il riportare tali valori per due volte in due orari posti nella fase “centrale” dell'intervento chirurgico sta ad indicare che la pressione arteriosa non ha subito variazioni di alcun tipo né in eccesso né in difetto, variazioni che, se si fossero verificate, al pari degli altri parametri vitali, sarebbero state prontamente segnalate dagli stessi macchinari” (pag.22 e 23 CTU).
Quanto sopra spiega, inoltre, perché anche la doglienza sui farmaci utilizzati per l'anestesia sia infondata. L'appellante ha contestato la contraddittorietà della perizia che, se da un lato esclude l'incidenza degli stessi nella causazione del danno, dall'altro indica tra gli effetti collaterali l'ipotensione arteriosa oppure apnea momentanea. La dott.ssa ha dettagliatamente descritto i Per_1 farmaci impiegati, la funzione e gli effetti e ne ha escluso una tossicità a livello auricolare, rilevando come “l'ipoacusia da cui è affetta la è di tipo centrale, uno di questi farmaci, Pt_1
Pagina 5 per essere responsabile di tale ipoacusia, deve essere in grado di causare una lesione delle strutture centrali. Non ci sono evidenze scientifiche che questi farmaci possano aver causato un danno di questo tipo” (pag. 15 e 16 CTU).
Peraltro, la consulente nell'escludere che nel caso di specie la pressione abbia in qualche modo inciso sulla causazione dell'evento, ha specificato: “La Sig.ra è affetta da un'ipoacusia Pt_1 percettiva bilaterale e che tale ipoacusia è dovuta ad un danno del sistema uditivo nelle aree del tronco encefalico, quindi delle regioni centrali dell'encefalo: una riduzione della portata di sangue al microcircolo in grado di determinare un danno del genere implica necessariamente un evento ischemico grave, dovuto ad una riduzione della pressione arteriosa che avrebbe determinato l'insorgenza di complicanze ben più serie a livello degli organi “nobili” del corpo, non solo l'encefalo, quindi, ma anche il cuore ed i reni. Peraltro, è assai improbabile che un insulto ipossico – ischemico si concretizzi soltanto in zone così precise e limitate del cervello: in sostanza, quello che voglio dire è che non è possibile pensare che vi sia stato un abbassamento della pressione arteriosa così grave da lesionare le strutture profonde del cervello e che le uniche regioni encefaliche interessate dal danno siano state quelle deputate alla trasmissione degli impulsi uditivi in assenza di danno in qualsiasi altra zona dell'encefalo o di altri organi” (pag. 21
e 22 CTU). Concludendo inoltre che un una crisi ipotensiva tale da creare un danno ischemico al cervello doveva essere rilevata strumentalmente e di ciò non vi è traccia.
Per tutte le ragioni di cui sopra, la Corte - rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di gravame con rinnovazione della CTU, ritenendo la causa compiutamente istruita – reputa l'appello infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti nello scaglione indeterminabile-complessità bassa, in ragione della scarsa complessità della controversia, con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto;
2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 dell' che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori di legge, e Controparte_1 spese generali nella misura del 15%.
Pagina 6 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Roma, 30 ottobre 2025 La Presidente est.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Anna Maria Gregori Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7087/2019 R.G., vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Walter Pella Parte_1 C.F._1
(c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in calce C.F._2 all'atto di citazione in appello
Appellante
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elaine Bolognini, presso il cui studio elettivamente domicilia come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo nr. 948/2019
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellante ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Viterbo l' chiedendo il risarcimento dei danni dalla stessa subiti a Parte_2 seguito dell'intervento eseguito in data 16.09.2011. Al riguardo ha dedotto:
a) di aver subito in data 16.09.2011 un intervento di microdiscectomia per l'asportazione di ernia discale lombare L4-L5 presso l'Ospedale Belcolle di;
CP_1
Pagina 1 b) di aver iniziato a lamentare, al termine dell'operazione, forti dolori all'orecchio destro, “con manifestazioni di fischi acuti, ronzii, rumori indistinti e perdita di udito al medesimo orecchio destro…” e di aver avvisato subito il personale ospedaliero. Intervenuto il medico di turno ripristinava la funzionalità dell'orecchio con l'applicazione di gocce, ma la problematica permaneva comunque. Il malessere all'orecchio destro persisteva anche il giorno seguente l'intervento e tale circostanza veniva riportata nel diario infermieristico;
c) di non esser stata sottoposta ad alcuna visita specialista riguardante l'orecchio destro per tutta la degenza post-operatoria, malgrado il perdurare dei sintomi rappresentati anche al direttore di reparto;
d) di essere stata dimessa in data 20.09.2011 e di aver continuato a sentire dolore, fastidi e abbassamento dell'udito all'orecchio, problematiche non presenti prima del suddetto intervento;
e) di essersi sottoposta ad esame audiometrico in data 07.11.2011, da cui è emersa la seguente diagnosi “Ipoacusia percettiva bilaterale con componente neurosensoriale alle basse e medie frequenze solo a DX…”. Persistendo detta situazione, l'attrice si è sottoposta a nuova visita in data
11.09.2012, con il seguente esito: “Aum. Ipoacusia percettiva per le alte frequenze. Au dx: ipoacusia percettiva moderata per le frequenze gravi, lieve per le frequenze acute…”;
f) che la respingeva la richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito Parte_2 dell'intervento e/o anestesia avanzata dall'attrice.
Si è costituita in giudizio la , la quale contestando tutte le deduzioni avverse ed Parte_2 evidenziando la correttezza dell'operato dei sanitari, ha chiesto il rigetto della domanda proposta perché infondata in fatto e diritto e la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. ed in via subordinata la limitazione della liquidazione del danno per quanto effettivamente provato quale conseguenza della condotta dei sanitari della stessa azienda sanitaria.
Il Tribunale, istruita la causa attraverso CTU medico-legale, ha rigettato la domanda e condannato l'attrice al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 7.254,00, oltre accessori e alle spese di
CTU.
Il giudice di primo grado ha motivato richiamando la consulenza medico legale che ha escluso una correlazione tra il danno lamentato e le procedure terapeutiche a cui la è stata Pt_1 sottoposta, ritenendo le conclusioni a cui la consulente è pervenuta assistite da “congrua e logica motivazione, con esaustiva e dettagliata replica alle osservazioni di parte attrice, talché non vi è motivo alcuno per una differente valutazione”. Il Tribunale ha infine evidenziato come peraltro l'attrice non avesse fornito alcuna prova del nesso causale tra la sua patologia e l'intervento praticato “essendo la supposta correlazione fondata soltanto sulla dedotta insorgenza del disturbo successivamente all'intervento stesso (in assenza di qualsivoglia riscontro di carattere medico)”.
Pagina 2 La sentenza è stata impugnata da alla cui integrale lettura si rinvia quale parte Parte_1 necessaria della presente decisione, la quale in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto la condanna dell' al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite ed in Controparte_1 via preliminare ed istruttoria, stante le osservazioni critiche mosse alla CTU espletata, la nomina di un nuovo CTU medico legale ed in via subordinata chiarimenti alla CTU dott.ssa Sempre in Per_1 via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle richieste istruttorie avanzate in primo grado. Con condanna alle spese di lite da determinarsi a favore dello stato poiché la parte appellante è parte ammessa al patrocinio a spese dello stato. L'appellante, in sintesi, ha dedotto:
1) “Erronea motivazione in merito ai fatti di causa- Carenza di motivazione- Violazione di legge”. Afferma innanzitutto come il problema uditivo debba ritenersi quale “conseguenza immediata e diretta dell'inesatta esecuzione della prestazione sanitaria ricevuta” poiché emerso solo a seguito dell'intervento. In merito alla consulenza espletata, evidenzia l'appellante come la dott.ssa “…tralascia però di specificare che nell'intervento di asportazione dell'ernia del Per_1 disco è necessario mantenere la pressione arteriosa a livelli molto bassi "ipotenzione controllata" al fine di ridurre o evitare il sanguinamento che impedirebbe una buona visione delle delicate strutture anatomiche ed il rischio di lederle durante questo tipo di intervento.(…) Poiché i livelli pressori non vengono monitorati durante l'intervento in maniera obiettiva, è possibile che una caduta brusca della pressione arteriosa durante l'intervento possa avere causato o essere stata la concausa di un danno del microcircolo delle strutture nervose deputate alla percezione del suono come ben esplicato , in questo caso dalla CTU nella propria relazione”.
2) “Erronea motivazione nel merito — Motivazione contraddittoria, poiché' riporta integralmente il contenuto della CTU medico legale che presenta nel proprio contenuto presenta aspetti palesemente contraddittori”. Contesta l'appellante come la consulente non abbia risposto in modo esauriente alle osservazioni mosse in sede di CTU, poiché nel negare l'ipotesi che “i farmaci utilizzati durante l'anestesia potessero avere compromesso l'apparato uditivo”, ha altresì affermato come tali farmaci possono procurare “comunemente l'ipertensione arteriosa oppure l'apnea momentanea. Queste ultime conseguenze possono avere determinato l'evento dannoso se non monitorato”. Contesta sul punto quanto poi sostenuto dalla consulente in ordine ai rilevamenti della pressione arteriosa che, seppur annotata solo due volte nel corso dell'intervento non escluderebbe un monitoraggio constante: conclusione quest'ultima non condivisa dall'appellante poiché non desumibile dalla cartella clinica né da altri documenti. Evidenzia altresì come la consulente non abbia peraltro chiarito la causa dei problemi all'udito presentatisi solo a seguito dell'intervento oggetto di causa.
Pagina 3 Si è costituita l'azienda sanitaria la quale, contestando il gravame proposto in fatto e diritto ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 13.03.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I due motivi d'appello sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente, denunciando essi lacunosità, omissioni e contraddizioni della CTU espletata in primo grado.
Le censure sollevate sono totalmente infondate: la consulenza è esaustiva, dettagliata su tutte le questioni avanzate, logica ed immune da vizi, per le ragioni che seguono.
Le contestazioni all'elaborato peritale investono principalmente tre problematiche: il controllo della pressione arteriosa durante l'intervento, l'incidenza dei farmaci utilizzati per l'anestesia ed infine la mancata individuazione, da parte del consulente, della causa dei problemi all'udito dell'appellata.
L'appellante ritiene di aver assolto al proprio onore probatorio deducendo come il disturbo uditivo si fosse presentato solo successivamente all'intervento, senza però individuarne la causa e addebitando poi tale mancanza alla consulente. Rileva preliminarmente la Corte come la dott.ssa abbia adempiuto esaustivamente all'incarico conferito dal tribunale con il quale non si Per_1 richiedeva genericamente un'indagine sulle cause del disturbo da cui era affetta la , bensì – Pt_1 correttamente - l'accertamento sulla sussistenza o meno di un nesso di causa tra il danno lamentato ed il trattamento medico o/e chirurgico denunciato, o se tale trattamento avesse comunque agito in concorso con altre cause nella causazione del predetto danno. Escluso tale nesso di causa sia per quanto riguarda l'intervento chirurgico sia per i farmaci utilizzanti, la , con Pt_1
l'invio delle note critiche in sede di consulenza, ha chiesto al CTU di specificare alcuni aspetti relativi alla pressione arteriosa ed ai farmaci utilizzati, partendo da supposizioni che, sebbene smentite – ed esaustivamente argomentate – sono state riproposte in sede di gravame, come la problematica del “controllo della pressione arteriosa durante l'intervento”. Insiste l'appellante nel sostenere che l'intervento di asportazione dell'ernia del disco dovesse avvenire in regime di
“ipotensione controllata” e, presupponendo che i livelli pressori non siano stati monitorati in maniera obiettiva, conclude ipotizzando “una caduta brusca della pressione arteriosa” come causa del danno lamentato.
Quanto asserito, oltre ad essere meramente ipotetico, è errato per una serie di ragioni – tutte ampiamente affrontate dalla consulente - la prima delle quali è che: “L'intervento di asportazione di ernia discale con tecnica microchirurgica non è eseguito in regime di ipotensione controllata poiché, come spiegato precedentemente nella consulenza tecnica, si tratta di un intervento minimamente invasivo realizzato in tempi molto brevi in cui il campo operatorio su cui si opera è di
Pagina 4 dimensioni estremamene ridotte e si utilizza un microscopio che permette di agire soltanto nel punto dove serve” (pag. 21 CTU).
Infondato anche il presupposto per cui non vi sarebbe stato un monitoraggio obbiettivo dei livelli pressori – affermazione peraltro priva di qualsiasi argomentazione e/o riscontro – poiché “(…)
l'intervento di microdiscectomia non è effettuato in regime di ipotensione controllata ma il monitoraggio della pressione arteriosa è effettuato costantemente così come in tutti gli interventi in anestesia generale;
se vi fossero state delle variazioni in eccesso e/o in difetto, queste sarebbero senz'altro state rilevate dall'apposito macchinario situato in sala operatoria”; dato quest'ultimo di comune esperienza. Anche il fatto che vi sarebbero solo due annotazioni della pressione arteriosa durante l'intervento (alle ore 16:45 e alle ore 17:00) non può significare – come sostenuto dall'appellante – che la pressione non sia stata monitorata in maniera costante, rilevando come sul punto la consulente abbia esaustivamente argomentato. La stessa ha infatti chiarito che
“negli interventi in anestesia generale è effettuato (il monitoraggio) continuamente tramite appositi macchinari cui il paziente è connesso (frequenza del polso, frequenza del respiro, pressione arteriosa e saturazione di ossigeno nel sangue)”, ha altresì richiamato la pagina della cartella clinica in cui sono riportati i farmaci somministrati e le risultanze del monitoraggio dei parametri
(“Mod. 1.0/1 – Anestesia Belcolle), rilevando che “sono indicati, nella parte superiore, i farmaci somministrati e, nella parte inferiore, i valori di saturazione di ossigeno, mantenutasi sempre al
99%, e della pressione arteriosa, indicata con i simboli Ú per la pressione sistolica (massima) e Ù per la pressione diastolica (minima). I sanitari annotano in cartella i livelli pressori per due volte, una alle 16,45 e una alle 17,00 ed entrambe le volte rilevavano una pressione arteriosa pari a
120/70. […] l'aver riportato il dato in due occasioni non significa che la pressione arteriosa sia stata misurata solo in quei momenti ma si ribadisce che la misurazione è costante (come sempre avviene negli interventi in anestesia generale) e che il riportare tali valori per due volte in due orari posti nella fase “centrale” dell'intervento chirurgico sta ad indicare che la pressione arteriosa non ha subito variazioni di alcun tipo né in eccesso né in difetto, variazioni che, se si fossero verificate, al pari degli altri parametri vitali, sarebbero state prontamente segnalate dagli stessi macchinari” (pag.22 e 23 CTU).
Quanto sopra spiega, inoltre, perché anche la doglienza sui farmaci utilizzati per l'anestesia sia infondata. L'appellante ha contestato la contraddittorietà della perizia che, se da un lato esclude l'incidenza degli stessi nella causazione del danno, dall'altro indica tra gli effetti collaterali l'ipotensione arteriosa oppure apnea momentanea. La dott.ssa ha dettagliatamente descritto i Per_1 farmaci impiegati, la funzione e gli effetti e ne ha escluso una tossicità a livello auricolare, rilevando come “l'ipoacusia da cui è affetta la è di tipo centrale, uno di questi farmaci, Pt_1
Pagina 5 per essere responsabile di tale ipoacusia, deve essere in grado di causare una lesione delle strutture centrali. Non ci sono evidenze scientifiche che questi farmaci possano aver causato un danno di questo tipo” (pag. 15 e 16 CTU).
Peraltro, la consulente nell'escludere che nel caso di specie la pressione abbia in qualche modo inciso sulla causazione dell'evento, ha specificato: “La Sig.ra è affetta da un'ipoacusia Pt_1 percettiva bilaterale e che tale ipoacusia è dovuta ad un danno del sistema uditivo nelle aree del tronco encefalico, quindi delle regioni centrali dell'encefalo: una riduzione della portata di sangue al microcircolo in grado di determinare un danno del genere implica necessariamente un evento ischemico grave, dovuto ad una riduzione della pressione arteriosa che avrebbe determinato l'insorgenza di complicanze ben più serie a livello degli organi “nobili” del corpo, non solo l'encefalo, quindi, ma anche il cuore ed i reni. Peraltro, è assai improbabile che un insulto ipossico – ischemico si concretizzi soltanto in zone così precise e limitate del cervello: in sostanza, quello che voglio dire è che non è possibile pensare che vi sia stato un abbassamento della pressione arteriosa così grave da lesionare le strutture profonde del cervello e che le uniche regioni encefaliche interessate dal danno siano state quelle deputate alla trasmissione degli impulsi uditivi in assenza di danno in qualsiasi altra zona dell'encefalo o di altri organi” (pag. 21
e 22 CTU). Concludendo inoltre che un una crisi ipotensiva tale da creare un danno ischemico al cervello doveva essere rilevata strumentalmente e di ciò non vi è traccia.
Per tutte le ragioni di cui sopra, la Corte - rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di gravame con rinnovazione della CTU, ritenendo la causa compiutamente istruita – reputa l'appello infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti nello scaglione indeterminabile-complessità bassa, in ragione della scarsa complessità della controversia, con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto;
2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 dell' che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori di legge, e Controparte_1 spese generali nella misura del 15%.
Pagina 6 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Roma, 30 ottobre 2025 La Presidente est.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
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