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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 20/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Julia Dorfmann - Giudice
dott. Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3529/2024 promossa da:
EL TI NT. , rappresentata e difesa, giusta delega in atti, Pt_1
dall'avv. VETRARI BARBARA, domiciliatario;
- ricorrente -
contro
, contumace;
CP_1
- convenuto -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
1 di parte ricorrente:
come da ricorso e verbale dd. 13.3.2025:
“- dichiararsi lo scioglimento irrevocabile del matrimonio tra le parti
ordinandone la relativa trascrizione presso gli uffici dello stato civile competente;
- dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti e che dunque nulla
è dovuto a tale titolo tra di esse;
- porre a carico del convenuto congruo contributo di mantenimento per il figlio
oltre a quota di partecipazione alle spese straordinarie;
- con condanna alle spese ed onorari di lite“;
del Pubblico Ministero:
“il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
da parte ricorrente“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
Ricorrono i presupposti di legge per la chiesta pronuncia, in particolare scioglimento del matrimonio.
II.
Il comune figlio è maggiorenne, donde la non necessità di provvedere in merito ad affidamento e diritto di visita.
Risulta tuttavia non essere ancora economicamente indipendente.
In considerazione del reddito mensile della ricorrente, al netto delle spese abitative – pari, come documentato, ad € 750,00 – e dell'imminente
2 presumibile approdo del figlio nel mondo del lavoro che, come dichiarato all'udienza del 13.3.2025, terminerà gli studi a giugno 2025, frequenta istituto tecnico economico e successivamente dovrebbe iniziare a lavorare, si ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento previsto in sentenza di separazione, ovviamente per come ad oggi rivalutato, pari ad € 357,35, da arrotondarsi ad € 360,00, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2024 – corrispondente al deposito del ricorso – e soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici ASTAT valevoli per le famiglie di impiegati ed operai per il Comune di Bolzano. La prima rivalutazione andrà effettuata a dicembre 2025.
Le spese straordinarie che necessitassero per il figlio andranno divise a metà tra i genitori, come del resto già disposto in separazione.
Circa la restante domanda, nulla occorre provvedere, posto il difetto di reciproche domande sul punto.
L'esito di lite comporta condanna del convenuto al rimborso delle spese che, in difetto di apposita nota, vengono liquidate d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Durazzo (Albania) il 09/10/2003
da:
EL TI NT. , nata a [...], LUSHNJE Pt_1
3 (ALBANIA) il 27/04/1984;
e
, nato a [...] il [...]; CP_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Diano Marina (IM), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 47, Parte II, Serie C,
dell'anno 2018 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni:
1. è obbligato a pagare, a titolo di contributo di mantenimento CP_1
del figlio , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Per_1
€ 360,00 a partire da dicembre 2024; eventuali somme arretrate sinora maturate potranno essere pagate ratealmente insieme al contributo mensile per la somma aggiuntiva di € 100,00, sino ad estinzione dell'arretrato; il contributo è soggetto a rivalutazione su base annua secondo gli indici ASTAT
della Provincia di Bolzano per le famiglie di impiegati e operai;
2. le spese straordinarie che necessitassero per il figlio andranno sostenute al
50% da entrambi i genitori;
ove necessario, troverà applicazione il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Bolzano;
condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in CP_1
€ 100,00 e per onorari in € 3.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
4 Così deciso in Bolzano, 15/05/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Julia Dorfmann - Giudice
dott. Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3529/2024 promossa da:
EL TI NT. , rappresentata e difesa, giusta delega in atti, Pt_1
dall'avv. VETRARI BARBARA, domiciliatario;
- ricorrente -
contro
, contumace;
CP_1
- convenuto -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
1 di parte ricorrente:
come da ricorso e verbale dd. 13.3.2025:
“- dichiararsi lo scioglimento irrevocabile del matrimonio tra le parti
ordinandone la relativa trascrizione presso gli uffici dello stato civile competente;
- dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti e che dunque nulla
è dovuto a tale titolo tra di esse;
- porre a carico del convenuto congruo contributo di mantenimento per il figlio
oltre a quota di partecipazione alle spese straordinarie;
- con condanna alle spese ed onorari di lite“;
del Pubblico Ministero:
“il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
da parte ricorrente“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
Ricorrono i presupposti di legge per la chiesta pronuncia, in particolare scioglimento del matrimonio.
II.
Il comune figlio è maggiorenne, donde la non necessità di provvedere in merito ad affidamento e diritto di visita.
Risulta tuttavia non essere ancora economicamente indipendente.
In considerazione del reddito mensile della ricorrente, al netto delle spese abitative – pari, come documentato, ad € 750,00 – e dell'imminente
2 presumibile approdo del figlio nel mondo del lavoro che, come dichiarato all'udienza del 13.3.2025, terminerà gli studi a giugno 2025, frequenta istituto tecnico economico e successivamente dovrebbe iniziare a lavorare, si ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento previsto in sentenza di separazione, ovviamente per come ad oggi rivalutato, pari ad € 357,35, da arrotondarsi ad € 360,00, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2024 – corrispondente al deposito del ricorso – e soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici ASTAT valevoli per le famiglie di impiegati ed operai per il Comune di Bolzano. La prima rivalutazione andrà effettuata a dicembre 2025.
Le spese straordinarie che necessitassero per il figlio andranno divise a metà tra i genitori, come del resto già disposto in separazione.
Circa la restante domanda, nulla occorre provvedere, posto il difetto di reciproche domande sul punto.
L'esito di lite comporta condanna del convenuto al rimborso delle spese che, in difetto di apposita nota, vengono liquidate d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Durazzo (Albania) il 09/10/2003
da:
EL TI NT. , nata a [...], LUSHNJE Pt_1
3 (ALBANIA) il 27/04/1984;
e
, nato a [...] il [...]; CP_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Diano Marina (IM), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 47, Parte II, Serie C,
dell'anno 2018 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni:
1. è obbligato a pagare, a titolo di contributo di mantenimento CP_1
del figlio , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Per_1
€ 360,00 a partire da dicembre 2024; eventuali somme arretrate sinora maturate potranno essere pagate ratealmente insieme al contributo mensile per la somma aggiuntiva di € 100,00, sino ad estinzione dell'arretrato; il contributo è soggetto a rivalutazione su base annua secondo gli indici ASTAT
della Provincia di Bolzano per le famiglie di impiegati e operai;
2. le spese straordinarie che necessitassero per il figlio andranno sostenute al
50% da entrambi i genitori;
ove necessario, troverà applicazione il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Bolzano;
condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in CP_1
€ 100,00 e per onorari in € 3.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
4 Così deciso in Bolzano, 15/05/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
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