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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2554/2024
avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Paola Lucin ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Massimo Stringini resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con istanza depositata in data
15 gennaio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
Conclusioni di parte ricorrente: “- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig.r e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale di stato Parte_1 Controparte_1
civile di provvedere alle necessarie annotazioni;
1 - dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per titolo di matrimonio e/o altro titolo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre 15% Tar. Prof., IVA CNAP come per legge.”
Conclusioni di parte resistente: “- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale di stato civile Parte_1 Controparte_1
di provvedere alle necessarie annotazioni;
- dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti per cui nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di matrimonio e/o altro.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra CP_1
in data 24 giugno 1984 a Trento, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 150, Anno 1984, dalla cui unione è nata la figlia in data 3 ottobre 1990 - maggiorenne ed economicamente autosufficiente -, senza Per_1
condizioni accessorie.
In particolare, la parte ricorrente ha dato atto che la sig.ra lavora come CP_1
commessa/estetista mentre il sig. lavora come autista/operaio metalmeccanico Pt_1
presso la ditta Decatex s.r.l. con contratto a categoria protetta e che, a seguito di tre sinistri sul lavoro, gli è stata riconosciuta un'invalidità del 74%. Il sig. ha allegato di Pt_1 possedere un'autovettura, di non avere proprietà immobiliari, e che entrambi i coniugi vivono in appartamenti condotti in locazione.
La parte ricorrente ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale di data 24 luglio 2002, con udienza innanzi al
Presidente in data 17 luglio 2002, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio senza condizioni accessorie.
2 Con istanza depositata in data 15 gennaio 2025 le parti hanno dichiarato, dunque, di aver raggiunto un accordo, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni accessorie.
Il Giudice, atteso l'accordo raggiunto, ha disposto la trasformazione del rito in domanda congiunta e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, in data 17 luglio 2002, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 24 luglio 2002, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dalle parti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – la figlia è maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti, che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate, vertendo la pronuncia unicamente sullo status, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
) in data 24 giugno 1984 a Trento, trascritto nel Registro degli C.F._2
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 150, Anno 1984, senza condizioni accessorie;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
3 Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2554/2024
avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Paola Lucin ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Massimo Stringini resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con istanza depositata in data
15 gennaio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
Conclusioni di parte ricorrente: “- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig.r e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale di stato Parte_1 Controparte_1
civile di provvedere alle necessarie annotazioni;
1 - dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per titolo di matrimonio e/o altro titolo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre 15% Tar. Prof., IVA CNAP come per legge.”
Conclusioni di parte resistente: “- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale di stato civile Parte_1 Controparte_1
di provvedere alle necessarie annotazioni;
- dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti per cui nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di matrimonio e/o altro.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra CP_1
in data 24 giugno 1984 a Trento, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 150, Anno 1984, dalla cui unione è nata la figlia in data 3 ottobre 1990 - maggiorenne ed economicamente autosufficiente -, senza Per_1
condizioni accessorie.
In particolare, la parte ricorrente ha dato atto che la sig.ra lavora come CP_1
commessa/estetista mentre il sig. lavora come autista/operaio metalmeccanico Pt_1
presso la ditta Decatex s.r.l. con contratto a categoria protetta e che, a seguito di tre sinistri sul lavoro, gli è stata riconosciuta un'invalidità del 74%. Il sig. ha allegato di Pt_1 possedere un'autovettura, di non avere proprietà immobiliari, e che entrambi i coniugi vivono in appartamenti condotti in locazione.
La parte ricorrente ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale di data 24 luglio 2002, con udienza innanzi al
Presidente in data 17 luglio 2002, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio senza condizioni accessorie.
2 Con istanza depositata in data 15 gennaio 2025 le parti hanno dichiarato, dunque, di aver raggiunto un accordo, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni accessorie.
Il Giudice, atteso l'accordo raggiunto, ha disposto la trasformazione del rito in domanda congiunta e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, in data 17 luglio 2002, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 24 luglio 2002, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dalle parti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – la figlia è maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti, che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate, vertendo la pronuncia unicamente sullo status, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
) in data 24 giugno 1984 a Trento, trascritto nel Registro degli C.F._2
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 150, Anno 1984, senza condizioni accessorie;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
3 Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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