Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 185
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inesistenza/Nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per mancata notifica al debitore

    Il pignoramento presso terzi è stato eseguito mediante prelievo bancario in data anteriore alla notifica al debitore, violando le norme procedurali e il diritto di difesa. La notifica al debitore è un presupposto essenziale di validità dell'azione esecutiva.

  • Accolto
    Illegittimità dell'atto espropriativo per omessa notificazione dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che l'esecuzione sia stata avviata mediante prelievo bancario prima che l'atto fosse portato a conoscenza della ricorrente, violando le regole fondamentali del procedimento esecutivo e il diritto di difesa.

  • Accolto
    Responsabilità sussidiaria del socio di Snc

    La Corte ha accolto il ricorso, basandosi sulla violazione delle norme procedurali relative alla notifica del pignoramento. Non è stato specificato un ragionamento autonomo su questo punto, ma l'accoglimento generale implica la validità delle argomentazioni della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 185
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 185
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo