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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 24/12/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1048/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. R.G.V.G. 1048/2025 promosso da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
ad Atessa (CH) e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato il [...] a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
MO ES;
OGGETTO: Esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI: “1) Affidare i figli e in modo condiviso, ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con l'impegno da parte di questi ultimi di educarli ed istruirli. Le decisioni di maggiore interesse per gli stessi relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio, mentre limitatamente alle questioni su decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. 2) Tutti e tre i figli continueranno ad avere residenza con la madre, che sarà genitore collocatario dei medesimi, abitando presso la casa sita in San Salvo (CH) alla Via Campanella nr. 39. 3) Quanto alle modalità di visita e di frequentazione padre- figli e ), sempre Per_2 Per_1
tenendo in debito conto le esigenze ed i bisogni dei minori, dei loro impegni scolastici e del loro stato di salute, nonché del lavoro del padre, le parti convengono che: - durante la settimana, i figli e frequenteranno il Per_1 Per_2
padre due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore
18,30 alle ore 21,00 preoccupandosi della cena;
- i fine settimana saranno di spettanza di ciascun genitore in maniera alternata, specificando che i figli staranno con il padre nei fine settimana, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica dopo cena. - quanto alle festività natalizie, i genitori riconoscono quale modalità più consona alle esigenze dei figli minorenni, che gli stessi trascorreranno dal 23 dicembre pomeriggio al 30 dicembre mattina con un genitore, dal pomeriggio del 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni iniziando dalla madre il Natale;
- quanto alle vacanze pasquali, ad anni alterni, il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore, ed il lunedì, martedì e mercoledì in Albis con l'altro iniziando per la
Pasqua con il padre. Anche le frequentazioni inerenti le festività dovranno avvenire con modalità che rispettino le esigenze dei figli;
- nel periodo estivo, il padre trascorrerà con e 15 giorni consecutivi, oppure non Per_1 Per_2
consecutivi a secondo del suo calendario di ferie;
i giorni da trascorrere con i minori debbono essere comunicati alla signora entro l'ultima Parte_1
settimana di giugno di ciascun anno;
anche la signora avrà il medesimo diritto e dovere di trascorrere con i figli 15 giorni consecutivi, o non, nel periodo estivo. Nel restante periodo non scolastico avrà vigore il regime ordinario;
- i festeggiamenti dei compleanni dei figli verranno decisi di comune accordo. I genitori si impegnano sin d'ora ad essere presenti e a sostenere le spese. Quanto alla possibilità di introdurre nei festeggiamenti i propri partners, entrambi ne avranno facoltà, purché siano già entrati stabilmente nella vita dei figli;
- ciascun genitore trascorrerà con i figli e il giorno del proprio Per_1 Per_2
compleanno, nonché la festa del papà e/o della mamma. 4) I ricorrenti si impegnano a favorire le relazioni dei figli con i familiari dell'altro genitore. 5)
I genitori hanno, altresì, l'obbligo di comunicare all'altro genitore la propria residenza, il proprio domicilio nonché il proprio recapito, anche telefonico. 6)
Ogniqualvolta il genitore ha con sé i minori, il quale dovrà tenere un atteggiamento consono, se si allontana dalla provincia di residenza con i minori, è tenuto a dare comunicazione all'altro genitore dell'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto. 7) Per il mantenimento di tutti e tre i figli, le parti convengono che il sig. Pt_2
provvederà al mantenimento degli stessi, in via indiretta, mediante versamento all'altro genitore, nella modalità indicata dal genitore collocatario, dell'importo complessivo di € 300,00 mensili (trecento/00), (per 12 mensilità all'anno) rectius € 100,00 per ciascun figlio, da versarsi in via anticipata entro il quindici (15) di ogni mese. La somma è soggetta alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, purché ovviamente l'indice sia positivo. La succitata somma dovrà essere versata al codice IBAN già in possesso del sig. o, nella Pt_2
diversa modalità di versamento dalla stessa prescelta. 8) Le parti concordano che l'assegno unico o altro diverso emolumento continuerà ad essere percepito dalla signora nella misura del 100%; per l'effetto, il sig. Parte_1 [...]
si obbliga, ora per allora, a rinunciare al proprio 50%, con Pt_2
conseguente obbligo da parte dello stesso di compiere tutte le attività connesse e prodromiche al suo atto di rinuncia alla propria quota di assegno unico, obbligandosi a recarsi presso il sindacato o altro luogo destinato alla rinuncia del suo 50%. Il sig. , pertanto, si impegnerà ogni volta che ne sarà Pt_2
necessario di mettere la signora in condizione di percepire l'assegno Parte_1
unico o di altro emolumento di pari natura nella misura del 100% per tutti i figli. 9) Le spese straordinarie saranno corrisposte nella misura del 50% da ciascun genitore per tutti e tre i figli, dietro presentazione di documentazione giustificativa. Resta inteso che debbono considerarsi straordinarie quelle di cui al Protocollo d'Intesa fra il Tribunale di Vasto e l'Ordine degli Avvocati di
Vasto del 2019. Sono da ritenersi, altresì, straordinarie per volere delle parti:
1) le spese per il corredo scolastico di inizio anno e quelle legate ad attività scolastiche non preventivate: gite didattiche culturali anche senza pernotto, corsi di lingue, informatica o di supporto. Sono, altresì, straordinarie per volontà delle parti le spese legate a future scelte di istruzione in strutture che prevedono il pagamento di una retta. Hanno carattere straordinario le spese scolastiche relative all'acquisto dei testi scolastici, dei vocabolari degli accessori se necessari per il tipo di scuola che i minori frequentano e/o frequenteranno (quali per esempio PC o IPAD nel caso di Liceo Tecnologico o strumenti musicali nel caso di Liceo Musicale o altro) e i costi relativi al versamento annuale dell'assicurazione ed iscrizioni per i futuri corsi scolastici.
10) Si stabilisce, sin da ora, che il genitore che anticiperà il pagamento per l'intero delle spese straordinarie avrà diritto alla restituzione della propria quota entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. 11)I genitori garantiranno, nella misura del 50% cadauno, un'attività ludico-ricreativa e/o sportiva a ciascun figlio. 12) I ricorrenti si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio per i figli;
di comune accordo le parti stabiliscono che il passaporto degli stessi, e/o qualunque altro documento ad esso equipollente, verrà custodito dal genitore collocatario e verrà consegnato all'altro genitore in caso di vacanze all'estero, concordate preventivamente. 13) Spese legali compensate”. PARERE DEL P.M.: parere favorevole all'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente in data 02.12.2025, Parte_1
e , premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva e che Parte_2
dalla loro unione, ormai terminata, sono nati tre figli, e Per_3 Per_1 Per_2
riconosciuti da entrambi i genitori, hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337 ter c.c. relativi a questi ultimi, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate con il ricorso congiunto (come emendate nella parte in cui le stesse avevano previsto l'affidamento condiviso anche della figlia già maggiorenne). Il giudice Per_3
relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, sia con riferimento all'affidamento dei figli minori (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali), sia con riferimento al mantenimento dei figli, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze del minore stesso. Non sussistendo, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e ritenendo le condizioni concordate, come testé evidenziate, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli e concordate dalle parti e sopra Per_3 Per_1 Per_2
riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
IL GI EL
dott. Aureliano Deluca
IL PRESIDENTE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. R.G.V.G. 1048/2025 promosso da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
ad Atessa (CH) e (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato il [...] a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
MO ES;
OGGETTO: Esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI: “1) Affidare i figli e in modo condiviso, ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con l'impegno da parte di questi ultimi di educarli ed istruirli. Le decisioni di maggiore interesse per gli stessi relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio, mentre limitatamente alle questioni su decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. 2) Tutti e tre i figli continueranno ad avere residenza con la madre, che sarà genitore collocatario dei medesimi, abitando presso la casa sita in San Salvo (CH) alla Via Campanella nr. 39. 3) Quanto alle modalità di visita e di frequentazione padre- figli e ), sempre Per_2 Per_1
tenendo in debito conto le esigenze ed i bisogni dei minori, dei loro impegni scolastici e del loro stato di salute, nonché del lavoro del padre, le parti convengono che: - durante la settimana, i figli e frequenteranno il Per_1 Per_2
padre due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore
18,30 alle ore 21,00 preoccupandosi della cena;
- i fine settimana saranno di spettanza di ciascun genitore in maniera alternata, specificando che i figli staranno con il padre nei fine settimana, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica dopo cena. - quanto alle festività natalizie, i genitori riconoscono quale modalità più consona alle esigenze dei figli minorenni, che gli stessi trascorreranno dal 23 dicembre pomeriggio al 30 dicembre mattina con un genitore, dal pomeriggio del 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni iniziando dalla madre il Natale;
- quanto alle vacanze pasquali, ad anni alterni, il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore, ed il lunedì, martedì e mercoledì in Albis con l'altro iniziando per la
Pasqua con il padre. Anche le frequentazioni inerenti le festività dovranno avvenire con modalità che rispettino le esigenze dei figli;
- nel periodo estivo, il padre trascorrerà con e 15 giorni consecutivi, oppure non Per_1 Per_2
consecutivi a secondo del suo calendario di ferie;
i giorni da trascorrere con i minori debbono essere comunicati alla signora entro l'ultima Parte_1
settimana di giugno di ciascun anno;
anche la signora avrà il medesimo diritto e dovere di trascorrere con i figli 15 giorni consecutivi, o non, nel periodo estivo. Nel restante periodo non scolastico avrà vigore il regime ordinario;
- i festeggiamenti dei compleanni dei figli verranno decisi di comune accordo. I genitori si impegnano sin d'ora ad essere presenti e a sostenere le spese. Quanto alla possibilità di introdurre nei festeggiamenti i propri partners, entrambi ne avranno facoltà, purché siano già entrati stabilmente nella vita dei figli;
- ciascun genitore trascorrerà con i figli e il giorno del proprio Per_1 Per_2
compleanno, nonché la festa del papà e/o della mamma. 4) I ricorrenti si impegnano a favorire le relazioni dei figli con i familiari dell'altro genitore. 5)
I genitori hanno, altresì, l'obbligo di comunicare all'altro genitore la propria residenza, il proprio domicilio nonché il proprio recapito, anche telefonico. 6)
Ogniqualvolta il genitore ha con sé i minori, il quale dovrà tenere un atteggiamento consono, se si allontana dalla provincia di residenza con i minori, è tenuto a dare comunicazione all'altro genitore dell'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto. 7) Per il mantenimento di tutti e tre i figli, le parti convengono che il sig. Pt_2
provvederà al mantenimento degli stessi, in via indiretta, mediante versamento all'altro genitore, nella modalità indicata dal genitore collocatario, dell'importo complessivo di € 300,00 mensili (trecento/00), (per 12 mensilità all'anno) rectius € 100,00 per ciascun figlio, da versarsi in via anticipata entro il quindici (15) di ogni mese. La somma è soggetta alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, purché ovviamente l'indice sia positivo. La succitata somma dovrà essere versata al codice IBAN già in possesso del sig. o, nella Pt_2
diversa modalità di versamento dalla stessa prescelta. 8) Le parti concordano che l'assegno unico o altro diverso emolumento continuerà ad essere percepito dalla signora nella misura del 100%; per l'effetto, il sig. Parte_1 [...]
si obbliga, ora per allora, a rinunciare al proprio 50%, con Pt_2
conseguente obbligo da parte dello stesso di compiere tutte le attività connesse e prodromiche al suo atto di rinuncia alla propria quota di assegno unico, obbligandosi a recarsi presso il sindacato o altro luogo destinato alla rinuncia del suo 50%. Il sig. , pertanto, si impegnerà ogni volta che ne sarà Pt_2
necessario di mettere la signora in condizione di percepire l'assegno Parte_1
unico o di altro emolumento di pari natura nella misura del 100% per tutti i figli. 9) Le spese straordinarie saranno corrisposte nella misura del 50% da ciascun genitore per tutti e tre i figli, dietro presentazione di documentazione giustificativa. Resta inteso che debbono considerarsi straordinarie quelle di cui al Protocollo d'Intesa fra il Tribunale di Vasto e l'Ordine degli Avvocati di
Vasto del 2019. Sono da ritenersi, altresì, straordinarie per volere delle parti:
1) le spese per il corredo scolastico di inizio anno e quelle legate ad attività scolastiche non preventivate: gite didattiche culturali anche senza pernotto, corsi di lingue, informatica o di supporto. Sono, altresì, straordinarie per volontà delle parti le spese legate a future scelte di istruzione in strutture che prevedono il pagamento di una retta. Hanno carattere straordinario le spese scolastiche relative all'acquisto dei testi scolastici, dei vocabolari degli accessori se necessari per il tipo di scuola che i minori frequentano e/o frequenteranno (quali per esempio PC o IPAD nel caso di Liceo Tecnologico o strumenti musicali nel caso di Liceo Musicale o altro) e i costi relativi al versamento annuale dell'assicurazione ed iscrizioni per i futuri corsi scolastici.
10) Si stabilisce, sin da ora, che il genitore che anticiperà il pagamento per l'intero delle spese straordinarie avrà diritto alla restituzione della propria quota entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. 11)I genitori garantiranno, nella misura del 50% cadauno, un'attività ludico-ricreativa e/o sportiva a ciascun figlio. 12) I ricorrenti si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio per i figli;
di comune accordo le parti stabiliscono che il passaporto degli stessi, e/o qualunque altro documento ad esso equipollente, verrà custodito dal genitore collocatario e verrà consegnato all'altro genitore in caso di vacanze all'estero, concordate preventivamente. 13) Spese legali compensate”. PARERE DEL P.M.: parere favorevole all'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente in data 02.12.2025, Parte_1
e , premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva e che Parte_2
dalla loro unione, ormai terminata, sono nati tre figli, e Per_3 Per_1 Per_2
riconosciuti da entrambi i genitori, hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337 ter c.c. relativi a questi ultimi, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate con il ricorso congiunto (come emendate nella parte in cui le stesse avevano previsto l'affidamento condiviso anche della figlia già maggiorenne). Il giudice Per_3
relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, sia con riferimento all'affidamento dei figli minori (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali), sia con riferimento al mantenimento dei figli, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze del minore stesso. Non sussistendo, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e ritenendo le condizioni concordate, come testé evidenziate, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli e concordate dalle parti e sopra Per_3 Per_1 Per_2
riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
IL GI EL
dott. Aureliano Deluca
IL PRESIDENTE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo