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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3203/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3203/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO UMBERTO 276 BRONTE;
rappresentato e difeso dall'avv. LANDRO ROBERTO giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
“ (C.F. ), domiciliato in VIA MARINO GHETALDI, Controparte_1 P.IVA_1
16 00143 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLO MARCO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/04/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 23.02.2023, il sig. quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale denominata “I Sapori della Carne”, proponeva opposizione avverso il D.I. n. 5917/2022 – 15594/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Catania il 28.12.2022 e notificato il 16.01.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 9.680,56, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. CP_1
09.10.2002 n. 231, € 567,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.
L'opponente chiedeva di “ritenere e dichiarare che nulla deve l'opponente a Controparte_1
pagina 1 di 5 e meno che mai le somme oggetto dell'opposto decreto. Per l'effetto ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto. In subordine, e solo per tuziorismo, ritenere e dichiarare che non è dovuta alla la somma ingiunta ma quella minore che risulterà Controparte_1 effettivamente dovuta a conclusione dell'istruttoria.”
Costituitasi in giudizio, la società chiedeva di confermare il D.I. e per l'effetto CP_1 rigettare l'opposizione, eccependo che i pagamenti effettuati dall'opponente erano stati imputati ad altre fatture, e che, conseguentemente, le fatture oggetto dell'ingiunzione risultavano ancora insolute, allegando a tal fine il partitario contabile del cliente: “respinta ogni contraria istanza, previa la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 5917/2022 - RG. 15594/2022 emesso dal Tribunale di Catania, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta,
- confermare il decreto stesso per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto rigettare la spiegata opposizione;
- Nel merito
- accertare che il Sig. (Codice Fiscale: Parte_1
), è debitore della (Codice C.F._1 Controparte_1
Fiscale/Partita Iva: , della somma di € 9.680,56, e per l'effetto P.IVA_1 condannare il Sig. (Codice Fiscale: Parte_1
), al pagamento in favore della C.F._1 Controparte_1
(Codice Fiscale/Partita Iva: in persona del Legale Rappresentante P.IVA_1 pro tempore dell'importo di € 9.680,56, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CEE, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa.
- - In subordine, accertare che il Sig. (Codice Parte_1
Fiscale: ), è debitore della (Codice C.F._1 Controparte_1
Iva: , della somma di € 9.139,15, e per l'effetto C.F._2 P.IVA_1 condannare il Sig. (Codice Fiscale: Parte_1
), al pagamento in favore della C.F._1 Controparte_1
(Codice Fiscale/Partita Iva: in persona del Legale Rappresentante P.IVA_1 pro tempor/e dell'importo di € 9.139,15, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CEE, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6.
Successivamente l'opponente, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., contestava:
a) il valore probatorio del partitario contabile, trattandosi di documento interno della società
pagina 2 di 5 opposta, privo di efficacia probatoria;
b) i documenti di trasporto allegati dall'opposta a supporto delle fatture n. 5405, 5300 e 4567 del 2018, disconoscendo la firma apposta su di essi;
c) ed articolava mezzi istruttori volti a provare l'estinzione dell'obbligazione azionata.
L'opposto, con memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c., insisteva per il rigetto delle avverse istanze istruttorie e chiedeva di essere ammesso a prova contraria.
All'udienza del 28.10.2024, l'opponente insisteva sull'ammissione dei mezzi istruttori, richiesta che veniva rigettata dal Giudice, con rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.4.2025, veniva ritualmente depositato il relativo foglio di precisazione delle conclusioni insistendo nuovamente per l'ammissione dei mezzi istruttori, che il Giudice rigettava assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
************
eccepisce: Parte_1
◦ il pagamento del debito: l'Opponente afferma di aver saldato ogni residua pendenza nei confronti di nel 2019, con l'ultimo bonifico effettuato il 16.4.2020 e produce Controparte_1
5 disposizioni di bonifico per un totale di € 8.150,00, successive alle fatture oggetto del D.I., sostenendo che i pagamenti in acconto avvenivano spesso anche in contanti;
◦ la discrepanza di importo: rileva che la somma delle fatture indicate nel ricorso per D.I. (€ 9.139,15) non corrisponde all'importo ingiunto (€ 9.680,56);
◦ la mancata fornitura/mancanza di prova: contesta l'esistenza della fornitura per le fatture n. 5405, n. 5300 e n. 4567 (totale € 2.896,71), sostenendo che i relativi documenti di trasporto (DDT) non erano stati allegati al fascicolo monitorio. Successivamente con memoria istruttoria ha disconosciuto espressamente le firme/sigle apposte sui DDT allegati dall'Opposta a supporto di dette fatture, affermando che non sono riconducibili ad esso . Pt_1
◦ l'assenza di solleciti: rileva che prima della notifica del D.I., l'opposta non ha mai inviato alcuna diffida o sollecito di pagamento, neanche verbale.
Di contro l'Opposta CP_1 CP_1
◦ rileva la sussistenza del credito, ovvero che il credito di € 9.680,56 è pienamente dovuto e non saldato, chiarendo, però, che la differenza nell'importo ingiunto rispetto alla somma delle fatture inizialmente elencate è dovuta a un "mero errore materiale" nel ricorso, in quanto non era stata indicata la fattura n. 4391 del 28.09.2018 (con € 541,41 non pagati), fattura presente nell'estratto autentico delle scritture contabili allegato al ricorso monitorio;
◦ provvede all'imputazione dei pagamenti, osservando che i bonifici citati dall'Opponente (€ 8.150,00) sono stati imputati a copertura di altre fatture scoperte (n. 3593, 3700, 3813, 3919, e acconti su 4058 e 4391) e non a quelle oggetto del D.I., come da partitario contabile allegato;
◦ produce, a riprova delle forniture relative alle fatture n. 5405, n. 5300 e n. 4567, i documenti di trasporto firmati. pagina 3 di 5 Tanto osservato, si ricorda che
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova dell'esistenza del credito ricade sul creditore opposto-attore sostanziale, poiché il giudizio di opposizione si configura come un ordinario processo di cognizione volto all'accertamento del credito vantato.
- le fatture commerciali, ancorché sottese al decreto ingiuntivo, non costituiscono, di per sé, piena prova del credito vantato nel giudizio di opposizione, attesa la loro formazione unilaterale, essendo la loro efficacia probatoria è limitata alla fase monitoria,
- parimenti, le scritture contabili regolarmente tenute, come il partitario contabile prodotto dall'Opposta, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, ai sensi dell'art. 2710 c.c., e sono soggette al libero apprezzamento del giudice.
L'Opposta ha prodotto documenti di trasporto che avrebbero dovuto comprovare le forniture relative alle fatture contestate (n. 5405, 5300, 4567).
Tuttavia, l'Opponente ha espressamente disconosciuto le firme apposte su tali documenti, qualificandole come semplici sigle non riconducibili al Sig. . Pt_1
A fronte di tale disconoscimento, l'Opposta ha richiesto l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.24; verificazione che non è stata ritenuta ammissibile, atteso che trattasi di mere sigle, non suscettibili di verificazione, tanto più considerando che le predette possono essere state sottoscritte per ricezione da altro soggetto nell'ambito della ordinaria organizzazione di un'impresa.
L'Opposta ha poi imputato i bonifici ricevuti dall'Opponente a fatture diverse da quelle ingiunte, attraverso il proprio partitario contabile: a fronte della formale imputazione a distinte forniture di carni, l'Opponente si è limitato a eccepire di aver "regolarmente pagato tutte le forniture ricevute", senza ulteriore specificazione e contrasto in punto di imputazione dei detti bonifici.
Segue, quindi, il rigetto dell'eccezione di pagamento parziale avanzata dall'opponente per non avere adeguatamente contrastato l'imputazione di parte opposta.
In conclusione:
- ritenuto che il credito per cui è giudizio ammonta a € 9.680,56 (essendo stato provato che la differenza nell'importo ingiunto rispetto alla somma delle fatture inizialmente elencate è dovuta a un "mero errore materiale" nel ricorso, in quanto non era stata indicata la fattura n. 4391 del 28.09.2018 (con € 541,41 non pagati), fattura presente nell'estratto autentico delle scritture contabili allegato al ricorso monitorio);
- rilevato che l'imputazione dei pagamenti ovvero dei bonifici citati dall'Opponente (€ 8.150,00) riguarda altre fatture scoperte (n. 3593, 3700, 3813, 3919, e acconti su 4058 e 4391) e non a quelle oggetto del D.I., come da partitario contabile allegato;
- ritenuto che i ddt prodotti attestano l'avvenuta consegna della merce e il disconoscimento di alcune di questi risulta inammissibile, cosi come parimenti pagina 4 di 5 inammissibili erano gli articolati testimoniali funzionali a dar prova dei pagamenti in contanti (sia sotto il profilo della genericità circostanziale che temporale degli articolati stessi, sia per essere i rapporti commerciali necessariamente caratterizzati da un soglia minima di formalità e onere di scritturazione per ragioni di certezza giuridica) va rigettata l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2100, 00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 luglio 2025.
Il Presidente di sezione dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3203/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO UMBERTO 276 BRONTE;
rappresentato e difeso dall'avv. LANDRO ROBERTO giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
“ (C.F. ), domiciliato in VIA MARINO GHETALDI, Controparte_1 P.IVA_1
16 00143 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLO MARCO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/04/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 23.02.2023, il sig. quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale denominata “I Sapori della Carne”, proponeva opposizione avverso il D.I. n. 5917/2022 – 15594/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Catania il 28.12.2022 e notificato il 16.01.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 9.680,56, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. CP_1
09.10.2002 n. 231, € 567,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.
L'opponente chiedeva di “ritenere e dichiarare che nulla deve l'opponente a Controparte_1
pagina 1 di 5 e meno che mai le somme oggetto dell'opposto decreto. Per l'effetto ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto. In subordine, e solo per tuziorismo, ritenere e dichiarare che non è dovuta alla la somma ingiunta ma quella minore che risulterà Controparte_1 effettivamente dovuta a conclusione dell'istruttoria.”
Costituitasi in giudizio, la società chiedeva di confermare il D.I. e per l'effetto CP_1 rigettare l'opposizione, eccependo che i pagamenti effettuati dall'opponente erano stati imputati ad altre fatture, e che, conseguentemente, le fatture oggetto dell'ingiunzione risultavano ancora insolute, allegando a tal fine il partitario contabile del cliente: “respinta ogni contraria istanza, previa la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 5917/2022 - RG. 15594/2022 emesso dal Tribunale di Catania, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta,
- confermare il decreto stesso per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto rigettare la spiegata opposizione;
- Nel merito
- accertare che il Sig. (Codice Fiscale: Parte_1
), è debitore della (Codice C.F._1 Controparte_1
Fiscale/Partita Iva: , della somma di € 9.680,56, e per l'effetto P.IVA_1 condannare il Sig. (Codice Fiscale: Parte_1
), al pagamento in favore della C.F._1 Controparte_1
(Codice Fiscale/Partita Iva: in persona del Legale Rappresentante P.IVA_1 pro tempore dell'importo di € 9.680,56, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CEE, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa.
- - In subordine, accertare che il Sig. (Codice Parte_1
Fiscale: ), è debitore della (Codice C.F._1 Controparte_1
Iva: , della somma di € 9.139,15, e per l'effetto C.F._2 P.IVA_1 condannare il Sig. (Codice Fiscale: Parte_1
), al pagamento in favore della C.F._1 Controparte_1
(Codice Fiscale/Partita Iva: in persona del Legale Rappresentante P.IVA_1 pro tempor/e dell'importo di € 9.139,15, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CEE, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6.
Successivamente l'opponente, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., contestava:
a) il valore probatorio del partitario contabile, trattandosi di documento interno della società
pagina 2 di 5 opposta, privo di efficacia probatoria;
b) i documenti di trasporto allegati dall'opposta a supporto delle fatture n. 5405, 5300 e 4567 del 2018, disconoscendo la firma apposta su di essi;
c) ed articolava mezzi istruttori volti a provare l'estinzione dell'obbligazione azionata.
L'opposto, con memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c., insisteva per il rigetto delle avverse istanze istruttorie e chiedeva di essere ammesso a prova contraria.
All'udienza del 28.10.2024, l'opponente insisteva sull'ammissione dei mezzi istruttori, richiesta che veniva rigettata dal Giudice, con rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.4.2025, veniva ritualmente depositato il relativo foglio di precisazione delle conclusioni insistendo nuovamente per l'ammissione dei mezzi istruttori, che il Giudice rigettava assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
************
eccepisce: Parte_1
◦ il pagamento del debito: l'Opponente afferma di aver saldato ogni residua pendenza nei confronti di nel 2019, con l'ultimo bonifico effettuato il 16.4.2020 e produce Controparte_1
5 disposizioni di bonifico per un totale di € 8.150,00, successive alle fatture oggetto del D.I., sostenendo che i pagamenti in acconto avvenivano spesso anche in contanti;
◦ la discrepanza di importo: rileva che la somma delle fatture indicate nel ricorso per D.I. (€ 9.139,15) non corrisponde all'importo ingiunto (€ 9.680,56);
◦ la mancata fornitura/mancanza di prova: contesta l'esistenza della fornitura per le fatture n. 5405, n. 5300 e n. 4567 (totale € 2.896,71), sostenendo che i relativi documenti di trasporto (DDT) non erano stati allegati al fascicolo monitorio. Successivamente con memoria istruttoria ha disconosciuto espressamente le firme/sigle apposte sui DDT allegati dall'Opposta a supporto di dette fatture, affermando che non sono riconducibili ad esso . Pt_1
◦ l'assenza di solleciti: rileva che prima della notifica del D.I., l'opposta non ha mai inviato alcuna diffida o sollecito di pagamento, neanche verbale.
Di contro l'Opposta CP_1 CP_1
◦ rileva la sussistenza del credito, ovvero che il credito di € 9.680,56 è pienamente dovuto e non saldato, chiarendo, però, che la differenza nell'importo ingiunto rispetto alla somma delle fatture inizialmente elencate è dovuta a un "mero errore materiale" nel ricorso, in quanto non era stata indicata la fattura n. 4391 del 28.09.2018 (con € 541,41 non pagati), fattura presente nell'estratto autentico delle scritture contabili allegato al ricorso monitorio;
◦ provvede all'imputazione dei pagamenti, osservando che i bonifici citati dall'Opponente (€ 8.150,00) sono stati imputati a copertura di altre fatture scoperte (n. 3593, 3700, 3813, 3919, e acconti su 4058 e 4391) e non a quelle oggetto del D.I., come da partitario contabile allegato;
◦ produce, a riprova delle forniture relative alle fatture n. 5405, n. 5300 e n. 4567, i documenti di trasporto firmati. pagina 3 di 5 Tanto osservato, si ricorda che
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova dell'esistenza del credito ricade sul creditore opposto-attore sostanziale, poiché il giudizio di opposizione si configura come un ordinario processo di cognizione volto all'accertamento del credito vantato.
- le fatture commerciali, ancorché sottese al decreto ingiuntivo, non costituiscono, di per sé, piena prova del credito vantato nel giudizio di opposizione, attesa la loro formazione unilaterale, essendo la loro efficacia probatoria è limitata alla fase monitoria,
- parimenti, le scritture contabili regolarmente tenute, come il partitario contabile prodotto dall'Opposta, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, ai sensi dell'art. 2710 c.c., e sono soggette al libero apprezzamento del giudice.
L'Opposta ha prodotto documenti di trasporto che avrebbero dovuto comprovare le forniture relative alle fatture contestate (n. 5405, 5300, 4567).
Tuttavia, l'Opponente ha espressamente disconosciuto le firme apposte su tali documenti, qualificandole come semplici sigle non riconducibili al Sig. . Pt_1
A fronte di tale disconoscimento, l'Opposta ha richiesto l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.24; verificazione che non è stata ritenuta ammissibile, atteso che trattasi di mere sigle, non suscettibili di verificazione, tanto più considerando che le predette possono essere state sottoscritte per ricezione da altro soggetto nell'ambito della ordinaria organizzazione di un'impresa.
L'Opposta ha poi imputato i bonifici ricevuti dall'Opponente a fatture diverse da quelle ingiunte, attraverso il proprio partitario contabile: a fronte della formale imputazione a distinte forniture di carni, l'Opponente si è limitato a eccepire di aver "regolarmente pagato tutte le forniture ricevute", senza ulteriore specificazione e contrasto in punto di imputazione dei detti bonifici.
Segue, quindi, il rigetto dell'eccezione di pagamento parziale avanzata dall'opponente per non avere adeguatamente contrastato l'imputazione di parte opposta.
In conclusione:
- ritenuto che il credito per cui è giudizio ammonta a € 9.680,56 (essendo stato provato che la differenza nell'importo ingiunto rispetto alla somma delle fatture inizialmente elencate è dovuta a un "mero errore materiale" nel ricorso, in quanto non era stata indicata la fattura n. 4391 del 28.09.2018 (con € 541,41 non pagati), fattura presente nell'estratto autentico delle scritture contabili allegato al ricorso monitorio);
- rilevato che l'imputazione dei pagamenti ovvero dei bonifici citati dall'Opponente (€ 8.150,00) riguarda altre fatture scoperte (n. 3593, 3700, 3813, 3919, e acconti su 4058 e 4391) e non a quelle oggetto del D.I., come da partitario contabile allegato;
- ritenuto che i ddt prodotti attestano l'avvenuta consegna della merce e il disconoscimento di alcune di questi risulta inammissibile, cosi come parimenti pagina 4 di 5 inammissibili erano gli articolati testimoniali funzionali a dar prova dei pagamenti in contanti (sia sotto il profilo della genericità circostanziale che temporale degli articolati stessi, sia per essere i rapporti commerciali necessariamente caratterizzati da un soglia minima di formalità e onere di scritturazione per ragioni di certezza giuridica) va rigettata l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2100, 00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 luglio 2025.
Il Presidente di sezione dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5