Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 484/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 484/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 4 febbraio 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Martina Gaiardo
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 con gli Avv.ti Maura Bridarolli e Mauro Bondi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Scurelle (TN) in data 21 maggio 2011, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Scurelle, Parte I, N. 2, Anno 2011,
1
, in data 23 dicembre 2013. Per_2
I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora come dipendente e legale Parte_2 rappresentante della Cooperativa Sociale “Senza Barriere Onlus” (cfr. doc. 10 allegato al ricorso) mentre la sig.ra lavora come operaia presso “Spirale s.r.l.” Pt_1
con sede in Grigno (TN), Zona Industriale n. 8, e percepisce uno stipendio di circa
€ 1.300,00 mensili (cfr. doc. 9 allegato al ricorso).
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare sita a Scurelle in via Quindici
Agosto n. 36 è di proprietà del sig. e non risulta gravata da mutuo;
la sig.ra Parte_2
ha da poco spostato la propria residenza a Scurelle in via Poltacchini n. 13, Pt_1
in un immobile condotto in locazione al canone mensile di € 300,00 oltre ad € 60,00 di contributo mensile per le spese generali.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, autorizzando gli stessi a vivere separati, fermo restando gli obblighi di
[...]
legge compatibili con tale stato.
2) affidamento condiviso e mantenimento dei figli minori:
2.1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso il padre in Scurelle (TN) Via Quindici
Agosto n. 36; entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; le decisioni di non ordinaria amministrazione e quelle relative all'istruzione, all'educazione,
2 all'attività motoria e sportiva e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2.2) il padre concorrerà al mantenimento ordinario dei minori versando in via anticipata, entro il 15 di ogni mese, sul conto corrente della madre l'importo mensile di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, sino al Per_ raggiungimento dell'autonomia economica di e , con prima Per_1
rivalutazione a dicembre 2025;
2.3) entrambi i genitori concorreranno alle spese straordinarie dei figli nella misura, rispettivamente, del 70% il padre e 30% la madre previo accordo sull'effettuazione di spese superiori ad euro 100,00. Le parti concordano di far riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense in merito alla corretta classificazione delle spese;
per le spese superiori ad € 100,00 il genitore che intende condividerle con l'altro le comunica preventivamente per iscritto a mezzo mail.
Laddove il destinatario della richiesta non si opponga entro cinque giorni dalla medesima la spesa si riterrà condivisa con conseguente contribuzione secondo gli accordi
2.4) ai fini della percezione e/o erogazione di eventuali sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati, assegni regionali e statali familiari e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, tra cui l'assegno unico provinciale e l'assegno unico universale erogato dall' i coniugi concordano che saranno richiesti CP_1
ed incassati integralmente dal sig. presso il quale continueranno a Parte_2
risiedere i figli;
egli provvederà mensilmente a bonificare dette somme nella misura del 100% alla sig.ra Pt_1
3) Permanenza dei figli minori con ciascuno dei genitori:
Per_ 3.1) I minori e staranno con i genitori a settimane alterne, in Per_1
particolare dal lunedì fino al lunedì della settimana successiva.
3.2) durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno almeno due settimane di vacanza, anche consecutive, con entrambi i genitori, da stabilirsi entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con la programmazione delle ferie dal lavoro dei genitori;
3.3) I periodi festivi saranno suddivisi equamente ed in modo alternato tra i genitori, per cui i figli staranno per metà del tempo con ciascun genitore, con alternanza
3 anche delle giornate festive (vigilia, Natale, Santa Lucia, Capodanno, Epifania,
Pasquetta, ecc.) fatta eccezione per Natale e Pasqua in cui le giornate verranno suddivise tra i due genitori, per cui, a titolo esemplificativo, un anno i figli trascorreranno Vigilia e Natale con un genitore, per poi raggiungere l'altro genitore con cui trascorreranno la serata di Natale e la giornata di Santo Stefano.
L'anno dopo si farà viceversa. Il giorno del compleanno dei genitori, i figli resteranno tendenzialmente con il genitore del caso, mentre nel compleanno dei minori entrambi i genitori avranno diritto di vederli durante la giornata, partecipando alla festa o quant'altro, salvo accordi diversi.
4) rapporti patrimoniali tra i coniugi:
4.1) il sig. continuerà a risiedere nella casa fu coniugale, di sua proprietà, Parte_2
in Scurelle (TN), Via Quindici Agosto n. 36 che rimarrà assegnata al medesimo, non essendo peraltro gravato da rate di mutuo o da canoni di locazione;
4.2) i mobili, gli arredi e i corredi presenti nella casa coniugale saranno lasciati di comune accordo nella stessa, e, di conseguenza, rimangono ad uso esclusivo del sig. tranne i beni strettamente personali già asportati dalla Parte_2
sig.ra Pt_1
4.3) il veicolo Volkswagen T-Roc di proprietà della sig.ra rimarrà intestata Pt_1
alla medesima;
4.4) Il Veicolo Vespa 50 targata X9VYLT, Vespa 50 targata X9N4ML, Harley
Davidson VRSCDX Rod Special targata DW23196 di proprietà del Signor Pt_3
rimarranno intestati al medesimo;
Parte_2
Spese legali compensate”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
4 ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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