CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4398/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 7790265 DOGANE-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 con ricorso in riassunzione ricorre avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 7790265 contro l'Agenzia delle entrate – Riscossione, adducendo i seguenti motivi:
- la ricorrente registrava un addebito in conto corrente, senza aver mai ricevuto la notifica di alcun atto di pignoramento presso terzi, pertanto, si vedeva costretta a depositare ricorso innanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore;
- soltanto a seguito del proposto ricorso, e così con procedimento già incardinato, all'odierna attrice perveniva la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi a cura dell'ente della riscossione;
- soltanto con la costituzione in giudizio dell'ente della riscossione, l'odierna attrice si avvedeva della circostanza per cui l'atto prodromico – sotteso all'azione esecutiva intrapresa – era invero costituito da cartella di pagamento asseritamente notificata – non già all'odierna parte attrice – bensì alla Società_1 di Società_2 s.n.c., - il Giudice dell'Esecuzione, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare atteso che il terzo pignorato aveva già provveduto al versamento delle somme all'Ente impositore, rimettendo al Giudice Tributario, ogni questione attinente alle censure relative all'omessa notifica degli atti prodromici;
- il Giudice dell'Esecuzione già evidenziava che l'atto di pignoramento risulta essere stato notificato in data
11/12/2024, dopo l'introduzione del presente giudizio di opposizione.
Con il presente atto, ed in queste condizioni, la sig.ra Ricorrente_1 intende riassumere, come in effetti riassume, il giudizio sopra indicato, che intende proseguire, riportandosi a tutte le domande, eccezioni e deduzioni già formulate in precedenza. per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto.
1) SULLA INESISTENZA (E/O NULLITÀ) DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Preliminarmente, ed al fine di evidenziare l'illegittimità della trattenuta operata dall'Istituto di credito, si rileva che l'atto espropriativo posto in essere è divenuto oggetto di notifica a favore dell'odierna opponente soltanto a seguito del tempestivo deposito del ricorso in opposizione a cura della sig.ra Ricorrente_1 (originariamente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore).
Invero, risulta pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la mancata o inesistente notifica dell'atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., non potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde;
- tale principio non è suscettibile di essere derogato in ipotesi di pignoramento posto in essere ai sensi dell'articolo 72 bis del D.p.r. 602/1973. Invero, per quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate in data
1 febbraio 2024, l'atto di pignoramento presso terzi, emesso dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo
72 bis del Dpr 602/1973 deve essere notificato al terzo pignorato e anche al debitore. Secondo l'art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, “l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”. Inoltre la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all'art. 72-bis del
DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l'agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate. L'art. 49, comma 2, del citato decreto, prevede inoltre che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”. Pertanto, all'atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n.
602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell'esecuzione presso terzi. L''art. 543, primo comma, c.p.c. “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esige mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli
137 e seguenti.
2) ILLEGITTIMITÀ dell'atto espropriativo per omessa notificazione dell'atto presupposto Per quanto anticipato, si è già provveduto altresì ad eccepire l'illegittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione, in diretta conseguenza della mancata notificazione dell'atto presupposto. Nelle condizioni venute a determinarsi, l'odierna opponente non è stata neppure in grado di conoscere le ragioni/causali per le quali il pignoramento risulta posto in essere, con evidente violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.
Risulta ormai ampiamente chiarito che “l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli
In ordine a tale profilo, ed anche con riferimento all'asserita notifica presuntivamente eseguita nei confronti della società, l'odierna ricorrente si riserva di ulteriormente dedurre, richiedere ed integrare, nei modi e termini di legge, anche in conseguenza del contegno processuale avverso.
3) In via subordinata:
Illegittimità dell'azione esecutiva per violazione dell'art. 2304 c.c. In queste condizioni, non si rinuncia altresì
a contestare l'illegittimità dell'azione esecutiva esercitata a carico della odierna ricorrente, la quale – soltanto nell'ambito della cd. fase cautelare (nel procedimento iscritto innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore al n.ro di ruolo 2020/2024) – è stata posta in condizione di comprendere che la cartella di pagamento, sottesa all'azione esecutiva e asseritamente notificata il 29/05/2017 per un importo di euro 75.367,70, sia in realtà riferita alla società in nome collettivo Società_1 di Società_2, non già ad essa sig.ra Ricorrente_1; società di cui l'odierna parte attrice è socia in ragione di una quota di partecipazione pari ad euro 16.000,00 (sedicimila/00).
Ebbene, e stando così le cose, vi è che l'azione esecutiva così intrapresa si pone in aperto contrasto con gli articoli 2291 e 2304 del Codice civile, i quali – è noto – sanciscono il principio secondo il quale il socio di una Snc ha sì una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni della società, ma trattasi non di responsabilità personale ma sussidiaria, chiedendo alla Corte di dichiarare la declaratoria di illegittimità dell'atto espropriativo posto in essere, con condanna per l'Agente della Riscossione a rimettere a disposizione in favore della ricorrente gli importi illegittimamente accantonati, oltre interessi legali, con condanna alla refusione delle spese e del contributo unificato a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva deducendo la legittimità della procedura, la validità della cartella e la notifica del pignoramento in data 11 dicembre 2024, chiedendo la condanna alle spese.
Con ulteriore memorie la ricorrente insistendo per l'integrale accoglimento delle rassegnate conclusioni ha segnalato analogo giudizio nei confronti di altro socio, alla quale è stata parimenti accertata sia la mancanza della notifica della cartella nei confronti della società, sia nei confronti del socio pure destinatario del tentativo di recupero.
All'esito dell'odierna udienza il giudizio viene posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di Salerno preliminarmente osserva che il giudizio de quo per riassunzione dereva dalla necessità di verificazione della correttezza dell'iter procedurale dell'esecuzione presso terzi, ed in particolare il rispetto in ambito di cognizione.
Un pignoramento presso terzi senza notifica al debitore è un atto radicalmente viziato, considerato giuridicamente inesistente dalla Cassazione e non sanabile con la partecipazione del debitore;
questo perché la notifica è essenziale per informare il debitore e garantirgli il diritto di difesa, impedendo l'inizio del processo esecutivo e rendendo nulli tutti gli atti successivi, come l'ordinanza di assegnazione. Se si riceve un pignoramento senza aver ricevuto notifiche, è cruciale agire tempestivamente tramite opposizione per far dichiarare l'inesistenza della procedura e bloccare il pignoramento.
Nel caso de quo il prelievo forzoso risulta avvenuto il 13 novembre 2024 e l'atto di pignoramento notificato alla ricorrente l'11 dicembre 2024. Ai sensi dell'art. 543 c.p.c. e dell'art. 72-bis del DPR 602/73, il pignoramento presso terzi deve essere notificato anche al debitore quale atto iniziale del procedimento esecutivo. La notifica al debitore costituisce presupposto essenziale di validità dell'azione esecutiva.
Nel caso di specie, l'esecuzione è stata avviata ed eseguita mediante prelievo bancario prima che l'atto fosse portato a conoscenza della ricorrente, con violazione delle regole fondamentali del procedimento esecutivo e del diritto di difesa.
Resta ferma la sussistenza del credito tributario, che risulta fondato su atti validamente emessi.
Sussistono giusti motivi per condannare parte resistente alle spese di giudizio liquidate come in provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno accoglie il ricorso. Spese liquidate in euro 1.250,00 oltre il contributo di euro 60,00 e oneri accessori se dovuti a favore del procuratore dichiaratosi antistatario della ricorrente.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4398/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 7790265 DOGANE-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 con ricorso in riassunzione ricorre avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 7790265 contro l'Agenzia delle entrate – Riscossione, adducendo i seguenti motivi:
- la ricorrente registrava un addebito in conto corrente, senza aver mai ricevuto la notifica di alcun atto di pignoramento presso terzi, pertanto, si vedeva costretta a depositare ricorso innanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore;
- soltanto a seguito del proposto ricorso, e così con procedimento già incardinato, all'odierna attrice perveniva la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi a cura dell'ente della riscossione;
- soltanto con la costituzione in giudizio dell'ente della riscossione, l'odierna attrice si avvedeva della circostanza per cui l'atto prodromico – sotteso all'azione esecutiva intrapresa – era invero costituito da cartella di pagamento asseritamente notificata – non già all'odierna parte attrice – bensì alla Società_1 di Società_2 s.n.c., - il Giudice dell'Esecuzione, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare atteso che il terzo pignorato aveva già provveduto al versamento delle somme all'Ente impositore, rimettendo al Giudice Tributario, ogni questione attinente alle censure relative all'omessa notifica degli atti prodromici;
- il Giudice dell'Esecuzione già evidenziava che l'atto di pignoramento risulta essere stato notificato in data
11/12/2024, dopo l'introduzione del presente giudizio di opposizione.
Con il presente atto, ed in queste condizioni, la sig.ra Ricorrente_1 intende riassumere, come in effetti riassume, il giudizio sopra indicato, che intende proseguire, riportandosi a tutte le domande, eccezioni e deduzioni già formulate in precedenza. per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto.
1) SULLA INESISTENZA (E/O NULLITÀ) DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Preliminarmente, ed al fine di evidenziare l'illegittimità della trattenuta operata dall'Istituto di credito, si rileva che l'atto espropriativo posto in essere è divenuto oggetto di notifica a favore dell'odierna opponente soltanto a seguito del tempestivo deposito del ricorso in opposizione a cura della sig.ra Ricorrente_1 (originariamente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore).
Invero, risulta pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la mancata o inesistente notifica dell'atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., non potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde;
- tale principio non è suscettibile di essere derogato in ipotesi di pignoramento posto in essere ai sensi dell'articolo 72 bis del D.p.r. 602/1973. Invero, per quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate in data
1 febbraio 2024, l'atto di pignoramento presso terzi, emesso dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo
72 bis del Dpr 602/1973 deve essere notificato al terzo pignorato e anche al debitore. Secondo l'art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, “l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”. Inoltre la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all'art. 72-bis del
DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l'agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate. L'art. 49, comma 2, del citato decreto, prevede inoltre che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”. Pertanto, all'atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n.
602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell'esecuzione presso terzi. L''art. 543, primo comma, c.p.c. “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esige mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli
137 e seguenti.
2) ILLEGITTIMITÀ dell'atto espropriativo per omessa notificazione dell'atto presupposto Per quanto anticipato, si è già provveduto altresì ad eccepire l'illegittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione, in diretta conseguenza della mancata notificazione dell'atto presupposto. Nelle condizioni venute a determinarsi, l'odierna opponente non è stata neppure in grado di conoscere le ragioni/causali per le quali il pignoramento risulta posto in essere, con evidente violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.
Risulta ormai ampiamente chiarito che “l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli
In ordine a tale profilo, ed anche con riferimento all'asserita notifica presuntivamente eseguita nei confronti della società, l'odierna ricorrente si riserva di ulteriormente dedurre, richiedere ed integrare, nei modi e termini di legge, anche in conseguenza del contegno processuale avverso.
3) In via subordinata:
Illegittimità dell'azione esecutiva per violazione dell'art. 2304 c.c. In queste condizioni, non si rinuncia altresì
a contestare l'illegittimità dell'azione esecutiva esercitata a carico della odierna ricorrente, la quale – soltanto nell'ambito della cd. fase cautelare (nel procedimento iscritto innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore al n.ro di ruolo 2020/2024) – è stata posta in condizione di comprendere che la cartella di pagamento, sottesa all'azione esecutiva e asseritamente notificata il 29/05/2017 per un importo di euro 75.367,70, sia in realtà riferita alla società in nome collettivo Società_1 di Società_2, non già ad essa sig.ra Ricorrente_1; società di cui l'odierna parte attrice è socia in ragione di una quota di partecipazione pari ad euro 16.000,00 (sedicimila/00).
Ebbene, e stando così le cose, vi è che l'azione esecutiva così intrapresa si pone in aperto contrasto con gli articoli 2291 e 2304 del Codice civile, i quali – è noto – sanciscono il principio secondo il quale il socio di una Snc ha sì una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni della società, ma trattasi non di responsabilità personale ma sussidiaria, chiedendo alla Corte di dichiarare la declaratoria di illegittimità dell'atto espropriativo posto in essere, con condanna per l'Agente della Riscossione a rimettere a disposizione in favore della ricorrente gli importi illegittimamente accantonati, oltre interessi legali, con condanna alla refusione delle spese e del contributo unificato a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva deducendo la legittimità della procedura, la validità della cartella e la notifica del pignoramento in data 11 dicembre 2024, chiedendo la condanna alle spese.
Con ulteriore memorie la ricorrente insistendo per l'integrale accoglimento delle rassegnate conclusioni ha segnalato analogo giudizio nei confronti di altro socio, alla quale è stata parimenti accertata sia la mancanza della notifica della cartella nei confronti della società, sia nei confronti del socio pure destinatario del tentativo di recupero.
All'esito dell'odierna udienza il giudizio viene posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di Salerno preliminarmente osserva che il giudizio de quo per riassunzione dereva dalla necessità di verificazione della correttezza dell'iter procedurale dell'esecuzione presso terzi, ed in particolare il rispetto in ambito di cognizione.
Un pignoramento presso terzi senza notifica al debitore è un atto radicalmente viziato, considerato giuridicamente inesistente dalla Cassazione e non sanabile con la partecipazione del debitore;
questo perché la notifica è essenziale per informare il debitore e garantirgli il diritto di difesa, impedendo l'inizio del processo esecutivo e rendendo nulli tutti gli atti successivi, come l'ordinanza di assegnazione. Se si riceve un pignoramento senza aver ricevuto notifiche, è cruciale agire tempestivamente tramite opposizione per far dichiarare l'inesistenza della procedura e bloccare il pignoramento.
Nel caso de quo il prelievo forzoso risulta avvenuto il 13 novembre 2024 e l'atto di pignoramento notificato alla ricorrente l'11 dicembre 2024. Ai sensi dell'art. 543 c.p.c. e dell'art. 72-bis del DPR 602/73, il pignoramento presso terzi deve essere notificato anche al debitore quale atto iniziale del procedimento esecutivo. La notifica al debitore costituisce presupposto essenziale di validità dell'azione esecutiva.
Nel caso di specie, l'esecuzione è stata avviata ed eseguita mediante prelievo bancario prima che l'atto fosse portato a conoscenza della ricorrente, con violazione delle regole fondamentali del procedimento esecutivo e del diritto di difesa.
Resta ferma la sussistenza del credito tributario, che risulta fondato su atti validamente emessi.
Sussistono giusti motivi per condannare parte resistente alle spese di giudizio liquidate come in provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno accoglie il ricorso. Spese liquidate in euro 1.250,00 oltre il contributo di euro 60,00 e oneri accessori se dovuti a favore del procuratore dichiaratosi antistatario della ricorrente.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026
Il Relatore Il Presidente